N.06 Novità Fiscali 13/04/2023

Roma, Li 13 aprile 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1. Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 23

In G.U. Serie Generale n. 72 del 25.03.2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 con cui è stata data Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. “DAC 7”), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

  1. Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34 (c.d. “Decreto Bollette”)

In G.U. Serie Generale n. 76 del 30.03.2023, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. “Decreto Bollette”) recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché’ in materia di salute e adempimenti fiscali.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. Redditi percepiti nell’esercizio dell’impresa familiare (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8582)

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori – che non sono contitolari dell’impresa familiare – costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore. Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito “pro quota” agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa.

  1. Risarcimento del danno per mancato percepimento di un reddito da lavoro (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8615)

Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR, mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente). Così, per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili.

  1. Riduzione TARI (Cass. civ., Sez. V, 29/03/2023, n. 8851)

La specifica riduzione della TARI di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, deve intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi.

  1. Plusvalenze da cessioni immobiliari (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/03/2023, n. 8963)

In tema di plusvalenze da cessioni immobiliari, l’esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini della tassazione diretta, non è inducibile unicamente sulla base del valore oggetto di dichiarazione o di accertamento al diverso fine della imposizione indiretta sui trasferimenti. In tal senso, neppure l’adesione dell’acquirente al diverso accertamento ai fini dell’imposta di registro può assumere valore di indizio ai fini dell’imposizione diretta nei riguardi del venditore.

  1. Cessione di crediti e conferimento d’azienda (Cass. civ., Sez. V, 31/03/2023, n. 9094)

In caso di conferimento di azienda o di ramo d’azienda, l’efficacia del trasferimento dei relativi crediti tributari è soggetta alla regola generale affermata dall’art. 2559 c.c. In base a tale regola, la cessione dei crediti inerenti all’azienda ceduta (o al suo ramo) ha effetto nei confronti del debitore, pur in mancanza di accettazione o di notifica, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, restando irrilevante la notifica dell’avvenuta cessione dei crediti ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria ceduta.

  1. Contenzioso tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/04/2023, n. 9165)

Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo P.E.C. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, ultimo comma, del D. Lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo P.E.C. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva.

  1. Ambito di applicazione IVA (Cass. civ., Sez. V, 03/04/2023, n. 9199)

Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione dell’Iva, occorre che ci si trovi al cospetto di attività svolta da un ente pubblico, e che l’ente pubblico la eserciti in veste di pubblica autorità e tale esigenza non viene meno in caso di società cd. in house providing. Il controllo analogo dell’Amministrazione Pubblica nei confronti della società serve solo a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, ma la relazione che così s’instaura non incide sull’alterità soggettiva della società rispetto all’Amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante, così che le operazioni della stessa non sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

  1. Responsabilità amministratori società di capitali estinte (Cass. civ., Sez. V, 04/04/2023, n. 9236)

In tema di società di capitali estinte per cancellazione dal registro delle imprese, l’art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo ratione temporis vigente, estende la legittimazione passiva all’obbligazione tributaria e la responsabilità, non soggetta alle condizioni poste per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 36, anche agli amministratori che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano “occultato” attività sociali, “anche” ma non esclusivamente attraverso omissioni in contabilità, ad esempio mancando di presentare le dichiarazioni fiscali o attraverso la redazione e presentazione di dichiarazioni infedeli.

  1. Esterovestizione (Cass. civ., Sez. V, 05/04/2023, n. 9400)

In tema di “esterovestizione”, al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359, comma primo, num. 1, cod. civ. (cd. controllo interno di diritto) impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest’ultima, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 2359, comma secondo, cod. civ., che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1. Interpello sui nuovi investimenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 marzo 2023, n. 7)

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 29 marzo 2023, n. 7, ha fornito precisazioni in merito all’interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 147.

La nozione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell’istanza è “aperta” e ricomprende qualsiasi progetto di realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, ivi incluse le ristrutturazioni di imprese in crisi, l’efficientamento di complessi aziendali già esistenti, la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Ciò a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità per l’accesso alla procedura di interpello e, in particolare: (i) per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, l’investimento deve essere di ammontare superiore a 15 milioni di euro; (ii) l’investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato; (iii) dal business plan devono derivare ricadute occupazionali durature e significative.

La circolare illustra altresì i rapporti con gli altri strumenti di tax compliance (adempimento collaborativo e accordi preventivi) e la documentazione da allegare.

  1. Crediti d’imposta energia e gas – Proroga al II trimestre 2023

L’art. 4 del D.L. n. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”) ha disposto la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas.

Si registra una riduzione della misura agevolativa e, in particolare: · per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 20% delle spese

sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;

  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

  1. Agevolazioni in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati in zona franca urbana nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017 (circolare del Ministero delle Imprese e del made in Italy 31 marzo 2023 n. 156351)

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.

 

Con la circolare ministeriale del 31 marzo 2023, n. 156351 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, commi 746- 748, della legge 29 novembre 2022, n. 197, in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

  1. Crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 18 dicembre 2023 (provv. Agenzia delle Entrate 3 aprile 2023 n. 116285)

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3 aprile 2023 n. 116285, ha esteso ai crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 (di cui all’art. 1 commi dal 2 al 5 e dal 45 al 46 della L. 197/2022) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2022 n. 253445, aggiornando il relativo modello e le istruzioni.

La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5 aprile 2023 al 18 dicembre 2023.

  1. Cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 – Istituzione dei codici tributo (risoluzione Agenzia delle Entrate 6 aprile 2023 n. 17)

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 6 aprile 2023 n. 17, ha istituito i codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I trimestre 2023. In particolare: · “7746”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co.

2 della L. 197/2022); · “7747”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art.

1 co. 3 della L. 197/2022); · “7748”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4

della L. 197/2022); · “7749”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a

forte consumo di gas naturale (art. 1 co. 5 della L. 197/2022); Con riguardo ai cessionari dei crediti d’imposta per il carburante, è stato

istituito il codice tributo “7750”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica I trimestre 2023 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).

NOVITÀ IN MATERIA IVA

  1. IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al n. 30), Tab. A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta ad istanza di interpello del 7 aprile 2023, n. 287)

Sono soggette ad IVA con aliquota del 4% le cessioni delle protesi, da inserire chirurgicamente nell’organismo, per assolvere alla funzionalità cardiaca, in quanto classificate – sulla base del parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – nella voce NC 9021 39 00 e, pertanto, riconducibili nell’ambito degli ”apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità” di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

  1. IVA – Cessioni all’esportazione triangolari– art. 8, comma 1, lett. a) DPR n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello del 4 aprile 2023, n. 283)

Il regime di non imponibilità IVA è applicabile alla prima cessione di una triangolazione all’esportazione a condizione che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga “a cura o nome” del primo cedente. Inoltre, tale regime per la prima cessione è sempre da escludere quando il promotore della triangolazione acquisisce la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato. La condizione non si realizza nelle ipotesi in cui:

– i beni prima della loro spedizione al di fuori dell’Ue siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità prima dell’invio all’estero (cfr. R.M. 72/2000);

– il primo cedente nazionale invii la merce al promotore affinché ne esegua l’assemblaggio ai fini della rivendita al cessionario extra Ue

  1. IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Risposta ad istanza di interpello del 4 aprile 2023, n. 282)

Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% ai sussidi tecnici e informatici che un soggetto disabile ex art. 3 della L. 104/92 può acquistare, in mancanza di un’espressa limitazione del relativo numero, l’esercente è tenuto ad acquistare copia del rilasciato dagli organi competente, attestante l’invalidità funzionale permanente e dal quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico.

La necessità di tale attestazione vale, in particolare, per i sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che “per vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti.

Per questa ragione, il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il nesso funzionale summenzionato.

  1. IVA– Esenzione IVA prestazione didattiche– art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 (Risposta a istanza di interpello del 4 aprile 2023, n. 279)

Non possono beneficiare del regime di esenzione Iva le prestazioni formative erogate da singoli medici in qualità di docenti di un corso di laurea triennale in medicina, non potendosi configurare come lezioni impartite da insegnanti ”a titolo personale” nell’accezione comunitaria.

L’esenzione vale solo quando un ente pubblico eroga delle somme a un soggetto terzo per la formazione dei propri dipendenti. Solo in tal caso, sugli importi corrisposti dalla Pa all’organizzatore del corso non si applicherebbe l’IVA.

  1. IVA – Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona – Obbligo di documentazione tramite fattura – Articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta a istanza di interpello del 4 aprile 2023, n 275)

Tra le operazioni esenti per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria (e che, dunque, possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi) non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 275 del 4 aprile 2023. Le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette a identificare la patologia cui i pazienti sono affetti, tra le quali sono riconducibili anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria.

 

 

  1. Corte di Cassazione, sentenza del 5 aprile 2023, n. 9337: Cessione di edifici equiparati ai fabbricati Tupini – Aliquota IVA agevolata – Condizioni.

L’aliquota IVA del 10% prevista al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 per la cessione di edifici equiparati ai fabbricati “Tupini” opera a prescindere dalla destinazione abitativa del fabbricato, essendo sufficiente la finalità di interesse collettivo cui è destinato l’immobile. La disposizione agevolativa si intende riferita anche agli edifici di cui all’art. 1 della L. 659/61 (es. scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, asili infantili), perché assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della L. 408/49 (c.d. fabbricati “Tupini”).

Pertanto, l’operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta a tale aliquota ridotta, rilevando, allo scopo, “la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell’operazione”, indipendentemente dal relativo accatastamento.

  1. Applicazione del regime di call–off stock e operazioni triangolari (Risposta a istanza di interpello del 3 aprile 2023 n. 271)

L’ambito operativo del call-off stock va “circoscritto all’operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato”, coinvolgendo esclusivamente tali soggetti. Non sarebbe quindi possibile estenderne l’efficacia del regime nell’ambito di un’operazione triangolare.

Laddove il contratto di fornitura concluso tra il fornitore ed il primo cessionario integri le condizioni per l’applicazione del call-off stock, la contestuale cessione effettuata da quest’ultima nei confronti del cessionario finale andrebbe comunque considerata come “operazione a sé stante, autonoma e distinta dalla transazione immediatamente precedente”.

  1. Recupero IVA medio tempore applicata – Mancata tempestiva emissione note di variazione – Rimborso ex articolo 30–ter (Risposta a istanza di interpello del 30 marzo 2023, n. 269)

È ammissibile la procedura di rimborso (ex art. 30-ter del DPR n. 633/1972) dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, qualora la mancata emissione della nota di variazione nei termini, non sia riconducibile a una inerzia colpevole del prestatore.

  1. Note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti ex articolo 169–bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26, comma 2, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta a istanza di interpello del 29 marzo 2023, n. 268)

Il debitore in concordato, autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169- bis del RD n. 267/1942, non può procedere, in riferimento alle operazioni in origine fatturate, all’emissione delle relative note di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972

  1. Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-616/21

Non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

  1. Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-612/21

La fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

 

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