N.41 Novità Fiscali 04/07/2025

Roma, Li 4 luglio 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.     Legge 5 giugno 2025, n. 79 

In G.U. Serie Generale n. 129 del 06.06.2025 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. 

  1.         Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81

In G.U. Serie Generale n. 134 del 12.06.2025 è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. 

Tale provvedimento è in attuazione della legge delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). 

  1.       Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84

In G.U. Serie Generale n. 138 del 17.06.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, ra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.
Con riferimento alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro elimina il riferimento alle società collegate.
Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), viene rimosso il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

  1.       Legge 19 giugno 2025, n. 86

In G.U. Serie Generale n. 142 del 21.06.2025 è stata pubblicata la legge, di conversione, del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.  

  1.         Decreto legislativo 30 aprile 2025, n. 93

In G.U. Serie Generale n. 147 del 27.06.2025 è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

  1.       Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95

In G.U. Serie Generale n. 149 del 30.06.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. 

  1.       Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96

In G.U. Serie Generale n. 149 del 30.06.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.   Trattamento ai fini IVA delle prestazioni sanitarie rese da una Fondazione  

Con la risposta a interpello n. 163/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul regime IVA delle prestazioni sanitarie erogate da fondazioni senza scopo di lucro.

Una fondazione ha chiesto all’amministrazione finanziaria di specificare se le prestazioni sanitarie rese da medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi in regime di solvenza possano essere esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18) del decreto Iva (D.P.R. 633/1972). La stessa richiesta riguarda anche le prestazioni svolte da operatori sociosanitari (Oss), ma con riferimento all’esenzione prevista dal n. 27-ter), che tutela le attività di assistenza sociale.

L’Agenzia ha confermato che le prestazioni rese da professionisti sanitari abilitati e vigilati ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie rientrano nell’esenzione prevista dal n. 18), indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto prestatore. Diverso il discorso per gli Oss: le loro prestazioni non sono esenti, poiché non svolte da professionisti iscritti in albi, e sono quindi soggette all’Iva ordinaria del 22%.

Inoltre, l’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’esenzione prevista dal n. 27ter) per le attività di assistenza domiciliare, sottolineando che la fondazione istante, pur operando a domicilio, non può qualificarsi come ente con finalità di assistenza sociale. Le sue attività restano di natura prettamente sanitaria.

  1.   Contributi pubblici: niente IVA se assente il nesso tra servizio e controprestazione

Nella risposta all’interpello 164/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito le regole IVA per i contributi pubblici, richiamando la Circolare 34/E del 2013. Il caso coinvolge un Ente Parco che eroga fondi a una Fondazione regionale senza scopo di lucro, finalizzata alla promozione culturale, turistica e ambientale.

Secondo l’Agenzia, l’esclusione di tali fondi dal campo di applicazione IVA si basa su due requisiti:

Inesistenza del nesso sinallagmatico: se la somma erogata dalla pubblica amministrazione rappresenta il corrispettivo per il servizio reso dall’ente beneficiario (reciprocità), si configura un corrispettivo soggetto a IVA.

Unilateralità dell’erogazione: se la somma è una liberalità, senza vincolo di restituzione da parte del beneficiario o obbligo di prestazione da parte dell’erogante, i fondi erogati avranno natura di contributo e non sono imponibili ai fini IVA.

Nel caso in esame, i fondi dell’Ente Parco sono erogati a titolo di liberalità per il sostegno delle attività istituzionali della Fondazione. Non esiste, infatti, nessun obbligo contrattuale né una correlazione diretta tra le somme versate e l’attività svolta dalla Fondazione.

L’Agenzia chiarisce che non ricorre il presupposto oggettivo ai fini IVA: i contributi in questione, essendo privi di un nesso sinallagmatico, non costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi e non richiedono, pertanto, l’emissione di fattura.

  1. Unificazione tra fondazioni: i crediti fiscali si trasferiscono come in una fusione

Nella la risposta a interpello n. 150/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei casi di unificazione tra fondazioni disposta dall’autorità pubblica, i crediti tributari — IRES e IVA — si trasferiscono automaticamente all’ente subentrante, con effetto analogo a quello previsto in caso di fusione per incorporazione.

La precisazione arriva a seguito del quesito posto da una fondazione coinvolta in un processo di unificazione avviato dalla Prefettura, ai sensi dell’art. 26 del Codice civile. Tale norma consente all’autorità governativa di intervenire per razionalizzare l’organizzazione di fondazioni con scopi affini, attraverso il coordinamento delle rispettive attività o l’unificazione della loro amministrazione.

Secondo l’Agenzia, l’unificazione tra fondazioni produce effetti giuridici assimilabili alla fusione per incorporazione: ciò comporta il subentro a titolo universale dell’ente risultante nella totalità delle posizioni giuridiche — attive e passive — dell’ente estinto, incluse quelle fiscali e processuali, in continuità (ex art. 2504-bis c.c.).

Ciò implica che:

  •       i crediti IRES si trasferiscono all’ente incorporante, che dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per conto dell’estinto utilizzando il codice carica “9”, e potrà poi gestire il credito secondo le ordinarie modalità (compensazione, rimborso, riporto);
  •       anche i crediti IVA seguono la medesima sorte: l’ente subentrante sarà tenuto a presentare una dichiarazione annuale unica, articolata in due moduli, ciascuno riferito all’attività svolta dai singoli enti nell’anno in corso.

L’ente incorporante dovrà inoltre comunicare formalmente l’operazione all’Agenzia delle Entrate tramite la presentazione del modello AA7/10, selezionando la casella “fusione per incorporazione”.

La risposta dell’Agenzia contiene anche un’importante riflessione sulla portata applicativa dell’art. 26 c.c. agli Enti del Terzo Settore (ETS). Viene infatti confermato che tale norma si applica anche agli ETS, con la sola differenza che l’autorità competente a disporre l’unificazione è il RUNTS, come previsto dall’art. 90 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Invariati, invece, gli effetti giuridici dell’unificazione, che resta subordinata al rispetto della volontà del fondatore.

  1. Scuole paritarie e Ici: l’esenzione è compatibile se rientra nei limiti “de minimis”

Con l’ordinanza n. 12928/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che nelle controversie relative al recupero dell’Ici sugli immobili di enti non commerciali adibiti ad attività didattica, il giudice di merito è tenuto a verificare se il valore dell’esenzione goduta rientri nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”.  

Il caso oggetto della pronuncia riguarda il recupero dell’Ici 2010 e 2011 nei confronti di una scuola materna paritaria. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia-Romagna, rilevando una nullità insanabile, e ha rinviato il giudizio alla Corte d’appello, richiamando l’attenzione sul rilievo decisivo assunto dallo “ius superveniens” in materia di aiuti di Stato.

Al centro del ragionamento della Suprema corte c’è la decisione della Commissione europea 2023/2103 del 3 marzo 2023, con cui è stato concluso il procedimento avviato contro l’Italia nel 2010 (C-26/2010) relativo all’esenzione Ici prevista per gli immobili destinati ad attività “meritevoli” (didattiche, sanitarie, assistenziali, religiose, ecc.). La decisione della Commissione europea, citata dalla

Suprema Corte, ha infatti  riconosciuto che l’esenzione dall’Ici non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, rispetta le condizioni stabilite da uno dei regolamenti “de minimis” applicabili. In particolare, è considerato compatibile con il mercato interno ogni aiuto fino a 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, come previsto dal regolamento CE n. 1998/2006.

La Cassazione sottolinea come tale valutazione debba essere obbligatoriamente condotta anche quando emerga la natura economica dell’attività svolta (nel caso specifico, quella della scuola paritaria). In altri termini, la sola presenza di rette scolastiche non basta a qualificare automaticamente l’attività come economica ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato.

I giudici del rinvio, quindi, dovranno esaminare se l’ammontare

complessivo dell’esenzione Ici fruita dall’ente nei tre anni fiscali interessati (2010– 2012) superi la soglia dei 200mila euro. Solo in caso positivo potrà essere confermata la sua incompatibilità con il mercato interno e, quindi, la legittimità del recupero.

  1.         5×1000 oltre il tetto: il Governo apre a possibili correttivi

Durante il question time dell’11 giugno 2025, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto a un’interrogazione parlamentare sul limite di spesa del 5×1000.

In tale occasione è emerso che per l’anno d’imposta 2023 (relativo alla campagna dichiarativa 2024), il gettito effettivo destinato al 5×1000 ha raggiunto 603.959.199,36 euro, ma il tetto di spesa fissato a regime dalla legge di stabilità 2015 è pari a 525 milioni annui. Ne deriva che circa 79 milioni di euro non potranno essere immediatamente assegnati ai beneficiari, restando tecnicamente “congelati” in attesa di eventuali stanziamenti futuri.

Il Ministro ha ricordato che, pur essendo il 5 per mille ormai stabilizzato nel nostro ordinamento, la sua gestione resta vincolata al limite di bilancio autorizzato. Tuttavia, il Governo intende monitorare l’andamento del gettito e valuterà l’opportunità di adottare misure legislative mirate per una revisione del tetto di spesa.

  1. Decreto-legge fiscale: Terzo Settore, al via dal 2026 i nuovi regimi fiscali per gli ETS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” (Dl Fiscale), il Governo ha ufficialmente chiarito la decorrenza delle misure fiscali previste dalla riforma del Terzo settore, chiudendo così un nodo aperto da anni e dando finalmente attuazione alle disposizioni agevolative.

La novità arriva dopo il parere favorevole espresso dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione UE, con la comfort letter del 7 marzo 2025, nella quale è stato escluso il carattere “selettivo” – e quindi l’applicabilità delle regole sugli aiuti di Stato – per una serie di disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (CTS) e nel decreto legislativo 112/2017.

Il Dl fiscale chiarisce che:

  •       Le disposizioni del Titolo X del CTS (eccezion fatta per l’art. 77, ancora sottoposto al vaglio UE) si applicheranno a tutti gli ETS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In tal senso, le misure saranno operative dal 2026. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi dal 1° gennaio 2026.
  •       Le disposizioni di cui all’art. 18, commi 1 e 2, del Dlgs 112/2017, (con esclusione dei commi 3, 4 e 5, ancora sottoposti al vaglio europeo), riguardanti le imprese sociali, entreranno in vigore anch’esse dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025

  1. Terzo Settore, più fondi e controlli: ecco cosa prevede il Decreto Omnibus

   Più risorse per i progetti degli enti del Terzo settore, rafforzamento dei controlli e accesso agevolato al credito: sono queste le principali novità per il mondo non profit introdotte dal Decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno (D.L. 95/2025).

  •       Ulteriori 10 milioni per le attività di interesse generale

Viene incrementato di 10 milioni di euro il fondo per il finanziamento delle attività di interesse generale (articolo 72 del Codice del Terzo Settore, Dlgs 117/2017), destinato a sostenere progetti promossi da ODV, APS e fondazioni iscritte al Runts

  •       Controlli rafforzati: 1,2 milioni a Reti associative e Csv

Per il triennio 2026-2028 vengono stanziati 1,2 milioni di euro a favore delle Reti associative e dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), incaricati – previa autorizzazione del Ministero del Lavoro – di effettuare controlli sugli enti del Terzo settore. I controlli riguarderanno il mantenimento dei requisiti necessari per conservare la qualifica di Ets e il rispetto degli obblighi normativi, come il deposito dei bilanci o la comunicazione delle variazioni anagrafiche. Le modalità operative saranno definite da un decreto attuativo di prossima emanazione.

Fondo di garanzia Pmi: accesso anche per gli Ets

Il Decreto Omnibus stanzia altri 10 milioni di euro per il Fondo di garanzia 2025, originariamente istituito per le Pmi ma ora accessibile anche agli Ets e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, purché svolgano attività commerciale e siano iscritti al Rea presso il Registro Imprese.

Per gli Ets non iscritti al Rea e per gli enti religiosi, resta la possibilità di accedere al Fondo attraverso una sezione speciale, finanziata da altre amministrazioni o da soggetti privati. La garanzia massima è di 60.000 euro per operazione, con una copertura dell’80%, senza necessità di valutazione del merito creditizio. Tuttavia, per questi soggetti l’accesso al Fondo è limitato al 5% della dotazione annua complessiva.

  1.           Dipartimento per lo Sport: in arrivo 1,5 milioni per gli Oratori

È stato pubblicato l’Avviso per l’erogazione di contributi destinati al sostegno e alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa degli Oratori, con l’obiettivo di finanziare iniziative orientate alla promozione dello sport, della solidarietà, dell’inclusione e della crescita culturale e formativa dei minori. 

Possono accedere al contributo i seguenti soggetti:

  •       Parrocchie,
  •       Associazioni del Terzo Settore,
  •       ONLUS,
  •       Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,
  •       Enti di altre confessioni religiose con intesa firmata ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione.

Il fondo complessivo ammonta a 1,5 milioni di euro, suddivisi in 500.000 euro all’anno per il triennio 2025-2027. I contributi potranno essere destinati a:

  •       Formazione degli operatori impegnati in attività sociali ed educative;
  •       Ricerche e sperimentazioni di nuove metodologie didattiche e sociali;
  •       Progetti educativi, anche interdiocesani, che comprendano istruzione, formazione e attività sportive, anche curricolari.

I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025 e conclusi entro il 30 giugno 2026.

Per partecipare, i progetti dovranno rispettare i seguenti criteri minimi:

  •       Essere presentati da uno dei soggetti ammessi;
  •       Coinvolgere un bacino di utenza minimo di 20.000 abitanti;
  •       Richiedere un contributo massimo di € 23.809,52;
  •       Includere almeno una tra le attività indicate nel bando.

Saranno valutate solo le prime 30 proposte per ciascuna Regione o Provincia Autonoma che rispondano pienamente ai requisiti richiesti.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la

piattaforma online disponibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 14 luglio 2025 fino alle ore 12:00 del 5 settembre 2025.

 

  1. Premi sportivi dilettantistici: sì alla ritenuta del 20%, ma solo in assenza di rapporto di lavoro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei premi sportivi nel contesto dilettantistico: la ritenuta del 20% si applica solo se i premi sono corrisposti da enti sportivi dilettantistici a favore di atleti e tecnici al di fuori di un rapporto di lavoro sportivo. È quanto emerge da una consulenza giuridica fornita all’esito di un quesito presentato da una Federazione sportiva.

La ritenuta si applica solo ai premi erogati da soggetti individuati per legge — come CONI, CIP, Federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche — e solo se destinati ad atleti e tecnici per la partecipazione a gare o raduni, senza vincolo di subordinazione o coordinamento.

