Roma, Li 23 maggio 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto 14 maggio 2025
In G.U. Serie Generale n. 110 del 14.05.2025 è stato pubblicato il decreto, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
- Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73
In G.U. Serie Generale n. 116 del 21.05.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché’ l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
- Decreto 28 aprile 2025
In G.U. Serie Generale n. 117 del 22.05.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
4. Cinque per mille 2025: pubblicato l’elenco aggiornato degli enti accreditati
Lo scorso 9 maggio 2025, la Direzione Generale per le Politiche del Terzo Settore e la Responsabilità Sociale delle Imprese ha pubblicato l’elenco aggiornato degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che hanno manifestato la volontà di partecipare al riparto della quota del cinque per mille per l’anno in corso.
L’elenco comprende (nuovi) 8.682 enti accreditati, che hanno presentato la istanza per accedere al beneficio entro la scadenza del 10 aprile.
È possibile consultare l’elenco ufficiale al seguenti link Anno 2025 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Al via il bando 2025 per eventi sportivi nazionali e internazionali: 6,5 milioni di euro disponibili
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale per l’anno 2025. Le risorse stanziate ammontano a 6.500.000,00 euro, con l’obiettivo di sostenere manifestazioni capaci di valorizzare l’immagine dell’Italia nel contesto sportivo e di promuovere la cultura dello sport sul territorio. Possono presentare domanda:
- ASD e SSD, in forma singola o associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- Comitati organizzatori, Federazioni sportive (anche paralimpiche), Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e altri soggetti pubblici o privati, purché siano titolari esclusivi dell’organizzazione dell’evento.
Le domande devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’evento e comunque non oltre il 15 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Dipartimento, al seguente link https://avvisibandi.sport.governo.it
- La cessione della “nuda costruzione” dell’ASD per l’Agenzia delle Entrate è reddito diverso
Con la risposta a interpello n. 129/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla cessione da parte di un’ASD non commerciale della “proprietà superficiaria”, cioè della costruzione realizzata su un suolo di cui si mantiene la titolarità del diritto di proprietà.
La questione trae origine dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, che hanno modificato l’articolo 67 del TUIR, stabilendo che anche la costituzione del diritto di superficie debba essere qualificata fiscalmente come reddito diverso, e non più come plusvalenza.
Nel caso oggetto dell’interpello, l’ASD aveva trasferito nel 2024 la proprietà della costruzione edificata, mantenendo però la titolarità del terreno. Una fattispecie che l’istante riteneva assimilabile alla cessione integrale dell’immobile, con conseguente tassazione della plusvalenza.
La nuova formulazione dell’articolo 67, comma 1, lettera h), tuttavia, qualifica in modo esplicito il corrispettivo percepito per la costituzione di diritti reali di godimento come reddito diverso.
L’Agenzia si sofferma anche sulle modifiche all’articolo 9, comma 5 del TUIR, sottolineando che la tassazione in questi casi prescinde dal concetto di plusvalenza e dai criteri temporali normalmente utilizzati.
- Obbligo INAIL per i soci-lavoratori delle ASD e SSD: il chiarimento dell’Istituto
Con la circolare n. 31 del 2025, l’INAIL chiarisce che anche gli associati di ASD e SSD devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, se esiste un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione amministrativo-gestionale con l’ente. Non basta, dunque, il solo vincolo associativo per far scattare la copertura.
L’INAIL, ha evidenziato che la tutela assicurativa vale per tutte le figure che operano con vincolo di subordinazione o in regime di co.co.co amministrativo (es. segreteria, pagamenti, gestione front office), anche se non rientrano tra i “lavoratori sportivi” in senso stretto.
Chi rientra nell’obbligo assicurativo?
- Istruttori sportivi con rapporto di lavoro subordinato;
- collaboratori in ambito gestionale-amministrativo (anche non sportivi);
- associati che svolgono attività retribuita nell’interesse dell’associazione.
Al contrario, l’attività volontaria o associativa “pura” non comporta alcun obbligo INAIL, in assenza di una prestazione lavorativa qualificabile secondo i criteri della subordinazione o della collaborazione continuativa.
- Dipartimento per lo Sport: al via la prima finestra dello Sport Bonus 2025
A partire dal 30 maggio 2025, le imprese italiane avranno la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni liberali effettuate in favore di impianti sportivi pubblici.
Le domande potranno essere presentate, on line sull’apposita piattaforma, fino 30 giugno 2025.
Questa misura, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246), estende anche per quest’anno la possibilità di per le imprese di effettuare donazioni destinate alla manutenzione, al restauro o alla costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici e di beneficiare di un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
- Prossima scadenza IMU per gli enti non commerciali
E’ prevista per il prossimo 16 giugno la scadenza entro cui gli enti non commerciali devono adempiere al pagamento della prima rata IMU.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Responsabilità solidale nella cessione d’azienda (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 13/05/2025, n. 12713)
La responsabilità solidale tra cedente e cessionario prevista dall’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di cessione d’azienda attuata in frode ai creditorii tributari, ha natura principale e paritetica, non necessitando della notifica dell’avviso di accertamento originario al cedente né del beneficium excussionis.
- Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/05/2025, n. 13009)
In tema di fruizione delle agevolazioni previste dall’art. 1, commi 98-108, legge 29 dicembre 2015, n. 208 crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, per il periodo dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 (nel testo vigente ratione temporis) per “investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale” devono intendersi quelli il cui avvio, coincidente con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo, sia successivo al 1 gennaio 2016.
- Detrazioni dei costi e inerenza all’attività di impresa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2025, n. 13202)
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.
- Accertamento tributario e studi di settore (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/05/2025, n. 13536)
In materia di accertamento tributario basato sugli studi di settore, l’applicazione degli studi medesimi costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0.: nuovo modello di comunicazione (Decreto direttoriale 15 maggio 2025)
Lo scorso 15 maggio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, anche, «MIMIT» o «Ministero») ha pubblicato il Decreto direttoriale con il quale viene disposto il nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse relative al credito di imposta beni strumentali materiali 4.0. Trattasi di un’agevolazione volta a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Tanto premesso, all’art. 2 del citato decreto è disciplinato il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 o fino al 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Sul punto si segnala che le disposizioni contenute nel decreto trovano applicazione anche con riferimento agli investimenti comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A livello operativo, il modello deve essere trasmesso in via preventiva e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A) alla legge 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito di imposta prenotato. Sul punto, si segnala che ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva.
Tale modello deve essere nuovamente trasmesso al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026. Il mancato invio da parte dell’impresa delle citate comunicazioni nei termini e nelle modalità previste determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito di imposta.
Successivamente, il MIMIT procederà a trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione, con l’ammontare del relativo credito di imposta utilizzabile in compensazione. Analogamente, l’Amministrazione finanziaria trasmetterà al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito, con i relativi importi.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del tax credit si segnala che questo è utilizzabile solo in compensazione, mediante F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve superare l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
- Credito Ricerca e Sviluppo: approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 19 maggio 2025).
Lo scorso 19 maggio, l’Agenzia delle entrate con provvedimento prot. n. 224105/2025 ha approvato il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito R&S. Il provvedimento è stato emanato a seguito della riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzati in compensazione.
Ciò posto, con la procedura di riversamento spontaneo, di cui all’art. 5, commi da 7 a 12, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione di sanzioni né applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta R&S.
Più nello specifico, oggetto di regolarizzazione sono gli importi relativi al citato credito, indebitamente fruito a causa:
(i) di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
(ii) di attività non ammissibili al credito di imposta ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3 del citato D.L. n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
(iii) di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
(iv) dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria precisa che, la procedura non può essere utilizzata nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito sia stato accertato con un atto di recupero dei crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definiti alla data del 22 ottobre 2021. La regolarizzazione è, altresì, preclusa nel caso in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito di imposta.
Tanto premesso, il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare, telematicamente ed entro il 3 giugno 2025, il modello approvato con il provvedimento in commento.
La procedura si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione oppure della terza e ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Sul punto si segnala che il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025. Mentre, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione, il versamento delle tre rate deve avvenire rispettivamente entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Superbonus: utilizzo dei crediti di imposta in caso di fusione per incorporazione (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 14 maggio 2025, n. 134)
Con la risposta ad interpello 14 maggio 2025, n. 134 l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla cessione ed utilizzo in compensazione dei crediti di imposta Superbonus in seguito all’operazione straordinaria di fusione.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria – richiamando i propri precedenti orientamenti di prassi (risposte ad interpello nn. 153 e 218 del 2023 e il principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024) – ha ribadito che, in ragione del combinato disposto degli art. 2504-bis c.c. e 172, co. 4 del d.P.R. n. 917 del 1986, la fusione per incorporazione determina una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.
Per tale ragione, la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata – ove quest’ultima abbia effettuato «la scelta F24» – in quanto il passaggio degli stessi dalla incorporata alla incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti.
A livello pratico, l’incorporante potrà limitarsi a compilare il modello F24, inserendo:
(i) Nel campo «codice fiscale» (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
(ii) Nel campo «codice fiscale» del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito di imposta, unitamente al codice identificativo «62 – soggetto diverso dal fruitore del credito».
- Cessione dei crediti di imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 maggio 2025, n. 32/E)
Con la Risoluzione 15 maggio 2025, n. 32/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cessione dei crediti di imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. Deferred Tax Assets – DTA), di cui all’art. 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii.
Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria esamina la disciplina prevista in tema di cessione dei crediti di imposta di cui al citato art. 44-bis, a mente del quale i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 ovvero alla richiesta di rimborso e possono essere ceduti nelle modalità previste dagli artt. 43-bis e 43ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
Più nello specifico, il sopracitato art. 43-bis stabilisce che, ai fini della cessione dei crediti di imposta trovano applicazione gli artt. 69 e 70 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. A livello operativo, dunque:
(i) la cessione dei tax credit deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio (cfr. art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440 del 1923);
(ii) l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, sulla base del domicilio fiscale del cedente (cfr. art. 43-bis, co. 3 del d.P.R. n. 602 del 1973);
(iii) il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato (cfr. art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973) e, dunque, può utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).
In alternativa, la cessione può avvenire secondo le modalità di cui all’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Più nel dettaglio, il citato art. 43-ter prevede che i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui ai sopracitati artt. 69 e 70. In tal caso, la cessione è efficace a condizione che l’ente o la società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate precisa che:
(i) ai fini della comunicazione della cessione dei crediti non può essere utilizzata la piattaforma telematica dell’Agenzia;
(ii) la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti non implica che questi siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
(iii) l’Amministrazione finanziaria si riserva la possibilità di controllare la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati;
(iv) l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra il cedente e il cessionario e, pertanto, è estranea a tutte le questioni di natura non fiscale.
Per quanto riguarda, invece, i limiti all’utilizzo del credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria, nel rinviare alle indicazioni fornite nei propri documenti di prassi in materia di trasformazione delle imposte anticipate di cui all’art. 2, commi 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 (circolari n. 37/E/2012 e 17/E/2014), precisa che ai fini dell’art. 44-bis del D.L. 34 del 2019 non è richiesto che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle entrate, Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), che ha ritenuto incompatibile con il diritto unionale l’esclusione da IVA dei distacchi di personale effettuati “a rimborso”, l’Italia ha modificato la disciplina nazionale al fine di ricondurre tali operazioni tra le prestazioni imponibili (art. 16-ter del D.l. 131/2024, c.d. Salva infrazioni).
La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire uniformità applicativa e prevenire difformità interpretative. Il documento analizza: (i) il nuovo trattamento IVA del distacco o prestito di personale ai sensi del comma 1 dell’art. 16-ter (par. 1); (ii) la decorrenza della disciplina, come definita dal comma 2 (par. 2); (iii) il trattamento IVA di ulteriori forme di messa a disposizione del personale, quali codatorialità e avvalimento (par. 3).
- Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 136 del 19 maggio 2025
Gli addebiti tra imprese appartenenti a una rete dotata di soggettività giuridica, derivanti dall’impiego congiunto di personale in regime di codatorialità ex art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 276/2003, non sono rilevanti ai fini IVA.
La codatorialità si distingue dal distacco per l’assenza di temporaneità, per la pluralità di datori di lavoro e per la mancanza di un nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e rimborso spese.
Trattandosi di una mera ripartizione dei costi tra co-datori, l’addebito ha natura di movimentazione finanziaria non imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. 633/1972. L’Agenzia qualifica l’istituto come autonomo rispetto alla codatorialità “atipica” elaborata dalla giurisprudenza, sottolineandone la specificità nell’ambito delle reti d’impresa.
- Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 140 del 22 maggio 2025
Le cessioni di fotografie da parte di una società che impiega l’autore in qualità di dipendente non possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, riservata ai soli autori, eredi o legatari ex n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972.
L’Agenzia ribadisce che il trattamento agevolato si applica esclusivamente se le fotografie, tirate dall’autore o sotto il suo controllo, firmate e numerate entro trenta esemplari, sono cedute da uno dei soggetti tassativamente indicati.
In assenza di attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023) che prevede un’estensione dell’ambito soggettivo dell’aliquota ridotta, la vendita da parte del datore di lavoro resta soggetta ad aliquota ordinaria, anche se l’opera fotografica è realizzata nel rispetto dei requisiti oggettivi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.
- Commissione Europea, VAT Committee – Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025
L’Italia ha sottoposto al Comitato IVA una questione interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile nelle operazioni di permuta
(operazioni in cui il corrispettivo della cessione o prestazione consiste in altri beni o servizi anziché in denaro). In particolare, è stato chiesto se tali operazioni possano essere ricondotte, ai sensi dell’art. 80 della Direttiva 2006/112/CE, nell’ambito dei rapporti tra soggetti legati da vincoli personali o economici, così da giustificare l’applicazione del valore normale come base imponibile. La Commissione ha escluso un’estensione presuntiva dell’art. 80 a tutte le permute, ribadendo che il ricorso al valore normale è consentito solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva. In assenza di corrispettivo monetario, la base imponibile è determinata secondo il valore soggettivo attribuito dalle parti, ovvero — in via residuale — mediante il criterio del costo pieno, comprensivo anche degli oneri generali e finanziari, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale dell’8 maggio 2025 nella causa C744/23
Propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che una prestazione resa a titolo gratuito da uno studio legale al suo cliente, nell’ambito della quale, tuttavia, in caso di successo, la parte soccombente è tenuta a versare un onorario previsto per legge, costituisce una prestazione a titolo oneroso, e dunque un’operazione imponibile. Né l’incertezza circa l’an e il quantum dell’onorario, né la circostanza che l’onorario sia dovuto per legge, e neppure la circostanza che l’onorario debba essere pagato da un terzo, ostano all’assoggettamento ad IVA della prestazione fornita dallo studio legale per l’importo dell’onorario effettivamente percepito.
- Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’8 maggio 2025 nella causa C-405/24
L’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, e l’articolo 1 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio – relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi – devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista da tali disposizioni, le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un paese terzo, effettuate da un privato e destinate ad un privato residente in un altro Stato membro.
- Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’8 maggio 2025 nella causa C-615/23
- L’articolo 73 della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi non è compresa nella base imponibile di tale impresa.
****
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal