N.21 Novità Fiscali 24/04/2024

Roma, Li 24 aprile 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy 19 gennaio 2024, n. 43

In G.U. Serie Generale n. 80 del 05.04.2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy recante un Regolamento che pone sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.


NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.           Residenza estera e domicilio in Italia (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 05/04/2024, n. 9050)

In tema d’imposte sui redditi, il cittadino italiano che risiede all’estero deve essere considerato soggetto passivo se stabilisce in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio come sede principale degli affari ed interessi economici e delle relazioni personali. Tale valutazione deve avvenire sulla base di elementi presuntivi e a prescindere dalla sua iscrizione all’AIRE.

  1.           Detrazione IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 09/04/2024, n. 9432)

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione dei requisiti formali previsti dalla normativa fiscale dello Stato membro (come l’omessa tenuta del registro IVA acquisti), purché il contribuente dimostri mediante fatture o altra idonea documentazione contabile il rispetto dei requisiti sostanziali e l’esercizio tempestivo del diritto stesso.

  1.           Contabilità in nero (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza  09/04/2024, n. 9447)

In tema di accertamento tributario, la contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli. Ciononostante, il giudice è tenuto a valutare la reale attitudine dimostrativa delle scritture extracontabili nell’ambito del complesso quadro probatorio.

  1.           Indagini bancarie (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9645)

In tema di accertamenti da indagini bancarie, l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

  1.           Notificazione avviso di accertamento alle ASD (Cass. Civ, Ordinanza, 12/04/2024, n. 9980)

In tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l’associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’associazione.

  1.           Operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Civ.,Ordinanza, 15/04/2024, n. 10059)

In tema di imposte sui redditi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.


NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.           Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”: sospensione codici tributo per l’utilizzazione del credito in compensazione (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2024 n. 19/E). 

Con la Risoluzione 12 aprile 2024 n. 19/E, l’Amministrazione finanziaria ha informato di aver sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti “Transazione 4.0.”, in attesa del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy che deve stabilire modalità e termini della comunicazione preventiva, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 19 marzo 2024, n. 39 (c.d. decreto sulle agevolazioni fiscali). La sospensione in commento riguarda i seguenti casi: 

(i)               per i codici tributo 6936 (denominato: “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n.232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020“) e 6937 (denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020“), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

(ii)              per i codici tributo 6938 (denominato: “denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019“), 6939 (denominato: “denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020“) e 6940 (denominato: “denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n.34 del 2020“), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

  1.           ZES e credito d’imposta Mezzogiorno: le misure non sono cumulabili (risposta ad interpello 17 aprile 2024 n. 94).

Con la risposta ad interpello 17 aprile 2024 n. 94, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il tema del rapporto, in termini di cumulabilità, tra il credito di imposta ZES ed il credito di imposta Mezzogiorno. 

Si tratta di due misure volte ad incentivare gli investimenti a favore di imprese situate in determinate zone territoriali.

In particolare, il credito di imposta Mezzogiorno riconosce un credito a favore delle imprese che acquistano beni strumenti nuovi (quali, ad esempio: “macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”, cfr. art. 1, comma 99 della Legge n. 208/2015) destinati a strutture site nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed Abruzzo (art. 1, comma 98 della Legge n. 208/2015). Il credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun investimento, di: 

(i)               3 milioni di euro per le piccole imprese;

(ii)              10 milioni di euro per PMI; e 

(iii)            15 milioni di euro per le grandi imprese.

La seconda misura, disciplinata dall’art. 4 e ss. del decreto-legge 91/20217, riconosce a favore degli investimenti effettuati in una zona economica speciale (c.d. ZES) il medesimo credito di imposta previsto per gli investimenti nelle zone assistite di cui sopra, commisurato, però, alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  A tal fine, dunque, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e ss. della legge n. 208/2015 (cfr. art. 5 D.L. 91/2017).

Orbene, dalla lettura combinata delle norme emerge che il credito di imposta ZES non può essere considerato un’agevolazione “ulteriore” quanto piuttosto un potenziamento ed ampliamento del credito di imposta Mezzogiorno. 

Per tale ragione, dunque, l’Agenzia delle entrate ha concluso che le due misure non possono ritenersi tra loro cumulabili in quanto “non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati”. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1. Agenzia delle entrate, Risposta n. 87 dell’8 aprile 2024. Oggetto: IVA – Stabile organizzazione soggetto non residente – Rimborso credito IVA – art. 38-bis del DPR n. 633/1972

La presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato inibisce la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA da parte della casa madre. Non trova applicazione l’art. 30 comma 2, lett. e) del Decreto IVA, riservato ai soggetti identificati ai fini IVA ex art. 35-ter o che hanno nominato un rappresentante fiscale, in quanto, come sancito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 25685/2023), il soggetto non residente “dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso c.d. agevolato (…) neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, cioè senza il coinvolgimento della stabile organizzazione”.

Se la casa madre è un soggetto di diritto inglese appartenente ad un Gruppo IVA nel Regno Unito, le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti dalla branch sono irrilevanti ai fini IVA. Non è, dunque, possibile recuperare il credito invocando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett.

d), del Decreto IVA, in base al quale la richiesta può essere effettuata in dichiarazione annuale dai soggetti passivi che effettuano prevalentemente operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Decreto IVA.

Non è ammissibile il ricorso all’art. 38-ter del DPR 633/72 che consente, a condizione di reciprocità, di poter beneficiare del rimborso dell’IVA sugli acquisti e importazioni direttamente effettuati dal soggetto non residente nel territorio dello Stato. 

In tal caso, infatti, le operazioni passive effettuate sono imputabili esclusivamente alla stabile organizzazione. Di conseguenza, solo quest’ultima ha titolo a chiedere la restituzione dell’eccedenza, in presenza dei presupposti.

Il credito IVA potrebbe, pertanto, essere richiesto a rimborso dalla stabile in dichiarazione annuale, al ricorrere del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, del Decreto IVA, ossia in base alla minore delle eccedenze del triennio.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta n. 88 dell’8 aprile 2024. Oggetto: IVA – procedura di liquidazione generale dei beni ex art. 14 delle disposizioni in attuazione del Codice civile – infruttuosità – nota di variazione ex art. 26 del DPR n. 633/1972.

Il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione IVA secondo le regole dell’art. 26 del Decreto IVA.

Se la procedura è stata avviata prima del 26 maggio 2021, data entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, questo dovrà obbligatoriamente attendere l’esito infruttuoso della procedura. 

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta n. 92 del 16 aprile 2024

Le cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non sono rilevanti ai fini IVA.

L’art. 51 della L. n. 342/2000, infatti, esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, la citata disposizione è stata considerata applicabile, in quanto la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura dal concessionario nell’ambito di un rapporto tributario con il Comune.

  1.       Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 aprile 2024 nella causa C-122/23

La direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, adottata da uno Stato membro in applicazione dell’art. 287 di tale direttiva, che subordina il beneficio della franchigia dall’IVA, prevista da detta direttiva per le piccole imprese, alla condizione che il soggetto passivo, il cui volume d’affari annuo, o misurato nel corso di un periodo di due mesi consecutivi, supera l’importo indicato per detto Stato membro in tale disposizione, presenti entro il termine prescritto una domanda di registrazione ai fini dell’IVA.

La direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede che la violazione, da parte di un soggetto passivo, dell’obbligo di presentare entro il termine previsto, nei casi di cui al capoverso precedente, una domanda di registrazione ai fini IVA,  comporti il sorgere di un debito d’imposta, a condizione che tale normativa – se e nella misura in cui non si limita a recuperare l’IVA sulle operazioni effettuate nel periodo in cui tale imposta sarebbe stata applicata se il soggetto passivo avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA – da una parte, sia conforme al principio di effettività della lotta contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e, dall’altra, soddisfi i requisiti di proporzionalità, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

  1.       Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 18 aprile 2024 nella causa C-89/23

L’art. 135, par. 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia d’imposta sul valore aggiunto.

  1.       Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 18 aprile 2024 nella causa C-68/23

L’art. 30 bis e l’art. 30-ter, par. 1, della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un buono come «buono monouso», ai sensi dell’art. 30 bis, punto 2, della direttiva IVA, dipende unicamente dalle condizioni previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale tale buono si riferisce, dev’essere noto al momento dell’emissione di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.

L’art. 30-ter, par. 2, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la rivendita da parte di un soggetto passivo di «buoni multiuso», ai sensi dell’art. 30-bis, punto 3, della direttiva IVA, può essere assoggettata all’IVA a condizione che essa sia qualificata come prestazione di servizi a favore del soggetto passivo che effettua, come corrispettivo di detti buoni, la consegna fisica dei beni o fornisce concretamente i servizi al consumatore finale.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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