N.42 Novità Fiscali 21/07/2025

Roma, Li 21 luglio 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Comunicato MIMIT 9 luglio 2025

In G.U. Serie Generale n. 157 del 09.07.2025 è stato pubblicato il Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 giugno 2025 recante “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”. Nello specifico, è stata disposta l’apertura di un nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni per il sostegno alle PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

  1.           Decreto 24 giugno 2025

In G.U. Serie Generale n. 158 del 10.07.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica.

Il decreto disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all’art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché’ la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

  1.           Decreto 27 giugno 2025

In G.U. Serie Generale n. 159 del 11.07.2025 è stato pubblicato il decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione”.

Il presente decreto ha apportato modifiche al decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024.

  1.           Decreto 27 giugno 2025

In G.U. Serie Generale n. 160 del 12.07.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante “Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo”.

  1.           Decreto 27 giugno 2025

In G.U. Serie Generale n. 160 del 12.07.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall’Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP”.

  1.           Decreto 9 luglio 2025

In G.U. Serie Generale n. 164 del 17.07.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.           Comitati e Terzo Settore: nuove opportunità di inquadramento giuridico e fiscale grazie alla riforma

Lo scorso 10 luglio, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 15/2025, dedicato alla disciplina civilistica dei comitati e alle loro possibili forme di inquadramento nell’ambito del Terzo settore. L’analisi giunge in un momento strategico, in vista dell’entrata in vigore, a partire dal 2026, del regime fiscale riservato agli Enti del Terzo settore (ETS), che completerà il quadro normativo tracciato dalla riforma del 2017.

L’inquadramento dei comitati nel Terzo settore

I comitati, disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile, si configurano come formazioni collettive accomunate da un obiettivo altruistico, con una particolare vocazione alla raccolta fondi destinata a scopi pubblici o benefici. In tal senso, presentano affinità sia con le associazioni (per la componente partecipativa), sia con le fondazioni (per il vincolo di destinazione del patrimonio).

Proprio questa natura “ibrida” apre la strada all’inclusione dei comitati tra gli “altri enti di carattere privato” di cui all’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), purché svolgano in via principale attività di interesse generale (AIG). Lo Studio precisa che l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sarebbe attualmente possibile nella sezione residuale dedicata agli “altri enti del Terzo settore”.

Tuttavia, grazie all’ampia autonomia organizzativa dei comitati, lo studio invita a considerare anche la possibilità di adattare il modello organizzativo per soddisfare i requisiti delle altre tipologie giuridiche tipizzate, come gli enti filantropici. In tal caso, sarebbe possibile l’iscrizione in sezioni più definite del RUNTS, a condizione che il comitato sia dotato di personalità giuridica e persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La personalità giuridica: una condizione abilitante

Lo Studio conferma che anche i comitati possono acquisire la personalità giuridica attraverso la procedura semplificata prevista dall’art. 22 del CTS, originariamente pensata per associazioni e fondazioni del Terzo settore. Tale percorso prevede l’attestazione notarile della disponibilità del patrimonio minimo (30.000 euro, come previsto per le fondazioni ETS) e l’iscrizione nel RUNTS.

Questa interpretazione estensiva si fonda su una lettura sistematica della normativa, coerente con la finalità inclusiva della riforma del Terzo settore.

Riorganizzazioni e operazioni straordinarie

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l’applicazione dell’art. 42-bis del Codice Civile, introdotto proprio dalla riforma, che consente la trasformazione tra enti non societari, superando il concetto tradizionale di “trasformazione omogenea”. In questo modo, viene riconosciuta ai comitati la possibilità di evolversi giuridicamente, trasformandosi in altre forme organizzative compatibili con gli obiettivi statutari.

  1.           Approvato alla Camera emendamento IMU su impianti sportivi

È stato approvato in Commissione Finanze della Camera un emendamento al decreto fiscale (DL 84/2025) che interviene sui requisiti per l’accesso all’esenzione IMU degli impianti sportivi utilizzati da enti non commerciali.

Il regime agevolato prevede l’esenzione a condizione che gli immobili siano impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive in modalità non commerciale. In particolare, devono essere rispettati due presupposti fondamentali:

  1. la natura fiscalmente non commerciale dell’ente;
  2. lo svolgimento delle attività sportive in forma gratuita o dietro pagamento di un corrispettivo simbolico, comunque non superiore alla metà della media dei prezzi praticati per attività analoghe in ambito concorrenziale nello stesso territorio.

L’emendamento introduce due importanti novità:

  • Competenze ai Comuni: viene attribuito ai Comuni il compito di individuare annualmente i corrispettivi medi per le attività sportive, con pubblicazione in un apposito elenco. Una misura utile a circoscrivere con maggiore certezza l’ambito applicativo dell’esenzione.

Esenzione transitoria per ASD e SSD: in attesa dell’attuazione delle disposizioni da parte dei Comuni, l’emendamento conferma l’esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), purché iscritte al registro sportivo.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.           Il requisito dell’organizzazione è irrilevante ai fini fiscali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/07/2025, n. 19475)

La nozione tributaristica di imprenditore commerciale non coincide con quella civilistica, giacché per la configurabilità di un reddito d’impresa, ai fini tributari, non assume rilievo il requisito dell’organizzazione, bensì l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa.

  1.       Definizione agevolata: prima rata non novella il debito (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/07/2025, n. 19264)

In tema di definizione agevolata dei tributi prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, il pagamento della prima rata non determina una novazione oggettiva del rapporto tributario originario, ma configura l’adesione a una modalità di adempimento dell’obbligazione fiscale sottoposta a specifiche condizioni. L’amministrazione finanziaria mantiene il potere-dovere di verificare la regolarità dei pagamenti rateali alle scadenze stabilite, tenendo conto delle eventuali sospensioni previste dalla legge. Il mancato versamento delle rate successive alla prima, una volta decorsi i termini di sospensione, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e legittima l’amministrazione a procedere alla riscossione integrale del debito tributario originario.

  1.       Regime doganale 42: no a regime IVA del margine (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2025, n. 19102)

L’applicazione del regime doganale “42”, di cui all’art. 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE con differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’immissione in consumo. Tuttavia, tale regime non incide sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, che avviene pur sempre da soggetto extra UE, né trasforma la cessione in operazione intraunionale. Pertanto, non si applica il regime IVA del margine alla cessione di tali beni al privato.

  1.       Pignoramento crediti all’amministratore di fatto: presunzione di approvazione e onere della prova (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2025, n. 19041)

Gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi possono essere legittimamente notificati nei confronti dell’amministratore di fatto di una società “cartiera”, sulla base della presunzione che quest’ultimo abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente, anche in assenza di evidenze contabili. Spetta all’amministratore dimostrare la prova contraria di questa presunzione.

  1.       Agevolazioni Ici con canone sotto i minimi: norma e limiti (ass. civ., Sez. V, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18977)

In materia di Ici, il proprietario che stipuli un contratto di locazione ex art. 2, comma 3, L. n. 431 del 1998, pattuendo un canone al di sotto dei minimi tariffari fissati dalla contrattazione collettiva, usufruisce delle agevolazioni previste dall’art. 8 della medesima legge. L’art. 13, che prevede la nullità di patti contrari, si applica solo ai casi di superamento del canone massimo stabilito dall’accordo territoriale.

 

  1.       IMU e fabbricati rurali: elenco ISTAT incorporato con efficacia primaria (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18855)

In tema di IMU, l’art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, quale aggiunto dall’art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 limitando l’esenzione ai fabbricati rurali strumentali ‘ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)’, ha incorporato tale elenco nella fattispecie tipizzata dalla norma legislativa con l’eccezionale attribuzione di rango primario nella gerarchia delle fonti. In tal caso, infatti, l’atto amministrativo assurge al ruolo di elemento costitutivo o integrativo della norma legislativa, per il quale si applica, comunque, il principio iura novit curia (art. 113 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, in sede giudiziale, la parte che invochi l’applicazione della disposizione richiamante non è onerata dall’allegazione e dalla produzione dell’atto amministrativo.

  1.       Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso: strumenti distinti e concorrenti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/07/2025, n. 18715)

L’istanza di rimborso non è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, operando su piani distinti. La facoltà di emendare gli errori tramite dichiarazione integrativa rientra nell’ambito dell’accertamento fiscale, mentre l’istanza di rimborso si colloca nel procedimento di riscossione dei tributi.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1.   Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo: pubblicati i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società e per il coordinamento delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali infragruppo (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025, pubblicato in G.U. 12 luglio 2025)

Lo scorso 12 luglio, in Gazzetta Ufficiale n. 160 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 27 giugno 2025, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’art. 177-ter del TUIR in materia di riporto delle perdite fiscali infragruppo.

