Roma, Li 6 giugno 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto Ministrero degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR 17 maggio 2024
In G.U. Serie Generale n. 117 del 21.05.2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.
Tale decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
2. Legge 23 maggio 2024, n. 67
In G.U. Serie Generale n. 123 del 28.05.2024, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.
La legge di conversione del decreto agevolazioni fiscali, contiene, in particolare, fra le altre novità, in materia di bonus edilizi, l’eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
3. Decreto Ministero dell’Economia e delle finanze 20 maggio 2024
In G.U. Serie Generale n. 123 del 28.05.2024, è stato pubblicato il decreto del 20 maggio 2024, del Ministero dell’Economia e delle finanze, recante disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.
Infatti, i gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui (consolidati) pari o superiori a 750 milioni saranno soggetti ad una aliquota di imposizione effettiva minima (Etr) pari al 15 per cento.
Il decreto ministeriale in oggetto, emanato ai sensi dell’art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 209/2023, reca le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours). Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax, al fine di limitare, almeno per i primi anni di entrata in vigore delle nuove regole, gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.
4. Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69
In G.U. Serie Generale n. 124 del 29.05.2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 69 del 2024 (cd. “Decreto Salva Casa”), recante disposizioni urgenti in materia di edilizia e urbanistica.
Tale decreto-legge reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
In G.U. Serie Generale n. 126 del 31.05.2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e di ricerca.
Tale decreto-legge, composto da 14 articoli, dispone in materia di funzionamento degli Organismi sportivi, istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevede disposizioni per favorire l’integrazione degli studenti stranieri, misure per il rafforzamento del sostegno didattico agli alunni con disabilità e ulteriori misure di urgenza in ambito scolastico.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
6. Imposta di registro e conferimento d’azienda (Cass. civ, Sez. V, 21/05/2024, n. 14031)
In tema di imposta di registro, la vendita dell’intero capitale sociale non può essere assimilata ad un vero e proprio conferimento di azienda valorizzando l’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 quale norma generale antielusiva.
7. Competenza di corrispettivi e spese ex art. 109 TUIR (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 21/05/2024, n. 14037)
Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza di corrispettivi e spese ex art. 109 TUIR, va considerata la data di consegna o spedizione dei beni: la prima è da intendersi come trasferimento della detenzione della cosa, mentre per la seconda, oltre alla data di spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, deve tenersi conto anche delle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto, dalle quali soltanto può desumersi l’eventuale non coincidenza della data di spedizione con l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce.
8. IRAP e agenti di commercio (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 21/05/2024, n. 14064)
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui all’art. 1, L. 9 maggio 1985, n. 204 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
9. Omessa presentazione della dichiarazione (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 22/05/2024, n. 14248)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 l’Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione, così che ove il contribuente invochi quale indice dimostrativo una situazione di crisi finanziaria, il giudice non può ritenere soddisfatto l’onere della prova senza indicare elementi specifici sulla base dei quali detto onere sarebbe stato assolto.
10. Concordato preventivo e notifica delle cartelle esattoriali (Cass. Civ.,Ordinanza, 28/05/2024, n. 14894)
La procedura di concordato preventivo non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali che, in quanto assimilabili al precetto, non ricadono nel divieto di cui all’art. 168 L. Fall. Pertanto, deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria.
11. Erogazioni liberali (Cass. Civ., Ordinanza, 28/05/2024, n. 14925)
L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l’onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir).
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
12. Crediti Transizione 5.0.: pubblicato in Gazzetta Ufficiale D.L. 39/2024, convertito in Legge 23 maggio 2024, n. 67
Lo scorso 23 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024) il D.L. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, il quale nella sua versione definitiva apporta alcune modifiche al credito di imposta transizione 5.0., di cui all’art. 39 del D.L. 19/2024.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che, da punto di vista soggettivo, possono fruire del citato credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano nuovi investimenti agevolati in strutture produttive site nel territorio dello stato, «nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici».
Ai sensi dell’art. 39, comma 7 del d.l. 19/2024, il credito è riconosciuto nella misura del:
(i) 35%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
(ii) 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e
(iii) 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito è incrementata nel caso di una più elevata riduzione dei consumi.
Ciò posto, l’art. 6 del citato decreto-legge 39, con il nuovo comma 3-bis, interviene sulla disciplina del credito di imposta transizione 5.0., apportando le seguenti modifiche:
(i) gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (cfr. lett. a) del comma 3-bis);
(ii) la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy devono avvenire mensilmente e non più quotidianamente (cfr. lett. b), n. 1) del comma 3-bis);
(iii) oltre alle comunicazioni periodiche che l’impresa deve presentare al GSE, viene introdotta un’ulteriore comunicazione atta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La suddetta comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione del credito di imposta, pena la decadenza dal beneficio (cfr. lett. b), n. 2) del comma 3-bis);
(iv) in merito ai controlli, viene previsto che il GSE deve comunicare all’Agenzia delle entrate, se a seguito dei controlli svolti dai competenti organi di controllo nazionali ed europei è emersa una fruizione, anche parziale, del credito di imposta in assenza dei relativi presupposti (cfr. cfr. lett. c) del comma 3-bis). In tale ipotesi, dunque, il GSE informa l’Amministrazione finanziaria indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, al fine di predisporre i conseguenti atti di recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
13. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi biodegradabili (D.M. 2 aprile 2024).
Lo scorso 21 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2024) il D.M. 2 aprile 2024 recante i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi biodegradabili, di cui all’art. 1, commi 686-690 della Legge n. 197/2022.
Nel dettaglio, il citato comma 686 riconosce un credito di imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate, nel 2023 e 2024, per l’acquisto di prodotti realizzati con prodotti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica o l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 ovvero imballaggi in carta, cartone o in legno non impregnati, ovvero derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Da un punto di vista soggettivo, l’art. 3 del citato D.M. 2 aprile 2025 stabilisce che possono beneficiare del citato credito tutte le imprese che:
(i) sono costituite e regolarmente attive nel Registro delle imprese;
(ii) svolgono un’attività economica in Italia, attraverso una propria sede principale ovvero secondaria nel territorio dello Stato;
(iii) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono sottoposti a liquidazione volontaria ovvero a procedure concorsuali. In merito alle modalità di accesso all’agevolazione in commento, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2 al DM, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica accessibile dal sito del Ministero (www.mase.gov.it).
La citata attivazione sarà comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.
14. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.: il beneficio non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (risposta ad interpello 21 maggio 2024, n. 109)
Con la risposta ad interpello 21 maggio 2024, n. 109, l’Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, da un punto di vista oggettivo, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo utilizzati.
Ciò premesso, si ricorda che sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione dell’IRES, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, il credito di imposta trova applicazione solo per determinate tipologie di beni, caratterizzate dal requisito della strumentalità e novità.
L’agevolazione, dunque, non trova applicazione per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Per tale ragione, sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai soggetti locatori in virtù di un contratto di locazione operativa (cfr. risposta ad interpello 17 gennaio 2023, n. 41). Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma è ammessa la possibilità all’impresa che effettua la locazione operativa di fruire del credito imposta, in conseguenza delle finalità proprie dell’agevolazione, vale a dire quella di incentivare l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria, ossia l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.
Su tali basi, dunque, nella risposta ad interpello in commento, l’Amministrazione finanziaria esclude, in caso di contratto di noleggio, la possibilità per il soggetto utilizzatore del bene agevolabile di beneficare del credito di imposta 4.0. Ciò in quanto, in tal caso, mancherebbe il requisito della novità del bene oggetto di investimento, per effetto del precedente utilizzo a titolo diverso del suddetto.
REDDITO D’IMPRESA
15. Global minimum tax: pubblicato il decreto di attuazione dei regimi transitori semplificati
Lo scorso 28 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 20 maggio 2024, recante le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours) previsti per i gruppi multinazionali e nazionali, beneficiari della Global minimum tax (c.d. GloBE).
