Roma, Li 29 marzo 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
- Ministero del Lavoro – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo il Decreto 28 febbraio 2023, recante Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 febbraio 2023, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero.
Le retribuzioni convenzionali sono stabilite in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.
Le tabelle allegate al provvedimento stabiliscono le retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.
- Ministero del Lavoro – pubblicato in data 17 marzo 2023 il Report sulla detassazione dei premi di produttività
È stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Report sull’andamento dei premi di produttività.
Il Report mensile, con i dati aggiornati a mercoledì 15 marzo 2023, si compone di due parti: nella prima è fornita l’indicazione della tendenza della misura e della sua diffusione territoriale; nella seconda, invece, è presente il monitoraggio dei soli contratti “attivi”.
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 80.598 contratti, redatti secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016.
Alla data del 15 Marzo 2023, 8.099 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, 7.360 sono riferiti a contratti aziendali e 739 a contratti territoriali.
Degli 8.099 contratti attivi, 6.241 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.764 di redditività, 4.167 di qualità, mentre 903 prevedono un piano di partecipazione e 4.907 prevedono misure di welfare aziendale. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 80.598 contratti ritroviamo che il 75% è concentrato al Nord, il 17% al Centro il 8% al Sud.
Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 61% dei contratti depositati si riferisca ai Servizi, il 38% all’Industria e il 1% all’Agricoltura. Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale otteniamo che il 50% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 35% ha un numero di dipendenti maggiore uguale di 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.
Per gli 8.099 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica, per ITL competente, è la seguente 71% Nord, 18% Centro, 11% al Sud.
Per settore di attività economica abbiamo 59% Servizi, 40% Industria, 1% Agricoltura.
Per dimensione aziendale otteniamo 43% con numero di dipendenti inferiore a 50, 41% con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 16% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99. Analizzando i depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi abbiamo che il numero di Lavoratori Beneficiari indicato è pari a 2.585.901, di cui 1.689.001 riferiti a contratti aziendali e 896.900 a contratti territoriali.
Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1527,10 euro, di cui 1660,07 euro riferiti a contratti aziendali e 595,07 euro a contratti territoriali.
Decontribuzione A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti.
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 5.643 contratti di cui 3.807 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.836 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.
957 depositi si riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 531 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 426 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.
Altre agevolazioni
Credito d’imposta formazione ex art.1 del Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali, l’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 4.410 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente,
delle aziende che hanno depositato i 4.410 contratti, la percentuale maggiore, pari al 38% è concentrata al Nord, il 27% al Centro, il 35% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale.
Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
Onnicomprensività ex art.3 del D.L.318/96 Ai sensi dell’art.3 del D.L.318/96 “la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali”.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo di legge i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni a questa riferibili sono depositati a cura delle parti stipulanti presso gli uffici territorialmente competenti.
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 2.743 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente,
delle aziende che hanno depositato i 2.743 contratti, la percentuale maggiore, pari al 87% è concentrata al Nord con 863 contratti depositati in Lombardia, maggior numero rilevato, seguono Veneto 593 Piemonte 590 e Emilia Romagna 190. La misura è scarsamente applicata nel Centro e nel Sud del Paese.
Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Industria 56%, a seguire Servizi 43% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
Contrattazione di prossimità ex art. 8 D.L.138/2011, convertito in
L.148/2011 e s.m. Si tratta di Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, che possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.
Le intese possono riguardare la regolazione di specifiche materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a: · impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; · mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; · contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della
solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; · disciplina dell’orario di lavoro; · modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Lo strumento offre alle imprese la possibilità di derogare entro certi limiti alle disposizioni di legge e di contratto collettivo per adeguarle alle condizioni e alle esigenze di organizzazione del lavoro di ciascuna azienda, fermo restando il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle Convenzioni internazionali.
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 2.028 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 2.028 contratti, questa risulta essere pari al 39% concentrata al Nord, il 16% al Centro, il 45% al Sud. Al Nord la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna superano il centinaio di contratti depositati. Al Sud rileva il dato della Campania 255 e della Puglia 245. Al Centro rileva il dato del Lazio 173. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 64%, a seguire Industria 35% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
Accordi collettivi aziendali ex art.14, co.3 D.L.104/2020 L’articolo 14 del D.L.104/2020, cd. Decreto Agosto recante misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia, disciplina la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il co.3 dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art.1 del D.Lgs.4.3.2015,n.22 (Naspi).
Alla data del 15 Marzo 2023 sono stati depositati 1.050 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 1.050 contratti, la percentuale maggiore, pari al 60% è concentrata al Nord, il 24% al Centro, il 16% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si registra in Lombardia.
Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 54%, a seguire Industria 45% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
- Ministero del Lavoro – pubblicata in data 24 marzo 2023 la Nota sul mercato del lavoro.
Pubblicata in data 24 marzo 2023 la Nota relativa al mercato del lavoro redatta congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Le fonti informative utilizzate sono le Comunicazioni obbligatorie e le Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022. I dati sono provvisori e soggetti a revisione.
L’evoluzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
Dopo la frenata dell’ultima parte del 2022, l’occupazione cresce nel primo bimestre del 2023
Dopo il marcato rallentamento nella seconda metà dell’anno scorso, nei primi due mesi del 2023 la domanda di lavoro nel settore privato non agricolo è tornata a crescere a ritmi sostenuti. Tra gennaio e febbraio sono stati creati oltre 100.000 posti, al netto delle cessazioni, un incremento superiore al doppio di quello del bimestre precedente e maggiore di circa un terzo rispetto agli stessi mesi del 2019, precedenti la pandemia.
I servizi sostengono l’incremento dell’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad aumentare
La domanda di lavoro è stata trainata soprattutto dai servizi, che avevano registrato tassi di crescita complessivamente contenuti nell’ultima parte del 2022. In particolare, nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale delle posizioni create nel primo bimestre del 2023.
Nell’industria in senso stretto, dopo il rallentamento della scorsa estate, la dinamica dell’occupazione ha continuato a rafforzarsi, anche per la ripresa dei settori a maggiore intensità energetica1 che, nell’ultima parte del 2022, hanno beneficiato del calo dei prezzi dell’energia. Le costruzioni fanno registrare andamenti sostanzialmente stabili.
Il lavoro a tempo indeterminato ha nuovamente spinto la crescita
dell’occupazione; quello a termine è in ripresa Nel bimestre, l’incremento di posti di lavoro ha riguardato esclusivamente la
componente a tempo indeterminato; quella a termine è rimasta sostanzialmente stabile e l’apprendistato ha registrato un calo di circa 8.000 unità. La ricomposizione dell’occupazione verso forme di impiego più stabili, in atto dall’anno passato, potrebbe essere meno intensa nei prossimi mesi. Il tasso di trasformazione delle posizioni a termine in contratti a tempo indeterminato si è stabilizzato negli ultimi otto mesi; la quota di nuovi contratti temporanei sul totale delle assunzioni ha ripreso ad aumentare.
Si è ridotto il divario di genere; il Centro Nord continua a trainare l’aumento dell’occupazione
Dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in gennaio e febbraio. La crescita della domanda di lavoro è stata complessivamente più marcata nelle regioni centro-settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei posti di lavoro creati. Le regioni meridionali hanno tuttavia superato il sostanziale ristagno della seconda metà del 2022, registrando una dinamica occupazionale in lieve espansione.
I disoccupati secondo la definizione amministrativa Anche nel 2022 è proseguita la flessione della disoccupazione
amministrativa, misurata dalle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID); alla fine dell’anno le DID erano 80.000 in meno rispetto a dodici mesi prima. Anche a causa del rallentamento della domanda di lavoro nei servizi osservato nella seconda metà dell’anno, la tendenza è stata però nettamente più debole rispetto al 2021 (-300.000 persone). Emergono, inoltre, ampie differenze territoriali. Tra le regioni più grandi, il calo di disoccupati amministrativi si è attenuato in Campania e si è arrestato in Lombardia, Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna; si è invece intensificato in Veneto. Nel secondo semestre del 2022, al calo delle uscite dallo stato di disoccupazione connesse con l’ottenimento di un impiego (circa un quinto in meno nel confronto con gli stessi mesi del 2021) si è associato un incremento del numero di lavoratori che sottoscrivono mensilmente una nuova DID (quasi il 10 per cento in più rispetto all’anno precedente). In linea con i dati dell’Istat, che segnalano una diffusa crescita dei tassi di partecipazione, questi flussi si sono rafforzati in tutte le classi di età, aumentando soprattutto nel Mezzogiorno.
- INPS, Circolare n. 33 del 23 marzo 2023 – Determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Con la Circolare n. 33/2023 l’INPS illustra l’ambito applicativo del D.M. 28 febbraio 2023, che individua le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.
Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali Le retribuzioni di cui al Decreto 28 febbraio 2023 devono essere prese a
riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che le disposizioni del D.l. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Retribuzioni convenzionali L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione
convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023 sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Casi particolari La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi: · passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; · mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultra-mensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.
Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della Circolare 33/2023 possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare in commento.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal