N.28 Novità Fiscali 23/09/2024

Roma, Li 23 settembre 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

 

  1.           Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108

    In G.U. Serie Generale n. 182 del 05.08.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Si tratta di un provvedimento emanato in attuazione della Legge delega fiscale (L. 111/2023).

 

  1.           Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024

    In G.U. Serie Generale n. 183 del 06.08.2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), recante attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

 

  1.           Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110

    In G.U. Serie Generale n. 184 del 07.08.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Si tratta di un provvedimento emanato in attuazione della Legge delega fiscale (L. 111/2023). 

 

  1.           Legge 8 agosto 2024, n. 111

    In G.U. Serie Generale n. 186 del 09.08.2024, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

 

  1.           Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

    In G.U. Serie Generale n. 186 del 09.08.2024, è stata pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

 

  1.           Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116

    In G.U. Serie Generale n. 189 del 13.08.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

 

  1.           Legge 8 agosto 2024, n. 120

    In G.U. Serie Generale n. 194 del 20.08.2024, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

 

  1.           Legge 8 agosto 2024, n. 122

    In G.U. Serie Generale n. 197 del 23.08.2024, è stata pubblicata la legge recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

 

 

  1.           Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125

    In G.U. Serie Generale n. 212 del 10.09.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

 

  1.       Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2024

    In G.U. Serie Generale n. 212 del 10.09.2024, è stato pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

 

  1.       Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024

    In G.U. Serie Generale n. 212 del 10.09.2024, è stato pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze recante l’approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2023.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

 

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti sulla devoluzione patrimoniale di ONLUS e APS ed ODV trasmigrate.

    Con nota n. 11508 dell’8 agosto 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte di ODV, APS e ONLUS iscritte nei precedenti registri.

    Il Ministero, richiamando l’articolo 50, comma 2 del CTS, rammenta che gli ETS, in caso di cancellazione dal RUNTS, qualora continuino ad operare ai sensi del codice civile, hanno l’obbligo di devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento realizzato negli esercizi in cui l’ente medesimo è stato iscritto al RUNTS.

 

Rispetto a tale fattispecie, il documento di prassi opera una distinzione tra gli ETS che si sono iscritti volontariamente al RUNTS e le APS, ODV, che hanno conseguito l’iscrizione al Registro Unico per effetto del procedimento di trasmigrazione e le ONLUS, c.d. ETS di diritto transitorio.

 

Secondo il ministero in caso di cancellazione dal RUNTS di APS, ODV e ONLUS, questi enti saranno obbligati a devolvere anche quella parte di patrimonio accumulato in costanza di iscrizione nei precedenti registri.

 

Il termine da cui cominciare a calcolare l’incremento del patrimonio coincide, dunque, con la data di iscrizione nei singoli precedenti registri.

 

Diversamente, rispetto agli enti che hanno avuto accesso al Terzo settore tramite iscrizione volontaria al RUNTS l’incremento patrimoniale oggetto di devoluzione sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.
 

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti sulle novità della Legge n. 104/2024 di modifica del CTS

    Con la Circolare n. 6 dello scorso 9 agosto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce precisazioni sulle disposizioni della Legge 4 luglio 2024, n.104, di modifica del Codice del Terzo Settore (CTS).

I chiarimenti riguardano soprattutto le novità in tema di ordinamento contabile degli enti del Terzo settore (ETS) e dei nuovi limiti dimensionali ai fini della nomina dell’organo di controllo.

 

Si riporta di seguito un elenco delle principali specifiche contenute nella citata Circolare:

        innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica: originariamente l’art. 13 comma 2 del CTS prevedeva la facoltà per gli ETS, aventi entrate inferiori a 220.000 euro di ricorrere al modello di rendiconto per cassa. Ad oggi, tale limite è stato innalzato a 300.000 euro e l’accesso al rendiconto per cassa è riservato solo agli ETS privi di personalità giuridica che soddisfino tale limite dimensionale. Pertanto, quindi, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000 euro annui di entrate saranno tenuti a redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione:

        gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui: la Legge 104/2024 prevede la possibilità per tutti gli ETS aventi con entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, c.d. aggregato. Di conseguenza, al di sotto di tale limite il modello per cassa potrebbe essere utilizzato anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica, ove ciò venga espressamente stabilito dagli amministratori;

        utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali: la Circolare chiarisce che gli ETS sono tenuti a rispettare i nuovi limiti dimensionali a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024;

        adeguamento dei limiti dimensionali sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo (artt. 30 e 31 CTS) e gli effetti sugli incarichi in essere: la legge 104/2024 ha modificato i limiti dimensionali legati all’obbligo di nomina da parte di un ETS dell’organo di controllo (art. 30) e del revisore legale dei conti (art. 31). Dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre nuovi limiti previsti dalle norme citate discende, rispettivamente, l’obbligo per gi ETS aventi forma associativa di nominare l’organo di controllo interno e l’obbligo per gli ETS costituiti in forma di associazione o di fondazione di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Riguardo all’aspetto dell’applicabilità temporale, il Ministero chiarisce che “due esercizi consecutivi” oggetto della verifica sul superamento dei limiti summenzionati dimensionali dovrà essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, (comprende i bilanci 2023 e 2024);

        nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi: la legge 104/2024 ha modificato anche i termini per il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi. Prima dell’intervento legislativo gli ETS dovevano compiere tale adempimento entro il 30 giugno di ogni anno, attualmente, invece, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Si è quindi passati da un termine fisso ad uno mobile.

              adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice: la Circolare chiarisce che nel caso in cui, a seguito delle modifiche normative del CTS, gli statuti degli ETS presentino delle difformità rispetto all’attuale disciplina novellata, le clausole statutarie difformi saranno sostituite per effetto dell’art. 1339 del codice. Resta fermo che gli enti, alla prima occasione utile, dovranno comunque provvedere ad allineare il testo statutario alle nuove norme.

 

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: stanziato fondo ex art. 72 del Codice del Terzo Settore

    Con decreto direttoriale 189 del 4 settembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’avviso n. 2/2024, con cui è stato stanziato il fondo di cui all’art. 72 del CTS.

Le risorse ammontano a 22,7 milioni di euro e sono destinate a finanziare i seguenti enti del terzo settore:

        associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (anche tramite le proprie reti);

 –        fondazioni;

 –        in via transitoria, le Onlus.

 

I progetti finanziabili devono essere a rilevanza nazionale nell’ambito delle attività di interesse generale e mirare alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda 2030. Restano escluse le attività che riguardano l’Intelligenza artificiale, poiché a queste il Ministero ha destinato un ulteriore fondo di 2,5 milioni di euro.

Le domande per beneficiare del fondo potranno essere presentate dal prossimo 23 settembre.

 

  1.       Remissione in bonis 5×1000 entro il 30 settembre

    Gli ETS possono ancora accedere al beneficio del 5×1000, presentando un’istanza di accreditamento tardiva (remissione in bonis) entro il prossimo 30 settembre, versando un importo pari a 250,00 euro, a titolo di sanzione, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115.

 

  1.       Agenzia delle Entrate: chiarimenti in materia di IVA per le imprese sociali che operano nel settore sanitario

    Con la Risposta a interpello n. 179/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime IVA delle imprese sociali, nell’ambito della “gestione globale” di strutture riabilitative, varia a seconda che il paziente sia ricoverato o meno.

In particolare, se le attività dell’impresa sociale sono erogate in favore di pazienti ricoverati presso tali strutture troverà applicazione il regime di esenzione (art. 10, n. 21, Dpr Iva), in virtù della valenza oggettiva della norma che prescinde dalla qualifica del prestatore.

 

Diversamente, quando le attività sanitarie sono rivolte a soggetti non ricoverati il regime di esenzione IVA si applica solo se si tratta di prestazioni di natura sanitaria (i.e. attività rese nell’ambito di diagnosi, cura e riabilitazione ex Dm 17 maggio 2002) e l’operatore economico è un soggetto sottoposto alla vigilanza del ministero della Salute (articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie).

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

  1.       Fattura per vendita al dettaglio (Cass. civ, Sez. V, 26/08/2024, n. 23084)

    La previsione dell’art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, che esclude l’emissione della fattura per le operazioni di vendita al dettaglio se non richiesta dal cliente, non trova applicazione nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo IVA e le operazioni avvengano per volumi rilevanti in un breve arco temporale. In tali circostanze, l’emissione dello scontrino fiscale non è sufficiente per documentare correttamente l’operazione e la relativa imposizione fiscale.

  2.       Concorso di persone nella violazione tributaria (Cass. civ, Sez. V, , 27/07/2024, n. 23172)

    La disciplina di cui all’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, che esclude le responsabilità sanzionatorie delle persone fisiche a vantaggio delle società dotate di personalità giuridica, non abroga implicitamente l’istituto del concorso di persone nella violazione tributaria di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con conseguente applicazione della sanzione a carico dei soggetti terzi che abbiano conseguito autonomi vantaggi attraverso condotte illecite.

 

  1.       Accessi, verifiche e dichiarazione tardiva (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 30/08/2024, n. 23409)

    L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo, previsto dall’art. 41 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

  1.       Rateizzazione  e  rinuncia  all’impugnazione  (Cass.  Civ,  Sez.  V, Ordinanza, 02/09/2024, n. 23472)

    La richiesta di rateizzazione del debito tributario da parte del contribuente e il conseguente pagamento delle rate non implica automaticamente la rinuncia all’impugnazione degli atti impositivi, in mancanza di un formale accordo scritto e sottoscritto dalle parti secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

 

  1.       Accertamento sintetico del reddito (Cass. Civ., Sez. V, 02/09/2024, n. 23475)

    In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, qualora il contribuente fornisca prova documentale che la spesa per un incremento patrimoniale (ad esempio, acquisto di un autoveicolo) è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio, mediante un finanziamento), tale circostanza esclude la presunzione di ripartizione pro quota della spesa nei cinque anni considerati dalla norma. Tuttavia, ciò non comporta l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, se questo è basato anche su altri elementi non sufficientemente giustificati dal contribuente.

 

  1.       Efficacia del giudicato penale nel processo tributario (Cass. Civ., Sez. V Ordinanza, 03/09/2024, n. 23570)

    In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire; occorre invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

 

  1.       Soggettività passiva IVA dei Fondi pensione (Cass. Civ., Sez. V, , 09/09/2024, n. 24133)

    Rientra tra i soggetti passivi IVA anche il fondo pensione costituito a norma del D.Lgs. n. 124 del 1993 quando svolge un’attività economica volta a ricavare utili con carattere di stabilità. Se l’attività di gestione del fondo consiste nella scelta, nell’acquisto, nella vendita e nell’amministrazione di immobili, essa potrà fruire dell’esenzione IVA riservata ai fondi di investimento solo qualora gli affiliati sopportino il rischio della gestione.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE 

INCENTIVI ALLE IMPRESE


  1.       Credito di imposta transizione 5.0.: definiti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni di completamento del progetto di innovazione (cfr. DM 11.09.2024).

    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 11 settembre 2024 sono stati individuati i termini a decorrere dei quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, emanato di concerto con il Ministero dell’economica e delle finanze.

    Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del citato D.M. 11 settembre 2024, tali comunicazioni possono essere presentate dal 12 settembre 2024 sino al 28 febbraio 2026 (ex articolo 12 ut supra) esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nell’apposita sezione, disponibile nel sito internet del GSE, «transizione 5.0.», accessibile tramite SPID, utilizzando gli appositi modelli e le relative istruzioni per la loro compilazione.

 

A tal proposito appare utile segnalare che, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del citato D.M. 24 luglio 2024, decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificato il corretto caricamento dei dati, la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito di imposta utilizzabile in compensazione, che non può mai superare l’importo del credito di imposta prenotato. Tale credito sarà utilizzabile in compensazione mediante modello F24 decorsi 10 giorni dalla menzionata comunicazione.

Nel caso in cui, invece, l’Ufficio accerti il non corretto caricamento dei dati o di documentazione ovvero la presenza di informazioni incomplete, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione, comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione, provvede a comunicare l’importo del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

 

  1.       ZES UNICA: approvato il modello per trasmettere la comunicazione integrativa (provvedimento Agenzia delle entrate 9 settembre 2024)

    Lo scorso 9 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la trasmissione della comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica (cfr. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-9-settembre-2024). Tale modello deve essere utilizzato per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria, trasmessa lo scorso 12 giugno.