In primo luogo, l’art. 1 del Decreto definisce i termini «gruppo» e «controllo». Nello specifico, per gruppo si intende l’insieme costituito da società o enti tra i quali sussiste un rapporto di controllo e sa società o enti sottoposti al controllo del medesimo soggetto. Mentre, per controllo si intende il rapporto di cui all’art. 2359, co. 1, n. 1) e co. 2, c.c., anche tramite soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Con riferimento alle perdite infragruppo e omologate, l’art. 3 del D.M. statuisce che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali indicate agli artt. 84, co. 3, 3-bis, 3-ter, 172, co. 7 e 7-bis, 173, co. 1 e 176, co. 5-bis, del TUIR, laddove le operazioni previste dai citati articoli si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, non si applicano in relazione alle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta:

(i)               nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali;

(ii)              precedenti a quelli indicati al punto sub (i), ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui ai citati articoli del TUIR.

Il successivo art. 4 detta, invece, i criteri per individuare l’anzianità delle perdite omologate, statuendo un principio generale per cui esse si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono sottoposte ai test. In tal modo, le condizioni (vitalità) e i limiti (patrimonio netto) per il riporto di tali perdite sono automaticamente disapplicate se le società appartengono allo stesso gruppo al momento di effettuazione dell’operazione e hanno fatto parte del gruppo, alternativamente:

(i)               sin dall’inizio del periodo di imposta in cui le perdite sono state prodotte;

(ii)              sin dal momento in cui le perdite sono state omologate con i test di vitalità e con il limite del patrimonio netto.

Con riferimento all’anzianità di partecipazione al gruppo, l’art. 5 del Decreto ministeriale stabilisce che, ai fini dell’applicazione del regime in esame:

(i)               nel caso di fusione tra due o più società, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti dalla fusione;

(ii)              nel caso di fusione tra due o più società che non appartengono tutte allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società risultante dalla fusione o incorporante decorre dalla data di efficacia della fusione;

(iii)            nel caso di scissione alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla stessa beneficiaria;

(iv)            nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria non appartengono allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione;

(v)              in deroga a quanto previsto ai punti sub (iii) e (iv), se la scissione è avvenuta in favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa;

(vi)            inoltre, nel caso di conferimento d’azienda si applicano le disposizioni di cui ai sub (iii), (iv) e (v), riferendosi alla società conferitaria le disposizioni riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la società scissa.  

Il successivo art. 6 regola le ipotesi in cui vi siano sia perdite infragruppo, sia perdite omologate, sia perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l’ammontare complessivo delle perdite sia superiore al patrimonio netto, assunto nel suo valore contabile o al valore reale certificato da perizia di stima. Ebbene, coerentemente con quanto previsto dall’art. 177-ter, co. 2 del TUIR, viene statuito che l’eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite «diverse», caratterizzata dal riporto limitato. A ciò si aggiunga che si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo di imposta meno recente. Tale principio, tuttavia, non si applica alle perdite a riporto di cui all’art. 84, comma 2, del TUIR.

  1.   Affrancamento agevolato delle riserve (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025, pubblicato in G.U. 11 luglio 2025)

Lo scorso 11 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, (di seguito, anche, «Decreto» o «D.M.») contenente le modalità di attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in materia affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta. Tale disposizione risponde all’esigenza di consentire l’allineamento tra i valori civilistici e fiscali nonché di liberare i saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione di imposta ancora presenti in bilancio, altrimenti tassate al momento della loro distribuzione o di altri utilizzi che facciano venire meno il regime di sospensione.

A tal proposito, possono essere oggetto di affrancamento, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 3 del D.M.).

A tal fine, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del Decreto possono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:

(i)               i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d’imposta, iscritti per effetto di rivalutazione dei beni dell’impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori;

(ii)              i fondi o le altre riserve in sospensione d’imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all’art. 109, co. 4, lett. b) del TUIR.

A tal proposito, l’art. 2, co. 3 del citato D.M. stabilisce che l’affrancamento può avere ad oggetto singolarmente alcuni dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui ai punti sub (i) e sub (ii) ovvero, un importo parziale di uno o più di essi.

Non possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi indicati ai punti sub (i) e (ii) la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione (art. 3, co. 2, del D.M.).

A ciò si aggiunga che i saldi di rivalutazione, le riserve e  i fondi oggetto di affrancamento non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa o della società e dell’ente al momento della loro distribuzione; in tal caso non spetta il credito di imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni a seguito delle quali gli stessi sono stati iscritti (art. 3, co. 3, del D.M.).

A livello operativo, l’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui all’art. 2, co. 2 oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva.

L’imposta sostituiva deve essere versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo. A tal proposito, il termine di pagamento della prima rata coincide con quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2024.

Particolare interesse assumono le previsioni contenute nel successivo articolo 5, a mente del quale possono affrancare i saldi attività di rivalutazione, le riserve e i fondi le imprese individuali, le società di persone (come le SNC e le SAS) e quelle equiparate ex art. 5 del TUIR.  Tale possibilità è invece esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (art. 5 del D.M.). In caso di trasformazione (progressiva o regressiva), il soggetto risultante può affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, co. 2, iscritti in bilancio, i quali si considerano formati nel periodo di imposta per il quale è esercitata l’opzione per l’affrancamento nella dichiarazione dei redditi.


PRINCIPI CONTABILI

  1.   Rendicontazione di sostenibilità: rinviati alcuni obblighi di rendicontazione ESG per talune imprese europee soggette alla CSRD (Regolamento delegato (UE) C(2025) 4812)

Lo scorso 11 luglio la Commissione Europea ha apportato significative modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2023/2772, rinviando l’adozione di alcuni obblighi di rendicontazione ESG per una parte rilevante delle imprese europee soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). l’adozione del Regolamento Delegato (UE) C(2025) 4812 finali.

In particolare, la CRSD (Cfr. Direttive (UE) 2022/2464) – fulcro della rendicontazione di sostenibilità in Europa – impone una serie di obblighi informativi estesi a migliaia di imprese. La direttiva prevede l’adozione obbligatoria degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), elaborati dall’EFRAG: impatto dell’impresa sui fattori ESG e, inversamente, impatto dei fattori ESG sull’impresa.

Ciò posto, il Regolamento delegato (UE) C(2025) 4812 interessa, in particolare, le c.d. imprese di prima applicazione, vale a dire: le imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti e le capogruppo di grandi gruppi consolidati, tenute ad effettuare la rendicontazione già dal 2025 (sui dati 2024).

Le modifiche introdotte dal Regolamento riguardano in particolare, l’Appendice C dell’ESRS 1 e alcuni paragrafi dell’ESRS 2.  Più nel dettaglio si prevede:

(i)               il rinvio di due anni per i requisiti aggiuntivi. Per le imprese di prima applicazione viene sospesa l’introduzione progressiva degli obblighi aggiuntivi previsti nel 2025 e 2026. L’obbligo resta limitato ai requisiti già in vigore per il 2024, fino al 2027. In tal modo, vengono evitati investimenti anticipati in strutture e processi che potrebbero risultare superati con la successiva revisione degli ESRS;

(ii)              l’estensione delle esenzioni previste per le imprese con meno di 750 dipendenti. In altri termini, le esenzioni temporanee di due anni vengono estese a tutte le imprese di prima applicazione, indipendentemente dal numero di dipendenti. Tali esenzioni riguardano gli ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi); ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore; ESRS S4 (consumatori e utenti finali e, parzialmente); ESRS S1 (forza lavoro diretta);

(iii)            l’introduzione di obblighi minimi basati sulla materialità. Le imprese che fruiscono delle esenzioni devono valutare se i temi esclusi siano materialmente rilevanti. In caso affermativo, saranno tenuti a fornire informazioni sintetiche su tali temi, secondo un approccio proporzionale.

Con l’intervento in commento vengono ridotti in modo significativo i costi di compliance, derivanti dalla disciplina in concreto, soprattutto per PMI e gruppi di imprese con strutture più leggere. Ciò posto, per far fronte alle numerose criticità sollevate in materia, la Commissione UE ha annunciato l’adozione – entro il 2027 – di una versione più semplificata degli ESRS, con riduzione del numero dei datapoint, rafforzamento del principio di materialità e revisione della struttura narrativa e tabellare dei report.


TCF

  1.   TCF opzionale: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo (D.N. 9 luglio 2025). 

Lo scorso 17 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 luglio 2025 (di seguito, anche, «D.M.» o «Decreto») recante le disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

L’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128 del 2015, difatti, riconosce la possibilità ai contribuenti, privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, di optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

A tal fine occorre segnalare che l’esercizio dell’opzione all’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale produce una serie di effetti premiali, quali la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali e semprechè il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello non integri condotte simulatorie o fraudolente (cfr. art. 7-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 128/2015).

Tanto premesso, con il citato decreto il Ministero è intervenuto definendo le modalità operative per l’esercizio del regime opzionale in commento. Sul punto, l’art. 2 del citato decreto stabilisce che l’esercizio dell’opzione di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale è subordinato al possesso:

(i)               di un documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;

(ii)              di una strategia fiscale approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;

(iii)            di un documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

(iv)            di una mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali;

(v)              di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione da parte del contribuente comporta l’impegno a istituire e mantenere un sistema di controllo del rischio fiscale. Si tratta di un sistema che deve essere certificato da professionisti indipendenti e deve essere redatto in coerenza con le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (cfr. art. 3, D.M. 9 luglio 2025).

Con riferimento alle modalità di comunicazione dell’esercizio dell’opzione, l’art. 4 del D.M. stabilisce che questo deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ne individua, altresì, le modalità di compilazione e trasmissione.

Da ultimo occorre segnalare che l’esercizio dell’opzione è irrevocabile e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha durata di due periodi di imposta. Al termine di tale periodo, il regime opzionale si intende tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa da parte del contribuente.  


NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.       Consiglio dei ministri – comunicato stampa del 14 luglio 2025 n. 134 – schema di decreto legislativo recente “Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto”

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) recante il “Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto”.

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina in tema di imposta sul valore aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva IVA. Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 181 del 7 luglio 2025

L’avvio di un’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati, soggetta ex lege al regime IVA del margine globale di cui all’articolo 36, comma 6, d.l. 41/1995, non impedisce l’accesso immediato al regime forfetario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014, qualora il contribuente non abbia mai applicato in precedenza il regime speciale IVA in questione.

L’Agenzia chiarisce che la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lett. a), legge 190/2014 non opera quando il contribuente non si è mai avvalso del regime speciale IVA, anche se l’attività sarebbe in astratto soggetta a tale regime.

In tal caso l’adesione al regime forfetario deve essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività mediante modello AA9/12 e confermata successivamente nella dichiarazione dei redditi.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 189 del 14 luglio 2025

È soggetto a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria il riaddebito analitico dei costi comuni dello studio professionale sostenuti da un professionista in favore di altro professionista non associato, in esecuzione di ordinanza di ingiunzione ex articolo 186-ter c.p.c.

  1.       Corte costituzionale – sentenza n. 93/2025 del 3 luglio 2025

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decreto IVA, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43/1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 3 luglio 2025 nella causa C-605/23

L’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, sulla scorta della facoltà prevista dall’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA, limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.

  1.       Conclusioni dell’Avvocato Generale del 3 luglio 2025 nella causa C-796/23

Suggerisco quindi che la Corte risponda alle questioni della Corte amministrativa suprema, Repubblica Ceca, nei seguenti termini: l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo, sebbene non debba necessariamente possedere una propria personalità giuridica, deve tuttavia possedere una propria capacità giuridica. L’attività economica è svolta in modo «indipendente» quando il soggetto passivo agisce in nome proprio. Ciò risulta da come il soggetto medesimo si presenta nei rapporti esterni. Resta irrilevante, ai fini della normativa in materia di IVA, la questione se tale soggetto abbia violato eventuali accordi interni (ad esempio, un contratto societario).

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 3 luglio 2025 nella causa C-733/23

1) L’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA, e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede sia inflitta una sanzione pecuniaria al soggetto passivo che non abbia emesso giustificativi di cassa relativi a vendite realizzate, qualora tale infrazione abbia già dato luogo all’imposizione di una misura amministrativa coercitiva di apposizione dei sigilli al locale commerciale in cui è stata commessa, accompagnata da un divieto di accesso allo stesso.

2) L’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede, come sanzione amministrativa, una misura pecuniaria di importo elevato senza che il giudice investito di una contestazione di tale misura abbia la possibilità procedurale di decidere un importo inferiore a quello previsto da tale normativa o un altro tipo di pena, più lieve.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 3 luglio 2025 nella causa C-808/23

Gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i servizi forniti da una società madre alle sue società figlie nell’ambito della gestione attiva di queste ultime siano, in tutti i casi, considerati dall’amministrazione tributaria come costitutivi di una prestazione unica escludendo che il valore normale di tali servizi possa essere determinato mediante il metodo di confronto previsto all’articolo 72, primo comma, di tale direttiva.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza 10 luglio 2025 nella causa C-276/24

L’articolo 205 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’IVA dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA.

  1.       Conclusioni dell’Avvocato Generale del 10 luglio 2025 Cause riunite C‑379/24 e C‑380/24

Propongo quindi alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna, come segue. L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa. L’esenzione di tali prestazioni di servizi non comporta, in linea di principio, distorsioni della concorrenza qualora si tratti di prestazioni che si configurano abitualmente nell’ambito dell’attività esente che una grande impresa fornirebbe direttamente in caso di dubbio. La situazione può essere diversa quando l’esenzione è applicata in modo incompatibile con la finalità perseguita

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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