Roma, Li 12 marzo 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Legge 22 febbraio 2024, n. 17
In G.U. Serie Generale n. 48 del 27.02.2024, è stata pubblicata la conversione del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 (Superbonus, cessione del credito e Bonus barriere architettoniche) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Legge 23 febbraio 2024, n. 18
In G.U. Serie Generale n. 49 del 28.02.2024, è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (d.“Decreto Milleproroghe”), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
- Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19
In G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024, è stato pubblicato un decreto legge recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Indagini bancarie (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4853)
L’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7) n. 663 del 1972, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.
- IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 26/02/2024, n. 4970)
Per il disposto dell’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile dell’IVA – che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi – le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali..
- Principio di non contestazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/02/2024, n. 4112)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., che opera anche nel processo tributario, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.
- Trasferimento dell’atleta professionista (Cass. Civ., Sez. V, 26/02/2024, n. 5068)
Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto, nei termini previsti dall’art. 5, comma 2, della L. n. 91 del 1981; esso, pertanto, dal punto di vista fiscale rappresenta un’operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, rilevante ai fini IRAP.
- Legale rappresentante associazione non riconosciuta (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5269)
Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante.
- Fattura emessa prima del fallimento (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5294)
Nel caso in cui il professionista abbia emesso la fattura prima della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, anticipando il pagamento dell’Iva sulla fattura emessa per le prestazioni eseguite rispetto all’incasso della fattura, lo stesso può insinuarsi nel passivo fallimentare per l’importo totale: la quota relativa alla parte imponibile costituisce un credito privilegiato mentre la quota relativa alla rivalsa dell’Iva è considerata quale credito chirografario. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l’Iva relativa.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Disciplina fiscale del reshoring (circolare Assonime 23 febbraio 2024, n. 4).
Con la circolare 23 febbraio 2024, n. 4, Assonime ha analizzato la disciplina agevolativa, introdotta dall’art. 6 del D.lgs 209 del 2023, c.d. reshoring. Si tratta di una misura volta ad incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche svolte in paesi extra UE o Spazio Economico Europeo (SEE), prevedendo una detassazione del 50% del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), dell’IVA e dell’IRAP relativo al periodo di imposta cui si verifica il rimpatrio e per i cinque periodi di imposta successivi. L’efficacia del beneficio in commento è subordinato al nulla osta della Commissione UE.
Secondo quanto chiarito da Assonime, per fruire della detassazione occorre, non solo l’avvio in Italia di un’attività produttiva, ma anche il contestuale disinvestimento della stessa nel Paese (extra UE e SEE), ove in precedenza esercitata. La misura, dunque, mira ad agevolare solo gli investimenti che comportano un trasferimento effettivo di strutture preesistenti in Italia.
L’agevolazione, invece, non si applica alle attività che, pur essendo trasferite dall’estero in Italia, nei 24 mesi precedenti a tale trasferimento siano state svolte in Italia. Detta esclusione risponde all’esigenza di evitare che determinate attività vengano delocalizzate all’estero strumentalmente, per farle subito rientrare in Italia con lo scopo di fruire del regime di detassazione.
Sempre in ottica antielusiva, la disciplina prevede un meccanismo di recapture. Più nel dettaglio, se nei cinque periodi di imposta successivi alla scadenza dell’agevolazione (o 10 anni nel caso di grande impresa) il beneficiario trasferisce l’attività oggetto di reshoring al di fuori del territorio dello Stato, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero delle imposte non pagate per effetto dell’agevolazione maggiorate degli interessi.
- Credito di imposta Transizione 5.0.
Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 il D.L. 19/2024, al cui interno è disciplinato il nuovo credito di imposta c.d. Piano di Transizione 5.0. Si tratta di un’agevolazione prevista per gli investimenti, effettuati nel biennio 2024-2025, in strutture produttive situate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici (art. 38 del D.L. 19/2024).
Possono beneficiare dell’agevolazione in commento tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito di impresa.
Il credito di imposta riconosciuto è pari al:
– 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Per accedere al credito, le imprese devono presentare la richiesta telematicamente, utilizzando i modelli standard all’uopo predisposti dal GSE, allegando la documentazione prescritta dall’art. 38 sopracitato, unitamente a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento. L’ente gestore, verificata la completezza della documentazione, trasmette poi al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione. A tal proposito si segnala che il beneficio è fruibile unicamente in compensazione, tramite modello F24.
REDDITI DI IMPRESA
- Società immobiliari: applicazione del regime delle società di comodo o non operative, in caso di mancato superamento del test di operatività e relativo onere della prova (risposta ad interpello 27 febbraio 2024, n. 53).
Con la risposta ad interpello 27 febbraio 2024, n. 53 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema relativo al regime di tassazione previsto per le “società di comodo” ovvero “società non operative” con riferimento alle società immobiliari.
A tal proposito si segnala che, l’art. 30 della legge 724/1994 stabilisce che le S.p.A, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residente, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, compresi gli incrementi delle rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, sono inferiori ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 della legge 724/1994 (c.d. test di operatività). Pertanto, nel caso in cui la società non superi il c.d. test di commercialità e venga, dunque, considerata non operativa, deve dichiarare un reddito minimo presunto, calcolato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell’esercizio, le percentuali forfettarie di cui al comma 3 dell’art. 30.
Tuttavia, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile “il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini” IVA la società interessata può interpellare l’Amministrazione finanziaria (art. 30, comma 4-bis della Legge 724/1994). In tale sede, però, la contribuente deve dimostrare l’esistenza di circostanze straordinarie che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi e del reddito minimo presunti
Orbene, con specifico riferimento alle società immobiliari, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, al fine di disapplicare la disciplina delle società non operative, non è sufficiente affermare che il valore di mercato di un immobile sia inferiore al suo costo fiscale. Nel dettaglio, per dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento di proventi congrui, occorre dimostrare documentalmente che i canoni praticati sono almeno pari a quelli risultanti dai valori dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (c.d. OMI). A nulla rileva la difficoltà della Società a riscuotere i crediti nei confronti dei conduttori, dovendo il contribuente fornire, altresì, prova idonea a dimostrare atta a dimostrare come detta difficoltà ha/abbia inciso sulla incapacità di ottenere ricavi effettivi superiori a quelli minimi presunti.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologato (risposta ad interpello 22 febbraio 2024, n. 49).
Con la risposta ad interpello 22 febbraio 2024, n. 49 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta affrontando il tema degli accordi di ristrutturazione dei debiti da un punto di vista fiscale (art. 88, comma 4-ter, secondo periodo del TUIR).
In particolare, il citato comma 4-ter prevede un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato. La ratio sottesa al beneficio in commento è quella di non aggravare lo stato di crisi e di consentire il ritorno in bonis dell’imprenditore. L’agevolazione fiscale, tuttavia, si applica unicamente alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver detratto le perdite correnti e quelle pregresse, ignorando per queste ultime l’80% del limite, la deduzione ACE e l’eventuale eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e gli oneri correlati (cfr. risposta all’interpello n. 183 del 2023).
Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate conclude che il regime di detassazione in commento non trova applicazione nel caso di sopravvenienza attiva derivante da una revisione dell’Accordo omologato e non rinnovato in sede di giudizio di omologazione, ma semplicemente oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese. Ciò in quanto, il citato comma 4-ter prevede che, solo a partire dal momento di emissione del provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione e durante l’attuazione dell’accordo stesso, il contribuente può beneficare del regime di detassazione previsto per le sopravvenienze attive. A nulla rilevano, dunque, le eventuali ulteriori sopravvenienze attive estranee all’originario accordo omologato.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024. Oggetto: Gruppo IVA – incorporazione soggetto esterno al gruppo – adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione – art. 8, comma 1, d.P.R. 322/1998
Qualora, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un soggetto partecipante a un Gruppo IVA incorpori una società esterna al Gruppo, l’incorporante è tenuta a presentare, per conto dell’incorporata, la dichiarazione IVA relativa al periodo antecedente l’incorporazione. In tale dichiarazione devono essere indicati:
– i dati del soggetto incorporato nella parte riservata al contribuente;
– i dati del soggetto incorporante partecipante al Gruppo IVA nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica;
– le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell’operazione.
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 58 del 4 marzo 2024. Oggetto: IVA – cessione di beni da San Marino – trasmissione tramite SdI di un documento “fattura” valido ai soli fini contabili – ammissibilità e casi – art. 17 del Decreto IVA
Nell’ambito delle operazioni, rilevanti nel territorio dello Stato, effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, la circostanza che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadano su quest’ultimo, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, specificando che l’IVA afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario/committente. In tale ipotesi, la fattura, valida soltanto a fini contabili, può essere emessa in formato elettronico via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”).
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 60 del 5 marzo 2024. Oggetto: Trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA e dell’imposta di registro, applicabile alle operazioni di cessione di determinati alloggi definiti “sociali”, effettuate nei confronti di un Comune e alle operazioni di locazioni dei medesimi alloggi rese dallo stesso Comune
Alle cessioni di alloggi “sociali”, effettuate nei confronti di un Comune, si applica l’aliquota IVA nella misura del 10% in quanto fabbricati abitativi non di lusso. In virtù del principio di alternatività IVA – registro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale restano dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha altresì escluso la possibilità di derogare all’art. 19-bis 1, comma 1, del Decreto IVA, in tema di indetraibilità dell’imposta per i fabbricati classificati, a livello catastale, come “abitativi”. Secondo l’Agenzia, la deroga può riguardare i soli immobili abitativi destinati all’esercizio di un’attività ricettiva.
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 61 del 6 marzo 2024. Oggetto: Trattamento IVA, relativamente all’aliquota da applicare, agli interventi di interramento della linea telefonica sulla strada che sarà oggetto di lavori di riqualificazione
L’aliquota IVA del 10% risulta applicabile se i lavori di interramento della linea telefonica rientrano tra le opere di urbanizzazione di cui ai nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Viceversa, l’aliquota IVA del 10% non si applica se gli interventi realizzati si limitano al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe ”realizzazione” dell’opera di urbanizzazione.
Non rileva, per l’applicazione dell’aliquota ridotta, la circostanza che i lavori siano parte integrante dell’opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto di appalto con l’Ente gestore. Nel caso di specie, gli interventi relativi alla linea telefonica sono realizzati in modo distinto e autonomo da parte di soggetti diversi con cui la Società istante ha stipulato distinti contratti di appalto.
- Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 29 febbraio 2024 nella causa C-676/22
L’art. 138, par. 1, della Direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che si deve negare il regime di non imponibilità ad un fornitore stabilito in uno Stato membro, che abbia ceduto merci a destinazione di altro Stato membro, se tale fornitore non ha dimostrato che le merci erano state cedute ad un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest’ultimo Stato membro e, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare lo status di soggetto passivo IVA del destinatario.
- Corte di giustizia dell’Unione europea – Questione pregiudiziale nella causa C-796/23
Si sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: Se sia conforme alla Direttiva IVA (art. 9, par. 1, e art. 193) la situazione in cui, in forza di una normativa nazionale speciale in materia IVA riguardante le «società» (associazioni di persone prive di personalità giuridica), è responsabile per il pagamento dell’IVA per l’intera «società» il cosiddetto «socio designato», sebbene un altro socio abbia trattato con il cliente finale per la fornitura di prestazioni di servizi;
Se la conformità di tale situazione con la Direttiva IVA dipenda dal fatto che tale altro socio si sia discostato dalle regole di gestione degli affari societari e abbia agito in nome proprio con il cliente finale.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 7 marzo 2024 nella causa C-341/22: incompatibilità della disciplina italiana sulle società non operative.
L’art. 9, par. 1, della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale; soglia che corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.
L’art. 167 Direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale del 7 settembre 2023 nella causa 2024 nella causa C-314/22
L’art. 90 della Direttiva IVA, che consente l’emissione di note di credito strumentali al recupero dell’imposta versata e non dovuta, non osta ad un termine di decadenza ragionevole qualora quest’ultimo inizi a decorrere solo nel momento (o successivamente al momento) in cui il soggetto passivo, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo, poteva ridurre la base imponibile. Un termine di decadenza che inizi a decorrere dal momento della fornitura della prestazione o dell’emissione della fattura non è invece compatibile con l’art. 90 della Direttiva IVA. Senza una concretizzazione legislativa, un siffatto termine di decadenza può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il credito è divenuto definitivamente inesigibile con una probabilità al limite della certezza.
Un obbligo di rettificare una fattura corretta quale presupposto per una riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo viola la Direttiva IVA.
Al fine di stabilire il momento a partire dal quale un soggetto passivo, in caso di non pagamento totale o parziale ai sensi dell’art. 90, par. 1, della Direttiva IVA, possa procedere per la prima volta ad una riduzione della base imponibile, rilevano la situazione concreta nel rispettivo Stato membro e le circostanze del singolo caso di specie, le quali devono essere valutate dal giudice del rinvio. Al riguardo, il principio di neutralità vieta un prefinanziamento eccessivamente lungo dell’imposta, sempreché il soggetto passivo (prestatore) abbia intrapreso le iniziative che potevano essergli ragionevolmente richieste per assolvere alla sua funzione di collettore d’imposta per conto dello Stato. Ciò presuppone, in linea di principio, una richiesta di pagamento (intimazione a adempiere) infruttuosa nei confronti del destinatario della prestazione. Non è tuttavia necessario un procedimento giudiziario non andato a buon fine, o l’apertura o la conclusione di una procedura concorsuale avente ad oggetto il patrimonio del destinatario della prestazione.
L’articolo 90, par. 1, della Direttiva IVA è direttamente applicabile qualora lo Stato membro si avvalga in modo a tal punto erroneo della facoltà di deroga di cui all’art. 90, par. 2, di tale Direttiva che lo stesso non tiene conto dell’incertezza di un mancato pagamento definitivo, bensì esclude in toto la riduzione della base imponibile.
Un obbligo legale in forza del quale il prestatore deve informare il destinatario della prestazione, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo da parte di quest’ultimo, in merito alla rettifica della base imponibile, al fine di rammentargli una rettifica della detrazione eventualmente ancora da effettuare, è sproporzionato in quanto inidoneo. Pertanto, gli Stati membri non possono prevedere un siffatto obbligo nell’ambito dell’art. 90 della Direttiva IVA.
Il riconoscimento di interessi sul diritto al rimborso a causa di una riduzione della base imponibile viene in considerazione non prima del momento in cui il prestatore può presumere che un pagamento non avrà più luogo e lo abbia dichiarato nell’ambito della determinazione dell’imponibile.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale del 1° febbraio 2024 nella causa C-533/22
Poiché gli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamente per fornire e per ricevere gli stessi servizi, anche qualora si ritenga sussistente una stabile organizzazione non ricorrerebbe nella specie un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva IVA.
Una società indipendente di un gruppo stabilita in un altro Stato membro non è la stabile organizzazione, di un’altra società del gruppo unicamente in forza dei reciproci rapporti di diritto societario ai sensi dell’art. 44, secondo periodo, Direttiva IVA, che consente di localizzare l’effettuazione di una prestazione di servizi resa tra soggetti passivi nel territorio dove è situata la stabile organizzazione del prestatore. Neanche un contratto complesso avente ad oggetto la prestazione di servizi può comportare, in linea di principio, che il prestatore effettui un’operazione imponibile a favore di una stabile organizzazione del destinatario dei servizi sorta in forza di tale contratto. Il luogo della prestazione di tali servizi è indipendente tanto dal tipo delle operazioni a valle (cessione o prestazione di servizi) del destinatario dei servizi quanto dal luogo del consumo dei concreti servizi di lavorazione.
Sussiste una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 44, secondo periodo, della Direttiva IVA solo qualora quest’ultima sostituisca la casa madre situata in un altro Stato membro. Un contratto con un prestatore di servizi può pertanto fondare una stabile organizzazione solo se non si riferisce unicamente alla prestazione di servizi relativi a beni del destinatario dei servizi. Piuttosto, esso deve essere inteso alla cessione del personale necessario e/o alla cessione dei mezzi tecnici necessari affinché il destinatario dei servizi possa prestare servizi o effettuare cessioni analoghi in loco (ossia presso il luogo della stabile organizzazione) come da una casa madre.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale del 7 marzo 2024 nella causa C-87/23
L’art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva IVA, che definisce il concetto di “soggetto passivo IVA”, deve essere interpretato nel senso esso richiede, nel contesto di una valutazione del quadro complessivo, un raffronto tra l’attività specifica con l’attività di un tipico soggetto passivo appartenente al gruppo professionale di cui trattasi (nella specie, di un prestatore di servizi di formazione). In ragione della comparabilità delle modalità di prestazione dei servizi di formazione, non sussistono, nel caso concreto, dubbi in merito ad un’attività economica autonoma.
L’art 2, par. 1, lettera c), della Direttiva IVA non richiede che il prestatore fornisca personalmente il servizio. Esso può coinvolgere anche un terzo autonomo quale subappaltatore, il quale presti il servizio in suo nome, o rispettivamente a suo nome. Qualora esista un contratto in forza del quale un servizio venga acquistato o venduto in nome proprio ma per conto di un terzo, si applica l’art. 28 della Direttiva IVA, il quale modifica l’oggetto della prestazione del commissionario e, nel caso di una commissione di vendita, anche la direzione di tale prestazione.
Le sovvenzioni pagate da un Fondo per una specifica prestazione di servizi a determinati prestatori rientrano, ai sensi dell’art. 73 della Direttiva IVA, nella base imponibile, quale pagamento di un terzo ricevuto dal prestatore per tale prestazione..
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal