Roma, Li 6 ottobre 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162
In G.U. Serie Generale n. 216 del 17.09.2026 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 recante Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché’ in materia fiscale.
- Legge 25 settembre 2026, n. 166
In G.U. Serie Generale n. 223 del 25.09.2026 è stata pubblicata le legge 25 settembre 2026 n. 166 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
- Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In G.U. Serie Generale n. 223 del 25.09.2026 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – Federculture.
- Decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167
In G.U. Serie Generale n. 225 del 28.09.2026 è stato pubblicato il Decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167 recante Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale “EURO 5”.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Sport dilettantistico: riconosciute otto nuove attività ai fini dell’iscrizione al RASD
È stato pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2021, il primo elenco delle attività cui viene riconosciuta natura sportiva pur non rientrando tra quelle già svolte nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Il provvedimento riconosce come sportive otto nuove attività: Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Le nuove discipline saranno inserite nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), con l’attribuzione dei relativi codici identificativi, consentendo agli enti che le praticano di accedere all’iscrizione nel Registro per il tramite dell’organismo sportivo affiliante.
Il riconoscimento assume rilievo anche sul piano fiscale, in quanto consente, al ricorrere dei relativi requisiti, l’accesso alla disciplina agevolativa prevista per gli enti sportivi dilettantistici. Tra le misure interessate rientrano, in particolare, il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 e i regimi di decommercializzazione applicabili ai corrispettivi specifici.
- Agenzia delle Entrate: neutralità fiscale per la fusione tra società semplice e Fondazione ETS se i beni restano nella sfera non commerciale
Con la risposta a interpello n. 171/2026, pubblicata l’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di una fusione per incorporazione di una società semplice in una Fondazione iscritta al RUNTS.
Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia chiarisce che assume rilievo la destinazione dei beni della società incorporata presso l’ETS incorporante. Qualora i beni, estranei all’esercizio d’impresa presso la società semplice, confluiscano nella sfera commerciale dell’ETS, l’operazione può determinare l’emersione di plusvalenze sulla base del valore normale. Diversamente, laddove – come nel caso esaminato – gli stessi siano destinati alla sfera istituzionale non commerciale della Fondazione, non emergono plusvalenze fiscalmente rilevanti.
Sul versante IVA, la fusione esaminata è stata ritenuta fuori campo per carenza del presupposto soggettivo, tenuto conto che la società incorporata aveva precedentemente concesso integralmente in affitto l’azienda e non esercitava più attività agricola. Per le imposte di registro, ipotecaria e catastale trova invece applicazione la misura fissa prevista dall’articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo settore, poiché all’operazione partecipa un ETS che mantiene la propria qualifica anche dopo la fusione.
- Agenzia delle Entrate: nel test di non commercialità rilevano anche gli accantonamenti per costi certi
In occasione dello Speciale Telefisco del 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore chiarimento sul calcolo dei “costi effettivi” rilevanti ai fini del test di non commercialità delle attività di interesse generale previsto dall’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore.
In particolare, possono concorrere al test anche gli accantonamenti che rappresentano quote di costi certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare, pur caratterizzati da una manifestazione finanziaria futura. È il caso, ad esempio, delle quote maturate per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente.
La rilevanza dell’accantonamento è subordinata alla sua imputazione secondo i principi contabili applicabili all’ente, all’adozione di criteri costanti nel tempo e alla riferibilità del costo all’attività di interesse generale. Restano, invece, esclusi gli accantonamenti destinati a coprire passività meramente potenziali o probabili, quali i fondi rischi generici o gli oneri futuri non certi, il cui ammontare sia determinato in via esclusivamente prudenziale.
- Mediocredito Centrale: operativa la Sezione speciale del Fondo di garanzia per ETS ed enti religiosi
Con la circolare n. 6/2026 del 21 settembre 2026, Mediocredito Centrale ha comunicato l’avvio della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata agli enti del Terzo settore non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La Sezione dispone di una dotazione di 10 milioni di euro e consente l’accesso alla garanzia pubblica per finanziamenti fino a 60.000 euro.
La garanzia copre l’80% della singola operazione ed è gratuita per il beneficiario finale; il limite di 60.000 euro riguarda la singola operazione e non il singolo ente, che può quindi accedere alla garanzia per più finanziamenti.