Se il premio rappresenta una componente variabile del compenso previsto da un contratto di lavoro sportivo, non si applica la ritenuta del 20%. In tal caso, le somme saranno assoggettate alla stessa disciplina fiscale e contributiva del compenso fisso, sulla base della natura del rapporto (autonomo, subordinato o co.co.co.).

l’Agenzia si sofferma anche sull’IVA. In linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, l’IVA è dovuta qualora vi sia un nesso diretto tra la prestazione resa (es. raggiungimento di obiettivi) e il compenso percepito, tipicamente in presenza di contratti di lavoro autonomo. In questi casi, il premio costituirà parte integrante del corrispettivo e andrà assoggettato a IVA.

Infine, i chiarimenti si applicano anche a soggetti non residenti, salvo il ricorso a convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

  1. Contributi pubblici di entità significativa: il Consiglio di Stato blocca il Dpcm 

Con un parere reso il 10 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha sospeso, per gravi carenze del testo, l’iter di approvazione del DPCM che avrebbe dovuto dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025. L’art. 1, commi 857 e 858 della legge n. 207/2024, estendere alcuni vincoli tipici della Pubblica Amministrazione anche a società, fondazioni e organismi privati che ricevono sovvenzioni statali sopra una certa soglia lasciando ad apposito decreto la definizione dei criteri “contributo di entità significativa.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. Riclassamento d’ufficio e motivazione rigorosa ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/200 (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/06/2025, n. 17352)

In caso di riclassamento d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di specificare in maniera rigorosa, completa, specifica e razionale la motivazione dell’atto, indicando chiaramente i presupposti giustificativi del riclassamento e spiegando in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale nel contesto delle microzone comunali previamente individuate abbia avuto una ricaduta sulla singola unità immobiliare. È necessaria la specifica indicazione dei quattro parametri tecnici prescritti dalla norma relativi al valore medio di mercato e catastale delle microzone e dell’insieme delle microzone comunali.

  1. IVA e prova dell’inesistenza delle operazioni (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/06/2025, n. 17235)

In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze). Spetta al contribuente, ai fini delle detrazioni IVA e della deduzione dei relativi costi, dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. La mera esibizione di fatture e la regolarità formale delle scritture contabili non sono sufficienti a provare l’effettività delle operazioni.

  1. Difesa penale dipendenti: IVA non detraibile (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 25/06/2025, n. 17113)

Ai fini della detraibilità dell’IVA, è necessario che le spese siano direttamente inerenti all’attività d’impresa, escludendo quelle che si collocano in una sfera estranea ad essa. Le spese legali sostenute da una società per la difesa dei propri dipendenti in procedimenti penali originati dal rapporto di lavoro non sono deducibili, in quanto non si pongono in relazione immediata e diretta con l’esercizio dell’attività d’impresa.

  1. Mancata delibera e finanziamenti soci: rischi fiscali Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/06/2025, n. 16904)

La legittimità di un finanziamento soci opponibile all’Amministrazione finanziaria richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In difetto di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento anche induttivo puro: il difetto di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni e le modalità in contanti delle corresponsioni.

  1. Imposta comunale sulla pubblicità: presupposto impositivo e determinazione della superficie tassabile (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/06/2025, n. 16857)

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che il presupposto impositivo è costituito dal “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e migliorare l’immagine aziendale, con la conseguenza che la superficie imponibile deve essere determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

  1. Dichiarazione catastale e agevolazioni prima casa: efficacia alla data del rogito (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/06/2025, n. 16643)

La correttezza della dichiarazione catastale ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa deve essere valutata alla luce della situazione catastale esistente al momento del rogito. Eventuali riclassificazioni postume dell’immobile non possono inficiare la legittimità della dichiarazione resa dal contribuente basata sulla situazione vigente in quel momento.

  1. Art. 176, comma 4, TUIR: ambito di applicazione limitato alla continuità del possesso, non alle soglie di ricavo per l’imposizione addizionale (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/06/2025, n. 16571)

Non è corretto interpretare l’art. 176, comma 4, del t.u.i.r. come avente una valenza generale che incida sulle soglie di ricavo per l’imposizione addizionale di cui all’art. 81 D.L. 25/06/2008, n. 112, Art. 81. – Settori petrolifero e del gas, comma 16, d.l. n. 112 del 2008. Il principio stabilito dal comma 4 dell’art. 176 del t.u.i.r. riguarda esclusivamente la continuità del periodo di possesso dell’azienda conferita e non la commistione dei ricavi tra conferente e conferitario.

  1. Cartella notificata solo al curatore: nessun effetto sul contribuente tornato in bonis (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/06/2025, n. 16427)

In tema di contenzioso tributario, l’ente impositore che decida discrezionalmente di notificare le cartelle di pagamento al curatore fallimentare non può giovarsi di tale notificazione nei confronti del contribuente tornato in bonis. Le notifiche effettuate esclusivamente al curatore fallimentare sono inopponibili al contribuente, il quale può contestare la validità e la fondatezza dell’atto prodromico, ritenendolo inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti.

  1. Niente detrazione IVA e deduzione costi per somme prive di causa giuridica (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/06/2025, n. 16385) 

La detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette non possono essere riconosciute se le somme versate da una società a soggetti terzi sono prive di una causa giuridicamente apprezzabile, ossia se non remunerano prestazioni giuridicamente rilevanti rese in favore della società. La natura di “elargizioni di riconoscenza” di tali somme, non sorrette dal rapporto di necessaria causalità e documentazione idonea, esclude il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi dal reddito, non rilevando il principio di neutralità dell’IVA né il divieto di doppia imposizione.

  1. Definizione agevolata: solo il primo atto che notifica la pretesa è impositivo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/06/2025, n. 16049)

Ai fini della definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018, un atto può considerarsi impositivo se rappresenta il primo atto attraverso il quale l’Amministrazione comunica la pretesa fiscale al contribuente. Le cartelle di pagamento prive di funzione di prima comunicazione della pretesa fiscale hanno natura di mero atto di riscossione.

  1. Sanzioni tributarie: illegittime se manca la prova della volontà fraudolenta (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/06/2025, n. 16038)

Le sanzioni irrogate per la indetraibilità dei costi e l’IVA sono illegittime se non viene dimostrata la consapevolezza del contribuente di avvalersi di fatture false. La motivazione deve specificare la consapevolezza del dolo da parte del contribuente, altrimenti le sanzioni non possono essere applicate.

  1. Earn-out e tassazione: rileva la data della cessione, non dell’incasso

(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2025, n. 15944)

In materia di cessione di partecipazioni sociali contenente clausole di earnout, ai fini della determinazione dell’aliquota fiscale applicabile, rileva il momento di perfezionamento della cessione piuttosto che quello dell’incasso dei corrispettivi variabili successivi, sebbene collegati ai risultati economici futuri della società.

  1. Imposte fisse su risoluzioni di leasing (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/06/2025, n. 15791)

Il regime fiscale previsto dall’art. 35, comma 10-ter.1, D.L. n. 223/2006, che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, non rappresenta una mera agevolazione per le cessioni derivanti dalla risoluzione di contratti di locazione finanziaria (leasing), ma costituisce un regime fiscale specifico per tali operazioni negoziali.

  1. Imposta di registro: tassazione proporzionale anche sulla caparra differita (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/06/2025, n. 15614)

In tema di imposta di registro, la pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipulazione, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della nota all’art. 10 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale collega l’insorgenza dell’obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione, ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l’esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1. Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2025, n. 41/E)

Con la risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito di imposta Transizione 4.0. Il tax credit in commento è utilizzabile esclusivamente presentando il modello F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate – pena il rifiuto del versamento – a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, anche, «MIMIT») all’Agenzia delle entrate. A tal proposito, si segnala che l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.  

Ciò posto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria ha istituito il seguente codici tributo:   

  • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. A livello operativo, tale codice tributo dovrà essere esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna «importi a credito compensati», ovvero, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna «importi a debito versati». 

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ai fini della fruizione del credito continua ad utilizzare il codice tributo “6936”, denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45».

  1. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali: dal 17 giugno aperta la piattaforma informatica 4.0. per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso al credito di imposta (decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy 16 giugno 2025)

Con decreto direttoriale 16 giugno 2025, il Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito, anche, «MIMIT») ha reso nota l’apertura della piattaforma GSE per prenotare il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0., effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento.  

Più nello specifico, a partire dal 17 giugno scorso, le imprese possono presentare – tramite il sistema telematico – la comunicazione per l’accesso al tax credit in commento, utilizzando l’apposito modello allegato dal decreto. A tal fine, si segnala che l’agevolazione ha un limite di spesa complessivo pari a 2,2 miliardi di euro e l’ordine cronologico dell’invio delle comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse. 

A livello operativo, la procedura per l’accesso al credito di imposta prevede l’invio di tre distinte comunicazioni:  

(i)               comunicazione preventiva: nella prima comunicazione devono essere indicati gli investimenti previsti e il relativo credito di imposta;

(ii)              conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, deve essere inviata la seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento;  

(iii)            comunicazione di completamento: al termine degli investimenti (i.e. entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, oppure il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026) deve essere inviata la comunicazione di completamento. 

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di invio delle comunicazioni. 

Per quanto riguarda, invece, le imprese che hanno già comunicato gli investimenti, sia in via preventiva che di completamento, utilizzando il precedente modello (approvato con decreto del 24 aprile 2024), il Ministero ha previsto un percorso specifico: 

(i)               mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa. A tal proposito è necessario che l’impresa invii, entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025, il nuovo modello di comunicazione in via preventiva; 

(ii)              comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti; 

(iii)            conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non ottemperano all’invio della comunicazione entro il termine di 30 giorni sono tenute a ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità acquisita con la comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile. 

Da ultimo si segnala che, per quanto riguarda il monitoraggio e la fruizione del credito, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, il Ministero invia l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito di imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. 

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate. 

  1. Credito d’imposta ZES Unica 2025 e Transizione 5.0.: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento (risposta ad interpello 23 giugno 2025, n. 168)

Con la risposta ad interpello 23 giugno 2025, n. 168, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti e alle condizioni per beneficiare del credito di imposta ZES Unica per il 2025 e del Credito Transizione 5.0. La questione sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguardava (i) il momento della «cristallizzazione» della dimensione di impresa ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante e (ii) la «corretta gestione del divieto di doppio finanziamento».

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle entrate ricorda che, per beneficiare del contributo, gli operatori economici devono comunicare all’Amministrazione finanziaria l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (c.d. prima comunicazione). Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare una ulteriore comunicazione (c.d. integrativa), tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati in precedenza, entro il termine del 15 novembre 2025. A ciò si aggiunga che, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16, comma 6 del D.L. 124/2023, l’ammontare massimo del credito di imposta fruibile è pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della prima comunicazione. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Laddove quest’ultimo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al centro per cento. 

In altri termini, dunque, ai fini del credito di imposta ZES Unica 2025, l’operatore economico dovrà verificare la propria dimensione, rilevante per determinare la corretta misura dell’aiuto, al momento dell’invio della relativa comunicazione integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione originaria. 

Per quanto riguarda il momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiare del credito Transizione 5.0., l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la relativa individuazione è di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, non trattandosi di disposizioni fiscali. 

Con riferimento al secondo quesito (c.d. divieto di doppio finanziamento in caso di cumulo delle due misure agevolative), l’Agenzia delle entrate ritiene che la questione non sia di propria competenza, in quanto non attiene all’interpretazione di norme fiscali. 

 

PRINCIPI CONTABILI

  1. OIC 30: pubblicata la versione definitiva del principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali

Con comunicato stampa dell’11 giugno 2025, l’Organismo Italiano di Contabilità ha reso noto di aver pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 «bilanci intermedi». Si tratta del principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. A tal proposito si evidenzia che l’obiettivo del bilancio intermedio è quello di fornire informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio. 

La nuova versione dell’OIC fornisce agli operatori i principi per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o che volontariamente scelgono, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio. 

In continuità con la precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi siano redatti utilizzando i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio annuale. Per quanto riguarda, invece, le imposte sul risultato del periodo intermedio, il documento prevede che queste siano determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva, stimata tenendo conto dell’aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio. 

Da ultimo, si segnala che il nuovo standard dovrà essere adottato a partire dal 2026, ma potrà essere facoltativamente applicato già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.

  1. OIC 34, OIC 16, OIC 31: coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025) 

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025 (di seguito, anche, il «Decreto» o il «D.M.»), adottato in attuazione dell’art. 4, comma 7-quinquies, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Il decreto contiene una serie di disposizioni volte al coordinamento fiscale delle basi imponibili ai fini IRES e IRAP con le nuove regole contabili derivanti dall’applicazione: (i) dell’OIC 34 “Ricavi” e (ii) dell’OIC 16 e OIC 31, in merito agli obblighi di smantellamento e ripristino.

Si tratta, dunque, di disposizioni necessarie ai fini della determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. 

Più nel dettaglio, il D.M. disciplina le problematiche derivanti dall’applicazione dell’OIC 34, vale a dire:

(i)               i costi per l’ottenimento del contratto iscritti nelle immobilizzazioni immateriali; 

(ii)              i corrispettivi variabili; 

(iii)            le vendite con diritto di reso. 

Con riferimento al punto sub (i) il par. A.13 dell’Appendice A dell’OIC 34 stabilisce che tali costi devono essere capitalizzati come attività immateriale nel caso in cui: 

(a) siano specificatamente sostenuti per un contratto di vendita; 

(b)   l’ottenimento del contratto sia ragionevolmente certo;  

(c) gli stessi siano recuperabili tramite il contratto di vendita. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR la deducibilità di tali costi deve essere calcolata entro il limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 

In merito al punto sub (ii), viene previsto che le variazioni del corrispettivo di cui al par. 15 dell’OIC 34, derivanti da sconti, penali legali e contrattuali, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diviene certa l’esistenza e obiettivamente determinabile l’ammontare delle penali stesse (art.3, co. 1 del Decreto). 

Da ultimo, nell’ipotesi di vendita con reso [punto sub (iii)], l’art. 4 del Decreto chiarisce il trattamento fiscale previsto nel caso in cui il prodotto sia venduto con diritto alla restituzione, soffermandosi al caso in cui si effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti. 

Ebbene, ai fini fiscali, il costo dei beni restituiti dai clienti, determinato mediante la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo, è deducibile unicamente all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri (cfr. art. 4 del Decreto). 

L’art. 5 del D.M. estende le regole stabilite per le vendite con reso e i corrispettivi variabili anche alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Infine, il decreto si sofferma sui costi di smantellamento, rimozione e ripristino del sito in relazione alla nuova disciplina prevista dall’OIC 16. Tale principio stabilisce che tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili e devono essere iscritti nel momento in cui è assunta l’obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato, utilizzando, in contropartita un fondo rischi ed oneri. Per la stima di tali costi e il loro successivo aggiornamento si applica quanto previsto dal principio OIC 31, secondo cui gli aggiornamenti «di stima del fondo relativi al trascorrere del tempo […] ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella stima dell’accantonamento a conto economico».  

A livello fiscale, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, i costi di smantellamento e rimozione del cespite o di ripristino del sito, se capitalizzati, sono ricompresi nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR e sono deducibili ai sensi degli artt. 102 e 103, co. 2 del TUIR. Tale previsione si applica anche agli aggiornamenti di stima dei costi. 

Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

In relazione, invece, agli aggiornamenti di stima del fondo rischi ed oneri, relativi al trascorrere del tempo (par. 34 dell’OIC 31) o all’adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a conto economico (par. 19A, terzo periodo, OIC 31) resta ferma la classificazione di accantonamento ai fini IRES e IRAP, ex art. 9, co. 3 del D.M. 8 giugno 2011 (art. 6, co. 4 del Decreto). Al successivo comma 5, tale classificazione assume rilievo ai fini IRES e IRAP, a prescindere dalle scelte contabili adottate dall’impresa. 

Qualora l’attualizzazione di tali costi non comporti una differenza significativa rispetto al valore nominale, è comunque ammesso imputare, ad incremento del valore del cespite, il valore dei costi di smantellamento e ripristino stimato, senza tener conto delle variazioni di stima derivanti dal trascorrere (par. 34 OIC 31) o dall’aggiornamento del tasso di attualizzazione (v. relazione illustrativa al Decreto). 

 Al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme tra contribuenti che contabilizzano tali costi in maniera differente, il decreto stabilisce che, in ogni caso, ai fini IRES e IRAP deve essere individuata la quota parte riferibile al trascorrere del tempo. In assenza di tale dato contabile, la quota viene determinata applicando un criterio forfetario. 

Da ultimo occorre segnalare che, ai sensi dell’art. 7 del decreto, le previsioni ivi contenute si applicano ai soggetti OIC dal primo esercizio di adozione dell’OIC 34 e delle modifiche OIC2024.    

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 149 del 9 giugno 2025

L’iscrizione all’AIRE nel corso del periodo d’imposta non determina la decadenza immediata dal regime forfettario.  

Ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge n. 190/2014, la fuoriuscita dal regime forfettario conseguente al verificarsi di una delle cause ostative di cui al comma 57 – tra cui la perdita della residenza fiscale – ha effetto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la causa ostativa.  

Non è pertanto richiesta la rettifica delle fatture emesse nell’anno in cui interviene l’iscrizione all’AIRE, che restano disciplinate dal regime di favore, con esclusione dell’IVA ai sensi del comma 58 e della ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della medesima legge.

  1.   Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 151 del 10 giugno 2025

È rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la cessione a titolo di contributo, da parte di un Comune, di aree edificabili e fabbricati nell’ambito di un contratto di concessione stipulato secondo l’art. 177, comma 6, d.lgs. 36/2023. L’operazione costituisce parte del rapporto sinallagmatico instaurato con il concessionario per la realizzazione e gestione di opere pubbliche, con trasferimento pattuito come misura di riequilibrio economico-finanziario.

Non ricorre il presupposto dell’attività svolta in veste di pubblica autorità, attesa la natura privatistica del rapporto. L’assenza di poteri autoritativi nella regolazione dell’operazione e la previsione di strumenti di tutela contrattuale (interessi, penali, risoluzione) escludono l’applicazione dell’art. 4, comma 5, d.P.R. 633/1972.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 152 del 10 giugno 2025

Il corrispettivo unitario pattuito per prestazioni complesse che includono servizi di acquiring, integrazione tecnologica, piattaforma digitale, POS virtuale, assistenza e marketing è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 633/1972, quando il servizio di acquiring costituisce la prestazione principale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), n. 5), del d.lgs. 385/1993 (TUB), l’attività di acquiring rientra tra i servizi qualificanti riservati agli istituti di pagamento, mentre gli ulteriori servizi digitali e operativi che accompagnano l’erogazione del servizio di pagamento, ivi compresi la gestione dei sistemi e l’assistenza, assumono carattere accessorio in base all’articolo 114-octies del medesimo decreto. L’irrilevanza autonoma dei servizi tecnologici, di marketing e di supporto discende dalla circostanza che tali attività risultano strumentali alla messa a disposizione e alla gestione dello strumento di pagamento, senza autonoma rilevanza contrattuale o fiscale.

In presenza di un unico corrispettivo pattuito, anche variabile o parametrato alle transazioni, la prestazione si considera unitaria ai fini IVA e soggetta integralmente a esenzione.

  1.           Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 155 del 12 giugno 2025

È ammesso il rimborso dell’IVA detraibile risultante da operazioni di realizzazione in economia di impianti fotovoltaici effettuate all’interno di un

Gruppo IVA, a condizione che gli impianti – qualificabili come beni strumentali – restino nella disponibilità del Gruppo per un periodo medio-lungo e siano iscritti tra le immobilizzazioni.  

Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972, l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati per la costruzione è rimborsabile anche se le operazioni avvengono tra partecipanti al Gruppo IVA e in regime di esclusione, purché l’onere sia sostenuto da soggetto aderente e riferibile a beni di investimento.  

È esclusa dal rimborso l’IVA relativa a impianti destinati alla cessione. Il possesso di un titolo giuridico idoneo (es. diritto di superficie) è sufficiente per qualificare l’impianto come bene di investimento.

Il requisito dell’esercizio dell’attività da oltre due anni ai fini dell’esonero dalla garanzia va verificato per ciascun partecipante, non per il Gruppo nel suo complesso.

  1.         Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025

Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972, solo se finalizzate a diagnosticare, curare o prevenire malattie o problemi di salute, anche psicofisica, e a condizione che tale finalità terapeutica sia attestata da apposita certificazione medica antecedente all’intervento.

Le prestazioni di medicina estetica sono esenti se dotate di finalità terapeutica, documentabile anche con l’attestazione medica. In assenza di tale finalità, si applica il regime IVA ordinario. Le prestazioni rese da anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica sono sempre esenti, trattandosi di prestazioni strumentali alla tutela delle condizioni vitali del paziente.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 156 del 16 giugno 2025

Non si applica il meccanismo del reverse charge ex articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.P.R. 633/1972 alle operazioni di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici avanzati installati su terreni agricoli. Il regime dell’inversione contabile si applica unicamente ai servizi relativi a edifici, come chiarito dalla circolare n. 14/E del 2015.  

Sono escluse le prestazioni che riguardano aree non riconducibili a edifici o loro pertinenze, salvo che l’impianto fotovoltaico non sia integrato in strutture edilizie o installato in aree di pertinenza accatastate come parte dell’edificio. L’impianto agrivoltaico montato su pali su terreno agricolo, in assenza di un nesso funzionale con un fabbricato, è estraneo all’ambito oggettivo della norma.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 157 del 17 giugno 2025

Non si applica l’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 ai corrispettivi versati da un ente pubblico per l’affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali, quando tale attività non sia qualificabile come corso di formazione accreditato, né comporti il riconoscimento di crediti formativi.

Il regime di esenzione richiede che l’attività affidata a terzi configuri un corso di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione del personale pubblico, con accreditamento formale e rilascio di crediti utili ai fini dell’obbligo formativo. In assenza di tali elementi, i corrispettivi sono soggetti a IVA ordinaria.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 159 del 18 giugno 2025

In caso di locazione finanziaria non a breve termine di un’imbarcazione da diporto messa a disposizione in Italia, l’esclusione da IVA si applica limitatamente alle settimane in cui l’utilizzo avviene fuori dal territorio dell’Unione europea, secondo quanto previsto dagli artt. 7-quater, lett. e), e 7-sexies, lett. e-bis), del d.P.R. 633/1972.

I mezzi di prova sono disciplinati dal Provv. Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2020, n. 341339, e comprendono, tra gli altri: registro vidimato, dati AIS, fotografie settimanali, contratti e ricevute di ormeggio extra UE.

La quota di esclusione da IVA è determinata a consuntivo su base annua, rapportando le settimane di navigazione extracomunitaria al totale delle settimane di navigazione effettiva. Non sono rilevanti i giorni o le ore. Ai fini del computo rilevano solo le settimane successive alla data in cui l’imbarcazione è divenuta effettivamente navigabile, identificata con il rilascio del codice MMSI.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 160 del 18 giugno 2025

I riaddebiti effettuati da un’ASL capofila nei confronti delle altre aziende sanitarie e ospedaliere del SSR, relativi ai costi per acquisto beni e servizi di logistica sanitaria integrata, non assumono rilievo ai fini IVA, in quanto riferiti a un’attività istituzionale priva di connotati commerciali.

  1. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 161 del 18 giugno 2025

Non si applica l’esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. 633/1972 ai servizi di vigilanza, accoglienza e supporto al pubblico affidati in appalto a operatori economici terzi da parte di un ente pubblico che gestisce un museo.

Le attività oggetto di appalto (regolazione accessi, sorveglianza lungo i percorsi espositivi, distribuzione di materiale informativo, assistenza ai disabili, presidio sale e vigilanza dei reperti) non sono considerate strettamente inerenti alla visita museale, ma riconducibili alla gestione organizzativa del sito. Le prestazioni sono soggette a IVA secondo l’aliquota applicabile alla tipologia di prestazione svolta.

  1. Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 12 giugno 2025 nella causa C-125/24

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, nonché l’articolo 86, paragrafo 6, e l’articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che salvo che costituisca un tentativo di frode, l’inosservanza di obblighi formali come la presentazione in dogana delle merci prevista all’articolo 139, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e la dichiarazione di immissione in libera pratica prevista all’articolo 203 di detto regolamento non osta al beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva per le reimportazioni nel territorio dell’Unione europea di beni nello stato in cui sono stati esportati.

  1.     Conclusioni dell’Avvocato Generale – 12 giugno 2025 nella causa C-433/24

L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono accordare ai soggetti passivirivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica, qualora, da un lato, l’autore disponga all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrino, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore.

  1. Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 19 giugno 2025 nella causa C-785/23

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

 

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