N.11 Novità Fiscali 21/07/2023

Roma, Li 21 luglio 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  • Decreto 22 maggio 2023

In G.U. Serie Generale n. 167 del 19.07.2023, è stato pubblicato il decreto di Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  • Compenso agli amministratori (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 10/07/2023, n. 19445)

Il compenso pagato all’amministratore senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell’assemblea, che, ai sensi dell’articolo 2389 cod. civ., è l’unica a poterlo determinare, e, sotto il profilo tributario, il costo, ai fini della deducibilità, deve avere i requisiti di certezza e di determinabilità richiesti dall’articolo 109 D.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che, in assenza di un espresso atto assembleare di determinazione non soltanto del generico diritto dell’amministratore alla percezione del Trattamento di Fine Mandato, ma anche del suo ammontare annuo, di data certa anteriore all’inizio del rapporto, conforme allo schema legale del procedimento di formazione della volontà assembleare dei soci, l’onere sostenuto dalla società risulta deducibile nell’esercizio di erogazione dell’indennità di fine mandato, ossia per cassa.

 

  • Definizione agevolata (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 10/07/2023, n. 19454)

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’art. 1, comma 192, della L. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio. Ove, tuttavia, la decisione della Corte di cassazione oggetto di revocazione abbia disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la lite deve ritenersi ancora pendente e l’istanza di sospensione proposta dal contribuente merita di essere pertanto accolta nei termini di legge.

 

  • Accertamento da studi di settore (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19748)

In tema di accertamento da studi di settore, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri. In questo caso, infatti, la rilevazione dello scostamento, a fronte dell’assenza di elementi con cui il contribuente ne spieghi la sussistenza, assume la dignità di indizio grave e preciso, idoneo, pur se unico, a supportare la dimostrazione del fatto ancora sconosciuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Tanto in ogni caso non pregiudica definitivamente la difesa del contribuente, cui resta sempre il diritto di allegazione e di prova in sede contenziosa, anche per la prima volta, degli elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda.

 

  • Onere della prova e contenzioso (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19758)

In tema di contenzioso tributario, ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione, quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.

 

  • Accertamento analitico-induttivo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/07/2023, n. 19851)

In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l’amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., con la conseguenza che l’onere della prova si sposta sul contribuente. Inoltre, l’art. 39, primo comma, lett. c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta.

 

  • Decadenza azione di rimborso (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/07/2023, n. 20024)

Il termine di decadenza biennale non può essere applicato all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione, la quale assolve una funzione qualitativamente diversa rispetto all’obbligazione tributaria ed è per tale ragione esclusa dal richiamo all’art. 19 del D.Lgs. del 31/12/1992 n. 546 operato dal successivo art. 21, comma 2, che dev’essere inteso riferito al tributo e alle sanzioni.

 

  • Impugnazione della sospensione del rimborso IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/07/2023, n. 20051)

Anche la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l’esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che è necessario considerare che la “formale” pretesa tributaria, che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 deve rinvenirsi nell’atto dell’amministrazione finanziaria perché possa costituire oggetto di impugnazione avanti le commissioni tributarie, può estrinsecarsi in una manifestazione di volontà dell’Ufficio sia pretensiva (di un maggiore tributo) che oppositiva (al diritto alla restituzione di un tributo riscosso od al riconoscimento del diritto alla esenzione o all’applicazione del minore tributo), comunque idonea ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente.

  • Soggetti passivi IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/07/2023, n. 20524)

In tema di IVA, sono soggetti passivi gli operatori economici privati anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell’esclusione dal campo dell’imposta, che l’attività sia espletata direttamente dall’ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità.

 

  • Contenzioso tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20837)

In tema di contenzioso tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, a fronte di un’istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest’ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse.

 

  • Base imponibile IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20909)

In tema di IVA, ai sensi degli artt. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 73 della Direttiva IVA rifusa (2006/112/CE), nella base imponibile devono ricomprendersi tutti i corrispettivi, compresi eventuali integrazioni, dovuti al cedente o al prestatore di servizi sulla base delle condizioni contrattuali, non potendosi artificiosamente scomporre la prestazione economica, che è tendenzialmente unica ed indissociabile, fatta eccezione per gli elementi normativamente previsti (ex art. 79 della citata Direttiva).

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

 

INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

  • Credito d’imposta energia e gas: fruizione del credito in ipotesi di costi riaddebitati analiticamente (risposta ad interpello 13 luglio 2023, n. 389)

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 13 luglio 2023 n. 389, esamina l’ipotesi in cui una società sostiene integralmente il costo per l’acquisto dell’energia elettrica, salvo provvedere successivamente a ribaltare analiticamente tale costo ai sostenitori effettivi delle spese in base ai consumi misurati dai singoli contatori.

L’Agenzia, in proposito, precisa che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta.

Quanto all’obbligo di comunicazione del credito di cui all’art. 1 co. 6 del DL. 176/2022, l’Agenzia precisa che obbligato all’invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione. Non essendo la società la beneficiaria del credito, questa è tenuta a richiedere l’annullamento delle istanze che ha presentato a titolo precauzionale e prudenziale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di riaddebito analitico dei costi, l’impresa non può beneficiare del credito d’imposta “non energivore” ex art. 3 del DL 21/2022 e, di conseguenza, non è tenuta a presentare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022.

In relazione ai costi che non restano definitivamente a carico della società, per effetto del meccanismo di ribaltamento analitico, la società non può infatti fruire del credito d’imposta.

 

  • Credito d’imposta energia e gas: valutazione del riaddebito analitico

(risposta ad interpello 10 luglio 2023, n. 373)

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 10 luglio 2023, n. 373, fornisce precisazioni in merito alla valutazione del riaddebito c.d. “analitico”.

Al fine di stabilire se il riaddebito (in tutto o in parte) del costo della energia possa essere qualificato come ”analitico” e quindi tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo ad un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze (nel caso di specie il Cliente che paga il corrispettivo di un servizio complesso), è necessario che il suddetto ribaltamento avvenga:

  • individuando espressamente la quota di corrispettivo derivante dal costo dell’energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio;
  • correlando direttamente l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l’incremento del prezzo delle materie prime sia posta (in tutto o in parte) a carico del cliente.


PRINCIPI CONTABILI

  • Rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili (norma di comportamento AIDC luglio 2023, n. 22

È stata pubblicata la norma di comportamento AIDC n. 221/2023, con cui sono state esaminate alcune delle condizioni per l’applicazione della disciplina della rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili di cui all’art. 83 co. 1 del TUIR.

In particolare, le scritture recanti la correzione di errori contabili in ossequio alla corretta applicazione dei principi adottati da parte dei soggetti ai quali sia accordato il regime di derivazione rafforzata e che sottopongano il bilancio di esercizio a revisione legale hanno rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono effettuate.

Costituisce eccezione a tale regola di portata generale il caso in cui la correzione comporti una riduzione dell’imponibile generata da componenti negativi di reddito la cui competenza originaria risalga a un periodo per il quale sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La traslazione della rilevanza fiscale dei componenti di reddito dall’esercizio in cui l’errore è stato commesso all’esercizio in cui viene posto rimedio allo stesso, non opera, tuttavia, nel caso in cui il rimedio all’errore sia successivo all’avvenuta notifica di un atto di contestazione impugnabile.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

 

  • Intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia – Art. 17, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 (risposta ad interpello 10 luglio 2023, n. 374)

C’è intervento della stabile organizzazione italiana di una società non residente quando l’attività svolta nel territorio dello Stato non è di semplice supporto amministrativo ma influenza effettivamente il business che la società non residente intende avviare.

I dipendenti della stabile organizzazione, infatti, pongono in essere delle attività “qualificanti” come l’assistenza in materia di fatturazione, l’organizzazione delle consegne, i rapporti con gli stabilimenti di produzione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per considerare la stabile organizzazione quale debitore d’imposta in Italia per le operazioni effettuate.

 

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 13 luglio 2023, causa C-615/21

I principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro e alla prassi amministrativa ad essa relativa, in forza delle quali, in materia d’imposta sul valore aggiunto, il termine entro il quale si prescrive il diritto dell’amministrazione tributaria di accertare tale imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali. Ciò, indipendentemente dal numero di volte in cui il procedimento tributario amministrativo ha dovuto essere reiterato in seguito a tali controlli e senza limitazione della durata cumulativa delle sospensioni di tale termine, ivi incluso il caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell’autorità tributaria di cui trattasi, adottata nell’ambito di un procedimento reiterato, facente seguito a una decisione giurisdizionale anteriore, constati che tale autorità tributaria non si è conformata agli orientamenti che figurano nella decisione giurisdizionale suddetta.

 

  • Corte di Cassazione, sentenza del 18 luglio 2023, n. 20806

Nella fase di liquidazione di una società il soggetto legittimato alla presentazione della relativa dichiarazione IVA è il liquidatore, poiché assume la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 2487, comma 1, c.c.

 

Infatti, la messa in stato di liquidazione di una società non interrompe il periodo d’imposta ai fini IVA e non comporta la presentazione di un’autonoma dichiarazione. Rimangono ferme, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 35, comma 4, del DPR n. 633/1972, in ordine ai versamenti, alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione e dichiarazione. Durante la suddetta fase, pertanto, la società rimane un soggetto IVA distinto e autonomo rispetto ai soci. La dichiarazione presentata dal liquidatore, in qualità di rappresentante della società, è idonea a manifestare la volontà della compagine sociale finalizzata alla soddisfazione del credito e non è necessario presentare un’autonoma e ulteriore dichiarazione.

 

****

 

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti,

 

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

Condividi l'articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Crea il tuo account

Login

Non sei ancora registrato su Enbic?