N.10 Novità Fiscali 10/07/2023

Roma, Li 10 luglio 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.     Decreto – Legge 28 giugno 2023, n. 79

In G.U. Serie Generale n. 149 del 28.06.2023 è stato pubblicato il decreto- legge 28 giugno 2023, n. 79 recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

  1.     Legge 3 luglio 2023, n. 85

In G.U. Serie Generale n. 153 del 3.07.2023 è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

  1.     Legge 3 luglio 2023, n. 87

In G.U. Serie Generale n. 155 del 5.07.2023 è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

 
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.     Esibizione documentale (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 15/06/2023, n. 17172)

Nel processo tributario, allorché un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione dello stesso a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, la parte stessa, nel susseguente giudizio d’appello, ha l’onere di provvedere alla produzione del documento stesso, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non potendo limitarsi al semplice richiamo dello stesso, salvo che non alleghi l’unicità del documento stesso, come prodotto a seguito dell’ordine giudiziale e così entrato nel fascicolo dell’ufficio, e anche in tal caso dimostrando di averne previamente richiesto il rilascio di copia alla segreteria dell’ufficio giudiziario, non ricevendone tempestiva risposta o ricevendone un diniego.

  1.     Rimborso IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 19/06/2023, n. 17466)

In materia di IVA, l’art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70 del 1988, nel riconoscere all’ufficio dell’Imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni. Né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall’art. 1 D.M. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43-bis e 43-ter, D.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.

  1.     TARI (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/06/2023, n. 17564)

Ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, fermo restando che l’esenzione per inutilizzabilità dell’immobile dipende solo da ragioni oggettive che rendano il bene di fatto inservibile e non può mai discendere da una scelta soggettiva del contribuente.

  1.     Immobili inagibili o inabitabili ai fini IMU (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/06/2023, n. 18005)

In tema di IMU, ai fini dell’applicazione della riduzione prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Dunque, nell’ipotesi in cui l’immobile sia oggetto di interventi di ristrutturazione straordinaria, anche se l’abitazione è sfornita di allacci ai servizi ed è quindi oggettivamente inutilizzabile, resta comunque applicabile l’IMU, non essendo possibile – in caso di semplice manutenzione straordinaria – fruire della riduzione prevista per gli immobili inagibili o inabitabili e, men che meno, pagare l’imposta in relazione ad un’area fabbricabile.

  1.     Notifica plurime cartelle di pagamento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/06/2023, n. 18150)

In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova. Ove, infatti, si è in presenza della notifica con un unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché la contestualità della loro formazione, l’unicità della spedizione rappresenta una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità ed economicità.

  1.     Atti impositivi e giudicato tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/06/2023, n. 18241)

Il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsi unilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cui quello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano ad incidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato. Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irritrattabilmente affermata sarebbe nullo, mentre nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia e diventerebbe, in altre parole, inefficace.

  1.   IRAP (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18260)

In materia di IRAP, il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap. Infatti, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che in tali ipotesi non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap.

  1.   Diritto alla detrazione e onere della prova (Cass. civ., Sez. V, 03/07/2023, n. 18642)

Sebbene la detrazione sia subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate, ove lo stesso dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

 
NOVITÀ PER LE IMPRESE

INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Remissione in bonis in ipotesi di omessa comunicazione dei crediti (risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E/2023 pubblicata ieri (in allegato), ha fornito importanti precisazioni sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta energia e gas pur non avendo inviato all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, l’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022, prevista dalla disciplina di riferimento “a pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito residuo” ai sensi dell’art. 7, comma 1-quater, D.L. n. 115/2022 (III trim.), art. 2, comma 5, D.L. n. 144/2022 (ott. – nov. 2022) e art. 1, comma 6, D.L. n. 176/2022 (dic. 2022).

Nella specie esaminata dalla risoluzione, il contribuente afferma di aver omesso di inviare la comunicazione per mera dimenticanza e chiede se sia possibile applicare l’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2, D.L. n. 16/2012.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’invio della comunicazione dei crediti maturati ha natura formale e non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012, l’Agenzia ritiene applicabile l’istituto della remissione in bonis a condizione che:

  • La violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • Il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento;
  •   Il contribuente effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, comunque, entro il termine di utilizzo del credito in compensazione (ad ora, 30 settembre 2023);

  •   Il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (euro 250,00), secondo le modalità stabilite dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sulle modalità tramite cui inviare la comunicazione tardiva, si segnala che l’Agenzia riaprirà il canale telematico dedicato e che tale circostanza sarà resa nota nei prossimi giorni con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Nozione di sussidio (risposta ad interpello 20 giugno 2023, n. 355)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 355 del 20 giugno 2023, ha precisato che i crediti d’imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 17 del 2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (articolo 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115).

Ciò in quanto il contributo riconosciuto per il trimestre precedente • pur essendo astrattamente un elemento correlato all’aumento del prezzo della componente energia • non configura un elemento ”di copertura” totale o parziale della componente energia di cui l’impresa ha fruito all’atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo senza, tuttavia, diretta incidenza sull’originario costo.

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Riaddebito dei costi (risposta ad interpello 23 giugno 2023, n. 358)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 23 giugno 2023 n. 358, precisato ribadito che, nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo ad essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Riapertura del canale telematico per comunicare tardivamente il credito maturato ai fini della remissione in bonis (comunicato Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023)

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 26 giugno 2023, ha annunciato la riapertura del canale telematico per consentire la presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 (cfr. art. 1 co. 6 del DL 176/2022), a fronte dell’applicabilità della remissione in bonis prevista con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023.

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Cessione e tracciabilità dei crediti (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2023 n. 237453)

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023, ha esteso ai crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023 le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, aggiornando il relativo modello e le istruzioni.

La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio 2023 al 18 dicembre 2023.

I cessionari utilizzano tali crediti d’imposta esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

  1.   Credito d’imposta energia e gas – Calcolo del prezzo unitario dei combustibili acquistati (risposta ad interpello 4 luglio 2023 n. 367)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 367 del 4 luglio 2023, ha precisato che, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta energia e gas, la determinazione del ”prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Nella specie esaminata nell’interpello, dunque, doveva farsi riferimento al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario, come risultante dalla relativa documentazione certificativa.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.   Note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972 (risposta ad interpello 23 giugno 2023, n. 359)

 Il cedente o prestatore che abbia emesso la nota di credito è successivamente tenuto ad emettere una nota di variazione in aumento solo nel caso in cui il cessionario o committente corrisponda interamente o parzialmente l’importo oggetto della precedente rettifica in diminuzione.

  1.   Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 29 giugno 2023, causa C-232/2022, Cabot Plastics Belgium SA

L’articolo 44 della direttiva IVA, relativa al luogo delle presentazioni di servizi generici, e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione dell’art. 44, devono essere interpretati nel senso che la società committente non può essere considerata come la stabile organizzazione della società prestatrice a meno che i mezzi umani e tecnici della prima, impiegati esclusivamente per le prestazioni rese alla seconda, siano da quest’ultima utilizzati come se fossero propri. In particolare, se il prestatore dei servizi rimane responsabile dei propri mezzi e fornisce tali prestazioni a suo proprio rischio, il contratto di prestazione di servizi, benché esclusivo, non ha di per sé l’effetto di ritenere che i mezzi di tale prestatore divengano quelli del suo cliente.

  1.   Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 29 giugno 2023, causa C-108/2022, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

L’articolo 306 della direttiva IVA, relativa al regime speciale di determinazione dell’IVA per il regime delle agenzie di viaggio, deve essere interpretato nel senso che la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari.

****

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

 

Condividi l'articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Crea il tuo account

Login

Non sei ancora registrato su Enbic?