Roma, Li 12 febbraio 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Legge 15 gennaio 2026, n. 4
In G.U. Serie Generale n. 15 del 20.01.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5
In G.U. Serie Generale n. 15 del 20.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
3. DPCM 23 dicembre 2025
In G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.
4. Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10
In G.U. Serie Generale n. 24 del 30.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
5. Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10
In G.U. Serie Generale n. 24 del 30.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
6. Decreto MEF 4 febbraio 2026
In G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2026 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze recante recupero ICI – Approvazione del modello di dichiarazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
7. Recupero ICI 2006–2011: pubblicato il modello dichiarativo, al via la fase operativa
Con il Decreto del 4 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato e pubblicato il modello di dichiarazione per il recupero dell’ICI relativa al periodo 2006-2011 sugli immobili degli enti non commerciali.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dagli enti che, nel 2012 o 2013, abbiano dichiarato o versato importi superiori a 50.000 euro, delle regole Imu/Tasi, anche a seguito di accertamento del Comune competente. Entro il 30 aprile 2026, invece, gli enti non commerciali dovranno pagare le somme dovute in base alla dichiarazione.
Il modello richiede una ricostruzione analitica dell’utilizzo degli immobili nel periodo 2006-2011, applicando – “ora per allora” – la disciplina IMU vigente nel 2013. Centrale è la qualificazione delle attività svolte negli immobili, alla luce dei criteri del D.M. n. 200/2012, distinguendo tra utilizzi integralmente commerciali, parzialmente imponibili o non commerciali.
Gli immobili totalmente imponibili vanno indicati nel quadro A; quelli parzialmente imponibili o esenti nel quadro B, specificando l’attività svolta e, in caso di utilizzo promiscuo, la percentuale di imponibilità, determinata secondo parametri oggettivi (superficie, destinatari, giorni di utilizzo).
La restituzione dell’ICI non è automatica. La dichiarazione impone infatti di verificare, per ciascuna annualità, l’eventuale applicazione dei regimi di aiuto di Stato, in particolare degli aiuti de minimis (ordinari o SIEG) o di altri regimi autorizzati. Solo in assenza di tali presupposti l’imposta risulta dovuta.
8. Art Bonus: proposta di legge per l’estensione della platea dei destinatari del credito d’imposta per il sostegno alla cultura
La proposta di legge A.C. 2374, all’esame della Camera, intende intervenire sulla disciplina in materia di Art bonus (art. 1 D.L. 83/2014) ampliando le categorie di beneficiari e gli interventi ammessi al credito d’imposta per le erogazioni liberali.
La proposta di legge, intende estendere il credito di imposta previsto dalla disciplina in materia di Art Bonus, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, a:
fondazioni e associazioni ETS, impegnati nella conservazione e gestione di immobili di interesse culturale aperti al pubblico;
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e fabbricerie per interventi su luoghi di culto, biblioteche e musei di rilevante interesse;
organizzatori di festival e manifestazioni culturali di rilievo nazionale o internazionale dotati di personalità giuridica;
istituti culturali già destinatari di contributi pubblici (L. 534/1996) e istituzioni appartenenti al Sistema museale nazionale;
comitati ed edizioni nazionali istituiti ai sensi della L. 420/1997;
archivi e musei d’impresa aderenti a Museimpresa.
Per garantire il corretto utilizzo delle risorse, la proposta intende introdurre specifici presidi in tema di trasparenza e controllo. Nello specifico, la proposta di legge prevede:
contabilità separata: I beneficiari dovranno gestire le somme ricevute tramite un sistema contabile dedicato;
obblighi di comunicazione: Previsti report periodici (semestrali o annuali) sulla destinazione dei fondi, sotto la vigilanza del Ministero della Cultura e dell’Agenzia delle Entrate;
recupero del credito: In caso di utilizzo indebito o mancato impiego delle somme entro 24 mesi, il credito d’imposta verrà recuperato con una sanzione del 25%. Tale onere sarà esclusivamente a carico del beneficiario, tutelando il donatore da eventuali responsabilità.
9. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: iniziano i controlli a campione dopo l’erogazione dei contributi Bonus Energia
Con il Decreto Direttoriale n. 7 del 4 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato avvio alla fase di controllo relativa ai contributi straordinari concessi agli ETS per far fronte ai rincari energetici del 2022.
La misura ha interessato gli enti iscritti al RUNTS e all’Anagrafe delle ONLUS. A seguito delle diverse fasi di istruttoria curate da Invitalia S.p.A., sono stati erogati complessivamente oltre 16,7 milioni di euro a sostegno delle realtà del comparto che hanno subito un incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale nel 2022 rispetto al 2021.
Conclusa la fase di liquidazione, il Ministero del Lavoro ha proceduto, come previsto dalla normativa, all’estrazione casuale del campione di enti da sottoporre a verifica post-erogazione.
L’estrazione informatica ha tenuto conto sia dell’ambito geografico che dell’ammontare del contributo ricevuto, spaziando dalle fasce minime (sotto i 5.000 euro) fino al tetto massimo di 30.000 euro.
L’attività ispettiva è finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi richiesti per l’accesso al fondo e il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal D.P.C.M. dell’8 febbraio 2023. Gli enti inclusi nell’elenco degli estratti (i cui protocolli identificativi sono allegati al decreto ministeriale) potranno essere chiamati a fornire ulteriore documentazione a riprova dei costi energetici dichiarati in fase di domanda.
10. Agenzia delle Entrate: chiarimenti fiscali sulle somme trattenute dalle CER per costi gestionali
Con la risposta a interpello n. 22/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fiscalità delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite in forma di associazione del Terzo settore (ETS). Il documento riguarda il trattamento delle somme che la CER trattiene dagli incentivi spettanti agli associati per coprire i propri costi di gestione istituzionale.
Nell’ambito delle configurazioni di autoconsumo collettivo, il Gestore dei servizi energetici (GSE) eroga alla CER, in qualità di referente, la tariffa premio e il contributo di valorizzazione ARERA. Molte comunità prevedono statutariamente di trattenere una quota di tali somme prima del riparto tra i soci, utilizzandola come forma di autofinanziamento per il funzionamento dell’ente, in aggiunta alle quote associative.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali trattenute non hanno natura commerciale per i seguenti motivi:
Assenza di sinallagma: Non esiste un rapporto di scambio (prestazione contro corrispettivo) tra la CER e l’associato in merito a queste somme.
Destinazione istituzionale: Le risorse sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi necessari allo svolgimento dell’attività dell’ente.
Quadro normativo: Questa interpretazione risulta valida sia per il periodo d’imposta 2025 (ex art. 148 TUIR), sia a partire dal 1° gennaio 2026, in virtù dell’art. 79, comma 6, del Codice del Terzo Settore (CTS).
La mancanza di un rapporto a prestazioni corrispettive determina anche l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.
Tuttavia, è stata precisata una distinzione importante:
Se la trattenuta opera su incentivi (Tariffa premio e contributo ARERA), si applica la decommercializzazione sopra descritta.
Se invece la trattenuta riguarda i corrispettivi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata, l’eventuale imposta dovuta dall’associato deve essere calcolata sull’intero importo erogato dal GSE, senza scomputare la quota trattenuta dalla CER.
11. Vita & Opportunità: in arrivo un nuovo avviso da oltre 386 milioni per l’inclusione delle persone con disabilità
Lo scorso 26 gennaio, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la comunicazione di avviso relativa al prossimo bando “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”, che preannuncia l’apertura, nel mese di febbraio di un avviso pubblico a sportello non competitivo per il finanziamento di progetti dedicati all’autonomia, alla partecipazione sociale e alla valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità.
L’Avviso si rivolge a reti territoriali con capofila un Ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
Le risorse finanzieranno progetti riconducibili a tre distinte linee:
Progetto di Vita, articolato nelle dimensioni abitativa, lavorativa e del tempo di vita.
12. 5 per mille 2026: Pubblicato l’elenco permanente
Lo scorso 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente degli enti accreditati per il 5 per mille 2026. La lista include le ONLUS già presenti nell’elenco del 18 dicembre scorso, escludendo i soggetti risultanti in liquidazione o cessati secondo l’Anagrafe.
Tuttavia, considerato che dal 1° gennaio 2026 la normativa ONLUS è stata abrogata, per poter mantenere il diritto di partecipare al riparto del 5 per mille tali enti dovranno iscriversi al RUNTS entro il prossimo 31 marzo.
Agricoltura sociale, per percorsi di inclusione lavorativa.
Attività ricreative per bambini e giovani con disabilità, fino a 22 anni.
I contributi saranno erogati a fondo perduto, fino al 95% del costo complessivo del progetto (100% nel caso di enti locali), con durate comprese tra 12 e 36 mesi.
I progetti dovranno essere presentati da un ETS capofila, in forma singola o in partenariato con altri ETS, enti locali o società benefit. È richiesta una struttura di rete stabile e la capacità di garantire la continuità degli interventi nel tempo. Le risorse saranno erogate esclusivamente al capofila, che potrà poi ripartirle tra i partner coinvolti
La dotazione complessiva dell’iniziativa ammonta a 386,4 milioni di euro, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e sull’Accordo di coesione 2025.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
13. Imposta di registro (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/01/2026, n. 1206)
In materia tributaria, l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza civile in materia di petizione ereditaria, a seguito della rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza, non costituisce una manifestazione del potere di autotutela. Stante il mutamento sopravvenuto del presupposto impositivo rispetto all’originario avviso di liquidazione, tale atto integra una reiterazione del potere di imposizione e, quindi, rappresenta l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente. Ne consegue l’autonoma impugnabilità da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.
14. IVA – Criteri di esenzione per l’attività di intermediazione assicurativa (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 22/01/2026, n. 1425)
In tema di IVA, le prestazioni del broker assicurativo sono soggette a specifici criteri per determinare se esse ricadano tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, del DPR n. 633 del 1972, o tra le prestazioni soggette ad imposta armonizzata. Le attività di intermediazione assicurativa si considerano esenti se il prestatore è in rapporto diretto o indiretto con l’assicuratore e l’assicurato, e comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore, nonché l’assistenza nelle attività successive alla conclusione del contratto, inclusi i rinnovi di polizza.
15. Nozione di beneficiario effettivo (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 25/01/2026, n. 1635)
In tema di beneficiario effettivo delle royalties, la nozione di beneficiario effettivo deve essere interpretata alla luce delle norme internazionali, in particolare del Modello OCSE, non potendosi ritenere sufficiente che la società intermediaria sia effettivamente operativa sul mercato. Occorre verificare se la stessa abbia la titolarità e la disponibilità giuridica ed economica del reddito percepito oppure agisca quale mero tramite per il trasferimento dei redditi ad altri soggetti. La presenza di obblighi contrattuali o legali di trasferimento dei pagamenti ricevuti a terzi è indicativa della mancanza della qualifica di beneficiario effettivo.
16. Contraddittorio endoprocedimentale – Onere di specificità della censura (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/01/2026, n. 1920)
La deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per essere ammissibile, deve essere formulata specificamente contro le argomentazioni della sentenza impugnata e non genericamente contro l’atto impositivo in sé; inoltre, in tema di disapplicazione delle norme sulle cd. società di comodo, l’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una specifica procedura che non necessita preventivamente l’istanza di interpello disapplicativo.
17. IVA – Reverse charge e perdita del diritto alla detrazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/02/2026, n. 2144)
In tema di operazioni intracomunitarie soggette a inversione contabile (reverse charge), l’omessa annotazione delle fatture nei registri IVA delle vendite e degli acquisti determina la perdita del diritto alla detrazione, in quanto le registrazioni assolvono a una funzione sostanziale non meramente formale. Il rispetto degli obblighi contabili è essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema di riscossione dell’imposta.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
18. Bonus Transizione 5.0.: invio comunicazioni al GSE entro il 28 febbraio
Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per il credito di imposta Transizione 5.0. in data successiva al 6 novembre 2025 e che risultano in lista di attesa per l’accesso al beneficio hanno tempo fino al 28 febbraio 2026 per completare la procedura tramite il portare del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Con comunicato pubblicato lo scorso 28 gennaio, infatti, il GSE ha reso noto di aver abilitato la piattaforma per l’invio delle comunicazioni di conferma e completamento, contenenti gli elementi identificativi del progetto.
19. ZES unica e ZLS: pubblicati i modelli di comunicazione per fruire dei bonus (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2026, prot. nn. 3882, 3873)
Con due distinti provvedimenti del 30 gennaio 2026, prot. nn. 3882, 3873, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli di comunicazione per la fruizione, rispettivamente, del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS.
(i) Investimenti ZES Unica
I nuovi modelli approvati devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028. In particolare:
a) con la comunicazione di cui all’ art. 1, comma 439, primo periodo, della
legge n. 199/2025, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023, devono comunicare, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.
b) la comunicazione integrativa (cfr. art. 1, comma 439, secondo periodo della legge n. 199/2025) deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui alla sub lett. a) per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente inviata. Nella comunicazione integrativa devono essere indicate anche le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento
(ii) Investimenti ZLS
Anche in questo caso, i nuovi modelli approvati devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028. In particolare:
a) con la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 445, primo periodo, della legge n. 199/2025, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 13, D.L. n. 60/2024, devono comunicare, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
b) la comunicazione integrativa deve essere invece inviata – a pena di decadenza dall’agevolazione – dagli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui alla sub lett. a) per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la comunicazione, degli investimenti ivi indicati. A tal proposito, nella comunicazione integrativa devono essere indicati anche: a) gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del relativo investimento; b) le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024.
Per quanto riguarda, invece, le tempistiche previste per l’invio delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall’art. 1, commi 439 e 445, primo periodo, della legge n. 199/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che queste devono essere trasmesse telematicamente:
– dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
– dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
– dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
Mentre, le comunicazioni integrative devono essere inviate (sempre con modalità telematiche):
– dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione relativi all’anno 2026;
– dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione relativi all’anno 2027;
– dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione relativi all’anno 2028.
20. Bonus 4.0.: prorogato al 31 marzo 2026 il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0. conclusi nel 2025 (Decreto Direttoriale 28 gennaio 2026)
Con Decreto Direttoriale 28 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italya ha disposto la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0. ultimati al 31 dicembre 2025, tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0.” del sito internet del GSE.
Più nello specifico, le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Mentre, Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.
REDDITI DI IMPRESA
21. Global Minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 6 febbraio 2026, n. 46523)
Con provvedimento del 6 febbraio 2026, prot. n. 46523, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale ex art. 53 del D.Lgs. n. 209/2023.
In via preliminare si ricorda che, al fine di garantire un livello impositivo minimo ai gruppi multinazionali o nazionali di imprese, con l’art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 209/2023 è stata istituta un’imposizione integrativa prelevata attraverso:
(i) l’imposta minima integrativa, dovuta dai controllanti localizzati in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
(ii) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette a bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
(iii) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
A tal fine, l’art. 53 del D.Lgs. 209/2023 prevede l’obbligo di presentazione di una dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposta integrativa. Le regole generali per la presentazione della dichiarazione sono state definite con decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze del 7 novembre 2025. Con il provvedimento in commento, l’Agenzia delle entrate ha quindi approvato il modello dichiarativo e le relative istruzioni ed ha definito altresì le modalità di trasmissione. Sotto il profilo operativo, il modello deve essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato. A decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso, sarà possibile procedere alla trasmissione del relativo modello anche utilizzando l’apposito software denominato “DichiarazioneGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
22. Regime a realizzo controllato anche per i conferimenti senza incremento del capitale sociale della società conferitaria (Risposta ad interpello 20 gennaio 2026, n. 9)
Con la risposta ad interpello 20 gennaio 2026, n. 9, l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo chiarimenti in merito al regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria.
Ai sensi dell’art. 177, co. 2, del TUIR, in caso di conferimenti di azioni o quote in società mediante i quali la società conferitaria acquista, ex art. 2359, co. 1, n. 1) c.c., il controllo di una società o incrementa la percentuale di controllo già detenuta, il valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, è pari alla quota delle voci di patrimonio netto formate dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Come già chiarito nella circolare n. 33/E del 17 giugno 2010), la disposizione introduce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute dal conferente (c.d. regime a realizzo controllato).
In applicazione di tale criterio, le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono valutate, ai fini reddituali, in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Per fruire del regime fiscale di cui al citato art. 177, co. 2, del TUIR devono ricorrere due circostanze:
(i) i soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
(ii) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ex art. 2359, co. 1, n. 1) c.c. o incrementare la percentuale di controllo.
Proprio con riferimento al sub punto (i), l’Agenzia delle entrate ribadisce che il regime a realizzo controllato si applica ai conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.
Ebbene, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’apporto prospettato, non si realizza alcun incremento di capitale sociale della società conferitaria ma solo un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa […]» (come da documentazione allegata dall’istante).
Per tale ragione, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’assenza di un aumento del capitale sociale e la mancata emissione di partecipazioni in favore del soggetto conferente non costituiscano elementi ostativi all’applicazione del regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR. Più nello specifico, l’apporto della partecipazione totalitaria nella società Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) già interamente detenuta, prima e dopo l’operazione, dal medesimo soggetto conferente.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ritiene rispettato il requisito di cui al sub (i), in quanto l’eventuale imputazione a capitale sociale di una parte, anche minima, dell’apporto risulterebbe funzionale esclusivamente al formale rispetto delle condizioni previste per la fruizione del regime a realizzo controllato.
CONTABILITA’
23. Bilanci 2025: pubblicate da parte di Assirevi le nuove check-list
Come ogni anno, Assirevi ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati delle società di capitali soggette alle disposizioni del Codice civile e del D.Lgs. n. 127/1991.
Le check-list sono state predisposte a fini esclusivamente esemplificativi e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi, al fine di agevolare la predisposizione di strumenti operativi da utilizzare nell’attività di revisione, previa opportuna personalizzazione in funzione delle specifiche caratteristiche dell’incarico.
Pur rappresentando un utile ausilio per l’analisi della conformità dell’informativa di bilancio alle disposizioni normative e ai principi contabili applicabili, le liste di controllo hanno carattere generale e, pertanto, non includono necessariamente tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione, né risultano sempre integralmente pertinenti a ogni fattispecie concreta.
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list effettivamente utilizzate dipendono, infatti, da una pluralità di fattori rimessi alla valutazione del soggetto incaricato della revisione, tra cui: le dimensioni aziendali; la natura dell’attività svolta dall’impresa; la valutazione dei rischi di revisione; eventuali modifiche normative, regolamentari o dei principi contabili intervenute.
Ne consegue che le check-list adottate in concreto nell’ambito dell’attività di revisione potranno differire, anche in misura significativa, da quelle pubblicate sul sito di Assirevi.
24. Revisione legale nelle imprese minori: pubblicata la seconda edizione del Manuale “approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, accompagnata da un Audit Tool in formato Excel a supporto della gestione operativa degli incarichi di revisione legale.
Il Manuale fornisce orientamenti metodologici e procedure operative di natura non vincolante, finalizzate a favorire un’applicazione coerente e proporzionata dei principi di revisione nel contesto delle imprese di minori dimensioni, in particolare nei casi in cui la revisione sia svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico. L’Audit Tool, invece, propone modelli esemplificativi e carte di lavoro tra loro interfacciati e direttamente collegati ai contenuti del testo, utili per la documentazione, l’archiviazione e la tracciabilità dell’attività di revisione svolta.
Il Manuale e l’Audit Tool sono pensati per supportare l’adozione di sistemi di gestione della qualità conformi ai principi in vigore dal 1° gennaio 2025, tenendo conto delle peculiarità delle realtà meno complesse.
Tutto il materiale è disponibile nell’area riservata del sito istituzionale del CNDCEC.
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
25. Adempimento collaborativo per le PMI: pubblicate le regole per esercitare l’opzione (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2026, prot. n. 42022)
Con provvedimento del 3 febbraio 2026, n. 42022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto le disposizioni per l’attuazione del regime opzione di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.
Si tratta di un istituto rivolto ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Particolare interesse assumono gli effetti premiali riconosciuti ai soggetti che esercitano l’opzione. In particolare, ai contribuenti aderenti non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con istanza ad interpello, a condizione che il comportamento concretamente adottato si conforme con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.
Sotto il profilo operativo, l’opzione è esercitata mediante la presentazione del modello approvato, il quale deve essere firmato e inviato via PEC alla Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale, competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal Provvedimento, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
Una volta ricevuta la documentazione, l’Ufficio compente alla gestione del regime di adempimento collaborativo avvia l’istruttoria e comunica l’esito al contribuente. Gli Uffici territoriali competenti per il controllo provvederanno successivamente a verificare la corretta applicazione delle risposte rese.
La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, salvo revoca espressa, si rinnova automaticamente per altri due periodi.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
26. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 20 del 27 gennaio 2026
In tema di IVA, l’attività svolta dai Gruppi di acquisto solidale, consistente nell’acquisto collettivo di beni e nella loro successiva distribuzione esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di ricarichi e per finalità etiche, solidaristiche e di sostenibilità, non assume natura commerciale ai fini dell’imposta. La legge riconosce espressamente che la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente non costituisce cessione di beni rilevante ai fini dell’imposta, con la conseguenza che il prelievo IVA si esaurisce nel rapporto tra fornitore e gruppo, mentre i versamenti effettuati dagli aderenti hanno natura di mere movimentazioni di denaro. Tale regime di esclusione dall’IVA opera a condizione che l’attività sia svolta nei confronti dei soli aderenti e che siano rispettate le clausole statutarie previste dalla normativa IVA in materia di enti associativi, in particolare quelle volte a garantire l’assenza di scopo di lucro e la democraticità del rapporto associativo. Le successive modifiche normative che hanno previsto, in via generale, il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA per le operazioni rese dagli enti associativi nei confronti dei soci sono state più volte prorogate e, da ultimo, rinviate al 1° gennaio 2036. Ne deriva che, fino a tale data, continua a trovare applicazione il regime di esclusione dall’IVA previsto dall’articolo 4 del decreto IVA. In sintesi, le operazioni di distribuzione dei beni acquistati collettivamente dai Gruppi di acquisto solidale nei confronti dei propri aderenti restano, allo stato attuale, escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto attività non commerciali, purché svolte nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
27. Agenzia delle entrate, Provvedimento del 3 febbraio 2026 (prot. n. 42054/2026)
Il provvedimento conferma e proroga ulteriormente il periodo sperimentale del sistema di assistenza predisposto dall’Agenzia delle entrate per la messa a disposizione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA precompilata. Tale sistema, basato sui dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici, viene esteso anche alle operazioni effettuate nel 2026, al fine di consolidarne l’utilizzo e favorire una sempre maggiore automazione degli adempimenti IVA. Restano ferme le modalità di accesso ai servizi, le regole di elaborazione delle bozze, nonché le procedure di convalida e memorizzazione dei registri già definite nei precedenti provvedimenti. Contestualmente, vengono aggiornate le specifiche tecniche dei registri IVA precompilati per adeguarle all’evoluzione dei tracciati informativi, eliminando riferimenti a tipologie di documenti non più utilizzate nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. L’estensione del periodo sperimentale consente inoltre all’Amministrazione finanziaria di effettuare ulteriori verifiche funzionali, in vista di un possibile ampliamento, a partire dai periodi d’imposta successivi, sia della platea dei soggetti interessati dalla dichiarazione IVA precompilata sia della quantità di dati utilizzati, anche mediante l’integrazione di informazioni provenienti dalle bollette doganali. In sintesi, il principio affermato è quello della prosecuzione e del rafforzamento del modello di compliance assistita in materia IVA, attraverso la progressiva estensione temporale e il miglioramento tecnico degli strumenti di precompilazione messi a disposizione dei contribuenti.
28. Conclusioni dell’Avvocato Generale del 15 gennaio 2026 nella causa C‑630/24
Propongo pertanto di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo): gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 73 e 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che la rilevanza ai fini dell’IVA di una rettifica degli utili effettuata per motivi relativi all’imposta sul reddito delle società dipende dall’oggetto a cui essa si riferisce e delle modalità con cui viene effettuata.
Qualora la rettifica degli utili sia effettuata mediante prestazioni autonome di servizi a titolo oneroso (creazione di oneri finanziari e di ricavo) e non vi sia soltanto prestazioni fittizie di servizi, dette prestazioni autonome di servizi effettuate a titolo oneroso costituiscono operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.
Se la rettifica degli utili viene effettuata unilateralmente e retroattivamente dall’amministrazione tributaria al solo scopo di un’adeguata allocazione degli utili tra due Stati che applicano l’imposta, ciò è in linea di principio irrilevante sotto il profilo dell’IVA.
Per contro, la rettifica degli utili effettuata- come avviene nel caso di specie- mediante un presso di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 90 o un’ulteriore parte della base imponibile. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE».
29. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 22 gennaio 2026 nelle cause riunione C-379/24 e C-380/24
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente dall’imposta sul valore aggiunto esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale. 2) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: osta a un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza quando i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possono, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsivoglia attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal