N.23 Novità Fiscali 22/05/2024

Roma, Li 22 maggio 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.  

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

  1.           Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

In G.U. Serie Generale n. 105 del 07.05.2024, è stato pubblicato il decreto-legge recante ulteriori disposizioni in materia di politiche di coesione.

Tale decreto mira a realizzare la riforma della politica di coesione. Alcuni articoli prevedono bonus per rafforzare l’occupazione dei giovani, delle donne e nelle aree del Mezzogiorno.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

  1.           Rimborso IVA e interessi legali (Cass. civ, Sez. V, 03/05/2024, n. 11886)

In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall’Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

  1.           PVC quale mezzo di prova (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 06/05/2024, n. 12107)

Nel processo tributario il processo verbale di constatazione rileva come mezzo di prova, rimesso quindi all’onere dispositivo delle parti e salvo l’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992. A questa stregua, in situazioni di oggettiva incertezza il giudice, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti e non per sopperire ad una carenza istruttoria delle parti, può ordinare la produzione del PVC richiamato nell’avviso impugnato e non prodotto, salvo il caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia. Peraltro, non può essere affermato come principio assoluto che dalla mancata produzione del PVC derivi una carenza di prova a carico dell’Ufficio, perché la situazione deve essere distinta in relazione ad ogni caso, spettando al giudice la decisione iusta alligata et probata.

  1.           Locazione e cedolare secca (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12395)

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni.

  1.           Vizio di omessa pronuncia (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12476)

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza. È ius receptum che l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. debba riguardare un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, cioè un preciso accadimento, una circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non invece una questione giuridica o un punto.

  1.        Prescrizione riscossione sanzioni amministrative (Cass. Civ.,Ordinanza, 08/05/2024, n. 12528)

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

  1.           Elusione fiscale e risparmio d’imposta (Cass. Civ, 10/05/2024, n. 12823)

In ambito tributario, non assurge ad elusione fiscale, non integrando la fattispecie dell’abuso del diritto, bensì costituisce legittimo risparmio d’imposta quello che origina dalla scelta del contribuente, tra più operazioni volte ad assicurargli una finalità economica, di quella che gli garantisca il trattamento fiscalmente meno oneroso, purché questo non culmini in un risparmio d’imposta illecito. Non può, infatti, impingere in una norma generale di antielusione un comportamento attraverso il quale il soggetto passivo d’imposta abbia pianificato e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d’imposta unitamente ad un reale obiettivo economico.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.           Crediti Transizione 4.0.: disponibile l’Albo dei certificatori.

Lo scorso 15 maggio, con apposto comunicato il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha reso noto che è possibile consultare, al seguente sito internet https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/Consultazione, l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (cfr. art. 2 del DPCM 15 settembre 2023).

Unitamente alla pubblicazione dei nominativi dei primi soggetti iscritti all’Albo dei certificatori è, altresì, operativa la piattaforma informatica con la quale le imprese, che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti nei campi di cui sopra, possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Ciò posto, dal 5 giugno 2024, attraverso tale portale sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. A tal fine, il Ministero informa che entro il mese di maggio verranno resi disponibili (a) il modello di certificazione da utilizzare e (b) le linee guida che il certificatore è tenuto a seguire, ai fini della corretta applicazione del credito di imposta.

  1.           Crediti di imposta Transizione 4.0.: modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per investimenti in beni 4.0. a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione di cui all’art 6 del D.L.39/2024 (risoluzione Agenzia delle entrate 15 maggio 2024, n.25).

Con la risoluzione 15 maggio 2024, n. 25/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni circa l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0. sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 39/2024.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria informa che, a seguito dell’emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto 24 aprile 2024, ove sono stati definiti il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione necessari per la fruizione della citata agevolazione, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono ora utilizzare in compensazione i crediti d’imposta 4.0. A livello operativo, dunque, le imprese dovranno indicare nell’F24 i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese all’Agenzia delle entrate, i relativi F24 verranno scartati.

 

PRINCIPI CONTABILI

  1.       IAS 7 E IFRS 7: pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea del 16 maggio 2024 il Regolamento UE n. 2024/1317.

Lo scorso 16 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento UE n. 2024/1317, che modifica il precedente Regolamento UE n. 2023/1803, con il quale erano stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali.

In particolare, le suddette modifiche hanno portato all’introduzione di requisiti di informativa sugli accordi di finanziamento dei fornitori di una società (c.d. reverse factoring). Quest’ultimi costituiscono programmi di finanziamento attivati su iniziativa di imprese acquirenti beni e servizi caratterizzate da una solida struttura finanziaria che, attraverso il coinvolgimento di una banca disposta ad assumersi l’esposizione creditizia verso la suddetta impresa, finanziano il proprio debito nei confronti della filiera dei fornitori i quali, a loro volta, traggono beneficio da tale programma. In altri termini, si tratta di un accordo tra un’impresa acquirente ed una banca che consente al fornitore di incassare i propri crediti commerciali senza dover sostenere il peso della dilazione necessaria all’impresa.

Ciò posto, in tale contesto si inseriscono i nuovi requisiti, i quali hanno lo scopo di: 

(i)               fornire agli utilizzatori del bilancio di informazioni volte a valutare l’impatto degli accordi di finanziamento dei fornitori sulle passività e sui flussi di cassa di una società; (ii)              comprendere gli effetti degli accordi di finanziamento dei fornitori sull’esposizione di una società al rischio di liquidità e su come l’azione potrebbe subire ripercussioni se tali disposizioni non fossero più a sua disposizione.

Da ultimo, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2024/1317, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 5 giugno 2024, cioè dal ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Pertanto, ciascuna società dovrà applicare le modifiche a partire dalla data di inizio del suo primo esercizio finanziario (i.e. 1 gennaio 2024 o successivamente a tale data).

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.       Cassazione SS.UU., sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024

L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta.

  1.       Cassazione, ordinanza n. 13557 del 16 maggio 2024

La non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione – subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 8 del decreto IVA – viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa o non esista.

In tal caso, il cedente deve assolvere successivamente l’imposta su tali beni, salvo che risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode.

  1.       Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 16 maggio 2024 nella causa C-746/22

L’art. 23, par. 2, comma 1 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità dell’IVA e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta a un soggetto passivo il quale abbia presentato una domanda di rimborso dell’IVA di fornire, nella fase del ricorso dinanzi a un’autorità tributaria di secondo grado, informazioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 20 di detta direttiva, richieste dall’autorità tributaria di primo grado e che tale soggetto passivo non ha fornito a quest’ultima autorità entro il termine di un mese previsto all’art. 20, par. 2, della medesima direttiva, atteso che il termine in parola non costituisce un termine di decadenza.

L’articolo 23 della direttiva 2008/9/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale un’autorità tributaria deve procedere all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’IVA qualora il soggetto passivo non abbia fornito, entro il termine prescritto, informazioni aggiuntive richieste da detta autorità in forza dell’art. 20 della medesima direttiva e, in mancanza delle informazioni in parola, la domanda di rimborso dell’IVA non possa essere esaminata, a condizione che la decisione di archiviazione del procedimento sia considerata una decisione di rifiuto di tale domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 23, par. 1, della menzionata direttiva, e che possa essere oggetto di un ricorso che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 23, par. 2, comma 1, della direttiva stessa.

  1.       Conclusioni dell’Avvocato generale del 16 maggio 2024 nella causa C-171/23

Il principio generale del divieto di comportamenti abusivi non impone alle autorità e ai giudici nazionali di ignorare, in contrasto con il principio della legalità dell’imposta, la franchigia in favore delle piccole imprese, prevista dall’ordinamento nazionale e concessa sulla base dell’art. 287 della direttiva IVA, qualora non sia possibile un’interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione e il diritto nazionale non contenga una base giuridica per il diniego della franchigia di cui trattasi. Tuttavia, nel determinare i fatti generatori dell’imposta, l’amministrazione finanziaria può basarsi sulla situazione voluta sotto il profilo economico e ignorare una situazione che è stata realizzata soltanto in modo fittizio (cosiddetto approccio economico).

  1.       Conclusioni dell’Avvocato generale del 16 maggio 2024 nella causa C-184/23

L’art. 2, punto 1, e l’art. 4, par. 4, comma 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso tra soggetti appartenenti a un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, conformemente all’art. 4, par. 4, comma 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, nemmeno quando il destinatario della prestazione non è legittimato (o è legittimato solo parzialmente) a detrarre l’IVA a monte.

  1.       Proposta sull’IVA nell’era digitale non approvata dal Consiglio Economia e finanza dell’UE (ECOFIN)

La proposta sull’IVA nell’era digitale (c.d. pacchetto VIDA) non è stata approvata dall’ECOFIN. Si tratta del pacchetto per il quale si vuole raggiungere un accordo politico su alcune tematiche IVA legate ai nuovi modelli di business dell’economia digitale, con particolare riguardo alle piattaforme digitali.

Per l’approvazione della proposta era necessario il voto positivo di tutti i Paesi dell’UE. Tuttavia, l’Estonia non ha sostenuto le norme sui fornitori ritenuti proposte per le piattaforme che forniscono servizi di alloggio e trasporto passeggeri. L’Estonia vuole rendere facoltative tali norme per rispondere alle sue preoccupazioni sulla neutralità dell’IVA, sull’impatto sulle PMI e sui consumatori e sugli oneri amministrativi. Il Belgio punta ancora a raggiungere un accordo prima della fine della sua presidenza del consiglio, a fine giugno.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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