Welfare Aziendale 24/04/2024

Roma, Li 24 aprile 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE 

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale n. 23 del 5 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale n. 23 del 5 aprile 2024, ridefinisce il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati. 

Tale è aggiornamento riguarda i mesi da gennaio e marzo 2024 nonché gennaio e dicembre 2025.

Il costo medio giornaliero va da 128 a 156 euro giornalieri, suscettibile di variare nel caso concreto a seconda che ricorrano:

a)   benefici legali di cui l’impresa usufruisce, indipendentemente dalla natura;

b)  oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, ecc.);

c)  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

     2.     Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Report deposito contratti – aprile 2024

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ultimo Report relativo al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che dà indicazione del trend della detassazione dei premi di risultato e della partecipazione agli utili aziendali da parte dei lavoratori del settore privato e della loro diffusione territoriale.

Al 15 aprile 2024 sono 11.270 i contratti depositati e attivi presso il Ministero del Lavoro, il 29,5% in più rispetto alla stessa data del 2023. 

Ne beneficiano 3.642.841 lavoratori a cui è corrisposto, in media, un importo annuo pari a 1.502,48 euro. 

Degli 11.270 contratti attivi, 9.003 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.995 di redditività, 5.660 di qualità, mentre 1.150 prevedono un piano di partecipazione e 6.732 prevedono misure di welfare aziendale.

Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.502,48 euro, di cui 1.728,68 euro riferiti a contratti aziendali e 599,73 euro a contratti territoriali.

  1.           Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto n. 62 del 12 aprile 2024: determinati gli importi delle prestazioni 2024 del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

Con il decreto n. 62 del 12 aprile 2024, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha determinato, per l’esercizio finanziario 2024, l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, concernenti gli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. 

Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

Le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. 

A questo importo si aggiunge anche l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’Inail, pari a 1.888.465 euro.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro.

  1.           INPS, messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024 – Fringe benefit a pensionati: riaperta la procedura di trasmissione dati

Nel messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024, l’INPS informa che è stata riaperta la procedura di comunicazione telematica sul portale istituzionale per i sostituti d’imposta che hanno erogato fringe benefit e stock option a lavoratori cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023.

I  flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale, dovendosi solo procede alla rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni dell’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

  1.           Fondazioni Studi Consulenti del Lavoro- “Le nuove frontiere del welfare aziendale in virtù delle più recenti evoluzioni normative e di prassi”

Con l’approfondimento del 17 aprile 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le più recenti novità normative e di prassi legate al welfare aziendale, ai fringe benefit e ai premi di risultato, fornendo uno strumento di analisi e di aggiornamento.

Il welfare aziendale, i fringe benefit e i premi di risultato rappresentano leve strategiche di rilevante importanza per le imprese che intendono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando al contempo la produttività e il clima organizzativo. La normativa in materia di welfare aziendale, ampiamente rivista negli ultimi anni, offre oggi alle aziende diverse opportunità per implementare politiche di beneficio per i lavoratori, che vanno oltre la mera retribuzione economica, spaziando in ambiti quali salute, formazione, previdenza, sostegno alla famiglia e tempo libero.

Si pone attenzione sulla normativa che disciplina la detassazione dei premi di risultato, la quale rappresenta un meccanismo incentivante di particolare interesse, in quanto permette di remunerare i lavoratori sulla base dei risultati effettivamente conseguiti, con evidenti vantaggi sia per i datori di lavoro, sia per i dipendenti, grazie anche a significative benefici fiscali.

  1.           INAIL, circolare n. 10 del 2024 – Aggiornate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori impiegati all’estero

L’INAIL, con la circolare n. 10 del 2024, ha recepito le retribuzioni convenzionali aggiornate al 2024 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

I  valori di riferimento vengono utilizzati per il calcolo del premio assicurativo dovuto per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale.

In caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

  1.           Agenzia delle Entrate, risposta n. 89/2024 – Il trattamento fiscale applicabile agli maggi ai dipendenti per finalità promozionali 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 del 2024 ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli omaggi riconosciuti dal datore di lavoro ai lavoratori con finalità promozionale. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene assegnato dal datore di lavoro e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Se vengono corrisposti beni che, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising), i beni medesimo non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro; pertanto tali beni sono considerati fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, e ricondotti interamente a tassazione solo in caso di superamento del limite di esenzione previsto (258,23 euro annui, secondo la disciplina ordinaria di cui al menzionato art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, ovvero 1.000 euro annui, innalzati a 2.000 euro annui per i dipendenti con figli a carico, secondo il regime introdotto per il solo 2024 dall’art.1, commi 16 e 17, l. n. 213/2023).

  1. Agenzia delle Entrate, risposta n. 91/2024 – Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate dal Fondo di previdenza

Con la risposta n. 91/2024 l’ Agenzia delle Entrate da chiarimenti in ordine alla corretta tassazione delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito di attività accertativa. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’indennità aggiuntiva erogata, alla cessazione del rapporto di lavoro, dal fondo di previdenza agli iscritti che ne hanno diritto deve essere assoggettata- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir-  a tassazione separata ed è imponibile – ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir- per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

****

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

 

Condividi l'articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Crea il tuo account

Login

Non sei ancora registrato su Enbic?