Roma, Li 21 giugno 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73
In G.U. Serie Generale n. 132 del 07.06.2024, è stato pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Il provvedimento prevede, in primo luogo, l’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa. In secondo luogo, l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che avrà il compito della verifica relativa al funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa. Tale decreto, prevede, inoltre, il potenziamento del ruolo del Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale.
2. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024
In G.U. Serie Generale n. 132 del 07.06.2024, è stato pubblicato il decreto che reca l’approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Tale decreto è stato emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23».
3. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 maggio 2024
In G.U. Serie Generale n. 132 del 07.06.2024, è stato pubblicato il decreto recante modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo. Tale decreto è emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si prevede che, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all’istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.
4. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio 2024
In G.U. Serie Generale n. 134 del 10.06.2024, è stato pubblicato il decreto recante modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
In G.U. Serie Generale n. 135 del 11.06.2024, è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita’, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
Il decreto introduce disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità. Si aggiungono disposizioni finalizzare a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.
6. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024
In G.U. Serie Generale n. 139 del 15.06.2024, è stato pubblicato il decreto recante approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.
Si tratta, nello specifico, di regole emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze riguardanti il concordato preventivo biennale e la predisposizione di un software da parte dell’Agenzia delle entrate.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7. Deducibilità delle erogazioni liberali (Cass. civ, Sez. V, 31/05/2024, n. 15248)
La deducibilità delle erogazioni liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), T.U.I.R., è condizionata non solo al requisito soggettivo del beneficiario (persona giuridica), ma anche al requisito oggettivo dell’attività svolta da quest’ultimo, che deve perseguire “esclusivamente” finalità di utilità sociale indicate nel precedente comma 1. Il riconoscimento statutario dell’esclusività del fine costituisce un requisito formale necessario, ma non sufficiente; occorre infatti che l’effettiva attività svolta dalla beneficiaria sia riscontrabile e concreta.
8. Responsabilità del liquidatore (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 04/06/2024, n. 15580)
Per legittimare una pretesa nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è necessario che l’avviso di accertamento contenga specifiche contestazioni e motivazioni riguardanti la responsabilità personale dello stesso; in difetto di ciò, gli avvisi notificati alla società e al liquidatore come “responsabile in solido al pagamento delle somme dovute” sono inidonei a fondare un’autonoma pretesa nei suoi confronti suscettibile poi di legittimare l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnata.
9. Regime IVA per le cessioni ad esportatori abituali di autoveicoli da strada (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 05/06/2024, n. 15679)
In tema di Iva, il regime di sospensione d’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni ad esportatori abituali di autoveicoli da strada – beni per i quali l’Iva è di regola non integralmente detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633 del 1972 – può essere legittimamente applicato dal cedente a condizione che provi la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del regime fiscale derogatorio di non imponibilità Iva, e in particolare la sussistenza delle ipotesi eccezionali (con riguardo alla tipologia degli acquirenti o alle specifiche circostanze che consentono la detrazione integrale dell’Iva), quale presupposto che consente l’utilizzo dell’istituto del plafond.
10. Cumulo giuridico sanzioni tributarie (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15799)
Nel calcolo delle sanzioni tributarie relative alla reiterata omessa dichiarazione fiscale annuale in diversi anni d’imposta, la notifica degli atti impositivi relativi ad un anno precedente rappresenta un evento interruttivo suscettibile di escludere l’applicabilità del meccanismo del cumulo giuridico connesso alle sanzioni irrogabili per gli anni successivi.
11. Responsabilità solidale del cessionario (Cass. Civ., 07/06/2024, n. 15948)
La responsabilità solidale del cessionario in caso di cessione d’azienda può essere limitata al debito risultante dagli atti degli uffici finanziari alla data del trasferimento, salvo che la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, nel qual caso la responsabilità non è soggetta a tali limitazioni. Nel valutare se un’operazione di cessione d’azienda sia connotata da finalità frodatorie nei confronti dell’Erario, il giudice deve identificare ed esporre gli elementi dai quali far discendere tale finalità e la partecipazione del cessionario; in mancanza, la sentenza risulta falsamente applicata alla disciplina dettata dall’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997.
12. Compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva (Cass. Civ., Ordinanza, 07/06/2024, n. 15964)
In caso di compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, se le parti hanno previsto che l’effetto traslativo avrebbe avuto efficacia ex tunc una volta pagato il prezzo, va esclusa la riconduzione dell’operazione alla fattispecie della vendita con riserva di proprietà e si applica l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 comma 1 D.P.R. n. 131 del 1986.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
13. Crediti Transizione 5.0.
Lo scorso 29 maggio, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari ha informato che è in via di ultimazione il Decreto Ministeriale, contenente le disposizioni attuative del credito di imposta transizione 5.0. di cui all’art. 38 del D.L. 19/2014 (cfr. interrogazione parlamentare 29 maggio 2024, nn. 5-02425, 3-01234).
Nello specifico, il citato art. 38 affida ad un apposito decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la definizione delle modalità attuative del credito transizione 5.0.
14. Credito di imposta R&S&I: approvati i modelli di certificazione delle attività.
Lo scorso 6 giugno, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha reso noto di aver approvato, con decreto direttoriale del 5 giugno 2024, i modelli di certificazione delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione (cfr. art. 23, comma 2 del D.L. 73/2022, art. 3, comma 3 del DPCM 15 settembre 2023 e art. 9 del DM 21 febbraio 2024). Tali modelli devono essere utilizzati dai certificatori, iscritti all’apposito albo, per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili ai crediti di imposta R&S&I.
