Roma, Li 13 aprile 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
- INPS, Circolare n. 41 del 7 aprile 2023 – OGGETTO: Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni.
Con Circolare n. 41, pubblicata in data 7 aprile 2023, l’INPS fornisce alcune precisazioni circa l’Assegno unico e universale previsto per i figli a carico, introdotto dal D.lgs. n. 230/2021, tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023. Nel dettaglio, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2023, gli importi dell’assegno unico per i figli a carico di età inferiore ad un anno sono incrementati del 50%. Stesso incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40mila euro, adeguata annualmente alle variazioni dell’indice di costo della vita. Anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico viene incrementato nella misura del 50%. È altresì prevista la stabilizzazione, a regime, degli aumenti previsti per il 2022 in favore dei nuclei familiari con figli disabili. In allegato alla Circolare, l’INPS fornisce le tabelle aggiornate degli importi spettanti sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei componenti dello stesso.
- INPS, Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 – OGGETTO: Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative
Con Messaggio n. 1356, pubblicato in data 12 aprile 2023, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al congedo di paternità, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario. Nel dettaglio, le indicazioni dell’INPS riguardano la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato si dimetta durante il periodo di fruizione del congedo di paternità. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è obbligato al versamento del c.d. ticket di licenziamento; tale obbligo sussiste sia in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sia di quello alternativo.
- INPS, Messaggio n. 1346 dell’11 aprile 2023 – OGGETTO: Agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione. Differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande dell’anno 2022
Con Messaggio n. 1346, pubblicato in data 11 aprile 2023, l’INPS comunica il differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande relative al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette è prorogato al 30 giugno 2023.
- Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro (Risposta ad Interpello 4 aprile 2023 n. 274)
Con risposta n. 274 del 4 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che i buoni mobilità riconosciuti dal Comune ai cittadini dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati non sono qualificabili come fringe benefit aziendali, e dunque non ricadono nel limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, infatti, il contributo relativo ai buoni mobilità non si configura quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, e non è quindi riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 TUIR), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del TUIR. Si tratta piuttosto di un incentivo riconosciuto ai cittadini lavoratori ed erogato nell’ambito di politiche regionali e comunali volte a promuovere gli spostamenti sostenibili.
Di conseguenza, non costituendo reddito di lavoro dipendente, l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
- Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, commi 182 – 189, legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) (Risposta ad Interpello 5 aprile 2023 n. 284)
Con la risposta n. 284 del 5 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile applicare alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori la tassazione agevolata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 – a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione – purché siano rispettate le seguenti condizioni: · i ristorni in oggetto devono essere conformi alle previsioni di cui all’art. 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016; la distribuzione degli stessi deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al D.M. 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.
- Cessione di azioni derivanti da piani di stock option – costo assoggettato a tassazione all’estero quale reddito di lavoro dipendente (Risposta ad Interpello 11 aprile 2023 n. 289)
Con la risposta n. 289/2023 l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in tema di cessione di azioni derivanti da piani di stock option. In particolare, l’Agenzia cita il precedente orientamento fornitto con la Circolare n. 30/E del 2000, con la quale si specificava che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.
In altri termini, il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente.
Invece, qualora l’acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Gli stessi principi si applicano anche nell’ipotesi in cui, al momento dell’assegnazione dei titoli, il contribuente risiedeva all’estero.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal