N.20 Novità Fiscali 10/04/2024

Roma, Li 10 aprile 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39

In G.U. Serie Generale n. 75 del 29.03.2024, è stato pubblicato il decreto legge recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli

  • e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

 

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40

In G.U. Serie Generale n. 77 del 02.04.2024, è stato pubblicato un DPCM recante regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente regolamento definisce, in particolare: le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS; d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

 

3. Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41

In G.U. Serie Generale n. 78 del 03.04.2024, è stato pubblicato un decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si tratta di un decreto legislativo attuativo della Delega fiscale.

 

4. Disegno di legge Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Sono presenti, all’interno del provvedimento, misure in favore delle attività economiche, turistiche e della navigazione, dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, dell’istruzione e dell’Università.

 

5. Decreto legislativo recante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

 

6. Comunicato stampa Consiglio dei Ministri – 9 aprile 2024

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Come previsto dai principi e criteri direttivi della delega, le nuove norme sono volte a:

  • razionalizzare la disciplina dei singoli tributi; 
  • prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
  • semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
  • ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi; 
  • rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

7. Rimborso dell’imposta (Cass. civ, Sez. V, 25/03/2024, n. 7936)

 

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente..

 

8. Sanzioni tributarie (Cass. civ, Sez. V, 25/03/2024, n. 7966)

In materia di sanzioni tributarie, il divieto del bis in idem non opera ex se rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo o al procedimento penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là della qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri sono ascrivibili in via automatica alla pretesa impositiva, atteso che con essa l’Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l’imposta non versata.

 

9. Abuso del diritto (Cass. civ., Sez. V, 25/03/2024, n. 8000) 

In ambito tributario, non assurge ad elusione fiscale – non integrando la fattispecie dell’abuso del diritto – bensì costituisce legittimo risparmio d’imposta, la scelta del contribuente, tra più operazioni volte ad assicurargli una finalità economica, di quella che gli garantisce il trattamento fiscalmente meno oneroso, purché questo non culmini in un risparmio d’imposta illecito; non è, infatti, in contrasto con una norma generale di antielusione il comportamento attraverso il quale il soggetto passivo d’imposta abbia pianificato e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d’imposta unitamente ad un reale obiettivo economico.

 

10. Controllo automatico (Cass. Civ., Sez. V, 14/03/2024, n. 6819)

In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all’art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

11. Decreto-legge n. 39/2024: novità in merito alle agevolazioni fiscali

Lo scorso 26 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulle agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024. A tal proposito, si segnala che il citato decreto contiene, tra le varie previsioni, una specifica disposizione in materia di monitoraggio del credito di imposta per investimenti 4.0. e dei crediti di imposta di ricerca, sviluppo ed innovazione (art. 6) ed una previsione volta a limitare l’utilizzo dei crediti imposta derivanti dell’ACE (art. 5).

  • Comunicazione preventiva per la fruizione del credito di imposta per investimenti 4.0. e dei crediti imposta ricerca, sviluppo e innovazione. 

Con riferimento alla disciplina relativa ai crediti di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0., attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0. e di transizione ecologica, nonché per investimenti in attività di design e ideazione estetica, il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di comunicazione. 

In particolare, l’art. 6 del citato decreto-legge 39/2024 prevede che, per gli investimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 29 marzo 2024), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito nonchè la relativa fruizione. 

Il nuovo adempimento riguarda anche gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. In tal caso, le imprese dovranno trasmettere esclusivamente la comunicazione al completamento degli investimenti.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente, utilizzando l’apposito modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, il quale verrà modificato in riferimento alle modalità ed ai termini di invio delle comunicazioni, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Da ultimo si segnala che, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio della comunicazione, utilizzando il modello di cui sopra, al Ministero delle imprese e del Made in Italy. 

  • Cessione crediti ACE.

Per quanto riguarda, invece, il credito derivante dall’applicazione dell’agevolazione “Aiuto alla crescita economica” (ACE), il legislatore è intervenuto introducendo una serie di novità, aventi l’obiettivo di arginare le frodi che si stanno registrando in materia di cessione dei crediti ACE (cfr. art. 5 del D.L. n. 39/2024).

A tal fine, è stata eliminata la possibilità di effettuare una seconda cessione del credito, lasciando, dunque, immutata la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente.

In secondo luogo, in caso di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi è stata introdotta la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

Da ultimo, sono stati estesi ai crediti ACE i medesimi controlli già previsti per i bonus edilizi. Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo (cfr. art. 122-bis del D.L. 34/2020). Pertanto, se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Mentre, se non risultano confermati rischi o decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, essa produce i suoi effetti.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE

 

12. Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica e relativo trattamento fiscale (risposta ad interpello 29 marzo 2024, n. 84).

 

Con la risposta ad interpello 29 marzo 2024 n. 84, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta affrontando il tema dell’abuso del diritto art. 10-bis della legge n. 212/2000, nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione di due società in una terza società (tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare) e contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiare neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari), all’esito della quale ogni singola società risultante dalla scissione riproporrà il patrimonio immobiliare originariamente detenuto da ogni singola società partecipante alla fusione. In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha verificato se l’operazione così descritta comporta un abuso di diritto (art. 10-bis della legge n. 212/2000) ai fini del comparto delle imposte dirette.

Preliminarmente, l’Ufficio ha analizzato la disciplina prevista dal citato art. 10-bis, a mente del quale, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano dirsi abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare, congiuntamente, il ricorrere dei tre presupposti costituitivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”; 
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. 