A livello operativo, l’impresa interessata alla certificazione deve farne richiesta, tramite l’apposita procedura informatica, al Ministero indicando il soggetto certificatore, selezionato tra gli iscritti all’Albo, allegando all’istanza anche la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso (cfr. art. art. 3, comma 2 del DPCM 15 settembre 2023)
Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa della certificazione, provvede alla trasmissione della suddetta al Ministero, utilizzando l’apposita procedura informatica, notiziandone contestualmente l’impresa. Nei successivi 90 giorni, il Ministero può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevanti ai fini della valutazione (cfr. art. 1, comma 207 della Legge n. 160 del 2019 e art. 4, comma 2 del DPCM 15 settembre 2023). In tale ipotesi, il certificatore provvede ad inviare nei successivi 15 giorni la documentazione richiesta. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, il procedimento non si conclude e la certificazione non produce gli effetti vincolanti previsti dalla legge.
Ciò posto, entro i successivi 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, il ministero comunica, a mezzo PEC, sia all’impresa sia al certificatore, qualora negativo l’esito del controllo sinteticamente motivato.
15. ZES unica Mezzogiorno: approvato il nuovo modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo (Provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747).
Con provvedimento dell’11 giugno 2024 n. 242747, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per l’utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nella zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica), unitamente alle relative istruzioni e le modalità trasmissione.
Ai sensi dell’art. 16 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 (pubblicato in G.U. 16 novembre 2023, n. 268), alle imprese che acquistano beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti ovvero che vengono impiantate nella ZES unica è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa pari a 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.
A tal fine, le imprese che intendono beneficiare di tale contributo sono tenute a trasmettere, con modalità telematiche – tramite il software “ZES UNICA”
– la “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella
ZES unica”, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Nel dettaglio, fino al 12 luglio le aziende interessate dovranno inviare la comunicazione relativa ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio fino al 15 novembre 2024.
Mentre, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, è possibile presentare una o più comunicazioni integrative, per gli investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della prima comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria specifica che, l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Come chiarito nel provvedimento in commento, il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
PRINCIPI CONTABILI
1. IFRS 9: pubblicate le modifiche dello IASB.
L’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le modifiche ai requisiti di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari (IFRS 9). Le suddette, oltre a rispondere alle osservazioni emerse a seguito della revisione post-implementazione del principio contabile del 2022, si prefiggono anche di fornire chiarimenti su alcuni temi rilevati dagli stakeholder.
In particolare, l’intervento di modifica ha avuto ad oggetto:
(i) la classificazione delle attività finanziarie con caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (ESG) e simili.
(ii) il regolamento delle passività tramite sistemi di pagamento elettronici.
In tale sede, lo IASB ha inoltre previsto ulteriori requisiti di informativa per migliorare la trasparenza per gli investitori in merito agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value, attraverso altri strumenti finanziari e di redditività complessiva con caratteristiche contingenti.
Le suddette modifiche sono efficaci per gli esercizi annuali che hanno inizio dal 1° gennaio 2026 o successivamente.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
16. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 131 del 2024
I contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore affinché presti servizi ai beneficiari non sono soggetti a IVA se sono classificati come “aiuti di Stato”. Pertanto, il finanziamento non è soggetto a imposta:
– né nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, essendo una semplice erogazione di denaro;
– né nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi, per mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta (art. 3 del DPR 633/72).
Tuttavia, se il contributo pubblico copre solo una parte del costo del servizio, il soggetto attuatore dovrà applicare l’IVA sulla somma pagata dai beneficiari.
17. Corte di cassazione, sentenza n. 16285 del 12 giugno 2024
In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità.
Ne consegue che la società di gestione del risparmio (SGR) non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dallo stesso amministrato.
18. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C-696/23
L’art. 64 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione del par. 1 di tale articolo le prestazioni di servizi fornite in modo continuativo per un determinato periodo, come quelle effettuate, ai sensi del diritto rumeno, dagli amministratori e dai liquidatori giudiziari a favore delle imprese sottoposte a procedure di insolvenza, nei limiti in cui, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, tali prestazioni comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi.
L’art. 64, par. 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione non possa essere effettuato a causa dell’insufficienza di liquidità sui conti del debitore, detta disposizione non consente di ritenere che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile solo al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo.
L’art. 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra, da un lato, una specifica operazione a monte e, dall’altro, operazioni a valle che danno diritto a detrazione, occorre determinare il contenuto oggettivo di tali operazioni, il che implica che siano prese in considerazione tutte le circostanze in cui si sono svolte dette operazioni, vale a dire, in particolare, l’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte dal soggetto passivo e la causa esclusiva di tale acquisto, senza che l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili costituisca un elemento pertinente al riguardo.
Il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione.
19. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C-533/22
L’art. 44 della direttiva IVA e l’art. 11, par. 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non si può ritenere che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di tali servizi, per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo o che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi.
L’art. 44 della direttiva IVA e l’art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che né la circostanza che una società soggetta all’IVA che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi di lavorazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione, né il fatto che tali operazioni di cessione siano effettuate per la maggior parte al di fuori di detto Stato membro e che quelle in esso effettuate siano soggette all’IVA sono rilevanti per stabilire, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi, che tale società possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro.
Gli artt. 44 e 192-bis della direttiva IVA, nonché gli artt. 11 e 53 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, devono essere interpretati nel senso che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro se i mezzi umani e tecnici di cui essa dispone in detto Stato membro non sono distinti da quelli mediante i quali le sono forniti i servizi o se tali mezzi umani e tecnici svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal