Roma, Li 14 febbraio 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto Legge 2 febbraio 2024, n. 9 (G.U. Serie Generale n. 27 del 02.02.2024)
In G.U. Serie Generale n. 27 del 02.02.2024, è stato pubblicato il Decreto Legge recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Si tratta di un Decreto Legge relativo a misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
- Legge 2 febbraio 2024, n. 11 (G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024)
In G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024, è stata pubblicata la Legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La Legge reca misure in materia di energia finalizzate a garantire e implementare la sicurezza del sistema energetico e il sostegno alle fonti rinnovabili, anche con l’introduzione di ulteriori interventi semplificatori delle relative procedure autorizzative.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Imposta di registro (Cass. civ, Sez. V, 29/01/2024, n. 2585)
In tema di imposta di registro dei contratti di locazione, poiché il tributo ha carattere annuale, l’importo della sanzione per il suo tardivo versamento da irrogare al contribuente va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione.
- Principio di inerenza (Cass. civ, Sez. V, 30/01/2024, n. 2802)
L’inerenza delle passività non sussiste solo allorquando gli investimenti ovvero le passività siano riferibili a operazione idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa.
- Transfer Pricing (Cass. civ., Sez. V, 31/01/2024, n. 2853)
In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall’Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. “TNMM”), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.
- Accertamento sintetico (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 05/02/2024, n. 3194)
In tema di accertamento sintetico dei redditi e relativo contenzioso tributario, l’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, ivi compresa l’Amministrazione finanziaria, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che abbia specifica attitudine a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento e dare certezza alla data della scrittura privata, quale in astratto è l’estratto conto bancario prodotto dal contribuente accertato per dimostrare la data di pagamenti quietanzati nella scrittura privata.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Iper-ammortamento e interconnessione tardiva di beni in leasing.
Con la risposta ad interpello 8 febbraio 2024, n. 34 l’Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema dell’iper-ammortamento, in caso di interconnessione tardiva di beni in leasing.
Nella risposta in commento, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio. Pertanto, le quote di iper-ammortamento in funzione del predetto slittamento sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento.
Sul punto, nella precedente Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che con riferimento ai beni in leasing,
- la maggiorazione dell’iper-ammortamento spetta solo all’utilizzatore non anche al concedente, limitatamente alla quota capitale di leasing, con esclusione delle quote di interessi;
- l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR;
- per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva la consegna del bene al locatario o, qualora il contratto di leasing preveda la clausola di prova, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
- la deduzione dell’iper-ammortamento per i beni acquisiti tramite leasing avviene secondo le regole fiscali di cui all’art. 102, comma 7 del TUIR, indipendentemente dal comportamento civilistico adottato dal contribuente.
- la fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. In particolare, solo da quest’ultimo momento è possibile iniziare a godere dell’iper-ammortamento, a condizione che nello stesso periodo di imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Se, invece, l’interconnessione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’agevolazione inizia solo da tale successivo periodo.
Su tali basi, dunque, l’Agenzia delle entrate afferma che la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale comporta lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, senza annullare l’agevolazione. In ogni caso la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi indefinitamente e deve dipendere da condizioni oggettive documentate e dimostrate dall’impresa.
Di conseguenza, le quote di iper-ammortamento in funzione del predetto slittamento sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento ex art. 102, comma 7 del TUIR.
- ACE: l’acquisizione di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo non è un’operazione elusiva.
Con la risposta ad interpello 8 febbraio 2024, n. 33 l’Agenzia delle entrate affronta il tema di Aiuto alla crescita economia (ACE) ed acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo.
In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’acquisto (o l’incremento) di una partecipazione in una società già appartenente al gruppo da parte di un soggetto terzo, estraneo al gruppo, non rientra nel novero delle operazioni potenzialmente elusive (ex art. 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017.
- Fondo PMI: approvato il decreto-legge per la tutela delle piccole e medie imprese che facenti parte dell’indotto delle grandi imprese in crisi, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con il comunicato stampa n. 69 del 31 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato il decreto-legge relativo alle misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle PMI che fornisco beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nel dettaglio, il citato decreto prevede, a favore delle aziende coinvolte dalla difficoltà dei grandi committenti, quattro forme di sostegno quali:
- l’accesso al Fondo di garanzia (art. 2, comma 100, lett. a) della Legge n. 662/1996). Le percentuali di copertura delle garanzie arrivano fino all’80% nel caso di garanzia diretta e al 90% nel caso di riassicurazione. Per poter beneficiaredell’agevolazione le Imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti, almeno il 70% del loro fatturato nei confronti di committenti sottoposti a procedura amministrativa straordinaria.
- contributi a fondo perduto, volti ad abbattere del 50% il tasso di interesse.
- la possibilità di pre-dedurre i crediti vantati nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a condizione che derivino da prestazioni di beni e servizi, inclusi l’autotrasporto, la movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, finalizzati a garantire la funzionalità operativa degli impianti.
- l’integrazione del reddito per i lavoratori subordinati delle PMI colpite dalla crisi delle grandi imprese. Per accedere all’aiuto è necessario che l’impresa richiedente sia collegata alla grande impresa da un rapporto di mono-committenza o da unna dipendenza prevalente dalla grande impresa committente.
- Stock Option, deduzione limitata al periodo di imposta di transito (risposta ad interpello 29 gennaio 2024, n. 25).
Con la risposta ad interpello 29 gennaio 2024, n. 25 l’Agenzia delle entrate affronta il tema del passaggio dai principi contabili OIC agli IAS/IFRS, in relazione alla rilevanza di piani di stock option, con riguardo ai costi del personale.
In particolare, con riferimento alla contabilizzazione degli stock option, l’IFRS 2 prevede che i beni e servizi ricevuti dall’impresa, nell’ambito di operazioni con pagamento basato su azioni, siano registrati in bilancio come attività o come costo, con contropartita un corrispondente aumento del patrimonio netto per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale oppure una passività per le operazioni regolate per cassa.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria afferma che, in base all’art. 6 del D.M. 8 giugno 2011, gli oneri per i piani di stock option contabilizzati a conto economico ai sensi dell’IFRS 2 sono deducibili ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione dell’art. 83 del TUIR. Di conseguenza, l’onere contabilizzato dalla società emittente piani di stock option a conto economico secondo l’IFRS 2 è considerato, ai fini fiscali, un costo per le prestazioni di lavoro remunerato attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi del capitale della società stessa. Tale costo è, quindi, deducibile ai fini IRES dalla società emittente nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del risultato in bilancio, conformemente a quanto stabilito dall’IFRS 2.
- Credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES): consentito l’accesso al beneficio anche per le spese per l’acquisto di un immobile tramite la formula “patto di riservato dominio” (risposta ad interpello 29 gennaio 2024, n 23).
Con la risposta ad interpello 29 gennaio 2024, n. 23 l’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale degli investimenti rilevanti per ottenere il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 del D.L. 91/2017. Più nel dettaglio, nella citata risposta ad interpello l’Amministrazione finanziaria afferma che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del beneficio possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà, ma l’imputazione di tali investimenti al periodo di validità dell’agevolazione deve avvenire tenendo conto delle disposizioni dell’art. 109 del TUIR.
Sul punto, il comma 2 del citato articolo 5 prevede che il credito di imposta
- commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Detto credito si estende anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Inoltre, come già chiarito nella precedente Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.
Più nel dettaglio, l’art. 109 del TUIR stabilisce che i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni si considerano conseguiti e sostenuti rispettivamente:
- alla data della consegna o spedizione per i beni mobili;
- alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende,
- alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Di conseguenza, l’esercizio di competenza per gli investimenti rilevanti ai fini del credito imposta nell’ambito delle ZES, coincide con l’anno entro il quale è sottoscritto il contratto di acquisto dell’immobile con riserva di proprietà. In altre parole, l’imputazione dell’investimento al periodo di validità dell’agevolazione deve avvenire senza considerare la clausola di riserva della proprietà.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Scissione totale asimmetrica (risposte ad interpello 8 febbraio 2024, nn. 35 e 37).
Con le risposte ad interpello 8 febbraio 2024, nn. 35 e 37 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’abusività o meno di un’operazione di scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione nonché di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che per evitare possibili comportamenti elusivi è necessario che l’operazione di scissione non sia volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3 de. TUIR attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.
Nel dettaglio, la fattispecie descritta nella risposta n. 35 ha ad oggetto una riorganizzazione mediante la scissione totale di Alfa a beneficio di due società di nuova costituzione (Beta e Gamma). Alle due compagini societarie verrà assegnato rispettivamente il 44,47% e il 55,53% del patrimonio della scissa. Si tratta, dunque, di un’operazione non proporzionale.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate fornisce parere positivo all’operazione, non ravvisandovi il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. Ciò a condizione che la scissione sia finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione.
Diversa è, invece, la seconda fattispecie analizzata nella risposta ad interpello n. 37. Trattasi di un’operazione di scissione parziale della società Alfa, con trasferimento alla beneficiaria Beta della partecipazione in Gamma e nella successiva incorporazione di Gamma in Beta. Detta scissione è di tipo proporzionale, senza conguagli per i soci e in continuità fiscale di valori. Dunque, non sembra essere finalizzata a trasferire i beni della scissa a società di mero godimento. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non considera l’operazione come abusiva. Difatti, a parere dell’Agenzia, l’estinzione di Gamma può legittimamente avvenire con un’operazione di fusione per incorporazione, che rappresenta una piena alternativa, sotto il profilo fiscale, rispetto alla liquidazione della società stessa.
- Operazione di merger leveraged buy-out (MLBO): riporto delle perdite solo in caso di requisiti minimi di vitalità economica (risposta ad interpello n. 22 del 29 gennaio 2024).
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 29 gennaio 2024, n. 22 ha chiarito che in tema di fusione e perdite fiscali, è essenziale che i requisiti minimi di vitalità economica sussistano non solo nel periodo precedente alla deliberazione della fusione bensì devono permanere fino al momento effettivo dell’attuazione della fusione stessa.
Sul punto, l’art. 172, comma 7 del TUIR stabilisce che le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze ACE delle società coinvolte nell’operazione, inclusa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione:
- per la parte del loro ammontare che non supera quello del patrimonio netto della società che registra le perdite, come risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla data cui si riferisce la situazione stessa, al fine di prevenire tentativi artificiosi di recupero delle perdite fiscali;
- qualora dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 c.c., superiore al 40 % di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
La ratio sottesa alla limitazione in commento è quella di contrastare il c.d. ”commercio di bare fiscali”. Detto fenomeno si verifica quando vengono effettuate fusioni con società prive di capacità produttiva al fine di compensare le perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra. È fatto, dunque, divieto di riportare dette perdite qualora non sussistano le condizioni minime di vitalità economica richieste dalla normativa.
Pertanto, in un’ottica antielusiva, è fondamentale che i requisiti minimi di vitalità economica sussistano sia nel periodo antecedente alla deliberazione della fusione sia al momento effettivo in cui la fusione viene attuata.
- Operazione di merger leveraged buy-out (MLBO): l’operazione di reinvestimento da parte dei vecchi soci configura un vantaggio fiscale indebito, consistente nella costituzione artificiosa di “base ACE” in capo alla società veicolo.
Con la risposta ad interpello 29 gennaio 2024, n. 22 l’Agenzia delle entrate ha affermato che, nelle operazioni di merger leveraged buyout, il vantaggio fiscale legato la creazione artificiosa di “base ACE” ha natura abusiva.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’operazione di reinvestimento nella società Beta da parte degli ex soci della società Alfa costituisce un indebito vantaggio a causa della creazione artificiosa di “base ACE”. Difatti, nonostante l’operazione di reinvestimento realizzi un incremento patrimoniale della società veicolo, questa non determina l’immissione di nuove risorse finanziarie, violando così la ratio ispiratrice della disciplina ACE.
In altre parole, tale reinvestimento si configura come una mera operazione di natura circolare idonea a produrre unicamente un indebito vantaggio fiscale, consistente nella generazione artificiosa di “base ACE”.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 29 del 2 febbraio 2024.
Oggetto: Possibilità di emettere note di variazione da parte del cessionario/committente – Esclusione – Articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972
La possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione a fronte della ricezione di una fattura con importo negativo non può essere esercitata; indipendentemente dal soggetto che intende operare la variazione.
- Agenzia delle entrate, Risposta n. 26 del 30 gennaio 2024. Oggetto: trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing – permuta
Ai fini Iva, la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto.
La permuta è, infatti, connotata dalla natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un ‘‘prezzo’’ in denaro, bensì dalla cessione di un bene o dall’effettuazione di una prestazione.
Quando tale scambio avviene tra due soggetti passivi Iva ciascuna operazione è imponibile; diversamente, quando una delle parti è un ‘‘privato’’, è imponibile solo l’operazione effettuata dal soggetto passivo Iva e l’operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le Imposte di registro, ipotecaria e catastale.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 30 gennaio 2024 nella causa C-442/22
Il dipendente che abbia emesso fatture false in cui è indicata l’IVA utilizzando l’identità del suo datore di lavoro in qualità soggetto passivo (ad insaputa di quest’ultimo e senza il suo consenso), deve essere considerato quale persona che indica l’IVA, ai sensi dell’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), salvo nel caso in cui datore di lavoro non abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare le condotte del dipendente.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, 8 febbraio 2024 – Q&F nella causa C-794/23
Sono state sollevate alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se l’articolo 203 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006,
2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che ha fornito un servizio e che ha indicato sulla sua fattura un importo di valore l’imposta aggiunta (IVA) calcolata sulla base di un’aliquota errata non è tenuta, ai sensi di tale disposizione, a pagare la parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora il servizio indicato in tale fattura sia stato prestato a un soggetto non passivo, anche se tale soggetto passivo ha fornito servizi simili anche ad altri contribuenti?
- Se l’espressione «consumatore finale che non ha diritto alla detrazione» ai sensi della sentenza della Corte dell’8 dicembre 2022, Finanzamt Österreich (erroneamente fatturata l’IVA ai consumatori finali) (C-378/21 , EU:C:2022:968), da intendersi solo un soggetto non passivo o anche un soggetto passivo che utilizza lo specifico servizio solo per scopi privati (o per altri scopi per i quali non esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente) e quindi non ha diritto alla detrazione dell’imposta precedente?
- In base a quali criteri va valutato, nel caso di fattura semplificata di cui all’articolo 238 della direttiva 2006/112/CE, per quali fatture (eventualmente mediante stima) il soggetto passivo è non sei tenuto a pagare l’importo erroneamente fatturato perché non c’è rischio di perdita di gettito fiscale?
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, 6 febbraio 2024 – Q&F nella causa C-782/23
Sono state sollevate alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se l’articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che il paragrafo 1 di tale articolo non si applica ad una situazione quale quella presentarne uno, dove, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale, è noto solo il prezzo provvisorio da pagare, che sarà successivamente (cioè dopo la presentazione della dichiarazione e l’immissione in libera pratica delle merci) viene adeguato al rialzo o al ribasso in considerazione di circostanze indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte nell’operazione e che sono sconosciute al momento del deposito della dichiarazione?
- Se l’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che il dichiarante non è tenuto a chiedere alle autorità doganali di adeguare il valore in dogana determinato e dichiarato ai sensi dell’articolo 74 di tale codice, qualora il valore effettivo del prezzo del bene da pagare, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di detto regolamento, che non era noto e non poteva essere noto al momento della presentazione di tale dichiarazione, la quale, come nel caso di specie, viene a conoscenza dopo tali merci sono state immesse in libera pratica?
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 1° febbraio 2024, conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-533/22
Poiché gli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamenteper fornire e per ricevere gli stessi servizi, anche qualora si ritenga sussistente una stabile organizzazione non ricorrerebbe nella specie un’operazione imponibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Una società indipendente di un gruppo (in un altro Stato membro) non è la stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112, di un’altra società del gruppo unicamente in forza dei reciproci rapporti di diritto societario. Neanche un contratto complesso avente ad oggetto la prestazione di servizi può comportare, in linea di principio, che il prestatore effettui un’operazione imponibile a favore di una stabile organizzazione del destinatario dei servizi sorta in forza di tale contratto. Il luogo della prestazione di tali servizi è indipendente tanto dal tipo delle operazioni a valle (cessione o prestazione di servizi) del destinatario dei servizi quanto dal luogo del consumo dei concreti servizi di lavorazione.
Sussiste una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112 solo qualora quest’ultima sostituisca la casa madre situata in un altro Stato membro. Un contratto con un prestatore di servizi può pertanto fondare una stabile organizzazione solo se non si riferisce unicamente alla prestazione di servizi relativi a beni del destinatario dei servizi. Piuttosto, esso deve essere inteso alla cessione del personale necessario e/o alla cessione dei mezzi tecnici necessari affinché il destinatario dei servizi possa prestare servizi o effettuare cessioni analoghi in loco (ossia presso il luogo della stabile organizzazione) come da una casa madre.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal