Roma, Li 15 luglio 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
In G.U. Serie Generale n. 150 del 28.06.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si tratta di un decreto legislativo attuativo della delega fiscale. Attraverso tale provvedimento si interviene sulle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate e la riduzione delle sanzioni.
2. Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89
In G.U. Serie Generale n. 151 del 29.06.2024, è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
3. Decreto 25 giugno 2024
In G.U. Serie Generale n. 154 del 03.07.2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale recante disposizioni attuative dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
È un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di un decreto attuativo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
4. Legge 4 luglio 2024, n. 95
In G.U. Serie Generale n. 157 del 06.07.2024, è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
La legge interviene con specifiche misure rivolte a rafforzare l’occupazione di alcune categorie di lavoratori più svantaggiate e misure per lo sviluppo e la coesione territoriale. .
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
5. Società di comodo (Cass. civ, Sez. V, 14/06/2024, n. 16600)
In tema di società di comodo, l’affitto della propria unica azienda non esclude la società dall’ambito applicativo delle disposizioni antielusive, non potendo essa essere considerata operativa solo per tale motivo, ove non siano stati ottenuti i ricavi e i conseguenti redditi presunti dalla legge.
6. Limiti alle variazioni catastali (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16738)
In materia di catasto, non è consentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione ex art. 1, comma 22, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge sui c.d. “imbullonati”), in sede di procedura “DOCFA”, proporre l’attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della categoria D/5 (“istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro”, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria) a porzioni di un fabbricato con destinazione all’esercizio dell’attività bancaria.
7. L’efficacia del giudicato penale nel processo tributario (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 19/06/2024, n. 16853)
Nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo vigono limitazioni della prova e possono valere anche presunzioni semplici, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale ma adeguati nel giudizio tributario.
Pertanto, il giudice tributario deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione penale irrevocabile e porlo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio..
8. Esclusione detrazione Iva in caso di operazione antieconomica (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 19/06/2024, n. 16873)
In materia di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere escluso se l’Amministrazione finanziaria dimostra la manifesta e macroscopica antieconomicità dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; in tal caso spetterà all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.
9. Nozione di sede dell’amministrazione (Cass. Civ., Sez. V, 24/06/2024, n. 17289)
La nozione di “sede dell’amministrazione” in materia fiscale coincide con quella di “sede effettiva”, intesa come il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente, si convocano le assemblee e si prendono le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società. Tale valutazione deve tenere conto dei fattori sostanziali rilevanti, tra cui lo svolgimento dell’attività principale, a fronte dei dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione.
10. Autonomia dei periodi d’imposta (Cass. Civ., Sez. V Ordinanza, 24/06/2024, n. 17300)
In tema di imposte periodiche, il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili della fattispecie e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.
11. Esenzione ICI (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 01/07/2024, n. 17967)
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 per gli enti non commerciali, compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore per lo svolgimento delle attività previste dalla norma con modalità non commerciali e può essere estesa all’ipotesi di utilizzo indiretto solo qualora la concessione del godimento e dell’uso sia gratuita.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
12. Credito di imposta per transizione 4.0.: pubblicate alcune FAQ relative alla compilazione dei moduli.
In merito ai crediti di imposta 4.0. e R&S, sul sito del GSE sono ora disponibili le linee guida all’utilizzo del portale Transizione 4.0 ed anche FAQ sulla compilazione dei modelli di comunicazione per compensare tali crediti di imposta. Nello specifico, si tratta:
(i) del Modulo 1, per i beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il quale deve essere trasmesso:
(a) preventivamente, per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024. Tale modello deve essere altresì trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicazione preventivamente;
(b) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, solo una volta completati gli investimenti;
(ii) del modulo 2, relativo agli investimenti di attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, invece, va trasmesso per gli investimenti. Questo deve essere trasmesso:
(a) preventivamente, a partire dal 30 marzo 2024. Lo stesso deve essere trasmesso nuovamente a completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni precedentemente rese; mentre,
(b) per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, questo deve essere inoltrato una volta completati detti investimenti.
A tal proposito, si ricorda che dal 18 maggio 2024 i citati moduli devono essere trasmessi unicamente attraverso il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE.
Ciò posto, lo scorso 19 giugno l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento, a seguito della presentazione del modello F24 per la compensazione di tali crediti.
In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in conseguenza dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia delle entrate ed al fine di evitare lo scarto dei modelli F24, per assenza delle comunicazioni precedentemente inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo al Agenzia, a partire dal 17 giugno 2024 è sospeso – per 30 giorni – il rilascio delle ricevute dei modelli F24. La sospensione si rende necessaria per consentire all’Amministrazione finanziaria di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino a tale data. In tale periodo, l’Agenzia delle entrate provvederà a verificare periodicamente se le informazioni provenienti dal GSE siano state acquisite e, in caso positivo, sbloccherà la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. Diversamente, invece, in assenza di riscontri positivi nei successivi 30 giorni, la delega F24 sarà scartata.
13. Pubblicate le linee guida per fruire del credito di imposta R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (decreto 4 luglio 2024).
Con il decreto 4 luglio 2024, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato le linee guida per la corretta applicazione del credito di imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
A tal fine, si segnala che, a partire dall’8 luglio i certificatori potranno trasmettere telematicamente, attraverso l’apposita piattaforma, le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.
14. Credito di imposta ACE: utilizzo in compensazione del credito da “super ACE” (Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 21 giugno 2024, n. 139)
Lo scorso 21 giugno, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della compensazione del credito da “super ACE” di cui all’art. 19 del D.L. 73/2021. Nello specifico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, «i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche». Soggiunge al successivo comma 2 elencando i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, tra cui vi rientrano le altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con i Ministri competenti per settore.
La citata norma, disciplinante la compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) per assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate nel citato comma 2, anche attraverso la compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate ivi indicate (cfr. risposta ad interpello 25 agosto 2022, n. 435).
A tal proposito, secondo l’Amministrazione finanziaria, se una somma può essere riscossa tramite modello F24 perché:
(i) è inclusa nell’elenco di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs 241/1997;
(ii) è previsto da apposito decreto ministeriale, emanato ai sensi della lett. h-ter del citato comma 2;
(iii) è previsto da una norma di rango primario che richiama l’applicazione del menzionato art. 17, allora, in tale ipotesi, i debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributiva, i quali possono essere esposti nel modello F24, salvo che non sia disposto diversamente.
Ciò posto, con riferimento al credito Super ACE, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.L. n. 73/2021, questo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
L’altro tema affrontato dall’Agenzia delle entrate riguarda il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs 241/1997. Nello specifico, nel citato articolo è previsto che i contribuenti, che utilizzando in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs 241/1997, in merito alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Al proposito, l’Amministrazione finanziaria, in un precedente documento di prassi, ha chiarito che tale disposizione fa riferimento ai crediti relativi alle imposte sostituite delle imposte sul reddito e all’IRAP (cfr. circolare 25 settembre 2014, n. 28/E). Per tale ragione, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda i crediti di imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
In conclusione, dunque, sono da considerarsi esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non è direttamente riconducibile a tali imposte. Su tali basi, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito Super-ACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs 241/1997.
REDDITO D’IMPRESA
15. Adeguamento delle rimanenze: istituzione dei codici tributo (Risoluzione Agenzia delle entrate 17 giugno 2024, n. 30)
Lo scorso 17 giugno, con la risoluzione n. 30/2024, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di aver istituito i codici tributo per il versamento, mediante F24, delle somme dovute a seguito di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 1, commi da 78 a 85 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di bilancio 2024). Con la citata legge, difatti, il legislatore ha previsto la possibilità per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, di procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino. A tal fine, occorre distinguere a seconda che si proceda all’eliminazione delle esistenze iniziali (art. 1, comma 80 della legge di bilancio 2024) ovvero all’iscrizione di rimanenze (art. 1, comma 81 della legge di bilancio 2024).
Nel primo caso, si dovrà procedere al versamento dell’IVA, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Mentre, nel secondo caso, dovrà procedersi solo al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Ebbene, per consentire il versamento delle somme in argomento, mediante modello F24, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo:
• “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
A livello operativo, in sede di compilazione del citato modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno di imposta cui si riferisce il versamento.
16. ISA: chiarimenti sull’ambito di applicazione per il periodo di imposta 2023 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (circolare Agenzia delle entrate 25 giugno 2024, n 15).
Lo scorso 25 giugno, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito applicativo delle novità introdotte in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito anche: “ISA”), in vigore già dal 2023.
Assumono particolare rilevanza le novità in tema di:
(i) riduzione degli oneri compilativi di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50/2017 (di seguito anche “Decreto ISA”);
(ii) revisione degli ISA, già a partire dal periodo imposta 2023, intervenute in conseguenza delle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
(iii) innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis del decreto ISA.
A tal proposito, occorre segnalare che il regime premiale di cui al sub punto (iii) si riferisce all’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore:
a) a 70.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nel corso del 2024; ovvero,
b) a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e IRAP maturati nel periodo di imposta 2023; laddove il contribuente, per il periodo di imposta 2023, abbia ottenuto un livello di affidabilità pari a 9.
A tali soggetti è riconosciuto, altresì, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2025, per i crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Mentre, in caso di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 70.000 euro annui sono, altresì, esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero di prestazione della garanzia. Medesimo esonero è, altresì, riconosciuto in caso di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per i crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Possono beneficiare dei citati benefici anche i contribuenti che hanno ottenuto un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, per i periodi di imposta 2022 e 2023.
Diversamente, per i contribuenti che abbiano ottenuto un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari ad 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui in materia di IVA, maturati nell’annualità 2024;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel periodo di imposta 2023.
Anche in tale ipotesi è riconosciuto l’esonero del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per i crediti di importo non superiore a 50.000 euro. Godono dei medesimi benefici anche i contribuenti che per l’anno di imposta 2022 e 2023, hanno ottenuto un livello di affidabilità almeno pari a 8.5.
Inoltre, sempre in tema di rimborso del credito IVA, è riconosciuto per tali soggetti l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti non superiori a 50.000 euro annui. Così come sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia in sede di richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Oltre ai benefici di cui sopra, si ricordano le ulteriori agevolazioni previste a favore dei contribuenti che nell’anno di imposta 2023 abbiano ottenuto un punteggio ISA pari a 9 ovvero nei periodi di imposta 2022 e 2023 un punteggio medio pari ad 9, quali:
a) l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/1994 (art. 9, comma 11, lett. c);
b) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che tale reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 il reddito dichiarato (art. 9, comma 11, lett. f).
Mentre i contribuenti che, nel periodo di imposta 2023 abbiano ottenuto un punteggio ISA pari a 8,5 ovvero nei periodi di imposta 2022 e 2023 un punteggio medio pari ad 9, possono beneficiare:
a) dell’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 9, comma 11, lett. d).
Invece, a favore dei contribuenti che, nell’anno di imposta 2023, hanno ottenuto un punteggio ISA pari a 8 è prevista l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 9, comma 11, lett. e).
Da ultimo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 130 del 31 agosto 2022, i contribuenti che hanno ottenuto un «punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodo di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso» nell’ipotesi in cui richiedano la sospensione dell’atto impugnato, in caso di rischio grave e irreparabile, non sono tenuti a prestare la garanzia.
17. Global Minimum Tax: approvato il D.M. 1° luglio 2024, recante la disciplina di dettaglio dell’imposta minima nazionale.
Lo scorso 1 luglio 2024, è stato emanato il Decreto Ministeriale recante le disposizioni attuative dell’imposta minima nazionale (c.d. Qualified Domestic Minimum Top-Up TAX ovvero QDMTT).
La Qualified Domestic Minimum Top-Up TAX italiana si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR). Essa, dunque, consente ai gruppi interessati di computare l’importo pagato a titolo di imposta minima nazionale come equivalente all’imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.
Le disposizioni contenute nel citato decreto, oltre a tener conto dei chiarimenti forniti nelle varie Guide Amministrative, si prefiggono di declinare più nel dettaglio alcuni aspetti, già recepiti nel decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Nello specifico, il D.M. chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione, il presupposto applicativo, le regole di determinazione dell’imposta, nonché i criteri di conversione degli importi denominati in una valuta diversa dall’euro. Oltre a tali aspetti, il DM chiarisce, altresì, le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta, le modalità di allocazione dell’onere tra i soggetti tenuti al versamento dell’imposta e le modalità di allocazione dell’onere tra i soggetti appartenenti al gruppo e la loro responsabilità congiunta e solidale. Da ultimo, viene precisato che le disposizioni attuative collegate alla presentazione della dichiarazione fiscale dell’imposta minima nazionale e al relativo versamento, nonché le disposizioni sui controlli saranno contenute in un apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 209/2023.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
18. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 147 dell’11 luglio 2024
Un soggetto stabilito in un altro Stato membro può recuperare l’IVA assolta in Italia mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, ottenendo una posizione IVA italiana, o mediante istanza di rimborso, avvalendosi del “portale elettronico” entro il termine perentorio del 30 settembre successivo all’anno di effettuazione degli acquisti.
Un soggetto non residente che effettua acquisti di beni e servizi in Italia e utilizza il meccanismo del reverse charge senza possedere una partita IVA italiana, non può recuperare l’imposta se è decorso il termine per la richiesta di rimborso tramite il “portale”.
Non è ammessa l’attribuzione retroattiva della partita IVA e la domanda di “rimborso anomalo” ex art. 30-ter del Decreto IVA se la stessa non è stata presentata entro il termine di due anni dalla data del versamento dell’IVA o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.
19. Corte di cassazione, sentenza n. 26520 del 5 luglio 2024
L’utilizzo in dichiarazione di fatture emesse per operazioni in cui i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli effettivamente ceduti o forniti, anche se con un prezzo incongruo ma realmente pagato, non costituisce la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti prevista dall’art. 2 del D. lgs. n. 74/2000.
20. Corte di cassazione, sentenza n. 18730 del 9 luglio 2024
Nel meccanismo di inversione contabile, il cessionario o il committente ha l’onere del versamento dell’imposta e il diritto alla detrazione. Il diritto alla detrazione è condizionato dalla sussistenza delle condizioni, l’una soggettiva e l’altra oggettiva: l’acquirente deve essere un soggetto passivo e i beni o i servizi devono essere utilizzati per operazioni soggette a imposta.
In caso di operazioni inesistenti, il soggetto che emette la fattura è debitore dell’imposta, mentre il destinatario non può portare l’imposta in detrazione. Nel reverse charge, il cessionario o committente è l’effettivo soggetto d’imposta. L’IVA integrata a debito sulle fatture per operazioni inesistenti è dovuta, ma non è detraibile se manca la corrispondenza soggettiva tra l’operazione fatturata e quella effettivamente realizzata.
Per esercitare il diritto alla detrazione, il destinatario deve dimostrare che, con la diligenza esigibile da un operatore del settore, non era in grado di avere contezza che la fattura non proveniva dal fornitore reale.
21. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 4 luglio 2024 nella causa C-179/23
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della Direttiva IVA, devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.
22. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 4 luglio 2024 nella causa C-87/23
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltate a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei che possono ammontare fino al 70% dell’importo totale di tali prestazioni, senza che trovi applicazione l’articolo 28 di tale direttiva, in mancanza di un espresso contratto di mandato che consenta di dimostrare l’esistenza di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo in nome proprio e per conto terzi.
L’articolo 73 della Direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che le sovvenzioni versate a un prestatore di servizi da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano, conformemente a tale disposizione, nella base imponibile, in quanto pagamento ottenuto da parte di un terzo.
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che lo status di associazione senza scopo di lucro di cui gode un’associazione non osta a che, al termine di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze dell’attività di quest’ultima e, in particolare, del fatto che tale attività sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore, detta associazione possa essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi di tale disposizione.
23. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 luglio 2024 nella causa C-184/23
L’articolo 2, punto 1, e l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni effettuate a titolo oneroso tra persone facenti parte di uno stesso gruppo formato da persone che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, designato come unico soggetto passivo da uno Stato membro, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche nel caso in cui l’IVA dovuta o assolta dal destinatario di tali prestazioni non possa essere oggetto di una detrazione a monte.
24. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 luglio 2024 nella causa C-182/23
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che un’operazione di trasferimento, mediante espropriazione, della proprietà di lotti di terreno agricolo dietro pagamento di un’indennità al proprietario di tale terreno deve essere assoggettata ad IVA qualora tale proprietario sia un agricoltore soggetto passivo dell’IVA e agisca in quanto tale, anche se non esercita alcuna attività di commercializzazione fondiaria e non ha intrapreso alcuna azione diretta a tale trasferimento.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal