Roma, Li 30 ottobre 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Legge 9 ottobre 2023, n. 136
In G.U. Serie Generale n. 236 del 9.10.2023, è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
2. Legge 9 ottobre 2023, n. 137
In G.U. Serie Generale n. 236 del 9.10.2023, è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3. Definizione agevolata ed estinzione del procedimento (Cass.civ, Sez. V, Ordinanza, 12/10/2023, n. 28447)
Ove sia stata presentata istanza di definizione agevolata della lite ma alla data di decisione sul ricorso per cassazione non risulti essere stato adottato il diniego, che può ancora intervenire ma può essere impugnato dal contribuente unitamente alla sentenza di legittimità, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, va dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. Responsabilità per i debiti societari (Cass.civ., Sez. V, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28817)
In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall’art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell’ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (“pro quota”, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), D.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l’impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci – ferma la definitività dell’accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito – possono lamentare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.
5. Cessione immobile e imposta sostitutiva (Cass.civ.,Sez. V,Ordinanza , 17/10/2023, n. 28850)
Ove il contribuente ceda la proprietà di un bene immobile e, onde evitare un eventuale accertamento relativo alla plusvalenza connessa alla rivalutazione dell’immobile compravenduto, provveda autonomamente nei termini dell’art. 2, co. 2, D.L. n. 282 del 2002, versando l’imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore di perizia, lo stesso non ha mai diritto al rimborso di quanto versato.
6. Rimborso IVA (Cass.civ.,Sez.V, Ordinanza, 20/10/2023, n. 29257)
In tema di IVA, ai fini dell’insorgenza del diritto al rimborso dell’imposta in caso di cessazione dell’attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima, potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.
7. Beni ammortizzabili (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/10/2023, n. 29295)
In assenza di utili indicazioni dalla disciplina in tema di I.V.A., sia nazionale, sia unionale, il concetto di bene ammortizzabile va individuato dalle disposizioni che, in tema di imposte dirette, ne recano una sommaria enunciazione con riferimento ai beni materiali od immateriali di cui è menzione negli artt. 102 e 103, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. La sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni. La natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, ma anche in concreto, previo accertamento che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività. Il riconoscimento di tale natura del bene presuppone la prova da parte del contribuente della funzione strumentale del bene medesimo in rapporto all’attività dell’azienda anche nel caso in cui si alleghi la natura strumentale dell’immobile in ragione delle sue caratteristiche, non potendosi ritenere sussistente una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa e rilevando tale circostanza solo ai fini di non richiedere l’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda. Può, al riguardo, aggiungersi che la sussistenza delle condizioni per la detrazione dell’I.V.A. non implica, di per sé, l’automatico riconoscimento del diritto al rimborso della stessa, in quanto l’innegabile centralità sistematica del principio di neutralità non impone necessariamente un vincolo di biunivocità delle situazioni, tale per cui non si possa dare l’una in difetto dell’altro e viceversa.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
8. Introduzione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella micro-elettrica (D.L. n. 51/2023, c.d. “D.L. Omnibus”, conv. in L. n. 87/2023)
Nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati c.d. “white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, a condizione che sia rilasciata, da parte del soggetto abilitato alla revisione legale dei conti, una certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
9. Proroga dei termini per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo (D.L. n. 145/2023, c.d. “D.L. Fiscale”)
Il D.L. Fiscale, collegato alla manovra finanziaria 2024, introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tra queste, all’art. 5, si prevede:
· la proroga dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per presentare la domanda per il riversamento del credito R&S;
· la proroga dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 del termine per il versamento delle somme dovute o della prima rata;
· la proroga di un anno del termine di decadenza per i crediti indebitamente compensati negli anni 2016 e 2017.
10. Scade il 30 novembre 2023 il termine per avvalersi del credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali “ordinari”
Scade il 30 novembre 2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni nuovi strumentali “ordinari” e “4.0” per i quali, entro il 31 dicembre 2022, risulti accettato l’ordine dal fornitore e sia stato versato il 20% degli acconti.
Tale termine rappresenta anche il termine ultimo per avvalersi del credito d’imposta per beni strumentali “ordinari” che, a differenza del credito d’imposta per beni strumentali “4.0”, non è stato rinnovato per i successivi periodi d’imposta.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
11. Regime del realizzo controllato in caso di partecipazioni detenute parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 16 ottobre 2023, n. 56)
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, ha precisato che il regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2-bis, del TUIR può astrattamente applicarsi anche al conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto.
Nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento
«complessivamente» integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell’articolo 177, comma 2-bis, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime di realizzo controllato.
Inoltre, in generale, nel caso in cui il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (c.d. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente e non consentirà al conferente di dedurre la minusvalenza (cfr. la citata risoluzione 38/E del 2012).
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
12. Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (risposta ad interpello del 20 ottobre, n. 450)
Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale prevista dall’art. 5 del DLgs. 471/97 (con minimo del 120% o del 60%) va irrogata nonostante le imposte siano state pagate.
L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del D.Lgs. 472/97.
13. Soggetto non residente – rimborso dell’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia – articolo 38–bis2 del DPR n. 633 del 1972 (risposta ad interpello del 20 ottobre, n. 449)
Nei casi di acquisti territorialmente rilevanti in Italia, effettuati da una società stabilita in un altro Stato membro dell’Unione, priva di stabile organizzazione e non identificata ai fini IVA in Italia, è il cedente che deve emettere le fatture con applicazione dell’IVA utilizzando la propria posizione fiscale italiana.
Ai fini del rimborso dell’IVA versata in Italia da parte del soggetto stabilito in un altro Stato membro è possibile applicare la disciplina prevista dall’art. 38- bis2 del DPR 633/72, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2008/9/Ce (c.d. “portale elettronico”).
Il rimborso tramite il c.d. “portale elettronico” può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale.
14. Fatturazione elettronica – Erronea duplicazione delle fatture – Note di variazione a storno delle fatture già emesse (risposta ad interpello del 13 ottobre, n. 447)
Qualora per una stessa operazione vengano trasmessi due file XML al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.
Il SdI effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti duplicati.
Nel caso in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione del documento, il sistema potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
Se i file XML si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72; la fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.
Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente, con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
15. Split payment: pubblicati gli elenchi per il 2024
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2024 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2023. I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti