N.29 Novità Fiscali 14/10/2024

Roma, Li 14 ottobre 2024 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Decreto MEF 6 settembre 2024

In G.U. Serie Generale n. 219 del 18.09.2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si tratta di un provvedimento emanato dal Viceministro dell’economia e delle finanze.

  1.           Decreto 30 agosto 2024

In G.U. Serie Generale n. 226 del 26.09.2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze recante le modalità di accesso al credito d’imposta ZLS.

  1.           Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136

In G.U. Serie Generale n. 227 del 27.09.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Il provvedimento è composto di oltre cinquanta articoli, tra cui si evidenziano, in particolare, le modifiche operate in merito a: composizione negoziata delle crisi, accesso alla liquidazione controllata, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

  1.           Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139

In G.U. Serie Generale n. 231 del 02.10.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Si tratta di un decreto attuativo della legge delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

  1.           Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141

In G.U. Serie Generale n. 232 del 03.10.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Si tratta di un decreto attuativo della legge delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

  1.           Decreto MEF 3 ottobre 2024

In G.U. Serie Generale n. 234 del 05.10.2024, è stato pubblicato il decreto recante modifica del decreto 29 aprile 2024 concernente l’approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Si tratta di un decreto che modifica il codice di condotta, già approvato, in materia di adempimento collaborativo.

  1.           Legge 7 ottobre 2024, n. 143

In G.U. Serie Generale n. 236 del 08.10.2024, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, il DL Omnibus, contiene disposizioni sul credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, la previsione di un’indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti e il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.           Dipartimento per lo Sport: pubblicato l’avviso “Alimentiamo lo Sport” per gli Enti di Promozione Sportiva

Lo scorso 30 settembre, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Il bando ha ad oggetto la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell’attività sportiva, della salute e dell’educazione alimentare che evidenzino la relazione tra attività fisica e l’educazione alimentare nonché l’importanza di una dieta sana ed equilibrata e i suoi effetti benefici sulla salute.

Il fine è quello di promuovere la diffusione della pratica sportiva e di potenziare la sua funzione di miglioramento della condizione psicofisica delle persone.

Le risorse stanziate a sostegno dei progetti partecipanti al bando sono pari a 4.271.475,00 euro.

Solo gli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo progettisport@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 15 ottobre.

  1.           Superbonus: ammesso l’accesso al beneficio per le ONLUS che hanno presentato la CILAS entro il 29 marzo

L’agenzia delle Entrate, in occasione di Speciale Telefisco dello scorso 19 settembre, ha risposto ad un quesito posto da una ONLUS riguardo alla possibilità di tali enti di poter accedere al Superbonus, beneficiando alternativamente della cessione del credito o dello sconto in fattura, anche in assenza di spese sostenute nel 2024 per la ristrutturazione dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di una ricostruzione del complesso quadro normativo in materia, chiarisce che le ONLUS, possono accedere al Superbonus, optando alternativamente per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a condizione che:

        siano state costituite prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della “clausola di salvaguardia”);

        abbiano presentato la CILAS prima del 29 marzo 2024 (entrata in vigore del Dl 39/2024). 

  1.       Agenzia delle Entrate: il regime IVA della Legge 146/21 è opzionale

L’agenzia delle Entrate, in occasione di Speciale Telefisco dello scorso 19 settembre, ha risposto ad un quesito relativo all’obbligatorietà dell’applicazione del regime IVA, previsto dalla Legge 146/2021, riservato a ODV e APS.

Sul punto l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il riferito regime IVA non è obbligatorio ma opzionale e dunque si aggiunge a quello ordinario e a quello previsto dalla Legge 398/1991 per ODV e APS.

Si rammenta che, tale norma stabilisce che in attesa dell’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore, dal 1 gennaio 2024 le ODV e le APS che hanno conseguito ricavi annui non superiori a 65.000 euro possono applicare, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui alla Legge 190/2014.

Nello specifico gli enti che decidono di optare per il regime IVA previsto dalla Legge 146/2021:

  •         non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate;
  •         non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
  •         sono esonerate dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72.
  1.       CNDCEC: chiarimenti sulla nomina del titolare effettivo per gli ETS

Lo scorso 1° ottobre, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’Informativa n. 120/2024, intitolata “l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato” in cui si forniscono chiarimenti sulla corretta individuazione e nomina del titolare effettivo per gruppi societari e per gli ETS.

Il contenuto dell’elaborato tiene conto delle FAQ “Titolarità effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e dei più recenti orientamenti in materia.

Nella sezione dedicata agli enti del Terzo settore e agli enti sportivi, il Consiglio evidenzia l’obbligo di tali enti di provvedere all’individuazione del titolare effettivo e alla relativa comunicazione al Registro del titolare effettivo.

Infatti, il CNDCEC ritiene che il silenzio del legislatore sul punto è solo conseguenza di un mancato coordinamento normativo tra le modifiche apportate alle disposizioni antiriciclaggio (art. 20 del Dlgs 231/2007) e la successiva disciplina degli Enti del terzo settore introdotta con il Dlgs 117/2017.

  1.       Invio telematico modello ENC e dichiarazione IRAP

Entro il prossimo 15 ottobre, gli enti non profit e gli ETS titolari di partiva IVA sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate:

        invio telematico del modello “Enti Non Commerciali (modello ENC);

        invio telematico della dichiarazione IRAP (se dovuta).

  1.       Superbonus: il limite di 200 kW riguarda gli impianti fotovoltaici di nuova installazione 

Con la Risposta a interpello n. 199/2024, riscontra un quesito posto da

1) se il limite di 200 kW, previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici, valga per il solo impianto da installare, o se debba considerarsi anche la potenza di un vecchio impianto, già esistente sull’edificio. 

2) quali sono corrette modalità di calcolo del tetto di spesa potenziato. Si tratta della maxi-detrazione pari, al 110% delle spese per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici.

Rispetto alla prima parte del quesito, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, il limite di 200 kW riguarda i soli impianti fotovoltaici da installare.

Pertanto, il riferito limite può applicarsi per il nuovo impianto da installare, a prescindere dall’esistenza di un’altra struttura.

Relativamente alla seconda parte del quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il limite ordinario per il fotovoltaico è di 2.400 euro per kW, entro la soglia massima di 96mila euro. Diversamente, per Onlus, Odv e Aps in possesso dei requisiti per ottenere il superbonus, il tetto “potenziato” si ottiene moltiplicando il limite di spesa ordinario per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare Omi.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Rottamazione quater (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 12/09/2024, n. 24479)

Quando una società aderisce alla definizione agevolata dei carichi catastali ai sensi della L. n. 197 del 2022 (cosiddetta “rottamazione quater”), dichiarando la pendenza di un giudizio relativo ai carichi indicati e impegnandosi a rinunciare a tali giudizi, il giudizio deve essere sospeso fino al completo pagamento delle somme dovute, come attestato dalla documentazione richiesta. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

  1.       Abuso del diritto (Cass. civ, Sez. V, , 17/09/2024, n. 24944)

L’abuso del diritto, in materia tributaria, si configura quando una costruzione negoziale puramente artificiosa è realizzata al fine di eludere l’imposizione, priva di sostanza commerciale ed economica. La prova dell’elusione deve basarsi su modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, dimostrando una mancanza di conformità a una normale logica di mercato. Un’anticipazione della consegna di un immobile in un preliminare di vendita è prassi comune e non sufficiente per comprovare abuso del diritto senza ulteriori artifici negoziali documentati

  1.       Cancellazione dal Registro delle Imprese (Cass. Civ., Sez. V, 23/09/2024, n. 25415)

La notifica di un avviso di accertamento ad una società successivamente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese è inefficace, in quanto la società non esiste più al momento della notifica e non ha capacità di agire o resistere in giudizio.

  1.       Regime fiscale della somministrazione di alimenti e bevande (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 23/09/2024, n. 25416)

È  onere del circolo ricreativo provare che la somministrazione di alimenti e bevande sia riservata esclusivamente agli associati per beneficiare del regime fiscale agevolato. In mancanza di tale prova, l’attività viene considerata commerciale. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei bar e ristoranti dei circoli culturali e ricreativi sono invece considerate commerciali e, pertanto, soggette a tassazione, salvo che siano svolte nell’ambito di spacci aziendali o mense secondo quanto previsto dall’art. 111 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

  1.       Tassazione dei fondi di previdenza integrativi (Cass. Civ., Sez. V, 24/09/2024, n. 25512)

In materia di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale a soggetti iscritti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 sono soggette a diverse modalità di tassazione. Le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 sono soggette al regime di tassazione separata solo per la “sorte capitale”, mentre i rendimenti derivanti da investimenti sul mercato sono soggetti alla ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della L. n. 482 del 1985. Le somme maturate a partire dal 1 gennaio 2001 sono sottoposte integralmente al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lettera a) e 17 del D.P.R. n. 917 del 1986.

  1.       Litisconsorzio necessario nelle società di persone (Cass. Civ., Sez. V Ordinanza, 26/09/2024, n. 25726)

Nel contenzioso tributario, l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci solo quando il ricorrente contesti l’accertamento del reddito sociale, sia sull’an che sul quantum. Qualora il socio impugni l’avviso sollevando esclusivamente questioni personali, come la decadenza dal potere accertativo, senza coinvolgere la verifica del reddito sociale, non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci e della società.

  1.       Qualificazione dei contratti come vendita di beni mobili o appalto di servizi (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza , 26/09/2024, n. 25757)

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, la qualificazione dei contratti come vendita di beni mobili o appalto di servizi deve avvenire considerando la prevalenza della prestazione di dare rispetto a quella di fare. Ai fini della qualificazione come vendita, è rilevante che l’oggetto del contratto sia un prodotto seriale e che il prezzo sia stabilito principalmente in funzione del valore del bene, con le prestazioni successive di trasporto e montaggio considerate accessorie. L’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR si applica quindi ai corrispettivi delle cessioni.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE 

INCENTIVI ALLE IMPRESE 

  1.       Credito  di  imposta  per  investimenti  nelle  Zone  Logistiche Semplificate: definite le modalità ei termini per l’accesso al credito ZLS (D.P.C.M. 30 agosto 2024)

Con il D.P.C.M. 30 agosto 2024, pubblicato in G.U. n. 224 lo scorso 26 settembre 2024, n. 226, sono state individuate le modalità di accesso al credito di imposta per le zone logistiche semplificate (di seguito, anche, «ZLS»). Si tratta di un’agevolazione prevista per favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Ai sensi dell’art. 2 del citato DPCM, possono beneficare della misura tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle ZLS (individuate dall’art. 1, commi da 61 a 65-bis della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

L’agevolazione non si applica, invece, ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori di magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (cfr. art. 2, DPCM 30 agosto 2024).

Ai sensi dell’art. 3 del citato DPCM, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento inziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati a partire dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 ed aventi ad oggetto l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Mentre, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, comunicare all’Agenzia dell’entrata (attraverso un modello di prossima pubblicazione) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di fruizione del credito di imposta, ai sensi dell’art. 7 del DPCM in commento, questo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Inoltre, le imprese beneficiare devono mantenere la loro attività nella zona ZLS  per  almeno  cinque  anni  dopo  il  completamento  dell’investimento.

L’inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

  1.       Credito di imposta transizione 5.0.: pubblicate nuove Faq sul sito del GSE.

Lo scorso 26 settembre 2024, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet le FAQ sul credito di imposta investimenti transizione 5.0. (disponibile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Faq_MIMIT_04_ottobre_2024.pdf).

Si tratta di un tax credit riconosciuto per progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e che consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate in Italia non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ciò posto, nel documento vengono analizzate una serie di tematiche di carattere generale. Ciò posto, particolare rilievo assumono i seguenti chiarimenti:

(i) cumulabilità del credito con altre agevolazioni

Come previsto dal decreto attuativo MIMIT-MEF 2 luglio 2024, il credito di imposta transizione 5.0. è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tuttavia, il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con: (a) il credito di imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0., (b) il credito di imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno; (c) il credito di imposta per investimenti nella ZLS.

Inoltre, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans, adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, la misura non è cumulabile con le altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. Si pensi, ad esempio, ai bandi sia nazionali sia regionali, finanziati o cofinanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, PNRR.

(ii) Modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici

In merito alle modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, nelle FAQ viene chiarito che tale calcolo avviene attraverso il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici deve, inoltre, fare esclusivamente riferimento a quella conseguita attraverso i beni strumentali materiali e immateriali. Solo qualora i predetti beni strumentali garantiscano il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

(iii)                   Investimenti agevolabili

Con il credito di imposta Transizione 5.0, possono essere finanziati progetti di riduzione dei consumi energetici, i quali per la loro realizzazione comportano:

(a)  l’acquisito di beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato; (b) beni immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 232/2016, inclusi software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di e efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo

Sono, altresì, agevolabili: (a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; (b) le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila €.

Mentre, non sono agevolabili gli investimenti per macchine mobili non stradali alimentate da combustibili fossili, così come definite dal Regolamento europeo 2016/1628. Questi, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi (a.e. HVO o Biodiesel). 

  1.       Credito di imposta per i costi sostenuti dalle PMI per le quotazioni avvenute nel 2024 (Istruzioni operative MIMIT del 27 settembre 2024).

Dal 1 ottobre sino al 31 marzo 2025, le PMI possono presentare l’istanza per accedere al credito di imposta riconosciuto per le spese di consulenza sostenute, sino il 31 dicembre 2024, per le operazioni di quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si tratta di un credito di imposta riservato alle PMI che hanno ottenuto l’ammissione alla quotazione e che per tale finalità hanno sostenuto dei costi di consulenza. Nel dettaglio a tali soggetti viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute sino ad un massimo di euro 500.000 (cfr. art. 1, commi 89 – 92, della Legge n. 205/2017 e ss.mm.ii).

Ciò posto, come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle istruzioni operative del 27 settembre 2024, le domande dovranno essere trasmette a mezzo PEC (dgind.div05@pec.mimit.gov.it), allegando la documentazione richiesta dall’art. 6 del D.M. 23 aprile 2018 e seguendo le indicazioni fornite nel sopracitato documento esplicativo.

  1.       Consolidato fiscale: revoca dell’opzione, beneficando dell’istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 (risposta ad interpello 1 ottobre 2024, n. 187)

Con la risposta ad interpello 1 ottobre 2024, n. 187, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema del consolidato fiscale e della revoca tardiva del regime.

In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata ad analizzare l’articolo 2 del D.L. n. 16/2012, disciplinante l’istituto della remissione in bonis. Nello specifico, tale articolo prevede che la fruizione dei benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale e non tempestivamente eseguiti, non è preclusa purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Ciò ovviamente a condizione che il contribuente:

(i)               abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

(ii)             effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 

(iii)            versi contestualmente l’importo pari alla misura stabilita dall’art. 11, co. 1, D.Lgs 471/1997.

La ratio della norma è quella di evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti richiesti per accedere ad un beneficio fiscale, non possa fruirne a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale, purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.

In tale contesto, si inserisce l’ulteriore questione analizzata dall’Agenzia delle entrate, vale a dire la possibilità di sanare le c.d. «revoche dimenticate» in merito ai regimi opzionali con rinnovo automatico (tra cui quello del consolidato fiscale). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Tuttavia, anche in tale ipotesi è ammesso il ricorso all’istituto della remissione in bonis, purché contribuente abbia al contempo tenuto un «comportamento concludente» compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni (cfr. Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E).

Diversamente, non può farsi ricorso all’istituto in commento, laddove il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione o dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità (cfr. Circolare 7 aprile 2017, n. 38/E del 2012). Difatti, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, l’esistenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto o con il beneficio fiscale di cui intende fruire ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Su tali basi, dunque, l’Agenzia delle entrate conclude che, con riferimento al consolidato fiscale, trattandosi di un regime soggetto a rinnovazione tacita, può trovare applicazione la revoca tardiva. Tuttavia, tale possibilità non invocabile laddove si tratti di un mero ripensamento ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’opzione al regime fiscale non è neanche modificabili tramite dichiarazione integrativa, non trattandosi di un errore da rettificare ma solo di un regime impositivo che successivamente si vuole modificare.

 

ADEMPIMENTI

  1.       Titolare effettivo: l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato (Informativa CNDC 1 ottobre 2024, n. 120)

Lo scorso 1 ottobre 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito internet il documento di ricerca n. 120/2024, intitolato «L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato», avente lo scopo di supportare (anche attraverso esempi pratici) i Commercialisti sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese.

A tal proposito occorre evidenziare che, la disciplina dei «titolari effettivi», a livello nazionale, prevede che per i clienti diversi dalle persone fisiche è obbligatorio individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi della società o dell’ente (cfr. art. 20 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231). A livello pratico, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali è instaurato il rapporto continuativo, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Si tratta, dunque, del destinatario principale degli effetti economico/patrimoniali della consulenza o del servizio prestato dal professionista soggetto agli obblighi di antiriciclaggio nei confronti di società, enti o trust.

Mentre, in ambito internazionale ed europeo, il «beneficial owner» è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiede/possiedono o controlla(no) un cliente o per conto della quale viene effettuata un’operazione. Si tratta, dunque, del soggetto (inteso quale persona fisica) che esercita, in ultima istanza, il controllo effettivo su una persona giuridica o su un dispositivo giuridico (cfr. FATF-GAFI, “Beneficial ownership of legal persons”, marzo 2023).

La ratio è quella di identificate, in tali soggetti, coloro: 

(i)               che in ultima istanza traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica/ente; o

(ii)              che esercitano su di essa un effettivo controllo, vale a dire, dispongono del potere di prendere decisioni rilevanti e di imporne l’attuazione alla società/ente, pur non rivestendo necessariamente cariche formalizzate all’interno dell’entità.

Sul punto, secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in coerenza con quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs n. 231/2007, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o delle quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale.

Nel documento in commento vari sono i temi affrontati, dalle società di persone alle società di capitali, dagli ETS ai Trust e soggetti Affini, dalle ipotesi di comunione di quote, quote e azioni cointestate, alle sedi secondarie e interposizione fittizia.

Per quanto qui di interesse, in merito alle società di capitali, il titolare effettivo deve individuarsi utilizzando il criterio dominicale, vale a dire, chi possiede la titolarità della partecipazione superiore al 25% del capitale. Qualora nella società vi siano due soci, titolari di partecipazioni pari, rispettivamente, al 70% e al 30% del capitale sociale, superando la soglia del 25%, entrambi sono titolari effettivi. Inoltre, costituisce partecipazione indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per il tramite di una società controllante, fiduciaria o interposta persona. Le proprietà dirette e indirette riconducibili alla stessa persona fisica dovranno essere sommate per verificare se la soglia del 25% venga superata. Diversamente, laddove l’assetto proprietario dell’ente non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs n. 231/2007, occorre verificare a quali soggetti, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente in forza: 

(i)               del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

(ii)              del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

(iii)            dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto (persona fisica) controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria pur non avendo la proprietà di azioni o quote, ma utilizzando altri strumenti. Si pensi, ad esempio ai sindacati di voto, attraverso i quali i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di quanto concordato nell’accordo medesimo.

Ciò posto, in tale ipotesi, il titolare effettivo deve essere individuato nel socio che ha il potere di determinare (o condizionare) la nomina dell’organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Da ultimo, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs n. 231/2007 qualora il titolare effettivo non possa essere individuato direttamente con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o del controllo o della dominanza in assemblea, occorre utilizzare il c.d. sistema «residuale». In tal caso, dunque, il titolare effettivo «potrà essere individuato nella figura dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (intendendo per tali sia gli enti che le società prive di personalità giuridica, ndr), non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all’organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie».

 

PRINCIPI CONTABILI

  1.       Redazione e revisione del bilancio di sostenibilità

Con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (G.U. n. 212 del 10 settembre 2024), emanato «in attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità», il legislatore nazionale ha avviato il processo di diffusione delle informazioni sulla sostenibilità.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. n. 125/2024, le società (i.e. S.p.A., S.a.p.A., S.R.L., S.n.c. e s.a.s.) sono tenute ad includere nella relazione sulla gestione le informazioni utili alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e le informazioni necessarie per comprendere le modalità con cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Sono, altresì, tenute all’adempimento di cui sopra le società madri di gruppi di grandi dimensioni. Queste, difatti, dovranno includere, in un’apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie per comprendere l’impatto del gruppo circa le questioni di sostenibilità, nonché le informazioni utili per comprendere le questioni che influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione (cfr. art. 4 del D.Lgs n. 125/2024).

A ciò si aggiunga che, le imprese di grandi dimensioni e quelle medie e piccole quotate sono esonerate alla presentazione del rendiconto individuale di sostenibilità laddove tali informazioni siano già ricomprese dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’obbligo in commento, l’art. 17 del D.Lgs n. 125/2024 ne ha differenziato l’entrata in vigore tenendo conto della dimensione delle società/gruppi aziendali. Nello specifico:

(i)               le imprese di grandi dimensioni e le società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio, hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione individuale o consolidata per gli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2024;

(ii)              le imprese di grandi dimensioni e le società madri diverse da quelle di cui al punto sub (i) hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione individuale o consolidata per gli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2025;

(iii)            le imprese piccole e medie quotate, invece, hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione per gli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2026. Tuttavia, sino al 1 gennaio 2028, è data la facoltà di omettere tali informazioni nella relazione di gestione, motivando brevemente tale scelta.

Da ultimo si segnala che, il D.Lgs n. 125/2024 prevede, altresì, che per la rendicontazione di sostenibilità la società deve conferire l’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ad un revisore/società di revisione, dotato di particolari requisiti di professionalità e formazione.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 190 del 1 ottobre 2024.

L’IRES di gruppo può essere compensata con l’eccedenza a credito IVA trasferita dalle società consolidate, nel rispetto del limite di 2 milioni di euro (art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021), considerando anche i crediti eventualmente già compensati dalle stesse società.

Per la compensazione orizzontale di un credito IVA superiore a 5.000 euro,è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità (art. 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

La compensazione può essere effettuata dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA della società consolidata. Solo al termine di questo periodo, la società consolidante potrà utilizzare le eccedenze a credito in compensazione.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 193 del 4 ottobre 2024

I contributi erogati ad una s.p.a. nell’ambito del PNRR sono da considerarsi fuori campo IVA, in quanto non costituiscono corrispettivi di una prestazione di servizi, ma semplici movimentazioni di denaro destinate all’acquisto di beni per finalità di interesse generale.

La società in qualità di “soggetto attuatore”, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, ma tale diritto potrà essere oggetto di verifica in una successiva fase di controllo sostanziale.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 194 dell’8 ottobre 2024

Il regime di neutralità, che consente di considerare irrilevanti ai fini IVA le operazioni straordinarie di trasferimento di azienda, non è applicabile alla cessione di un magazzino situato in Italia se il complesso aziendale è localizzato in un Paese extra-UE.

Per l’applicazione dell’art. 2, comma 3, del DPR 633/1972, il complesso aziendale trasferito deve essere situato nel territorio di uno Stato membro dell’UE che abbia optato per l’introduzione del regime di esclusione IVA ai sensi dell’art. 19 della direttiva 2006/112/CE.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 26 settembre 2024 nella causa C-387/22

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva il beneficio delle agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese del settore edile che esercitano le loro attività sul territorio di tale Stato membro e che si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese del settore edile i cui dipendenti sono distaccati in altri Stati membri, a condizione che tale normativa nazionale sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità, il che implica che la sua applicazione sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa C-475/23

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica.

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa C-171/23

La direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’articolo 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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