Si tratta di regimi opzionali transitori, concordati a livello OCSE, a favore dei grandi gruppi di impresa rientranti nell’ambito delle Regole GloBE, per mitigare, quanto meno per i primi anni di entrata in vigore delle nuove regole (cfr. art. 39 D.Lgs n. 209/2023), gli oneri amministrativi e di conformità sia per i gruppi sia per le amministrazioni fiscali chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione dell’imposizione minima globale. In altri termini, tali regimi transitori sono volti a ridurre le difficoltà che le multinazionali ovvero i gruppi nazionali incontreranno per applicare successivamente la global minimum tax.
Tanto premesso, il regime safe harbour consente di considerare pari a zero l’imposizione minima integrativa dovuta, senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo di imposizione integrativa, prevista dalle modalità ordinarie delle Regole GloBE, qualora il paese di riferimento presenta un basso rischio fiscale.
Ciò posto, un paese è considerato a basso rischio se il gruppo soddisfa alternativamente il requisito:
(i) del minimis transitorio, vale a dire, aver conseguito ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro e un utile ante imposta inferiore a 1 milione di euro ovvero una perdita ante imposte;
(ii) dell’aliquota di imposizione effettiva semplificata uguale, ossia se beneficia di un’aliquota di imposizione effettiva semplificata uguale o superiore all’aliquota di imposizione transitoria;
(iii) del profitto, cioè se realizza una perdita ante imposte o consegue un utile ante imposte che è inferiore alla riduzione dell’attività economica sostanziale di cui all’art. 35 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
A livello operativo, per beneficiare del regime semplificato transitorio l’impresa deve esercitare l’opzione, presentando la “comunicazione rilevante” di cui all’art. 51 del D.Lgs 209/2023. Nel caso in cui il gruppo multinazionale o il gruppo nazionale soddisfi contestualmente i requisiti per fruire di più regimi semplificati in un esercizio in relazione ad un Paese, l’impresa dichiarante può esercitare l’opzione solo con riferimento ad uno di essi.
Da ultimo si segnala che, ai sensi dell’art. 15 del citato D.M., su opzione dell’impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a 12 mesi (che iniziano il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2024) l’imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero, solo se tale paese applica l’imposta sul reddito delle società con un’aliquota nominale pari o superiore al 20%.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
16. Cassazione, ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024
Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare perché si escluda il suo coinvolgimento – anche solo per colpevole ignoranza – nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare.
Non è quindi possibile addossare al cessionario dei beni l’omessa conoscenza della inadeguatezza dei fattori produttivi impiegati dal fornitore, ivi compresa l’inadeguatezza quantitativa della manodopera impiegata.
17. Agenzia delle Entrate, risposta n. 111 del 21 maggio 2024
Il credito IVA maturato dalla controllante prima del 2008, anteriormente all’adesione al regime dell’IVA di gruppo, oggetto di contestazione e poi “rigenerato” nel 2023 mediante definizione delle pendenze ai sensi della L. n. 197/2023, non può essere trasferito al gruppo.
18. Agenzia delle Entrate, risposta n. 126 del 3 giugno 2024
Ai fini dell’emissione della nota di credito da parte del cedente o prestatore di un’operazione soggetta ad IVA si applica la disciplina antecedente al D.l. n. 73/2021 anche se, successivamente al concordato, il debitore (cessionario o committente) è stato dichiarato fallito e la dichiarazione di fallimento è successiva alla data di entrata in vigore della riforma (i.e. alle procedure avviate a partire dal 26 maggio 2021 compreso). Ciò vale anche nel caso di successione di due procedure concorsuali, una delle quali aperta post D.l. n. 73/2021.
19. Agenzia delle Entrate, risposta n. 127 del 3 giugno 2024
In mancanza di contatori deputati alla lettura dei consumi di energia e gas alla data di apertura della procedura concorsuale, una società fallita può scindere i risultati riferibili alle operazioni ante e post fallimento utilizzando il criterio del pro rata temporis su base giornaliera.
20. Agenzia delle Entrate, risposta n. 128 del 3 giugno 2024
L’indicazione della propria partita IVA in luogo di quella del Gruppo nelle fatture emesse e in quelle ricevute può essere regolarizzata se, fermi i requisiti sostanziali, l’errore è dovuto alla tardiva presentazione della dichiarazione di inclusione..
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal