N.27 Novità Fiscali 30/07/2024

Roma, Li 30 luglio 2024
 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Legge 12 luglio 2024, . 101

In G.U. Serie Generale n. 163 del 13.07.2024, è stata pubblicata la legge, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché’ per le imprese di interesse strategico nazionale.

  1.           Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103

In G.U. Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

  1.           Decreto MEF 15 luglio 2024

In G.U. Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

  1.           Legge 4 luglio 2024, n. 104

In G.U. Serie Generale n. 168 del 19.07.2024, è stata pubblicata le legge recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Nello specifico, tale legge prevede alcune semplificazioni riguardanti gli enti del Terzo settore, modificando disposizioni previste dal codice del Terzo settore.


NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.           Omessa sottoscrizione della Cartella esattoriale (Cass. civ, Sez. V, 15/07/2024, n. 19327)

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell’ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

  1.           Accertamento con adesione (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 15/07/2024, n. 19339)

L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, può avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente..

 

  1.           Smarrimento della documentazione contabile (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 15/07/2024, n. 19341)

Lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova a suo carico secondo le regole sul riparto; gli è data, però, la facoltà di dimostrare di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trovando applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

  1.           Presupposto IMU (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19507)

In tema di IMU, il presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili è l’iscrizione al catasto edilizio degli immobili posseduti o il possesso di immobili da iscrivere al catasto, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza dell’effettiva abitabilità dell’immobile o del suo effettivo uso produttivo come bene strumentale dell’impresa. Le ipotesi di sospensione dell’obbligo tributario sono tassative e devono essere previste espressamente dalla legge; non può trovare applicazione l’art. 1256 cod. civ. in caso di cessazione della produzione industriale e mancato utilizzo del bene immobile strumentale, poiché il debito fiscale diventa un debito con le sue caratteristiche ma non diventa impossibile da adempiere.

  1.           Transfer Pricing (Cass. Civ., Sez. V, 16/07/2024, n. 19512)

In materia di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore normale; il contribuente è invece tenuto a dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali. La definizione di valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 comporta una valutazione che tenga conto dei criteri di determinazione dei prezzi secondo le linee guida OCSE e non prevede alcun criterio gerarchico tra i diversi metodi. L’art. 1, comma 281, della L. n. 147 del 2013 realizza una norma di interpretazione autentica in materia di transfer pricing ai fini IRAP e ha effetto retroattivo per i periodi d’imposta dal 2008 in poi senza violare gli artt. 3 e 41 Cost., né gli artt. 111 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.

  1.       Notificazione a mezzo PEC (Cass. Civ., Sez. V Ordinanza, 17/07/2024, n. 19677)

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire; occorre invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro..

  1.       Accertamento su studi di settore (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 01/07/2024, n. 17967)

L’invio di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore genera un obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, salvo quando l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali.

  1.       Operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 18/07/2024, n. 19842)

In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale onere non può ritenersi assolto con la mera esibizione della fattura o della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

 INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       ZES: pubblicato il codice tributo per decadenza dalle agevolazioni (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 22 luglio 2024, n. 38/E)

Lo scorso 22 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 22 luglio 2024, n. 38/E, ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES).

Come noto, con la legge di bilancio 2021, il legislatore ha introdotto uno specifico beneficio fiscale a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle ZES (cfr. art. 1, commi da 173 a 176 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178). La misura consiste in una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nelle ZES, a condizione che le imprese beneficiare:

(i)               mantengano la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
(ii)              conservino i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività attivata nella ZES per almeno 10 anni.

Pertanto, nell’ipotesi in cui vengano meno le condizioni di cui ai punti sub (i)  e sub (ii) l’impresa beneficiaria è tenuta al versamento dell’IRES, precedentemente versata in misura ridotta.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria nella citata risoluzione ha previsto che, al fine di consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in caso di decadenza dall’agevolazione, per le imprese che successivamente alla fruizione del beneficio hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza è istituto il seguente codice tributo: « “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  1.       ZES UNICA: determinazione della percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile e istituzione del codice tributo per l’utilizzo tramite F24 del credito (Provvedimento del 22 luglio 2024 n. 305765/2024 e Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 22 luglio 2024, n. 39/E).

Lo scorso 22 luglio, l’Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES Unica) effettivamente fruibile e l’istituzione del codice tributo per beneficiare, mediante modello F24, del citato credito.

Con riferimento all’ambito soggettivo, possono beneficiare del credito di imposta in commento le imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive site nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cfr. art. 16 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

Ciò posto, con provvedimento del 22 luglio 2024, l’Amministrazione finanziaria ha fissato al 17,6668% la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile per tali investimenti. A tal fine, ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare il credito di imposta fruibile consultando il proprio cassetto fiscale.

Il credito in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando l’apposito modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Ebbene, per consentire la fruizione del credito, con la Risoluzione 22 luglio 2024, n. 39/E, l’Amministrazione finanziaria ha reso noto l’istituzione del seguente codice tributo: « “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”».

  1.       ZES Unica: pubblicate nuove Faq sul sito dell’Agenzia delle entrate

Lo scorso 11 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le FAQ sul credito di imposta ZES Unica, fornendo così ulteriori chiarimenti in materia (si veda per maggiori dettagli: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/domande-alle-risposte-piu-frequenti-imprese).

In tale contesto assumono particolare rilievo le informazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria nei seguenti ambiti:

  1. a)                 Modalità per fruire del credito di imposta.

Sul punto, l’Ufficio chiarisce che in merito alle modalità da seguirsi per fruire del credito occorre fare riferimento al modello “comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica” e alle relative istruzioni, nonché al provvedimento di approvazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 giugno 2024, prot. 262747.

Con riferimento alle tempistiche previste per beneficiare del credito, l’Agenzia delle entrate chiarisce che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati entro il 15 novembre 2024. Inoltre, non essendo il credito in commento utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento oggetto di agevolazione, non è previsto un termine (finale) di utilizzo del citato credito. A tal proposito, il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, sino a quello nel quale termina l’utilizzo.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Decreto-legge 124/2023, il credito di imposta ZES Unica è commisurato agli investimenti agevolabili realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Sul punto, l’Ufficio sottolinea che, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato oltre la data del 15 novembre non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito di imposta. Non rilevano, dunque, neanche gli eventuali ordini effettuati e gli eventuali acconti pagati entro la data del 15 novembre mancando una espressa disciplina in tal senso.

(iii)                Investimenti ammissibili

Per quanto riguarda gli investimenti ammissibili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 maggio 2024, possono beneficiare dell’agevolazione in commento gli investimenti in immobili strumentali, ancorché riguardanti beni già utilizzanti dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, purché effettuati nel contesto di un progetto di investimento iniziale.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai sensi del successivo comma 6, sono agevolabili solo le acquisizioni avvenute tra soggetti per i quali non sussiste un rapporto di controllo ovvero di collegamento ex art. 2359 c.c. e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Da ultimo, il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, può essere fruito solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’art. 5, comma 4, del D.M. 17 maggio 2024 e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento agevolato.

(iv)               Cumulabilità con altri crediti

Da ultimo, in merito al tema della cumulabilità, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, purchè tale «cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento» (cfr. art. 16, comma 5, del D.L. n. 124/2023 e art. 7, comma 6 del D.M. 17 maggio 2024).

 

Tuttavia, occorre sottolineare che la misura non è invece cumulabile con il credito di imposta transizione 5.0 (cfr. art. 38, comma 18 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19).


REDDITO DI IMPRESA

  1.       Società di capitali a ristretta base partecipativa: nell’accertamento del maggior reddito nei confronti della società legittima è la presunzione di distribuzione degli utili tra soci (Risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione n. 5-02650)

Lo scorso 24 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa e il principio contenuto nell’art. 17 della Legge n. 111 del 2023.

In tale sede, il Ministero – richiamando i precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nn. 12575/2024, 12466/20244, 12439/2024) – ha affermato che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, «in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento». Ciò, tuttavia, non impedisce ai soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria, dimostrando che, in realtà, i maggiori ricavi della società sono stati accantonati o reinvestiti.

Con riferimento alla prova che l’Agenzia delle entrate deve fornire circa il fondamento della pretesa impositiva avanzata al contribuente, il Ministero richiama l’Ordinanza della Corte di cassazione 19 luglio 2024, n. 19993, la quale ha affermato che non si rinvengono limiti in merito al modo in cui tale dimostrazione deve essere fornita né questi si rinvengono nell’art. 17 della Legge delega n. 111/2023 e nella precedente normativa di attuazione. Per tale ragione, è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici.

Da ultimo il MEF si sofferma sull’efficacia del principio contenuto nell’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4) della legge 111/2023, in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, secondo cui: «la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci».

 

Ciò posto, con riferimento alla sua immediata applicabilità, il Ministero ricorda che trattandosi di una norma di delega questa è volta esclusivamente a conformare l’esercizio della funzione normativa primaria del Governo e tra l’altro, allo stato attuale non è ancora stata recepita.

  1.       Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato (Risposta ad interpello 24 luglio 2024, n. 160).

Con la risposta ad interpello 24 luglio 2024, n. 160 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR.

Più nel dettaglio, il citato articolo delinea un particolare regime per la determinazione del reddito del soggetto conferente in caso di conferimenti:

(i)               di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite (comma 2); o, 

(ii)              di partecipazioni che soddisfino determinate soglie di qualificazione e vengono conferite in società partecipate unicamente dal conferente (comma 2-bis).

 

Ebbene, al verificarsi delle condizioni previste dalle disposizioni soprarichiamate i conferimenti effettuati possono non determinare alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, dunque, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite presso il socio conferente (c.d. neutralità indotta).

A ciò si aggiunga che, nell’ipotesi indicata nel comma 2-bis viene esteso il realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni effettuati in società interamente partecipate dal conferente, purché le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritto di voto o di partecipazione al capitale ovvero al patrimonio superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Con tale operazione, dunque, il conferente converte una partecipazione qualificata diretta in un’analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta mediante il controllo totalitario della conferitaria. A tal proposito, l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 177 stabilisce che all’esito del conferimento il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, ai fini dell’applicazione della partecipation exemption, viene esteso da 12 a 60 mesi. A livello operativo, dunque, la società che ha ricevuto una partecipazione societaria all’esito di un conferimento effettuato ex art. 177, comma 2-bis del TUIR, può cedere, usufruendo del regime PEX, la partecipazione solo dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. Invero, la cessione effettuata prima del suddetto termine genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (o una minusvalenza totalmente deducibile). È evidente come la previsione in commento miri ad evitare possibili impieghi strumentali del descritto regime di favore che si pongono in contrasto con le finalità riorganizzative dei conferimenti.

 

Sulla scorta delle osservazioni di cui sopra, l’Amministrazione finanziaria conclude ricordando che, il comma 2 dell’art. 177 mira a concentrare in capo alla conferitaria il controllo della società conferita, per consentire alla prima di esercitare i poteri di direzione e coordinamento e dare unitarietà ed uniformità alla gestione stessa e, quindi, risponde ad un’esigenza di riorganizzazione riferita al grippo in quanto tale; mentre, il comma 2-bis soddisfa un’esigenza riorganizzativa riconducibile al patrimonio personale dei singoli soci.

Per tali ragioni, dunque, al ricorrere dei relativi presupposti, il fatto che i conferimenti avvengano l’uno dopo l’altro, a distanza di qualche tempo, non dà luogo ad un indebito vantaggio fiscale, purché la finalità di riorganizzazione degli assetti partecipativi sia coerente con la ratio dei regimi applicati.

  1.       Società ed enti commerciali residenti in altri Stati UE: chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile dei redditi di capitale (Nota di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 18 luglio 2024, n. 225).

Con la nota 18 luglio 2024, n. 224 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (c.d. AIDC) ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dei redditi di capitale percepiti da società ed enti commerciali residenti in altri stati dell’Unione europea.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973 i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale non riferibili ad una stabile organizzazione in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Sul punto, l’art. 151 del TUIR stabilisce che il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti è formato solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con riferimento a tale profilo, si intendono prodotti nel territorio dello stato i redditi di capitale, inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (art. 23 del TUIR). In merito agli interessi, nel caso in cui il debitore residente assuma la qualifica di sostituito di imposta, questo sarà tenuto ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. A tal proposito, occorre evidenziare che sul punto sono previste ipotesi di esenzione e riduzione della tassazione in ragione di eventuali accordi internazionali ovvero al ricorrere dei presupposti previsti in tema di regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (Direttiva n. 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003).

 

Ciò posto, nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione, secondo AIDC l’applicazione di una ritenuta alla fonte sugli interessi percepiti dai non residenti potrebbe costituire una potenziale restrizione alla libera prestazione di servizi, giustificabile solo da motivi imperativi di interesse generale (i.e. necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta). Soggiunge l’Associazione che, secondo il principio di proporzionalità, anche in caso di tassazione degli interessi deve essere garantito il rispetto del principio di libera prestazione di servizi. In tale ottica, dunque, per evitare che tale ritenuta produca un effetto discriminatorio rispetto ai percettori residenti, si dovrebbe riconoscere la possibilità ai soggetti non residenti di dedurre le spese professionali direttamente connesse alla produzione degli interessi stessi. Tale diritto, secondo l’AIDC, potrebbe esercitarsi attraverso la richiesta di parziale rimborso all’Agenzia delle entrate delle ritenute subite sull’importo lordo degli interessi. Il diniego al rimborso (espresso o tacito) potrà essere oggetto di impugnazione.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 153 del 15 luglio 2024

Un contribuente che non ha emesso tempestivamente la nota di variazione in diminuzione IVA non può accedere al rimborso “anomalo” IVA. Nel caso in esame, la mancata emissione della nota era dovuta alla mancata conoscenza dell’infruttuosità della procedura concorsuale del debitore, a causa dell’indirizzo PEC non aggiornato del contribuente. La procedura fallimentare era stata avviata prima della riforma delle note di variazione, e il termine per l’emissione della nota in diminuzione decorreva dal deposito del piano di riparto del fallimento. In tali circostanze, non è possibile richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto IVA, poiché il termine risulta essere decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 161 del 26 luglio 2024

Le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione effettuate dall’Associazione di medici nei confronti dei propri associati, senza applicazione di un mark-up, sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto IVA. La misura di favore è stata emanata in recepimento della direttiva comunitaria che ha introdotto un’ipotesi di esenzione IVA per “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza”.

  1.       Corte di cassazione, ordinanza n. 20591 del 24 luglio 2024

Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito e dell’esclusione dalla base imponibile dell’IVA, la distinzione tra un appalto genuino e l’illecita somministrazione di manodopera si basa sulla concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d’impresa e della direzione e organizzazione dei mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore. Negli appalti ad alta intensità di manodopera, il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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