Welfare Aziendale 28/04/2023

Roma, Li 28 aprile 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1. Ministero del Lavoro, Avviso del 17 aprile 2023 relativo al Bonus trasporti

Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato un Avviso concernente la riapertura della piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023.

La piattaforma è accessibile tramite SPID o Carta di Identità elettronica (CIE) all’indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/.

Il beneficio è riservato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro, e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Il Bonus trasporti può essere richiesto per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

 

  1. Ministero del Lavoro, pubblicato in data 19 aprile 2023 il Report sull’andamento dei premi di produttività

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Report sull’andamento dei premi di produttività aggiornato al 17 aprile 2023.

Il report si compone di due parti: la prima dà una indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, fa il monitoraggio dei soli contratti “attivi”.

In particolare, alla data di chiusura del Report, i depositi di conformità compilati e redatti secondo l’articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016 sono stati 81.414.

Degli 8.691 riferiti a contratti tuttora attivi, 6.743 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.129 di redditività, 4.478 di qualità, mentre 990 prevedono un piano di partecipazione e 5.225 prevedono misure di welfare aziendale.

La distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i contratti – analizzata in base all’ITL competente – è concentrata al Nord per il 77%, nelle regioni centrali per il 17% e al Sud per il restante 6%.

L’analisi per settore di attività economica, infine, evidenzia come il 58% dei contratti depositati sia riferito ai servizi, il 41% all’industria e l’1% all’agricoltura.

  1. Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) (risposta ad interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2023 n. 296)

Con la risposta n. 296 del 2023, pubblicata in data 14 aprile, l’Agenzia dell’entrate ha affermato che una società a partecipazione pubblica può applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale e nel presupposto che non rientri nelle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001.

Nel dettaglio l’Istante, una società a controllo pubblico, si interrogava sul regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerata l’attività svolta, cioè l’erogazione di servizi pubblici.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria cita la Nota del 13 marzo 2015 del Ministero del Lavoro, con la quale è stato chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori, e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni. L’orientamento del Ministero non contrasta con la misura agevolativa introdotta dalla legge di stabilità 2016, purché siano comunque rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.

Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile l’imposta sostitutiva in parola ai premi di risultato corrisposti dalla società “a controllo pubblico” ai propri dipendenti.

  1. Servizi sostitutivi di mensa aziendale, trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP (risposta ad interpello Agenzia delle entrate 21 aprile 2023 n. 301)

Con la risposta n. 301 del 21 aprile 2023, l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune precisazioni in merito al trattamento IVA, IRPEF, IRES e IRAP relativo ad un servizio di mensa aziendale che permette ai dipendenti di pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card elettronica dotata di badge o tramite una App.

Con la risposta citata, inoltre, l’Agenzia delle entrate precisa i confini tra la mensa diffusa e i servizi sostitutivi di mensa aziendale. La mensa diffusa non rientra tra le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, essendo invece ricompresa nell’ambito della gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro, definita “diffusa” in quanto il dipendente ha la facoltà di rivolgersi a diversi esercizi pubblici che – avendo sottoscritto apposita convenzione – sono abilitati a gestire la card elettronica.

Quanto al trattamento fiscale, si precisa che se la Società dovesse offrire ai collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale, sarebbe soggetto all’aliquota IVA nella misura del 4% in sede di fatturazione della prestazione da parte del ristoratore al datore di lavoro. L’IVA così addebitata sarebbe detraibile in capo al datore di lavoro.

Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori, è confermato il ricorso alla c.d. “fattura differita”, che prevede l’emissione di una sola fattura – recante il dettaglio delle operazioni – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (art. 21, comma 4, lett. a), del Decreto IVA). A tal fine, l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese, memorizzato e documentato con il c.d. documento commerciale con la dicitura “non riscosso”, vanno tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dall’istante in relazione al servizio in questione, e nel presupposto che lo stesso sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia delle entrate precisa che detti costi non subiscono le limitazioni di deducibilità di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR (rappresentando un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande). Di conseguenza, i costi sostenuti dall’istante concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi ai sensi dell’art. 109 TUIR. Anche ai fini IRAP i costi sostenuti per il servizio e relativi ai lavoratori dipendenti saranno interamente deducibili.

Analogamente, saranno interamente deducibili ai fini IRES e IRAP i costi relativi alla gestione – anche in appalto – di una mensa aziendale e favore dei dipendenti, anche nell’ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico.

Infine, quanto al trattamento ai fini IRPEF in capo al dipendente, l’Agenzia delle entrate osserva che se la Società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa “diffusa”, e non un servizio sostitutivo di mensa aziendale, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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