Roma, Li 22 dicembre 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Legge 27 novembre 2023, n. 169
In G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023, è stato convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
2. Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 182
In G.U. Serie Generale n. 287 del 9.12.2023, è stata adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
3. Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188
In G.U. Serie Generale n. 292 del 15.12.2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
4. Legge 15 dicembre 2023, n. 191
In G.U. Serie Generale n. 293 del 16.12.2023, è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
5. Prescrizione del credito erariale (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33213)
In tema di Irpef, Irap, IVA e canone rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non operando l’estinzione per decorso quinquennale, prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
6. Rimborso Euroritenuta (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33282)
Deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la quale consente al contribuente, mediante una dichiarazione spontanea, di regolarizzare più anni di imposta, usufruendo di un trattamento sanzionatorio favorevole.
7. IVA (Cass. civ, Sez. V, 30/11/2023, n. 33360)
In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile “ratione temporis”, le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta inesigibilità del credito indicate nel comma 2; limite che, al contrario, è da individuarsi in un anno dall’operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità è frutto di un accordo tra le parti.
8. Imposta di Registro (Cass. civ., Sez. V, 13/12/2023, n. 34917)
L’imposta di Registro deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sicché la prevalenza sostanziale dei presupposti dell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, deve essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti imposti all’attività ermeneutica dall’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, cioè per intrinseco. Dunque, ai fini dell’Imposta di Registro, la mera cessione della partecipazione societaria non solo non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale (ancorché l’atto preveda la separata trasmissione dei debiti e crediti sociali), discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici, ma neppure può essere ritenuta espressiva del trasferimento di un compendio produttivo organizzato idoneo, ex articolo 2555 cod. civ., a fungere da azienda o ramo di essa.
9. Detrazione imposte pagate all’estero (Cass. civ, Sez. V, 14/12/2023, n. 35085)
Il riconoscimento di una detrazione per le imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti è subordinato alla condizione che gli stessi redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, per cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, essendo la presentazione della dichiarazione «condizione per la fruizione della detrazione».
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
10. Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: come varia la misura del credito a partire dal 2024
In relazione alle attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, il credito d’imposta R&S finora riconosciuto in misura pari al 10% sarà ridotto, per il 2024 e il 2025, al 5%, fermo restando il limite massimo annuale di 2 milioni.
Tale riduzione riguarda anche le attività di innovazione tecnologica dirette al conseguimento di obiettivi di transizione ecologica, ovvero di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo annuale di 4 milioni. In relazione alle attività di ricerca e sviluppo, invece, il credito R&S rimarrà invariato in misura pari al 10% fino al 2031, nel limite massimo annuale di 5 milioni. Ad ogni modo, non sarà più possibile fruire del credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo afferenti a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
11. Abuso del diritto nel caso di scissione di compendio immobiliare, trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice, cessione del compendio immobiliare da parte della beneficiaria e successiva liquidazione (risposta ad interpello del 10 novembre 2023, n. 456)
L’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello del 10 novembre 2023 n. 456, ha considerato abusivo del diritto ex art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) il seguente schema di operazioni:
• Scissione di un compendio immobiliare in favore di una newco beneficiaria;
• Trasformazione agevolata in società semplice della newco beneficiaria, con
imposizione dell’8% delle plusvalenze latenti del compendio immobiliare;
• Cessione del compendio immobiliare da parte della newco beneficiaria;
• Distribuzione degli utili da parte della newco beneficiaria ai soci e successiva liquidazione.
Nella risposta si precisa che non sussiste alcun indebito risparmio nel caso in cui la trasformazione agevolata in società semplice sia preceduta da una scissione preordinata all’attribuzione alla società beneficiaria (che si trasformerà in società semplice) dei beni immobili che si intendono estromettere dal regime d’impresa (cfr., la risoluzione n. 101/E del 2016).
Ciò in quanto la ratio delle disposizioni in materia di trasformazione agevolata in società semplice è consentire l’estromissione dei beni dal regime d’impresa riducendone il corrispondente carico fiscale consentendo al contribuente: (i) di scegliere, ai fini della determinazione della plusvalenza, se attribuire ai beni da estromettere il valore normale o quello catastalmente determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986; (ii) di applicare un’imposta sostitutiva all’8% o al 10,5% dell’IRES e dell’IRAP.
Tale ratio, tuttavia, non appare ammettere che le medesime disposizioni agevolative siano invece sfruttate per assicurare la percezione di proventi (i.e., le plusvalenze immobiliari) ai soci della società i cui beni immobili sono estromessi dal regime d’impresa, azzerandone la relativa imposizione.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
12. Fatture d’acquisto ricevute nel 2021 – Imposta non detratta nella dichiarazione per il 2021 – Recupero dell’imposta – Presentazione della dichiarazione annuale IVA integrativa “a favore” (risposta ad interpello del 18 dicembre 2023, n. 479)
Nel caso in cui, per errore, un soggetto passivo non abbia tempestivamente esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore.
Pertanto, qualora, per errore, non sia stata computata nel termine della dichiarazione annuale la fattura ricevuta e registrata, è possibile ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa ex art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, entro il termine di decadenza del potere di accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Sul piano sanzionatorio, non è dovuta la sanzione da c.d. autofattura-spia in quanto trattasi di fatture registrate nei libri IVA.
13. Ricarica dell’auto elettrica di un agente di commercio – Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA (risposta ad interpello del 15 dicembre 2023, n. 477)
Le spese per l’energia elettrica destinate all’alimentazione dell’auto elettrica di un agente di commercio sono deducibili all’80% in quanto tale componente rientra nel “carburante per autotrazione” di cui art. 164 co. 1-bis del TUIR.
È onere del contribuente dimostrare l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito.
È irrilevante la circostanza secondo cui l’alimentazione sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. wall box) situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa, purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come “carburante”.
Spetta la detraibilità integrale dell’IVA assolta in relazione alle auto elettriche e non si applica l’art. 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d), Decreto IVA in quanto l’autovettura è utilizzata univocamente per l’esercizio di un’attività di impresa.
14. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, conclusioni Avvocato Generale, causa-746/22: Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20 – Richiesta di informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso – Archiviazione del procedimento a causa della mancata comunicazione delle informazioni aggiuntive entro il termine prescritto – Articolo 23
– Rifiuto di prendere in considerazione le informazioni fornite per la prima volta in un procedimento di ricorso
L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro deve essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto per fornire le informazioni aggiuntive su richiesta dell’autorità che esamina la richiesta di rimborso dell’IVA presentata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro non può essere considerato un termine di decadenza.
L’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 nonché i principi di efficacia e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che escludono la possibilità di far valere, in un procedimento di ricorso, le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti dall’autorità tributaria di primo grado e forniti dal soggetto passivo solo nella fase di ricorso dinanzi all’autorità tributaria di secondo grado.
L’articolo 23 della direttiva 2008/9 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale in forza della quale il procedimento relativo a una richiesta di rimborso dell’IVA a favore di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro viene archiviato senza che la richiesta di rimborso sia stata esaminata, qualora il soggetto passivo interessato non abbia adempiuto all’obbligo di fornire informazioni aggiuntive su richiesta formulata ai sensi dell’articolo 20 di tale direttiva dall’autorità che esamina la richiesta di rimborso, a condizione che nel diritto nazionale sia prevista una procedura di ricorso efficace contro la decisione di archiviazione del procedimento, la quale consenta al soggetto passivo di far valere, in particolare, nel corso di tale procedura, le informazioni aggiuntive che non aveva fornito entro il termine prescritto nell’ambito del procedimento archiviato. In caso contrario, la decisione di archiviazione del procedimento deve essere considerata come una decisione di rifiuto del rimborso.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal