Roma, Li 09 ottobre 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132
In G.U. Serie Generale n. 228 del 29.09.2023, è stato pubblicato il Decreto- Legge299 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Reverse Charge (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 22/09/2023, n. 27176)
In tema di inversione contabile, c.d. “reverse charge“, le omissioni relative all’emissione dell’autofattura ed alle successive annotazioni configurano violazioni di carattere formale solo nel caso in cui esse non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo, restando in tutti gli altri casi condotte legittimamente sanzionabili.
- Impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 25/09/2023, n. 27227)
Nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente), mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Ove, dunque, non sussista alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
- Onere della prova per le perdite su crediti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/09/2023, n. 27344)
In tema di imposte sui redditi, l’art. 101, terzo comma, TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l’onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell’ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l’esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite..
- Autonoma organizzazione ai fini Irap (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2023, n. 27651)
Il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione – e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse – e impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Inoltre, con specifico riguardo al caso in cui l’attività del contribuente viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, il presupposto impositivo sussiste ove si accerti, in fatto, l’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione. Non vi è, in particolare, nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall’imposizione il professionista, sul quale grava l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito d’imposta gas – Operatività del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva (risposta ad interpello 28 settembre 2023, n. 439)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 439, precisa che i crediti d’imposta per imprese non gasivore non sono soggetti al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Quest’ultima disposizione contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relative ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
I crediti d’imposta per imprese non gasivore, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di “credito derivante da imposta erariale” e, pertanto, non scontano il divieto in oggetto.
- Anticipazione al 15 novembre 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023
Con il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. “Decreto Proroghe”) è stato anticipato dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 di cui agli artt. 1 co. 7 della L. 197/2022 e 4 del DL 34/2023.
- Cedibilità del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistiche (risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01429 del 5 ottobre 2023)
Con la risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01429 del 5 ottobre 2023, vengono forniti chiarimenti in ordine al contributo a fondo perduto e al riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese turistiche, introdotti dal
D.L. n. 152/2021 demandando a successivo decreto del Ministro del turismo l’emanazione delle modalità applicative per l’erogazione di tali benefici.
L’articolo 9 del citato decreto prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.
L’articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell’articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.
In assenza del provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate e di attivazione del relativo canale telematico, si chiede se è confermata la cedibilità del credito d’imposta in oggetto e di specificare se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge nonché, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico.
In proposito, si chiarisce che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per l’intero importo e in unica soluzione; pertanto, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.
Si segnala altresì che il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato in tempi brevi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per il perfezionamento delle assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci e delle trasformazioni agevolate in società semplice (c.d. “Decreto Proroghe”)
Con il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. “Decreto Proroghe”) è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine di perfezionamento delle operazioni agevolate di assegnazione e cessione dei beni ai soci e trasformazione in società semplice di cui all’art. 1, commi da 100 a 105, della L. n. 197/2023 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) e di versamento delle relative imposte sostitutive.
PRINCIPI CONTABILI
- Pubblicati in consultazione gli emendamenti ai principi OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, OIC 15 Crediti, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 16 Immobilizzazioni materiali e OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR
L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato una bozza di documento contenente alcuni emendamenti ai principi contabili in tema di sconti, fiscalità differita e introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, in consultazione fino all’8 novembre 2023.
I principi di riferimento per gli emendamenti proposti sono l’OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio, OIC 15 – Crediti, OIC 19 – Debiti, OIC 25 – Imposte sul reddito, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali e OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR.
In particolare, è stata segnalata una possibile incoerenza tra principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti: mentre l’OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario). Pertanto, è stato richiesto un intervento volto a chiarire se l’utilizzo della parola “sconto” contenuta nell’OIC 34 vada riferita agli sconti commerciali oppure anche a quelli finanziari.
Inoltre, in recepimento del modello del Pillar II pubblicato dall’OCSE e della Direttiva UE n. 2022/2523, l’OIC propone l’introduzione di una disposizione temporanea nell’OIC 25 – Imposte sul reddito per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro non rilevano ai fini della fiscalità differita.
Inoltre, nella medesima proposta di emendamento si chiarisce che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell’OCSE sono classificate in una voce ad hoc “imposte correnti Secondo Pilastro” all’interno della voce 20) del conto economico e che l’ammontare di tali imposte è indicato in nota integrativa, se rilevante.
Infine, l’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, e, nello specifico, se la contropartita dell’iscrizione del fondo può essere portata ad incremento del costo del cespite per il quale la società ha un’obbligazione allo smantellamento e ripristino. A fronte di tale richiesta, l’OIC propone di emendare i principi OIC 16 e OIC 31.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Soggetto passivo – Società non operativa – Presunzione relativa basata su una proporzione del valore delle operazioni economiche rispetto alle immobilizzazioni – Limitazione del diritto alla detrazione
– Principio di neutralità dell’IVA – Proporzionalità – Certezza del diritto
– Legittimo affidamento (Causa C-341/22, Conclusioni Avvocato Generale presentate il 28 settembre 2023)
Secondo l’Avvocato Generale, in relazione alla compatibilità della disciplina
italiana prevista per le c.d. società non operative:
- L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la qualifica di soggetto passivo non può essere negata al soggetto che, per tre anni consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone;
- Il principio di neutralità dell’IVA e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte sugli acquisti, di ottenerne il rimborso o di utilizzarla in un successivo periodo di imposta può essere negato al soggetto passivo che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone e che non sia in grado di apportare la prova dell’esistenza di oggettive situazioni che spieghino tale risultato. Le condizioni alle quali tale prova può essere prodotta non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA da parte degli interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte sugli acquisti, di ottenerne il rimborso o di utilizzarla in un successivo periodo di imposta può essere negato al soggetto passivo che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone e che non sia in grado di apportare la prova dell’esistenza di oggettive situazioni che spieghino tale risultato.
- Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni a titolo oneroso – Cessione gratuita di un tablet o di uno smartphone in cambio della sottoscrizione di un nuovo abbonamento a una rivista – Nozione di “prestazione unica” – Criteri – Articolo 16, secondo comma – Prelievi ad uso dell’impresa al fine di conferire regali di scarso valore (Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2023, causa C-502/2022)
Il conferimento di un omaggio ai nuovi abbonati come corrispettivo della sottoscrizione di un abbonamento a periodici costituisce una prestazione accessoria alla prestazione principale, consistente nella fornitura di periodici, che rientra nella nozione di «cessione di beni a titolo oneroso», ai sensi di tali disposizioni, e non deve essere considerato come una cessione di beni a titolo gratuito ai sensi di tale articolo 16, primo comma.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal