Roma, Li 25 settembre 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120
In G.U. Serie Generale n. 219 del 19.09.2023, è stato pubblicato il Decreto- Legge 19 settembre 2023, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Interessi per dilazione di pagamento (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 08/09/2023, n. 26204)
In tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa. Mentre per le società commerciali residenti gli interessi non costituiscono reddito di capitale, bensì reddito d’impresa (e vengono computati nella relativa base imponibile), per le società non residenti essi sono considerati come redditi di capitale e, in base all’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
- IRAP (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 12/09/2023, n. 26338)
In materia di applicabilità dell’IRAP ai professionisti, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare il concreto apporto da questi fornito all’attività svolta.
In proposito, il requisito della non occasionalità del lavoro altrui non può ritenersi compreso nella astratta condivisione del sapere e sostituibilità tra professionisti.
- Spese di sponsorizzazione e detrazioni fiscali (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/09/2023, n. 26368)
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
- Fuori campo IVA l’erogazione del contributo dell’ente locale in favore dell’ASD (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/09/2023, n. 26372)
In tema di IVA, l’erogazione di un contributo in denaro da parte dell’ente locale in favore di una associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, non è soggetta ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia legata da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all’utenza dall’associazione e costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell’impianto sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio indisponibile comunale.
- Le somme per spese di viaggio sostenute dal lavoratore (Cass. civ., Sez. V, 12/09/2023, n. 26396)
In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, se la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.
- Accertamento e sottoscrizione dell’atto impositivo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/09/2023, n. 26412)
In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, 7° comma,
- n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora in fieri, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato. Ne consegue che la verifica del rispetto del termine dilatorio deve essere effettuata valutando il tempo trascorso tra la data di consegna del p.v.c. e quella di emissione dell’avviso, senza che rilevi la successiva data di notifica del provvedimento al destinatario, ovvero di effettiva ricezione dell’atto da parte del contribuente.
- Indeducibilità dei costi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26678)
Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell’Inps, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell’ente.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Crediti energia e gas – Fattura di conguaglio “tardiva” (risposta a interpello 18 settembre 2023, n. 429)
Con la risposta a interpello n. 429 del 18 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni in materia di crediti d’imposta energia e gas, con riferimento al caso della fattura di conguaglio dell’energia elettrica “tardiva” con indicazione di ulteriori costi per il terzo trimestre 2022.
Nel caso di fattura pervenuta oltre i termini per effettuare la relativa comunicazione richiesta (16 marzo 2023), al fine di fruire del credito, il contribuente può comunque presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti-quater ove sia in grado di provare l’esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento.
In ragione della peculiarità del caso, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita.
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti (comunicato MIMIT 19 settembre 2023)
Il comunicato MIMIT del 19 settembre 2023 rende noto che è stato firmato il decreto sulle certificazioni per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Si tratta, in particolare, di certificazioni preventive attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione. Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.
- Introduzione del credito d’imposta per investimenti nella “ZES Unica” del Mezzogiorno (art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, c.d. “Decreto Sud”)
È stato introdotto, con l’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023 n. 219, un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella c.d. “ZES unica” del Mezzogiorno. L’agevolazione, rispetto alla versione inizialmente approvata dal Consiglio dei Ministri, è riconosciuta per il solo 2024 e le modalità di accesso saranno definite con successivo DM.
L’agevolazione riguarda gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Nel primo periodo d’imposta successivo alla trasformazione, le riserve costituite antecedentemente sono assoggettate a imposizione in capo ai soci secondo le modalità ordinarie. In presenza di soci persone fisiche che non agiscono nell’esercizio dell’impresa, l’imposizione avviene mediante assoggettamento dell’importo a ritenuta a titolo di imposta del 26% ex all’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.
La ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Diritto a detrazione – controvalore effettivo della prestazione di servizi – articolo 19 DPR n. 633 del 1972 (risposta ad interpello 11 settembre 2023, n. 426)
L’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non può essere subordinato al previo pagamento dell’imposta; tale assunto vale, tuttavia, se esiste una corrispondenza tra il valore del bene acquistato o della prestazione ricevuta e il corrispettivo effettivamente dovuto, non essendo determinante, a tal fine, che sia stata emessa una fattura per un importo superiore.
I giudici di legittimità (Cass. n. 7080/2020) hanno affermato in passato che il soggetto che emette la fattura è tenuto al versamento dell’imposta ivi esposta in virtù del “principio di cartolarità” di cui all’art. 21 co. 7 del DPR 633/72, salvo che non si sia avvalso tempestivamente della disciplina volta a emendare gli errori che riguardano i dati riportati nel documento (prevista, nell’ordinamento interno, dall’art. 26 del DPR 633/72).
Fermo restando il principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta non solo con riferimento all’imposta versata, ma anche relativamente a quella “dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata” (Corte di Giustizia UE 29.3.2012 causa C-414/10), occorre nondimeno sottolineare come la normativa dell’Unione non consenta di ritenere detraibile l’imposta dovuta “esclusivamente in quanto esposta nella fattura” (Cass. 8589/2022). L’ammontare detraibile dovrà quindi essere determinato “conformemente alla base imponibile pertinente” (Corte di Giustizia UE 25.11.2021 causa C-334/20).
- Soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 nel caso di surroga nei diritti di credito ex articolo 1916 del codice civile (risposta ad interpello 11 settembre 2023, n. 427)
Nei casi di surrogazione dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c. l’assicurato è l’unico soggetto legittimato a emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72.
Il recupero dell’IVA attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra “l’oggetto della fattura e della registrazione originaria da un lato e, dall’altro, della registrazione della variazione”, in modo che ci sia corrispondenza tra i due atti contabili (cfr. ris. n. 120/2009).
Pertanto, è necessario che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra i soggetti dell’operazione imponibile.
Nell’ipotesi in cui il cliente insolvente sia assoggettato a una procedura concorsuale, il cedente/prestatore può procedere exart. 26 co. 3-bis del DPR 633/72 all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal