Welfare Aziendale 08/05/2024

Roma, Li 8 maggio 2024


Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”


Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto legge n. 19/2024

È   stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.l. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

 

– in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;

 

–  in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;

 

        aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;

        sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

 

2.           Consiglio dei Ministri: esame preliminare del decreto legislativo di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

 

Spiccano le modifiche attinenti ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.

 

In tema di lavoro dipendente, con riferimento al regime di parziale non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria, è previsto che i fondi sanitari integrativi, iscritti alla relativa Anagrafe, debbano operare in maniera conforme ai principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Inoltre, l’attuale regime di non concorrenza dei contributi e premi pagati dal datore di lavoro per le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza o malattie gravi del dipendente viene esteso anche con riferimento ai familiari a carico. In relazione alla valorizzazione, in denaro, dei fringe benefit viene prevista la modifica il criterio del valore normale in caso di erogazione di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro: non si utilizzerà più il prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista, bensì si porrà riferimento al prezzo mediamente applicato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, è previsto che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese di viaggio e di trasporto per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale, se comprovate e documentate. Prima di tale proposta di modifica, erano considerati non imponibili i soli rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Infine, è prevista, nel mese di gennaio 2025, l’erogazione di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti che nell’anno precedente: (i) abbiano posseduto un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; (ii) abbiano il coniuge e almeno un figlio entrambi a carico; (iii) abbiano scontato un’imposta lorda sul reddito di lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, viene innanzitutto previsto, quale criterio tendenziale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività tipico del reddito di lavoro dipendente e del reddito di impresa. Inoltre, viene allineato il criterio di imputazione temporale dei compensi (percezione) a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (pagamento del corrispettivo) e, in deroga al criterio di cassa, viene previsto che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta siano imputate al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Viene altresì risolta la criticità di dover considerare come compensi (da assoggettare a ritenuta) anche le spese a carico del committente e da questi rimborsate, prevedendo la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo (con la conseguenza che tali spese divengono indeducibili). Inoltre, vengono codificate, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alcune disposizioni che finora hanno riguardato esclusivamente il reddito di impresa, tra cui quelle relative alle spese dei beni strumentali e alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, compreso il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.


Per quanto riguarda la disciplina del reddito d’impresa e delle operazioni straordinarie, si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa. In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario: (i) delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati; (ii) della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi; (iii) delle differenze sui cambi. Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

 

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

 

3.           Consiglio dei Ministri: approvata la bozza del Decreto Coesione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto interviene, quindi, anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

 

Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

 

Il decreto prevede, inoltre, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

Con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

 

4.           INPS, messaggio n. 1509 del 2024 – Fondo di Integrazione Salariale (FIS): la causale della riorganizzazione può essere utilizzata per la ristrutturazione dei locali.

L’INPS, con il messaggio n. 1509 del 2024, ha fornito chiarimenti in merito a quali tipologie di interventi strutturali possono integrare la causale della “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.

In particolare, ha precisato che integrano la causale della riorganizzazione anche gli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela: ampliamento della superficie di camere e bagni privati, rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere.

Sono soggetti alla disciplina del FIS e conseguentemente alla relativa contribuzione di finanziamento, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.

 

5.           Corte di cassazione, sentenza n. 5992 del 2024: arresto fino a due mesi per chi non risponde alle PEC dell’Ispettorato del lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5992 del 2024, si è espressa in tema di impedimento all’attività di vigilanza.

I Giudici della Corte di legittimità hanno affermano che l’omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro trasmesse all’indirizzo PEC della società, indicato nel Registro delle imprese, integra il reato di impedimento alla vigilanza.

 

Le ragioni della decisione risiedono nel valore della posta elettronica certificata quale mezzo legale di comunicazione per le società, la quale offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

Il reato è punibile con l’arresto fino a due mesi, anche a titolo di colpa.

 

6.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto ministeriale n. 50 del 2024 – Lavoro sommerso: costituita la task force presso INL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto ministeriale n. 50 del 2024 ha dato notizia nella sezione ”Pubblicità legale “ del proprio portale istituzionale che è stata costituita, presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, la task force istituzionale “Lavoro sommerso”.

 

Tale task force, opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

 

La task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tenendo conto delle specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali. Tutto ciò, anche al fine di contribuire ad un’efficace attività di vigilanza a fini statistici.

In particolare, la Task force in fase operativa si avvarrà di due livelli di coordinamento: uno nazionale, mediante la costituzione di un tavolo operativo di Coordinamento sotto la regia dell’INL, ed uno regionale, con la costituzione di tavoli regionali coordinati da dirigenti territoriali dell’INL.

 

7.           Parlamento Europeo, direttiva 24/04/2024: piattaforma di lavoro digitale

Il Parlamento Europeo ha adottato la nuova direttiva concernente il lavoro prestato tramite le piattaforme digitali.

 

In particolare, la direttiva mira a garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa, al fine di correggere il lavoro autonomo fittizio.

Essa regola, inoltre, per la prima volta in assoluto nell’UE, l’uso di algoritmi sul posto di lavoro.

Più nello specifico, con riferimento al primo aspetto, la direttiva obbliga i Paesi UE a introdurre una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) al ricorrere di fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE.

 

Tale presunzione relativa, di natura legale, del rapporto di lavoro subordinato ha il fine di correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma di lavoro digitale e il lavoratore. Per tale motivo, sarà onere della piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento al secondo aspetto, la direttiva garantisce che un lavoratore, che esegue la prestazione lavorativa a favore della piattaforma, non possa essere allontanato o licenziato sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato.

 

Le piattaforme, infatti, dovranno garantire il controllo umano su tutte le decisioni importanti che incidono direttamente sui diritti fondamentali di coloro che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali.

 

Infine, la direttiva introduce anche disposizioni che, in modo più solido, proteggono i dati dei lavoratori delle piattaforme digitali.

 

Alle piattaforme di lavoro digitali, infatti, sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come i dati sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali del lavoratore.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti, 

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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