- Controllo notarile e controllo degli Uffici RUNTS sugli atti degli ETS
Nello Studio n. 22-2026/CTS, denominato «Controllo notarile e controllo amministrativo sugli ETS e sui loro atti», approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale del Consiglio Nazionale del Notariato il 25 giugno 2026, viene approfondito il rapporto tra il controllo svolto dal notaio sugli atti degli ETS dotati di personalità giuridica e le competenze attribuite agli Uffici RUNTS.
Il documento distingue, in particolare, tra il controllo iniziale sui requisiti necessari per l’iscrizione al RUNTS e quello successivo volto a verificarne il mantenimento nel tempo. Per gli ETS con personalità giuridica, quando l’atto è sottoposto al controllo del notaio, lo Studio ritiene che l’Ufficio RUNTS non possa riesaminare nel merito le valutazioni già compiute in sede notarile. Rimane invece di competenza dell’Ufficio la verifica, successiva all’iscrizione, della permanenza dei requisiti richiesti e, più in generale, l’attività di vigilanza sull’ente.
Il lavoro affronta, inoltre, il distinto problema delle iscrizioni eventualmente effettuate in assenza delle condizioni richieste dalla legge e delle modalità attraverso le quali tali iscrizioni possono essere rimosse.
- Ausili sportivi 2026: dal 1° ottobre aperte le richieste per ASD e SSD
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso “Ausili 2026”, destinando 1,5 milioni di euro all’acquisto di ausili sportivi da mettere gratuitamente a disposizione delle persone con disabilità interessate all’avviamento alla pratica sportiva.
Le richieste possono essere presentate da ASD e SSD attraverso la piattaforma dedicata a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2026. Per ciascun ausilio sono ammesse fino a due richieste per gli sport individuali e fino a quattro per gli sport di squadra. Le domande potranno essere trasmesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili, raggiunto il quale la piattaforma verrà chiusa.
Il regolamento precisa che le risorse sono destinate alle società e associazioni sportive per l’acquisto di ausili finalizzati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità e che lo stanziamento opera per il 2026 fino al suo esaurimento.
- Sport e università: aperto il bando per le borse di studio destinate agli studenti con alti meriti sportivi
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso per l’erogazione di borse di studio agli studenti universitari in possesso di alti meriti sportivi. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 9.820.978 euro.
Possono accedere alla misura gli studenti iscritti per l’anno accademico 2025/2026 presso università statali o istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con ISEE non superiore a 40.000 euro, tesserati presso ASD o SSD iscritte al RASD oppure presso società professionistiche affiliate a Federazioni o Discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP e in possesso degli ulteriori requisiti sportivi previsti dall’Avviso.
Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo Sport dalle ore 12:00 del 24 settembre alle ore 12:00 del 26 ottobre 2026. L’importo della borsa varia in relazione alla condizione dello studente, distinguendo tra studenti in sede, pendolari e fuori sede.
- 16 ottobre 2026: versamento IVA mensile
Entro il 16 ottobre gli enti titolari di partita IVA che effettuano la liquidazione con periodicità mensile sono tenuti al versamento dell’IVA relativa al mese di settembre 2026.
La scadenza riguarda il versamento mensile e non una rata trimestrale dell’IVA. Per i contribuenti con liquidazione trimestrale, il versamento relativo al III trimestre 2026 è infatti previsto nel mese di novembre.
- 16 ottobre 2026: Scadenza dell’Avviso “Spazi dedicati allo sport in ambito oratoriale”
Scade alle ore 12:00 del 16 ottobre 2026 il termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico del Dipartimento per lo Sport “Spazi dedicati allo sport in ambito oratoriale”, volto a finanziare interventi di realizzazione, riqualificazione e rigenerazione di spazi sportivi presso oratori ubicati in aree degradate.
L’Avviso è rivolto a Diocesi, Istituti religiosi, Società di Vita Apostolica e relative Province, anche per interventi riferiti agli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 48,5 milioni di euro.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Scissione societaria: la cartella di pagamento emessa nei confronti della beneficiaria non richiede la previa notifica dell’avviso di accertamento o della comunicazione bonaria (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 16/09/2026, n. 25437)
In tema di scissione societaria, la società beneficiaria risponde ex lege in via solidale dei debiti tributari riferibili a fatti (operazioni imponibili o altri presupposti d’ imposta) anteriori alla scissione, anche se il relativo debito sia stato determinato o definitivamente quantificato solo successivamente (ad es. a seguito di controllo automatizzato e successiva decadenza dalla rateazione concessa alla scissa); ne consegue che, ai fini della legittimità della cartella emessa nei confronti della beneficiaria, non è necessaria la previa notifica di avviso di accertamento o comunicazione bonaria alla stessa, essendo sufficiente la sua qualità di successore/beneficiario della società scissa.
- Definizione agevolata ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022: il pagamento della prima rata non basta per l’estinzione del giudizio (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2026, n. 25947)
Ai fini dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione agevolata dei carichi di cui all’ art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, come interpretato dall’ art. 12-bis D.L. n. 84/2025, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima (o unica) rata; tuttavia, il contribuente deve produrre in giudizio, a pena di mancata declaratoria di estinzione: a) la dichiarazione di adesione; b) la comunicazione dell’agente della riscossione recante l’ammontare complessivo delle somme dovute e il piano di rateazione (art. 1, comma 241, L. n. 197/2022; art. 3-bis, comma 2, lett. c, D.L. n. 202/2024); c) la prova del pagamento della prima (o unica) rata. In difetto anche di uno di tali elementi, il giudizio non può essere dichiarato estinto.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
REDDITI DI IMPRESA
- Società tra professionisti (STP) e Società tra Avvocati (STA): imputazione del reddito per trasparenza (principio di diritto dell’Agenzia delle entrate 23 settembre 2026, n. 3)
Con il principio di diritto 23 settembre 2026, n. 3, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 5, co. 3, lett. c) del TUIR che consente alle associazioni professionali di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche alle Società tra professionisti (di seguito anche «STP») e alle società tra avvocati (di seguito anche «STA»), costituite in forma di società semplice.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili. Il successivo comma 2 prevede che tali quote si presumano proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, salvo che risultino diversamente determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione ovvero da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata in data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. La ratio sottesa alla disposizione è quella di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i medesimi soci, vale a dire arbitraggi attuabili mediante modifiche a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili volte a trasferire l’imponibile su soggetti fiscalmente più convenienti (cfr. risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate, 23 aprile 2020, n. 116).
In deroga a tale regola, l’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR consente alle associazioni professionali (costituite fra persone fisiche) di determinare le quote di partecipazione agli utili mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata formati fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale previsione risponde all’esigenza di consentire una ripartizione del reddito che tenga conto, “a consuntivo”, dell’attività professionale effettivamente svolta da ciascun associato nel corso del periodo d’imposta. La determinazione a posteriori delle quote di reddito, ossia dopo la chiusura del periodo d’imposta, consente, infatti, di valorizzare la natura personale della prestazione effettivamente resa da ciascun associato (cfr. risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate, 4 ottobre 2022, n. 486).
Il sistema delineato dal citato art. 5 risponde, dunque, a due esigenze contrapposte: la prima, quella di evitare arbitraggi distributivi, attraverso la predeterminazione del criterio di riparto; la seconda, quella di consentire, nelle organizzazioni professionali, una ripartizione del reddito che rispecchi l’apporto personale effettivamente reso e che può essere compiutamente determinata solo a posteriori, ossia al termine del periodo di imposta.
Secondo l’Agenzia, tale ultima esigenza ricorre anche nelle STP e nelle STA costituite in forma di società semplice, nelle quali l’utile può dipendere in misura prevalente dall’attività personale svolta dai soci professionisti. Pertanto, la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili anteriormente all’inizio del periodo di imposta può risultare non pienamente coerente con la necessità di valorizzare a consuntivo le prestazioni effettivamente rese da ciascun socio professionista nell’interesse della struttura comune. Si tratta, dunque, della medesima esigenza che giustifica, per le associazioni professionali, l’applicabilità della deroga di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR.
Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicabilità, limitatamente alle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti, della deroga sopra citata. Quest’ultima, infatti, ancorché riferita alle sole associazioni professionali tra persone fisiche può essere applicata anche alle STP e alle STA, costituite in forma di società semplici, in virtù dell’equiparazione che l’art. 5 del TUIR opera tra associazioni professionali e società semplice. Restano, invece, escluse dall’ambito di applicazione della deroga in commento le STP e le STA costituite secondo modelli societari diversi.
In conclusione, dunque, la possibilità di redigere l’atto pubblico o la scrittura
privata autenticata fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista
dall’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, può essere riconosciuta alle STP e alle STA costituite in forma di società semplice, ma limitatamente alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili riferibili ai soci professionisti, in quanto fondata sull’esigenza di valorizzare l’apporto personale effettivamente reso da questi ultimi nel corso del periodo d’imposta.
Diversamente, per i soci non professionisti o “finanziatori” continua a trovare applicazione la regola ordinaria prevista dal medesimo comma 2.
La quota di partecipazione agli utili spettante a tali soci deve, pertanto, risultare dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. In difetto, operano le presunzioni previste dal comma 2 dell’art. 5 del TUIR.
Su tali basi, in presenza di soci non professionisti, la determinazione “a consuntivo” delle quote spettanti ai soci professionisti potrà, quindi, riguardare esclusivamente la parte di utile residua, una volta previamente individuata, secondo le regole ordinarie, la quota spettante ai soci non professionisti. In tal modo, viene preservata la finalità dell’art. 5, comma 2, del TUIR, evitando che la deroga prevista per le organizzazioni professionali possa essere utilizzata per rimodulare ex post la remunerazione di apporti di capitale o di investimento.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Regime a realizzo controllato: esclusa l’applicabilità del regime dell’art. 177, co. 2 del TUIR, quando la conferitaria sia una società semplice (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 21 settembre 2026, n. 176)
Con la risposta a interpello 21 settembre 2026, n. 176, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR nell’ipotesi in cui la società conferitaria sia una società semplice.
Ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR, in caso di conferimenti di azioni o quote mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., il controllo della società scambiata ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Ai fini dell’applicabilità del regime a realizzo controllato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 177, comma 2, del TUIR dal D.Lgs. n. 192/2024, il conferimento deve avere ad oggetto azioni o quote in società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) o d), del TUIR, ossia in società di capitali residenti e non.
Resta, tuttavia, immutato il criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite. Tale valore continua, infatti, ad essere determinato in funzione dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria conseguente al conferimento di ciascuna partecipazione, in deroga al criterio del valore normale previsto dall’art. 9 del TUIR. La nozione di patrimonio netto rilevante ai fini dell’applicazione del regime deve, pertanto, essere desumibile dalle risultanze delle scritture contabili della società conferitaria e determinata secondo criteri legali di valutazione.
Pertanto, anche a seguito delle modifiche apportate al comma 2 del citato art. 177 del TUIR, il criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite rimane il medesimo. Le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente, quindi, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria. Sicché, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, quindi, l’incremento del patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza imponibile (c.d. «neutralità indotta»).
Con specifico riferimento alle società semplici, l’Agenzia ha osservato che tale modello societario si caratterizza per l’assenza di un impianto contabile tipizzato. La società semplice, infatti, non è soggetta né alla disciplina del bilancio di esercizio prevista per le società commerciali né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all’imprenditore commerciale. Ai sensi dell’art. 2261, comma 2, c.c., gli amministratori sono tenuti esclusivamente a rendere conto della loro gestione ai soci. La norma fa riferimento all’obbligo di redazione di un rendiconto che, sul piano civilistico, non tiene luogo ex lege del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione.
Ne consegue che, secondo l’Amministrazione finanziaria, le disposizioni civilistiche applicabili alle società semplice delineano un modello giuridico nel quale non vi è l’obbligo di predisporre un apparato contabile che consenta di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.
Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che al conferimento di partecipazioni in una società semplice non può trovare applicazione il regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, dovendosi invece applicare il criterio del valore normale ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 5, del TUIR.
- Fusione inversa: disapplicabili i limiti al riporto delle posizioni fiscali della società-veicolo e della target in caso di acquisizione finanziata con equity (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 15 settembre 2026, n. 172)
Con la risposta a interpello 15 settembre 2026, n. 172, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al riporto delle perdite nell’ambito di un’operazione di fusione inversa della società-veicolo nella società target, a seguito di un’acquisizione finanziata con equity.