 

Ciò posto, la comunicazione integrativa deve essere trasmessa, sul sito dell’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre sino al 2 dicembre 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito software «ZES UNICA INTEGRATIVA». La suddetta può essere presentata direttamente dal beneficiario ovvero da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, sempre utilizzando gli appositi canali telematici dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti di investimento iniziale. A tal proposito si segnala che in tale ipotesi per ogni progetto dovrà essere compilato un distinto modulo del quadro A.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni alla compilazione, rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, non è consentito:

(i)               aumentare l’importo di investimento complessivo e del relativo credito di imposta;
(ii)              modificare la dimensione dell’impresa;
(iii)            aumentare il numero dei progetti e delle strutture produttive;
(iv)            modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati e l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati;
(v)             modificare i Codici Ateco delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati;
(vi)            aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19.

 

Una volta presentata la citata comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, a seguito del controllo formale dei dati ivi contenuti. Nel medesimo lasso temporale, i soggetti interessati possono presentare una nuova comunicazione integrativa, volta a sostituire integralmente quella precedentemente trasmessa ovvero annullarla. In tale ultimo caso, dovrà essere barrata unicamente la casella relativa all’annullamento.

 

REDDITO DI IMPRESA

  1.       Imposta sul reddito delle imprese: recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, c.d. Direttiva “Country by Country Reporting o CBCR

    Lo scorso 12 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 con il quale viene recepita la Direttiva CBCR, avente ad oggetto le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, con la quale è stata modificata la precedente direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci delle imprese.

 

Tale decreto, modificando il decreto legislativo n. 139/2015, persegue l’obiettivo di assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali, al fine di contrastare i fenomeni di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva.

 

In sintesi, per le società capogruppo, le imprese autonome, le società controllate o le succursali, i cui ricavi consolidati eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro, viene introdotto l’obbligo di redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito (cfr. articolo 5-ter del D.Lgs n. 139/2015). Nello specifico, ai sensi dell’articolo 5-quinquies del D.Lgs n. 139/2015, tale comunicazione deve contenere: 

(i)               il nome dell’impresa soggetta all’obbligo di redazione della comunicazione, l’esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e,

(ii)              in caso di società capogruppo, l’elenco delle imprese oggetto di consolidamento per l’esercizio di riferimento, specificando quelle con sede UE e quelle appartenenti a paesi non collaborativi;
(iii)            una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
(iv)            il numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
(v)             l’ammontare complessivo dei ricavi;
(vi)            l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;
(vii)          l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso dell’esercizio di riferimento;
(viii)         l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa;
(ix)            l’importo degli utili non distribuiti al termine dell’esercizio di riferimento.

 

Tali informazioni possono essere fornite secondo le modalità di cui all’articolo 4 del D.M. 23 febbraio 2017 e devono essere presentate utilizzando l’apposito modello previsto dall’atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 48-quater della direttiva 213/34/UE.

 

Ciò posto, una volta redatta, la comunicazione deve essere:

(a)   depositata, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio di riferimento, a cura degli amministratori della società presso il Registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza (articolo 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015);
(b) pubblicata sul sito internet della società o dell’impresa tenuta a redigerla, garantendone l’accesso gratuito e la disponibilità per un periodo di cinque anni.

 

E’ responsabile della redazione e pubblicazione della comunicazione l’amministratore/i della società; mentre, l’organo di controllo deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute dal decreto n. 139 e riferirne nella relazione annuale all’assemblea.

 

Per quanto riguarda, invece, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio delle società tenute a redigere la comunicazione, questo deve verificare la sussistenza dell’obbligo di redazione e, in caso affermativo, verificarne l’avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori, dando conto di tali verifiche nella relazione di revisione.

