Innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit

Fringe benefit

(circolare dell’Agenzia delle entrate del 1° agosto 2023 n. 23/E)

Con la Circolare n. 23/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 40 del c.d. Decreto lavoro (D.l. 48/2023). Per il 2023, la disposizione in commento ha innalzato a 3mila euro annui la soglia di esenzione per i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR. Anzitutto, la Circolare analizza l’ambito oggettivo di applicazione della misura, precisando che:

  • l’art. 40 del D.l. lavoro qualifica come esenti fino a 3mila euro beni, servizi e somme per il pagamento/rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, nonché ai loro familiari, anche non a carico;
  • in caso di superamento del limite di 3mila euro, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo;
    l’esenzione fino a 3mila euro deve ritenersi applicabile anche laddove i beni, i servizi e gli anticipi/rimborsi delle utenze domestiche siano fruiti dal lavoratore in sostituzione dei premi di risultato di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015.

Quanto all’ambito soggettivo, rientrano tra i beneficiari dell’esenzione i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente avanti figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR. Da ultimo, sul fronte degli adempimenti, l’Agenzia ricorda che i lavoratori interessati sono tenuti a fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui si attesti di avere diritto a fruire della soglia di esenzione di 3mila euro per il 2023. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il codice fiscale del figlio/dei figli fiscalmente a carico. Similmente, i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti di applicazione della norma dovranno provvedere a darne comunicazione al datore di lavoro. Su quest’ultimo, invece, ricade l’onere di informare le RSU, laddove presenti.

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