N.17 Novità Fiscali 15/01/2024

Roma, Li 15 gennaio 2024

 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

 

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

 

1.           Legge 27 dicembre 2023, n. 206

 

In G.U. Serie Generale n. 300 del 27.12.2023, è stata pubblicata la legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy. La presente legge reca disposizioni tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.

 

2.           Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

 

In G.U. Serie Generale n. 301 del 28.12.2023, è stato pubblicato il decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Si tratta di un decreto di attuazione della Delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). Prevede una revisione delle norme sulla residenza fiscale, conforma il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, recepisce la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale, semplifica e razionalizza il regime delle società estere controllate.

 

3.           Decreto 20 novembre 2023, n. 211

 

In G.U. Serie Generale n. 301 del 28.12.2023, è stato pubblicato il Decreto tramite il quale viene modificato il regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell’articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

4.           Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212

 

In G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2023, è stato pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il decreto apporta modifiche al superbonus 110 per cento, al bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito.

 

5.           Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215

 

In G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2023, è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il decreto dispone numerose proroghe in diversi ambiti di applicazione tra i quali economia e fisco, pubbliche amministrazioni, infrastrutture e trasporti.

 

6.           Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

 

In G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2023, è stata pubblicato il decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Si tratta di un decreto di attuazione della Delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).

 

7.           Legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

In G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2023, è stata pubblicata la legge di bilancio 2024. Nello specifico si tratta del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

 

8.           Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219

 

In G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2024, è stata pubblicato il decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Si tratta di un decreto di attuazione della Delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). 

 

9.           Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220

 

In G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2024, è stata pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Si tratta di un decreto di attuazione della Delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). Le novità riguardano il processo tributario al fine di potenziarne l’informatizzazione, attraverso misure quali l’udienza a distanza.

 

10.        Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221

 

In G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2024, è stata pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Si tratta di un decreto di attuazione della Delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). Sono state apportate delle modifiche attinenti al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax Control Framework (TCF), prevedendo che ai professionisti è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

11.        Società di comodo (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 22/12/2023, n. 35816)

 

In materia di società di comodo, la prova contraria da parte del contribuente deve risolversi nell’offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato e che, pertanto, facciano desumere l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività, ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l’operatività reale della società, dovendosi altresì tener presente che l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.

 

12.        IRAP (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 08/01/2024, n. 492)

 

In tema di IRAP dei professionisti, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi; ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l’id quod plerumque accidit sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione, che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, comportano anche altri vantaggi organizzativi.

 

13.        Detrazione dei costi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/01/2024, n. 497)

 

In tema di reddito d’impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 109 TUIR, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l’eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto.

 

14.        Voluntary disclosure (Cass. Civ, Sez. V, 09/01/2024, n. 719)

 

In materia di rimborso di imposte, in caso di voluntary disclosure, escludere la possibilità della detrazione del credito di imposta per l’omessa indicazione del reddito estero nelle dichiarazioni presentate per ogni singolo anno di imposta non comporta automaticamente la negazione del diritto al rimborso dell’Euroritenuta. 





NOVITÀ PER LE IMPRESE

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

15.        In arrivo il Piano Transizione 5.0

 

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che a gennaio sarà introdotto un Decreto Legislativo sui crediti d’imposta per la transizione 5.0, seguito da un decreto attuativo. Le principali novità includono:

 

•         per gli investimenti nel 2024 e 2025, credito d’imposta legato a progetti con risparmio energetico del 3% (azienda) o 5% (processo produttivo);

•         aliquote più alte rispetto al piano 4.0, fino al 40%, e crescenti in base all’efficienza;

 

•         tetto massimo agevolabile aumentato da 20 a 50 milioni di euro;

 

•         inclusione degli investimenti in formazione, fino al 10% dell’investimento agevolabile.

 

16.        Accesso al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Rilevanza dell’insediamento non stabile (risposta ad interpello n. 485 del 29 dicembre 2023)

 

Con la risposta ad interpello n. 485 del 29 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’acquisto di beni strumentali destinati all’unico cantiere situato in un Comune nel Mezzogiorno, destinati a essere dismessi al termine dei lavori.

 

Il contribuente domandava se il predetto cantiere possa rispettare i requisiti di ”autonomia” di struttura produttiva, nello specifico di autonoma diramazione territoriale, al fine dell’ammissibilità al credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e ss., della legge n. 208 del 2015.

 

I punti principali della risposta sono:

 

•         per ”struttura produttiva” si deve intendere una ”diramazione” territoriale dell’azienda (ovvero una mera linea di produzione o un reparto), dotata di autonomia organizzativa e costituente un centro autonomo di imputazione di costi;

 

•         per essere agevolabile, un investimento deve essere collocato in una ”struttura produttiva” situata nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma;

 

•         un’eccezione al principio di cui al punto precedente è rappresentata soltanto da quei beni che, al di fuori della struttura produttiva dell’impresa, non hanno una loro autonomia e che, per funzionare nel territorio (non agevolato) in cui sono installati, non necessitano di essere ”organizzati”, in quanto – per utilizzare il termine della risoluzione – trattasi di ”semplici” beni e non di un insieme complesso di beni; in altri termini, l’unica eccezione al principio di territorialità è costituita da quei beni che configurano una ”mera diramazione” di una struttura produttiva aziendale situata in zona agevolata.

 

 

PRINCIPI CONTABILI

 

17.        Pubblicato il primo set di European Sustainability Reporting Standards (ESRS) per la rendicontazione di sostenibilità

 

In data 22 dicembre 2023 è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2023/2772 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Questo regolamento stabilisce gli standard europei di sostenibilità (ESRS) per la rendicontazione di sostenibilità ex artt. 19-bis e 29-bis della direttiva Bilanci (direttiva 2013/34/UE) secondo il calendario di cui alla direttiva CSRD (direttiva 2022/2464/UE).

 

Entrato in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione, il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

 

Sarà in vigore dal 1.1.2024 per gli esercizi finanziari che iniziano in tale data o successivamente.

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

 

18.        Diritto di rivalsa del cedente della maggior IVA accertata – articolo 60, ultimo comma del dPR n. 633 del 1972 (risposta a interpello 481 del 22 dicembre 2023)

 

Con la risposta ad interpello n. 481/2023, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che è possibile esercitare il diritto rivalsa ex art. 60, comma 7, del dPR 633/1972 (c.d. Decreto IVA) anche nel caso di accertamento con adesione ex art. 1, comma 179, della L. 197/2022.

 

L’art. 60, comma 7, del Decreto IVA, permette al contribuente di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi

 

solo a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

 

L’Agenzia ricorda l’orientamento adottato con la Circolare n. 35/E del 2013, con cui si è avuto modo di precisare che l’art. 60, comma 7, del Decreto IVA, trova applicazione anche nei casi di definizione dell’atto di accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso.

 

Da ultimo, l’Agenzia precisa che, nel caso in cui il cessionario/committente sia stato incorporato per effetto di una fusione per incorporazione, la fatturazione dell’IVA può avvenire nei confronti della società incorporante.

 

 

19.        Operazioni in split payment – Rimborso IVA versata in eccesso –

 

articolo 30–ter, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 Con la risposta n. 482/2023 l’Amministrazione finanziaria si sofferma sul meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del dPR 633/1972 (risposta a interpello n. 482 del 22 dicembre 2023)

 

Un ente soggetto alla disciplina dello split payment che, in qualità di cessionario, abbia indebitamente versato all’Erario un importo IVA superiore al dovuto a seguito di un accordo tra le parti – in mancanza di emissione di una nota di credito da parte del cedente – può presentare apposita istanza di restituzione dell’imposta non dovuta ex art. 30-ter, comma 1, del dPR 633/1972. Ciò, tuttavia, a condizione che la mancata emissione della nota di variazione entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione (di cui all’art. 26, comma 3, del dPR 633/1972) non sia addebitabile alla colpevole inerzia delle parti.

 

20.        Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 gennaio 2024 nella Causa C-537/22

 

Con la sentenza in commento, la CGUE torna sul tema dell’onere della prova nelle frodi “carosello” e dei compiti del soggetto passivo per evitare contestazioni in merito alla mancata diligenza. In particolare, la Corte ha precisato quanto segue:

 

gli artt. 167, 168 lett. a) e 178 lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e certezza del diritto, non ostano a una prassi dell’amministrazione tributaria volta a negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione IVA relativa all’acquisto di beni con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono “inattendibili” a causa di circostanze attestanti la mancata diligenza di quest’ultimo.

 

Circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare pubblicata da detta amministrazione all’attenzione dei soggetti passivi. È tuttavia necessario che:

 

a.  tale prassi, e tale circolare, non mettano in discussione l’obbligo dell’amministrazione di dimostrare gli elementi oggettivi in merito all’evasione dell’IVA da parte del soggetto passivo, o comunque che quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in commento si iscriveva in una siffatta evasione;

 

b.  detta prassi, e detta circolare, non facciano gravare sul soggetto passivo l’onere di verifiche complesse e approfondite riguardanti la sua controparte contrattuale;

 

c. le prescrizioni applicate dall’amministrazione siano conformi a quelle previste dalla medesima circolare;

 

d. la circolare sia formulata in modo non equivoco e la sua applicazione sia stata prevedibile per coloro che vi sono assoggettati.

2.  La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo “carosello”, a che tale amministrazione si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare. Spetta all’amministrazione individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente, nonché dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode. Non è necessario identificare tutti i soggetti coinvolti o le loro specifiche condotte.

 

 

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti,

 

 

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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