N.12 Novità Fiscali 08/09/2023

Roma, Li 08 settembre 2023


Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”


Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

 

  1. Legge 10 agosto 2023, n. 103


In G.U. Serie Generale n. 186 del 10.08.2023, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

 

  1. Legge 9 agosto 2023, n. 111

 

In G.U. Serie Generale n. 189 del 14.08.2023, è stata pubblicata la Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

  1. Legge 10 agosto 2023, n. 112

 

In G.U. Serie Generale n. 190 16.08.2023, è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

 
  1. Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120

 

In G.U. Serie Generale n. 206 del 04.09.2023, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 120 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

  1. Principio di inerenza (Cass. civ, Sez. V, 21/08/2023, n. 24901)

 

In tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti e della detraibilità dell’Iva assolta, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.


  1. Detrazione IVA per le società non operative (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 22/08/2023, n. 24980)

 

In materia di Iva, in virtù del principio fondamentale di neutralità dell’imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo – salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva – potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale.


  1. Cessione di beni e rimborso IVA (Cass. civ., Sez. V, 22/08/2023, n. 25013)

 

Qualora una cessione di beni sia dall’Amministrazione finanziaria, con provvedimento definitivo, assoggettata ad imposta di registro (siccome ritenuta integrare un’ipotesi di cessione d’azienda) anziché ad IVA, e qualora l’IVA sia già stata assolta dal cedente senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa, il cedente ha diritto al rimborso, alla luce dei principi unionali di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’art. 30-ter, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, non ostandovi l’impossibilità di adempiere all’obbligazione, prevista da detto comma

di restituzione al cessionario, purché, in ragione di rettifica della detrazione dell’IVA ad opera di questi, non ne derivi pregiudizio per l’erario.

 

  1. IVA e attività di finanziamento (Cass. civ., Sez. V, 23/08/2023, n. 25116)

 

I proventi derivanti da attività di finanziamento avente carattere meramente accessorio e strumentale – accertato in concreto e non sulla base delle mere previsioni statutarie – rispetto all’attività di impresa svolta dal contribuente, debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell’IVA detraibile, in ragione delle operazioni esenti effettuate. Nella verifica dell’accessorietà e della strumentalità delle attività di finanziamento il giudice correttamente può prendere in considerazione il criterio quantitativo del rapporto tra le operazioni di finanziamento e quelle imponibili, l’incidenza sull’ammontare dei proventi ed il loro protrarsi nel tempo.

 

  1. Plafond IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/08/2023, n. 25318)

 

In materia di IVA all’importazione, in caso di indebito utilizzo del “plafond”,

 

  • ammissibile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l’IVA all’importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo.


  1. Credito d’imposta e rimborso (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/08/2023, n. 25412)

 

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 35

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

  1. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 entro il 20.9.2023

 

Deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023 la cessione dei crediti d’imposta per energia e gas relativi al III trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022 e al mese di dicembre 2022, i quali devono essere utilizzati in compensazione entro il 30.9.2023.

 

  1. Restituzione degli aiuti di Stato e sanzioni in caso di delocalizzazione degli investimenti entro 10 anni (art. 8, D.L. 10.8.2023, n. 87)

 

Con l’art. 8 del D.L. 10.8.2023, n. 87, il Legislatore è intervenuto sulle misure volte a contrastare la delocalizzazione in Stati extra UE dell’attività produttiva incentivata mediante aiuti di Stato.

In particolare, si estende a 10 anni il termine entro cui le grandi imprese beneficiarie di aiuti di Stato sugli investimenti non devono delocalizzare l’attività economica interessata dagli stessi.

Ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, per grandi imprese si intendono quelle con almeno 250 dipendenti e un fatturato annuo da 50 milioni o un totale di bilancio annuo da 43 milioni di euro.

 

In caso di delocalizzazione entro i 10 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, è prevista:

 

  • la decadenza dal beneficio, con recupero dell’importo dell’aiuto maggiorato degli interessi;

 

  • una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell’aiuto.

 

  1. Investimenti sostenibili 4.0: dal 18 ottobre apre lo sportello per la presentazione di programmi imprenditoriali innovativi e sostenibili

 

A partire dal 18 ottobre, potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0 le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.

 

I programmi dovranno prevedere, nello specifico, l’utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.

 

Ai fini della valutazione delle istanze saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi ai programmi caratterizzati da particolare contenuto di sostenibilità ed efficienza energetica.

 

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).

 

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

 

  • compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;

 

  • invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. Lo sportello online sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.

 

  1. Fondo per il sostegno alla transizione industriale: stanziati 300 milioni di euro

 

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.

 

Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, potranno chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

 

  • l’efficientamento energetico,

 

  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo,

 

  • l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento,

 

  • la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

 

La domanda per le agevolazioni dovrà essere inviata dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 allo sportello online Invitalia.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

 

  1. Possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 25 agosto 2023, n. 419)

 

In applicazione di quanto previsto sia dall’articolo 19, comma 4 sia dall’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 328 del 1997, il recupero dell’imposta è consentito solo dall’anno in cui avviene il cambio di destinazione dell’immobile e per i decimi che residuano.

 

  1. Corte di giustizia, sentenza del 7 settembre 2023, SC Cartrans Preda SRL, causa C- 461/21

 

Al fine di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni, quando il trasporto di una merce importata nell’Unione europea viene effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di introduzione di tale bene nell’Unione e un luogo di destinazione situato in un altro Stato membro, la registrazione dell’operazione d’importazione non comporta, per tale stesso fatto e sistematicamente, l’inclusione delle spese di detto trasporto nella base imponibile dell’IVA della merce importata.

 

Ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro consistente nel rifiutare automaticamente l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni per il motivo che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta non ha presentato i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, pur se produce altri documenti, della cui autenticità o affidabilità nulla consente di nutrire dubbi, atti a dimostrare che le condizioni cui dette disposizioni subordinano il diritto all’esenzione dall’IVA sono soddisfatte.


  1. Norma di comportamento AIDC settembre 2023 n. 222

 

Il termine annuale per l’emissione della nota di credito a seguito di sopravvenuto accordo fra le parti, previsto dall’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, dovrebbe essere circoscritto ai casi in cui non esistano contestazioni in ordine all’esecuzione del contratto e le parti decidano di “variarne i termini di comune accordo”. Diversamente, qualora l’accordo transattivo sia finalizzato a definire una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore “i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale”.


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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti,

 

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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