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 3 non possono considerarsi abusive quelle operazioni che, pur ricorrendo i sopratrascritti requisiti, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività funzionale).

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate l’operazione sopratrascritta costituisce abuso del diritto, in quanto:

  • comporta un indebito vantaggio fiscale, perché attraverso la concatenazione di due opposte operazioni straordinarie (fusione aggregante e scissione disaggregante) non si assisterebbe al perseguimento di alcun interesse proprio delle società coinvolte ma esclusivamente di quelli dei soci e, per tale ragione, l’operazione si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa agli artt. 172 e 173 del TUIR;
  • è priva di sostanza economica, dal momento che le operazioni straordinarie attuate (fusione con contestuale scissione) verrebbero utilizzate in modo irragionevole rispetto ai fini organizzativi ordinariamente loro propri. Le stesse, difatti, sarebbero volte a ottenere solo una diversa ripartizione delle partecipazioni detenute dai soci nelle società coinvolte;
  • appare destinata unicamente ad evitare l’imposizione fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza (positiva) tra il valore di mercato delle partecipazioni oggetto di un eventuale trasferimento tra soci (non in regime di impresa) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per l’Ufficio non sussistono, neanche, valide ragioni extrafiscali non marginali, in quanto la Società istante non ha fornito valide ragioni economiche extrafiscali, tali da giustificare la scelta di una siffatta operazione in luogo di più consoni e legittimi strumenti predisposti dal nostro ordinamento.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

 

13. Agenzia delle entrate, Risposta n. 80 del 25 marzo 2024. Oggetto: Trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria. Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento – nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al dPR n. 633/1972

La realizzazione “ex novo” di un intervento edilizio su una “strada urbana di scorrimento” di “tipo D”, come definita dall’art. 2 del D.lgs. n. 285/1992, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell’aliquota IVA al 10% (nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA).

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta rileva la circostanza che l’opera sia costruita in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano.

14. Agenzia delle entrate, Risposta n. 82 del 28 marzo 2024. Oggetto: Corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – trattamento fiscale ai fini IVA – art. 10, comma 1, n. 20) del dPR n. 633/1972.

Il corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense erogato da una società accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense è esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA.

L’applicazione di tale ipotesi di esenzione è subordinata al rispetto di due requisiti, cioè che le prestazioni siano:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

 

15. Agenzia delle entrate, Risposta n. 83 del 28 marzo 2024. Oggetto: Third Party Litigation Funding – trattamento IVA – artt. 10, comma 1, n. 1) e 22, comma 1, n. 6) del dPR n. 633/1972

Le operazioni effettuate da una Società di investimento a capitale fisso (SICAF) nell’ambito di un’attività di “Litigation Finance” o “Third Party Litigation Funding” (TPLF) hanno natura finanziaria e, se territorialmente rilevanti in Italia, sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del decreto IVA.

Lo schema tipico dell’attività di TPLF prevede la presenza di un terzo investitore (c.d. litigation funder) che fornisce al titolare di un credito controverso risorse finanziarie senza obbligo di restituzione, ottenendo in cambio tutto o parte del credito.

Laddove il litigation funder acquisti un credito, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore economico dello stesso al momento della cessione e il prezzo pagato dal cessionario al cedente.

L’emissione di fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

 

16. Assonime, Circolare n. 8 del 29 marzo 2024 – Legge di bilancio 2024 e Decreto “anticipi” – Disposizioni in materia di IVA

La circolare Assonime n. 8/2024 analizza alcune disposizioni in tema di IVA introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal d.l. n. 145/2023 (c.d. “decreto anticipi”). Le norme analizzate prevedono:

  • misure di contrasto dell’evasione e delle frodi realizzabili attraverso l’attribuzione del numero di partita IVA o attraverso l’importazione di veicoli dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano;
  • la riduzione della soglia di valore entro la quale non è ammesso lo sgravio dell’IVA riconosciuto ai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea;
  • interventi sulle aliquote ridotte e sull’ambito di applicazione dell’esenzione per le prestazioni mediche costituite da interventi di chirurgia estetica.

 

17. Corte di giustizia dell’Unione europea, questioni pregiudiziali nella causa C-101/24

In circostanze come quelle della causa principale, in cui un soggetto passivo tedesco (sviluppatore) ha fornito, prima del 1° gennaio 2015, un servizio per via elettronica a soggetti non passivi (clienti finali) stabiliti nel territorio dell’Unione europea, tramite un mercato per le domande gestito da un soggetto passivo irlandese, deve essere applicato l’articolo 28 della direttiva IVA, con il risultato che il soggetto passivo irlandese è trattato come se avesse ricevuto tali servizi dal promotore e li avesse forniti ai clienti finali, perché il mercato delle applicazioni non ha indicato il promotore come fornitore del servizio e non ha indicato l’IVA tedesca finché non lo ha fatto nelle conferme d’ordine emesse al promotore clienti finali?

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: se il luogo della prestazione fittizia del servizio fornito dal promotore al mercato per le domande ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA in Irlanda, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva IVA, o nella Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva IVA? 

Se, in base alle risposte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, il promotore non ha fornito servizi nella Repubblica federale di Germania: se il promotore sia soggetto ad un obbligo fiscale per l’IVA tedesca ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA, in quanto il mercato delle domande, agendo in conformità di un accordo, ha indicato il promotore come fornitore del servizio e ha indicato l’IVA tedesca nelle conferme d’ordine inviate via e-mail ai clienti finali, anche se i clienti finali non hanno diritto a detrarre l’IVA a monte.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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