 

In caso di omesso e ritardato deposito del documento presso il Registro delle imprese nonché nei casi in cui la comunicazione contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omissioni su fatti materiali rilevanti, l’articolo 5-novies del D.Lgs n. 139 prevede l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative-pecuniarie. La disciplina sopra descritta, ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs 128/2024 si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE

 

  1.       Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata (risposta ad interpello 2 settembre 2024, n. 178)

 

Con la risposta ad interpello 2 settembre 2024, n 178, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la rivalutazione dei beni di impresa da parte di una società di persone in contabilità semplificata non esplica alcun effetto sul costo fiscale della partecipazione, anche nel caso in cui nei periodi di imposta successivi la società transita al regime di contabilità ordinaria.

Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda una Snc, in regime di contabilità semplificata, che, dopo aver eseguito una rivalutazione ai sensi dell’articolo 15, commi 16 e ss. del D.L. n. 185/2008, aveva successivamente adottato il regime di contabilità ordinaria. A seguito di tale modifica, si è reso necessario valutare in modo corretto il valore del costo della partecipazione dei soci, in vista di altre operazioni straordinarie sulle quote.

 

Sul punto, si era già espressa l’Amministrazione finanziaria che, con la circolare 1 marzo 2022, n. 6/E, aveva chiarito che, in caso di passaggio da un regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, l’assenza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono dei regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva.

 

Pertanto, una volta adottato la contabilità ordinaria, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. In tale ipotesi, l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione. Soggiunge l’Agenzia delle entrate precisando che la rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata non genera la creazione di una corrispondente riserva in sospensione di imposta, ciò a differenza di quanto avviene in caso di contabilità ordinaria. Per tale ragione, dunque, in maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva (qualificabile ai fini fiscali come riserva di utili) libera da vincoli e, dunque, il successivo annullamento di tale riserva, volta a consentire l’assegnazione dei beni ai soci, non sarà assoggettato all’imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata.

 

Su tali basi, conclude l’Ufficio, nell’ipotesi descritta la riserva risulta essere già libera da vincoli e, pertanto, all’atto della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti rivalutati non può incrementare il costo fiscale della partecipazione non potendosi applicare l’articolo 69, comma 6 del TUIR in assenza di imputazione del reddito al socio.

 

PRINCIPI CONTABILI

 

  1.       Fissate le nuove soglie per la redazione del Bilancio abbreviato e bilancio delle micro-imprese (direttiva delegata 2023/2775/UE).

 

Con l’articolo 16 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato in G.U. n. 212 del 10 settembre 2024 ed emanato in attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/UE, sono state introdotte nuove soglie per la redazione dei bilanci d’esercizio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e micro (art. 2435-ter c.c.), nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato per le imprese controllanti (D.Lgs 9 aprile 1991, n. 127).

 

Nel dettaglio, ai sensi del modificato articolo 2435-bis del c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata nell’ipotesi in cui nel primo esercizio e, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato i seguenti limiti:

 

(i)               totale dell’attività dello stato patrimoniale: 5.500.000 (ante modifica, 4.400.000);

(ii)              ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 11.000.000 (ante modifica, 8.800.000);
(iii)            dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

 

Per quanto riguarda, invece, il successivo articolo 2435-ter, anch’esso oggetto di modifica da parte del citato articolo 16, viene stabilito che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata si considerano micro-imprese nel caso in cui nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

 

(i)     totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza il limite era 175.000 euro);

(ii)    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza il limite era 350.000 euro);
(iii)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

Per quanto riguarda, invece, i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono apportate all’articolo 27, comma 1, del D.Lgs n. 127/1991. Nello specifico il citato articolo, così come modificato dall’articolo 16 del Decreto legislativo 6 settembre 2024, stabilisce che non sono soggetto all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

(i)               25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (precedentemente il limite era di 20.000.000 di euro);
(ii)              50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (precedentemente il limite era di 40.000.000 di euro);
(iii)            250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

 

Sul punto, appare utile segnalare che il successivo comma 1-bis del citato articolo 27 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata. In tale ultima ipotesi, i limiti numeri di cui ai punti sub (i) e sub (ii) sono maggiorati del 20%.

Con riferimento all’entrata in vigore delle soglie sopra descritte, nel silenzio del legislatore, secondo la dottrina, tali disposizioni dovrebbero trovare applicazione per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1 gennaio 2024 ovvero in data successiva.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 170 del 20 agosto 2024.

    L’accordo con cui una società capogruppo si accolla, con effetto liberatorio, il debito derivante da un’emissione obbligazionaria di un’altra società del gruppo è   soggetto a imposta di registro proporzionale al 3%. Tale operazione rientra tra gli atti a contenuto patrimoniale che devono essere registrati entro un termine fisso ai sensi dell’art. 9 della Tariffa allegata al DPR 131/1986.

    L’operazione non è soggetta a IVA, poiché la somma versata dalla debitrice originaria alla capogruppo non può essere considerata corrispettivo di una prestazione, mancando di un rapporto sinallagmatico.

Se l’accordo prevede condizioni sospensive, l’imposta di registro si applica secondo quanto disposto dall’art. 27 del DPR 131/1986. In caso di conclusione dell’accordo mediante corrispondenza, l’obbligo di registrazione scatta solo in caso d’uso.

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 179 del 12 settembre 2024

    L’impresa sociale responsabile dell’erogazione di servizi terapeutici, servizi di socializzazione e attività psicologiche, attività di animazione nonché dei servizi alberghieri e accessori legati alla gestione delle strutture residenziali e riabilitative ove si svolgono le menzionate attività, applica l’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 21, d.P.R. 633/1972, quando tali attività sono rese a pazienti ricoverati presso tali strutture.

 

Tale esenzione, infatti, ha carattere oggettivo e si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione.

Quando le medesime attività sono rese a pazienti non ricoverati nelle strutture riabilitative, l’art. 10, n. 21), non è applicabile e, al limite, può accordarsi il regime di esenzione previsto per le sole prestazioni sanitarie e curative, sempreché ricorrano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dall’art. 10, n. 18, d.P.R. 633/1972.

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 180 del 12 settembre 2024

    Una società che partecipa a un consolidato fiscale, ai sensi dell’art. 117 del TUIR, non può trasferire alla consolidante tutti i crediti IVA indicati nel modello TR, ma solo quelli richiesti a rimborso, escludendo quelli chiesti in compensazione. La cessione dei crediti IVA è consentita solo per quelli a rimborso, mentre quelli in compensazione restano esclusi.

Il regime del consolidato fiscale permette il trasferimento dei crediti d’imposta per compensazione solo se risultano dalla dichiarazione annuale delle società partecipanti, come previsto dall’art. 121 del TUIR e dall’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018.

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 182 del 12 settembre 2024

    La prova dell’invio di beni all’estero per cessioni all’esportazione con finalità umanitarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b-bis) del decreto IVA, può essere fornita anche con documenti alternativi alla documentazione doganale, purché certi e incontrovertibili.

 

Si ritiene ammissibile, ad esempio, l’attestazione di una pubblica amministrazione del Paese di destinazione che confermi la fuoriuscita dei beni dall’UE.

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 183 del 12 settembre 2024

    Le maggiorazioni della TARI corrispettivo, previste dall’art. 1 co. 668 della L. 147/2013, concorrono alla determinazione dell’unica base imponibile IVA applicabile alla tariffa sui rifiuti, in quanto parte del costo complessivo del servizio offerto al consumatore.

 

Tali componenti perequative funzionano in modo analogo agli oneri generali di sistema inclusi nelle bollette di elettricità e gas, la cui giurisdizione è di competenza ordinaria e non tributaria, come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023).

 

  1.       Corte di cassazione, ordinanza n. 23978 del 9 agosto 2024

    Il contribuente che acquista un immobile beneficiando delle c.d. agevolazioni “prima casa” e si impegna a rivendere l’ex prima casa entro 1 anno, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, non può successivamente invocare l’inidoneità abitativa dell’immobile, causata da un terremoto nel 2009 e dichiarato inagibile. La dichiarazione di impegno alla vendita resa al momento dell’acquisto non è revocabile, e la situazione preesistente non costituisce forza maggiore, essendo nota prima dell’acquisto agevolato.

 

 

  1.       Corte di cassazione, sentenza n. 22608 del 9 agosto 2024

    È legittima la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati da una società veicolo (SPV) nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) ex art. 2501 bis c.c.

Secondo la Corte, l’acquisizione del capitale della società target da parte della SPV è una fase strumentale e temporanea, finalizzata alla successiva fusione, confermando la soggettività passiva IVA della SPV e il diritto alla detrazione dell’IVA anche sugli acquisti precedenti la fusione.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 5 settembre 2024, nelle cause riunite da C-639/22 a C-644/22

    L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti solo qualora tale importo dipenda, in via principale, dai risultati di tali investimenti.

 

Per effettuare una simile valutazione, non rilevano né il numero di anni in cui si costituiscono i diritti a pensione di un partecipante né il fatto che la costituzione dei medesimi sia stata interrotta in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione.

 

Il fatto che il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, in particolare in caso di fallimento, o che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione rappresentano da parte loro fattori pertinenti, senza però essere, in quanto tali, determinanti.

 

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 5 settembre 2024, nella causa C-83/23

    La direttiva IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria dello Stato membro nel cui territorio è stabilito la restituzione dell’IVA che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale ha erroneamente fatturato l’IVA nazionale di tale Stato membro invece dell’IVA dovuta per legge in un altro Stato membro e l’ha riversata alle autorità tributarie del primo Stato membro nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l’IVA al fornitore della prestazione sottoposto a una procedura di liquidazione.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-243/23

    L’articolo 190 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale relativa alla rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in forza della quale il periodo di rettifica prolungato fissato in applicazione di tale articolo 187 per i beni d’investimento immobiliari non è applicabile a lavori immobiliari, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, che implicano un ampliamento significativo e/o una profonda ristrutturazione dell’immobile sul quale si eseguono tali lavori e i cui effetti hanno un periodo di vita economica che corrisponde a quello di un nuovo fabbricato.

 

L’articolo 190 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto di modo che il soggetto passivo possa invocarlo dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell’autorità tributaria competente affinché sia applicato ai lavori immobiliari effettuati a suo favore, soggetti a IVA in quanto prestazioni di servizi ai sensi di detta direttiva, il periodo di rettifica prolungato fissato per i beni d’investimento immobiliari, nell’ipotesi in cui tale autorità abbia rifiutato di applicare il periodo di rettifica prolungato basandosi su una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione.

 

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-429/23

    L’articolo 184 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 186 della direttiva IVA, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in forza delle quali a un soggetto passivo è negato il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte prima della sua registrazione ai fini dell’IVA, a motivo del fatto che egli ha chiesto tale detrazione dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale applicabile, mediante una dichiarazione volta a rettificare una dichiarazione IVA presentata prima della scadenza del suddetto termine, sebbene siano state adottate misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19 al fine di prorogare i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte, senza includere tra queste ultime l’IVA.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-248/23

    L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale un’azienda farmaceutica che è obbligata a riversare all’ente statale di assicurazione malattia una parte del suo fatturato realizzato con la vendita di prodotti farmaceutici finanziati con fondi pubblici, non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile a titolo di tali versamenti, tenuto conto del fatto che gli stessi sono effettuati per legge, che la loro base imponibile può essere ridotta detraendo i versamenti effettuati in forza di una convenzione di presa in carico nonché le spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’azienda nel settore sanitario, e che gli importi dovuti sono riscossi dall’amministrazione tributaria, la quale li trasferisce immediatamente all’ente statale di assicurazione malattia.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-73/23

    L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto di biglietti di lotteria e la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica (offline) e, dall’altro, la partecipazione ai giochi d’azzardo con poste di denaro diversi dalle lotterie proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile ai primi, purché le differenze oggettive tra queste categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.

 

Il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.

 

Le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.

 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-741/22

    L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto online di biglietti di lotteria e, dall’altro, la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile al primo, purché le differenze oggettive tra queste due categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.

    Il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.

    Le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.

 

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non ha beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.
 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2024, nella causa C-709/22

    Gli articoli 273 e 395 della direttiva IVA, e la decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che l’importo dell’IVA depositato su un conto IVA separato, di cui dispone un fornitore presso un istituto bancario, possa essere utilizzato solo a fini limitati, vale a dire, in particolare, il pagamento dell’IVA dovuta all’amministrazione tributaria o il pagamento dell’IVA indicata nelle fatture ricevute dai fornitori di beni o servizi.

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 Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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