In materia di fusioni, l’art. 172, comma 7, del TUIR (così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 192/2024) stabilisce che le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:
(i) per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (c.d. «test del patrimonio netto»). Tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla Società, scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, co. 1, c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 c.p.c. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
(ii) a condizione che la società rispetti il c.d. «test di vitalità». A tal fine, dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
- a) all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
- b) all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, deve risultare, sulla base del conto economico redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
Nell’ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9 dello stesso art. 172 del TUIR, il successivo comma 7-bis del citato art. 172 prevede che le sopracitate limitazioni si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ex art. 2504-bis c.c.
La ratio delle limitazioni in commento è quella di contrastare il c.d. «commercio di bare fiscali», mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere per attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse laddove non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa. In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere sino al momento in cui la fusione viene attuata.
Il successivo comma 7-ter dell’art. 172 del TUIR estende l’applicazione del delle predette limitazioni agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, co. 5, del TUIR, nonché all’eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 216/2023, relativa all’aiuto alla crescita economica ex art. 1, co. 4, del D.L. n. 201 del 2011.
In tale contesto, particolare attenzione merita l’art. 177-ter del TUIR (introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2024) in virtù del quale i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali) ex art. 84, co. 3, 172, co. 7 e 173, co. 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo. Tale esimente non trova, tuttavia, applicazione con riferimento alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d’imposta antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 e, dunque, fino al 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, l’operazione aveva ad oggetto una fusione inversa mediante la quale la società target aveva incorporato la propria controllante, costituita quale società-veicolo per l’acquisizione, in due tranche, dell’intero capitale della target. L’acquisizione era stata finanziata mediante apporti di capitale effettuati dai soci della società-veicolo; il finanziamento bancario inizialmente previsto per il pagamento di una parte del prezzo era stato successivamente estinto a seguito dell’ingresso di un co-investitore.
Con riferimento alle posizioni fiscali maturate nel periodo di retrodatazione della fusione, l’Agenzia delle entrate ha, anzitutto, ritenuto applicabile l’esimente di cui all’art. 177-ter del TUIR alle perdite maturate dalla società-veicolo nel 2024. Tali posizioni, infatti, sono state qualificate come “infragruppo”, in quanto conseguite in un periodo d’imposta nel quale le società partecipanti alla fusione appartenevano al medesimo gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta.
Quanto alle posizioni fiscali maturate anteriormente, l’Agenzia ha rilevato che la società target superava il test di vitalità economica, ma non il limite patrimoniale, risultando il valore economico del patrimonio netto insufficiente rispetto all’ammontare complessivo delle posizioni fiscali oggetto di riporto. La società-veicolo, al contrario, superava il limite patrimoniale, ma non il test di vitalità, in ragione del mancato superamento del parametro relativo alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi.
Con particolare riferimento alla società-veicolo, l’Amministrazione finanziaria ha valorizzato la funzione meramente strumentale svolta dalla stessa nell’ambito dell’operazione. Quest’ultima, infatti, era stata costituita ex novo esclusivamente per realizzare l’acquisizione della partecipazione nella target ed era destinata ad essere successivamente incorporata dalla medesima società. Inoltre, aveva effettivamente impiegato le proprie risorse per effettuare l’acquisizione e il proprio patrimonio risultava costituito quasi esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata e, dal lato passivo, da passività strumentali all’acquisto della partecipazione della società target.
Assume rilievo, inoltre, la circostanza che le posizioni fiscali della società-veicolo derivassero esclusivamente dai costi e dall’impiego delle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per l’acquisizione della società target.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto della ratio della disciplina di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR, volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse ravvisabile l’effetto elusivo che la disposizione intende specificamente contrastare. Sono state, pertanto, ritenute non applicabili le limitazioni previste dall’art. 172, commi 7 e seguenti, del TUIR sia con riferimento alle posizioni fiscali non infragruppo della società-veicolo sia con riferimento alle posizioni fiscali non infragruppo della società target.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
- Risposta a interpello del 17 settembre 2026, n. 175
Ai fini IVA, i servizi di colocation in data center possono essere considerati servizi relativi a beni immobili ai fini della territorialità IVA.
In particolare, l’art.7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che i servizi relativi a beni immobili sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui è situato l’immobile, in deroga alla regola generale dell’articolo 7-ter, che nei rapporti B2B individua normalmente il luogo della prestazione nello Stato di stabilimento del committente.
Dunque, per stabilire se un servizio di colocation sia collegato a un immobile occorre verificare, secondo l’articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011, l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto con il bene. In particolare, l’immobile deve rappresentare un elemento costitutivo, essenziale e indispensabile della prestazione. Nel caso di prestazioni complesse, occorre quindi individuare l’elemento predominante del servizio.
In questa prospettiva, assume particolare importanza la disponibilità esclusiva di una porzione specifica e identificabile del data center. Quando il servizio non consiste semplicemente nella disponibilità di armadi per i server collocati in aree comuni, ma attribuisce al cliente l’uso esclusivo di una determinata area dell’immobile, il collegamento con il bene immobiliare può diventare sufficientemente diretto da ricondurre la prestazione nell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia precisa, però, che la qualificazione come servizio relativo a un bene immobile riguarda la territorialità IVA e non determina automaticamente l’esenzione dall’imposta.
L’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972 per le locazioni immobiliari deve essere valutata separatamente. Se la prestazione non consiste nella mera messa a disposizione passiva dello spazio, ma comprende anche servizi tecnici e operativi funzionali all’utilizzo del data center, non si configura una semplice locazione immobiliare esente e la prestazione è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria.
Gli eventuali servizi accessori seguono inoltre il trattamento della prestazione principale secondo l’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972.
- Risposta a interpello dell’11 settembre 2026, n. 171
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il principio di neutralità fiscale delle fusioni previsto dagli articoli 172 e 174 del TUIR presuppone, in linea generale, che i soggetti e i beni coinvolti appartengano al regime del reddito d’impresa. Quando, invece, vengono trasferiti beni estranei all’attività d’impresa, occorre verificare quale destinazione essi assumano presso l’ente incorporante. Se i beni entrano nella sua eventuale sfera commerciale, può assumere rilievo, in via analogica, l’articolo 171, comma 2, del TUIR, con conseguente possibile emersione di plusvalenze ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR. Se, al contrario, i beni rimangono destinati all’attività non commerciale dell’ente, l’operazione resta fuori dal regime d’impresa.
Sul piano IVA, l’Agenzia precisa che la disciplina delle società semplici deve essere letta alla luce dell’articolo 4, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. La società semplice rileva ai fini IVA quando esercita un’attività agricola; se tale attività è cessata e manca quindi il presupposto soggettivo dell’imposta, il trasferimento conseguente alla fusione resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Infine, per le imposte indirette, l’articolo 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione attuate dagli ETS. La disposizione è finalizzata a garantire la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione degli enti del Terzo settore, analogamente a quanto previsto in ambito societario.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 10 settembre 2026, nella causa C-565/24
L’articolo 26 della sesta direttiva del Consiglio 7713881CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica ad una situazione in cui un soggetto passivo acquista da terzi prestazioni di servizi di natura turistica, in particolare di trasporto, per venderle in nome proprio a consumatori sotto forma di escursioni, allorché il prezzo percepito a tale titolo non copre l’insieme dei costi delle prestazioni di cui si tratta e il saldo dei costi in parola è finanziato dalle entrate derivanti dalla vendita di merci che tale soggetto passivo propone a detti consumatori nel corso delle escursioni in discussione.
L’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, e l’articolo 26, paragrafo 2, terza frase, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che: non conferiscono al soggetto passivo alcun diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte qualora il margine realizzato in occasione di una prestazione unica sia negativo.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale dell’Unione Europea del 10 settembre 2026, nella causa c-475/25
L’articolo 63 TFUE non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro in forza della quale una fondazione privata può, nell’ambito della determinazione dell’imposta sulle società da essa dovuta, dedurre dalla base imponibile le donazioni che essa ha effettuato a beneficiari soggetti all’imposta nazionale sui redditi da capitale, mentre una siffatta deducibilità non sussiste qualora la fondazione abbia effettuato donazioni a favore di beneficiari che non sono a loro volta assoggettati all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale.
****
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal