Roma, Li 6 giugno 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, decreto del 30 marzo 2024: piano nuove competenze – aggiornamento percorsi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto del 30 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha adottato il Piano nuove competenze – transizione.
Fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, sono previsti percorsi formativi per i beneficiari ad eccezione di coloro più vicini al mercato del lavoro.
In aggiunta o alternativa ai percorsi di aggiornamento di cui sopra, possono aggiungersi eventuali ulteriori ore di alternanza/tirocinio/formazione interna.
2. INAIL, circolare n. 12 del 2024: limiti di retribuzione
L’INAIL, con la circolare n. 12 del 2024, con riferimento all’anno 2024, rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo.
All’interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della professione svolta e nelle apposite tabelle.
Mentre nella prima parte, concernente i premi ordinari, sono fornite le istruzioni sulla generalità dei lavoratori dipendenti, la seconda parte, che riguarda invece i premi speciali unitari, si occupa invece di specifiche categorie di lavoratori.
Insieme alla circolare, ci sono 9 allegati che contengono le specifiche tabelle di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori.
Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi: il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento alla lavorazione assicurata; l’ammontare delle retribuzioni.
Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva; retribuzione convenzionale; retribuzione di ragguaglio.
Si precisa che per l’anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 56,87; il limite minimo mensile è, invece, uguale a euro 1.478,62.
3. INPS, circolare n. 66 del 2024: recupero dell’esonero contributivo
L’INPS, nella circolare n. 66 del 2024, fornisce ulteriori istruzioni utili alle aziende che devono recuperare la riduzione contributiva spettante per l’anno 2022 alle imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Il beneficio contributivo è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
Tuttavia, esso è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”.
4. INPS, circolare n. 67 del 2024: disoccupazione lavoratori sportivi
L’INPS, nella circolare n. 67 del 20 maggio 2024, fornisce le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e si forniscono le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).
Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinate (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
L’importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’ articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
5. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10267 del 2024: l’inattività forzata causa danno alla professionalità del lavoratore in CIGS
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10267 del 2024, ha confermato l’esistenza del danno professionale da inattività prolungata di una lavoratrice in CIGS.
Ciò sulla base dell’applicazione di criteri di rotazione dei lavoratori in cassa integrazione considerati illegittimi.
Per questo motivo, il datore di lavoro è stato sanzionato al pagamento di una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta, proprio a titolo di danno alla professionalità della lavoratrice, per l’intero periodo di illegittima sospensione.
Si pone quindi in evidenza la necessità di una attenta valutazione dei criteri di rotazione utilizzati per la cassa integrazione straordinaria. Per analogia, tali criteri possono riguardare anche ammortizzatori ordinari, che possono, allo stesso modo, danneggiare i lavoratori dal punto di vista professionale.
Occorre quindi fare riferimento alle disposizioni contenute nell’ art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevedono espressamente, in caso di CIGS, l’obbligo da parte del datore di lavoro di coinvolgere le rappresentanze sindacali attraverso un esame congiunto volto a definire i criteri di scelta e le modalità di rotazione dei lavoratori, ovvero i motivi della mancata adozione dei criteri di rotazione.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal