N.31 Novità Fiscali 16/12/2024

Roma, Li 16 dicembre 2024 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Legge 14 novembre 2024, n. 166

In G.U. Serie Generale n. 267 del 14.11.2024 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il provvedimento contiene disposizioni sul trattamento IVA del prestito o distacco del personale e la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. 

  1.           Decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167

In G.U. Serie Generale n. 267 del 14.11.2024 è stato pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. 

  1.           Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173

In G.U. Serie Generale n. 279 del 28.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. 

  1.           Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174

In G.U. Serie Generale n. 279 del 28.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo recante il Testo unico dei tributi erariali minori. 

  1.           Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 175

 In G.U. Serie Generale n. 279 del 28.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo recante il Testo unico della giustizia tributaria.

  1.           Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180

In G.U. Serie Generale n. 281 del 30.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

  1.           Comunicato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In G.U. Serie Generale n. 283 del 03.12.2024 è stato pubblicato il comunicato in merito all’adozione del decreto 10 ottobre 2024, recante «Fondo nuove competenze (FNC)», con cui sono stati individuati criteri e modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Sul sito del Ministero sono stati pubblicati gli allegati e l’Avviso pubblico per la partecipazione. 

  1.           Decreto 21 novembre 2024

In G.U. Serie Generale n. 284 del 04.12.2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. 

  1.           Decreto 22 novembre 2024

In G.U. Serie Generale n. 284 del 04.12.2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  1.       Legge 9 dicembre 2024, n. 189

In G.U. Serie Generale n. 291 del 12.12.2024 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Si tratta del decreto-legge collegato alla Manovra 2025.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.       Agenzia delle Entrate: la co-programmazione non è soggetta ad IVA

Con la risposta ad interpello n. 904-785/2024, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia ha chiarito che gli emolumenti erogati nel contesto della co-progettazione dalla pubblica amministrazione non sono soggetti ad IVA. 

Ciò in forza del fatto che gli importi erogati hanno natura di contributo e non di corrispettivo diretto per i servizi resi dai beneficiari, considerato che le somme vengono erogate al fine di finanziare attività di interesse generale e sono prive di un nesso sinallagmatico.

L’Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che la natura delle erogazioni non viene alterata da eventuali clausole presenti nella documentazione procedimentale che disciplinino trattenute sul contributo pubblico dovuto a titolo di risarcimento del danno, o il richiamo alla disciplina civilistica della risoluzione.

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: approvato il secondo elenco dei soggetti ammessi al Social Bonus

Con Decreto direttoriale n. 296 del 19 novembre 2024, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il secondo elenco recante due progetti ammessi a beneficiare del Social Bonus, di cui all’art. 81 del Codice del Terzo Settore.

  1.       On line la nuova piattaforma beni confiscati 

È online la nuova Piattaforma Unica Destinazioni dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), dedicata ai beni confiscati, attraverso cui sarà possibile visionare i beni mobili e immobili e avanzare una proposta di assegnazione. 

I soggetti legittimati a proporre istanza sono sia i soggetti istituzionali che gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.

  1.       Agenzia delle Entrate: deducibili le erogazioni liberali indirette anche a beneficio di enti non residenti

Con la risposta a interpello n. 242 del 4 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che eroga somme a favore di una Fondazione che a sua volta le trasferisce ad altri enti non profit può dedurre quanto erogato anche se il soggetto beneficiario finale e non è operante in Italia.

Tuttavia, la deducibilità in capo al primo erogatore viene ammessa a condizione la Fondazione intermediaria scelga di destinare le risorse ad altre realtà che perseguano finalità analoghe alle proprie.

Nel caso in cui l’ente ultimo beneficiario dell’erogazione non sia residente in Italia, la deducibilità in capo al primo erogante viene garantita a condizione che (i) il soggetto beneficiario dell’erogazione “indiretta” persegua finalità solidaristiche o di utilità sociale, tra cui educazione, assistenza sociale e sanitaria, o ricerca scientifica e possieda le caratteristiche giuridiche analoghe a quelle richieste dalla legislazione italiana; (ii) le donazioni siano tracciabili e le somme siano destinate a progetti ben definiti.

  1.       Sport invernali: nessun obbligo di fatturazione e aliquota IVA ridotta

Con il Decreto del 22 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 dicembre, il MEF ha previsto l’esonero dall’emissione della fattura , a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente, per i soggetti che erogano corsi e attività sportive invernali, individuate dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali (n. 1-septies della tabella A, parte II-bis, del Decreto IVA, come modificato dal Decreto Omnibus).

Tali corsi sono soggetti all’aliquota IVA del 5%, nella misura in cui le prestazioni erogate non siano in regime di esenzione dall’imposta.

  1.       Commissione europea: pubblicato il bando per il marchio di qualità del volontariato

Pubblicata la call che disciplina le modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento del marchio di qualità per il volontariato. La richiesta può essere presentata durante il periodo di programmazione entro il 31 dicembre 2027. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità delle attività di volontariato mettendo a disposizione degli standard e dei principi chiave da condividere al fine di promuovere una maggior inclusione e diversità, un maggior dialogo interculturale nonché la promozione dei valori di solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa. A seconda del ruolo ricoperto, le organizzazioni avranno modo di ottenere diverse tipologie di marchi di qualità (ruolo di accoglienza, ruolo di sostegno) e inoltre, conseguente a tali marchi, i soggetti che vogliono richiedere finanziamenti, e occuparsi della gestione e del coordinamento delle attività nel corso di progetti di volontariato, dovranno ottenere un ulteriore marchio di qualità come organizzazioni capofila. Il requisito soggettivo per poter richiedere entrambi i marchi è la natura di ente pubblico o privato, a scopo di lucro o meno a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

La domanda deve essere depositata presso l’Agenzia Nazionale Giovani (ANG). Una volta riconosciuto il marchio, di qualsiasi tipologia, questo ha durata, salvo potenziali rivalutazioni, per l’intero periodo di programmazione (coincidente con la scadenza dello stesso bando). Dopo la fine del periodo di programmazione il marchio rimarrà valido fino alla conclusione dell’ultima attività in cui l’ente sarà coinvolto.

Le modalità e i requisiti dettagliati per poter accedere al bando sono pubblicati sul sito dell’ANG insieme ai documenti necessari.

  1.       Bando fuori classe

Con la pubblicazione del bando “Fuoriclasse” si punta al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di efficaci azioni formative in ambito digitale per facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute, il Fondo per la Repubblica Digitale, in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), ha messo a disposizione delle associazioni risorse finanziarie per 5 milioni di euro. Il bando sarà destinato agli enti non profit che dovranno partecipare mediante partenariati composti da un minimo di due a un massimo di cinque enti, tra cui soggetti non profit, pubblici e for profit. Ogni proposta potrà richiedere un contributo compreso tra 150.000 e 500.000 euro. Le attività finanziabili includono formazione digitale, supporto psicologico e orientamento professionale, nonché azioni di sensibilizzazione per il coinvolgimento delle comunità locali. Per la partecipazione al bando ci sarà tempo fino al 7 febbraio 2025. Entro questa data l’ente dovrà presentare un’idea progettuale tramite la piattaforma Ready specificando partner, budget e istituti penitenziari coinvolti. I progetti selezionati nella prima fase saranno sviluppati in dettaglio, coinvolgendo le strutture penitenziarie in collaborazione con il Fondo. Le proposte saranno valutate sulla base di coerenza con gli obiettivi del bando, qualità del partenariato, innovatività delle attività formative e sostenibilità economica. Particolare attenzione sarà data ai progetti che coinvolgono stakeholder e imprese per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti. Il bando

“Fuoriclasse” rappresenta una ulteriore opportunità per gli Enti del Terzo Settore, derivante dagli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), di accedere a risorse economiche per la realizzazione di progetti formativi in ambito digitale e facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in stato di detenzione.

  1.       In arrivo la proroga al 2026 del regime di esenzione IVA per gli enti associativi

Con il Comunicato stampa di Palazzo Chigi è stata annunciata la proroga. Dal 2026, infatti, troverà applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

  1.       Prorogato al 2025 l’accesso al 5×1000 per le ONLUS

Con il comunicato stampa n. 107 il Consiglio dei Ministri si rende nota la proroga del periodo di transitorietà del 5×1000 a beneficio delle ONLUS affinché tali enti possano partecipare a riparto del beneficio anche per il 2025.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Distribuzione di utili (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 13/11/2024, n. 29289)

In presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio rende legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti.

  1.       Impianto fotovoltaico su terreno agricolo (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 19/11/2024, n. 29754)

L’impianto fotovoltaico situato su terreno agricolo utilizzato per attività agricola, anche se non di proprietà dell’imprenditore agricolo ma condotto tramite contratto di leasing, può essere classificato come “fabbricato rurale strumentale” nella categoria catastale D/10, a condizione che la produzione di energia fotovoltaica sia imputabile all’imprenditore agricolo e venga utilizzata prevalentemente nell’attività agricola. Tale classificazione è possibile seguendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

  1.       Contabilizzazione perdite su crediti (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 02/12/2024, n. 30812)

Le perdite su crediti contabilizzate erroneamente da una società nei confronti di una partecipata, qualora tali perdite derivino da rinunce di crediti fatte dal socio, devono essere considerate come un incremento del costo delle partecipazioni e non come una componente negativa del reddito. Tale errata imputazione può comportare la rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente tassazione del reddito non correttamente dichiarato.

  1.       Sospensione della riscossione (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 02/12/2024, n. 30841)

Il contribuente, che presenti istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012, ha l’onere di dimostrare che le condizioni per cui tale sospensione è richiesta sono riconducibili al perimetro delle cause estintive definite dalla normativa. In mancanza di tale prova, l’annullamento automatico del ruolo non è operante.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE 

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       Credito di imposta per investimenti 4.0.: non si considera nuovo il bene precedentemente utilizzato in comodato (risposta ad interpello 12 novembre 2024, n. 221)

Con la risposta ad interpello 12 novembre 2024, n. 221, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del credito di imposta investimenti Transizione 4.0., non si considera «nuovo», al momento dell’acquisto, il bene già concesso in comodato.

L’art. 1, comma 1057, della legge n. 178 del 2020 prevede a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi – indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 o entro il 30 giugno 2026, purché entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – un credito di imposta pari:

(i)               al 20% del costo, per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;

(ii)              al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

(iii)            al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contratto di comodato non può essere assimilato ad un periodo di prova e, dunque, non può essere irrilevante ai fini dell’individuazione del requisito di novità imposto dalla citata normativa.

In altri termini, il macchinario non può essere considerato nuovo al momento del suo acquisto, essendo questo già stato in precedenza utilizzato, seppur a diverso titolo, dal soggetto acquirente e quindi non ricorre il requisito della novità indispensabile per fruire del tax credit in commento.

  1.       Come utilizzare in compensazione i crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale della società scissa o incorporata (Principio di diritto dell’Agenzia delle entrate 15 novembre 2024, n. 4)

Con il principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4, l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale della scissa/incorporata.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso di operazioni straordinarie, laddove sia previsto il passaggio di crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e questi siano caricati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24. In tal caso, specifica l’Agenzia delle entrate, non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione e/o formalizzazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, per fruire del credito è necessario indicare, nella sezione «contribuente»:

(i)               nel campo «codice fiscale», il codice fiscale riferibile alla società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito; 

(ii) nel campo «codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale  dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito di imposta, unitamente al codice identificativo «62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO»

Inoltre, il modello F24 deve essere utilizzato unicamente per indicare i crediti in commento. Pertanto, per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante deve utilizzarsi un distinto modello.

  1.       Credito di imposta per investimenti 4.0.: indicazione sulle modalità di fruizione del tax credit (risposta ad interpello 2 dicembre 2024, n. 239)

Con la risposta ad interpello 2 dicembre 2024, n. 239, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti 4.0. In particolare, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul tema della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti e sulle modalità di fruizione del tax credit in commento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nella citata risposta ad interpello è stato chiarito che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR. Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso «al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura», il contribuente potrà godere del credito in commento in misura ridotta, sino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione, o può decidere di attendere tale interconnessione ai sensi dell’art. 1, comma 1062, della Legge n. 178 del 2020. Nel primo caso, dunque, dall’ammontare del credito fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in nuovo triennio.

Per quanto riguarda, invece, le modalità per fruire del credito di imposta per investimenti 4.0., l’Agenzia delle entrate precisa che il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (cfr. art. 1, comma 1059, della Legge n. 178 del 2020).

A livello operativo, dunque, il credito potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a nulla rilevando l’anno di conclusione dell’investimento o l’anno di interconnessione del bene strumentale (cfr. FAQ del 16 aprile 2024).

  1.       Il Credito di imposta ZES si applica anche nel caso di acquisto di immobile attraverso il contratto di rent to buy (risposta ad interpello 3 dicembre 2024, n. 240).

Con la risposta ad interpello 3 dicembre 2024 n. 240, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito di imposta Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES Unica) anche in caso di acquisto di un immobile attraverso il contratto «rent to buy».

Sul punto, l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023 ha previsto che gli investimenti agevolabili devono rispettare determinate caratteristiche, fra cui quelle di far parte di un «progetto di investimento iniziale» conforme alla disciplina unionale (cfr. art. 2, punti nn. 49, 50 e 51 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014) e deve essere volto all’acquisto, anche attraverso locazione finanziaria, di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Con il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2024, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 6 del D.L. n. 124/2023 sono state definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta ZES unica. Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato decreto sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento, realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, volti all’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono i mpiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla r ealizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e d effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Per quanto riguarda, invece, il momento di effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini dell’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione, trova applicazione l’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati (cfr. art. 3, comma 4, del citato decreto).

Con specifico riferimento al contratto «rent to buy», l’Agenzia delle entrate chiarisce che questo costituisce una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene ed imputando quota parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento (cfr. art. 23 del D.L. 133/2014, ex multis, Circolare n. 4/2015).

 In merito al momento di effettuazione dell’investimento, l’art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR stabilisce che, per i beni immobili, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute «alla data (…) della stipulazione dell’atto di compravendita». Inoltre, «lo schema giuridico che caratterizza la norma in esame non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti».

Su tali basi l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che, ai fini del credito di imposta ZES Unica, in caso di acquisto di un’immobile nell’ambito di un contratto di «rent to buy», l’investimento immobiliare è:

(i)               effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile ex art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR; e,

(ii)              eleggibile ai fini credito in esame, a condizione che vengano rispettate le previsioni contenute nell’art. 2 del Regolamento UE n.651/2014 del 17 giugno 2014, non essendo richiesto dalla disciplina in commento il requisito della novità per gli immobili.

 

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

  1.       TCF: soggetti ammessi alla cooperative compliance (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2024, pubblicato in G.U. 4 dicembre 2024).

Lo scorso 4 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2024, con cui vengono fissate le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale per i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 221/2023.

(i)               Soggetti destinatari del decreto (art. 1, co. 1, del D.M.)

Il decreto si rivolge ai soggetti già ammessi o quelli che hanno presentato istanza di adesione al regime di cooperative compliance prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023.

Tali soggetti sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.

(ii)              Modalità di attestazione dell’efficacia del TCF (art. 1, co. 2, del D.M.)

Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del D.M. e, successivamente, con cadenza triennale, tali soggetti sono tenuti e devono acquisire una certificazione attestante l’avvenuto di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente posti in essere in modo corretto.

(iii)             Soggetti certificatori (art. 1, co. 3, D.M.)

La certificazione dovrà essere rilasciata da professionisti abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, in base alle indicazioni fornire dell’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all’art. 4, comma 1-quater del decreto medesimo.

(iv) Responsabilità del professionista certificatore.

In caso di infedele certificazione accertata dall’Amministrazione finanziaria, la condotta del professionista incaricato sarà oggetto di comunicazione da parte della medesima Agenzia delle entrate ai consigli dell’ordine professionale di appartenenza.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1.       Scissione parziale non proporzionale e asimmetrica (risposta ad interpello 5 novembre 2024, n. 217).

Con la risposta ad interpello 5 novembre 2024, n. 217 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della controllante cedente, valutandone l’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto.

La vicenda sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda un’operazione di riorganizzazione societaria, suddivisa in due operazioni distinte e preceduta dalla revoca della liquidazione che consiste:

(i)               nell’acquisto delle azioni proprie da parte di Beta, operazione in cui la cedente è la controllante Alfa;
(ii)              nella successiva scissione parziale non proporzionale asimmetrica di alfa a favore di una NewCo.

Tali operazioni sono finalizzate a proseguire l’attività economica svolta da Alfa, evitandone la liquidazione ed a separare i destini imprenditoriali dei due gruppi familiari a cui è riconducibile l’originaria compagine sociale di Alfa.

Con riferimento alla prima operazione, ossia l’acquisto di azioni proprie, la società BETA intenderebbe ricorrere ad un finanziamento da parte di un istituto bancario, garantito con il proprio patrimonio societario. Operazione alternativa all’acquisto di azioni proprie prospettata dall’istante riguarda l’ipotesi della distribuzione di un dividendo alla controllante Alfa.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, l’operazione di acquisto di azioni proprie (singolarmente considerata) non comporta il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, in virtù del coinvolgimento di due soggetti IRES (residenti), e considerando che l’acquisto di azioni proprie e la distribuzione di un dividendo da parte di Beta ad Alfa producono effetti fiscali sostanzialmente equipollenti. Nello specifico, il capo ad Alfa, la plusvalenza di cessione delle azioni di Beta risulta esente da imposizione per il 95% (art. 87 TUIR), in presenza dei relativi presupposti. Mentre, il dividendo distribuito da Beta è escluso da tassazione per il 95% (art. 89 TUIR).

Per quanto riguarda, invece, la successiva operazione di scissione (parziale non proporzionale asimmetrica) di Alfa, l’Agenzia delle entrate precisa che, in linea di principio, l’operazione è fiscalmente neutrale (ex art. 173 TUIR) e che il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie (che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato) non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Tuttavia, affinché l’operazione non integri una fattispecie elusiva occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 3 del TUIR attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

La scissione deve, dunque, essere finalizzata alla effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con il mantenimento degli investimenti finanziari effettuati.

Da ultimo, in merito alla combinazione delle due operazioni (i.e. acquisto di azioni proprie e scissione), l’Agenzia delle entrate precisa che la cessione da parte di Alfa e Beta di una quota di azioni nella stessa Beta è volta al dotare Alfa delle disponibilità liquide necessarie per mantenere inalterati i valori economici ottenuti dai soci per effetto della successiva scissione asimmetrica. Tale finalità mira a evitare che la scissione possa configurarsi come sperequata, assicurando che i soci ricevano valori economici equivalenti a quelli detenuti anteriormente alla scissione.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria rileva che l’acquisizione di disponibilità liquide da parte di ALFA, attraverso la cessione delle partecipazioni detenute in BETA a quest’ultima, per utilizzarle nella scissione al fine di garantire la proporzionalità economica dell’operazione (distribuendo tali risorse tra le società coinvolte), non determina il conseguimento di alcun indebito vantaggio. In particolare, non si riscontra uno sfruttamento abusivo del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 173 del TUIR né una mancata tassazione di eventuali “ristori” tra i soci in caso di scissione sperequata (cfr. risposta a interpello pubblicata, sub n. 84 del 2024, pagina 20 di 21). Tale condotta, difatti, non n contrasto con alcuna norma tributaria o principio dell’ordinamento tributario.

  1.       Regimi a realizzo controllato, anche in caso di conferimenti plurimi e successivi o contemporanei (risposta ad interpello 5 novembre 2024, n. 216).

Con la risposta ad interpello 5 novembre 2024, n. 216, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei regimi di realizzo controllato per i conferimenti societari (cfr. art. 175 e 177 TUIR).

Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria precisa che, in linea generale, la costituzione di una holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime di impresa che già detengono partecipazioni in società può avvenire, attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione.

Nello specifico, attraverso il conferimento, il soggetto conferente apporta la partecipazione ad una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto.

A fronte del conferimento, invece, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) ed assegna le nuove partecipazioni al conferente che sostituisce l’originaria partecipazione con le nuove.

A livello fiscale, i conferimenti sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (cfr. art. 9, comma 5, del TUIR). Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società operativa a favore di una holding realizza una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto.

Sul punto, l’art. 177 del TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento che comporta:

(i)               l’acquisizione del controllo di una società (comma 2);

(ii)              il conferimento di partecipazioni qualificate con controllo totalitario della conferitaria da parte del conferente (comma 2-bis).

Le previsioni di cui sopra stabiliscono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento per determinare il reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato). In applicazione di tale regime, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente delle medesime partecipazioni conferite (c.d. neutralità indotta).

Anche l’art. 175 TUIR prevede un regime a realizzo controllato applicabile nei casi in cui oggetto del conferimento tra soggetti titolari di reddito di impresa sia una partecipazione di controllo o di collegamento.

Ciò posto, secondo l’Amministrazione finanziaria possono applicarsi i regimi a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento plurimi e successivi (o contemporanei), purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

  1.       Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 18 novembre 2024 n. 100-2024/T).

Lo scorso 18 novembre, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 100-2024/T con il quale viene esaminato l’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs 18 settembre 2024, n. 139, che ha disposto la sostituzione del comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – TUS).

L’attuale formulazione del citato articolo 3 mantiene l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma chiarisce le condizioni e l’ambito applicativo della norma. Nello specifico, per beneficiare dell’esenzione in commento, la norma contempla tre diverse ipotesi:

(i)               aziende o rami di esse: il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;

(ii)              quote sociali e azioni di società di capitali ex art. 73, co. 1, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91 (TUIR): il beneficio si applica purché gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;

(iii)            altre quote sociali: il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Nelle ipotesi sopradescritte, per poter godere del beneficio fiscale, gli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo ovvero al mantenimento della titolarità del diritto. Sul punto, occorre segnalare che il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma comporta la decadenza dal beneficio e, conseguentemente, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa ex art. 13 del D.Lgs n. 471/1997 e relativi interessi di mora.

Da ultimo si segnala la normativa sopradescritta trova applicazione anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

PRINCIPI CONTABILI

  1.       Rendicontazione di sostenibilità: pubblicate le Faq della Commissione UE contenti importanti chiarimenti in merito alla rendicontazione di sostenibilità

Lo scorso 13 novembre, la Commissione europea ha reso note le FAQ nelle quali interviene a chiarire l’interpretazione di alcune norme previste in materia di rendicontazione di sostenibilità, contenute nella Direttiva 2022/2464/UE (Corporate Social Responsability Directive – CSRD) e recepite nell’ordinamento interno con il D.Lgs n. 125/2024.

Particolare rilievo assume la FAQ n. 8) nel quale viene richiesto se un ente piccolo e non complesso, che sia impresa madre di un grande gruppo, possa redigere la rendicontazione di sostenibilità in conformità agli LSM ESRS, vale a dire, i principi contabili semplificati applicabili alle PMI quotate. Sul punto, la Commissione evidenzia che un’impresa madre di un grande gruppo, indipendentemente dalle sue dimensioni, sia tenuta a pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità conformemente agli standard non semplificati (i.e. ESRS). Difatti, la possibilità di applicare gli LSME ESRS è riservata solo alle PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono quotati in un mercato regolamentato dell’UE.

Nella FAQ n. 10) viene affrontata, invece, l’ipotesi di un ente piccolo e non complesso che, pur essendo impresa madre di un grande gruppo, non è obbligato a pubblicare i bilanci consolidati in quanto tutte le sue imprese figlie sono considerate irrilevanti. Si chiede, dunque, se in tal caso debba essere predisposta e pubblicata una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità. A tal proposito, la Commissione precisa che l’impresa madre di un grande gruppo, esentata dall’obbligo di redigere e pubblicare i bilanci consolidati per i motivi indicati, non è tenuta a predisporre la dichiarazione sulla sostenibilità. Diversamente, se essa stessa viene classificata come grande impresa dovrà redigere una dichiarazione individuale sulla sostenibilità, includendo nella rendicontazione anche le proprie figlie in relazione alla catena di valore, conformemente agli ESRS.

Interessante poi è la FAQ n. 18, nel quale viene chiarito che una PMI, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE e che decide su base volontaria di redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità, è esentato dalla redazione e pubblicazione della dichiarazione individuale sulla sostenibilità, purché la prima venga redatta in conformità agli ESRS.

Da ultimo, nella FAQ n. 20 viene chiarito che, affinché una impresa figlia sia esentata dalla redazione della rendicontazione della sostenibilità, la sua relazione sulla gestione deve contenere un link alla relazione sulla gestione consolidata o alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell’impresa madre. Aggiunge la Commissione che, laddove quest’ultima non sia ancora disponibile al momento della pubblicazione della relazione sulla gestione dell’impresa figlia, questa, ai fini dell’esenzione, può indicare nella relazione sulla gestione un link generale in cui i documenti pertinenti saranno disponibili in futuro.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024

L’articolo 15, comma 1, n. 1) del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».

Consegue l’esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Le somme dovute a titolo risarcitorio sono quindi escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 246 del 5 dicembre 2024

L’acquisto dei pezzi di una casa prefabbricata, montati dalla stessa impresa che li produce o da terzi, è soggetto ad aliquota IVA ordinaria. La possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate alle case di abitazione (aliquote del 4% o del 10%), è limitata all’ipotesi in cui il cliente commissioni all’impresa costruttrice la realizzazione dell’immobile (R.M. 12.3.1974 n. 503351).

L’aliquota ordinaria è applicabile nel caso in cui il contratto abbia per oggetto “il semplice acquisto dei singoli pezzi”. Considerato che tali pezzi costituiscono l’oggetto della produzione dell’impresa che li fabbrica, si deve ritenere che il negozio giuridico vada qualificato come una compravendita. Il relativo corrispettivo va, pertanto, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

Le aliquote IVA del 4% o del 10% si applicano, invece, quando “il committente affida ad un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa”. In tale circostanza, essa “assume l’obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti”; conseguentemente “avendo la cessione per oggetto un’abitazione”, possono essere applicate le agevolazioni IVA, ove ne ricorrano i requisiti (R.M. n. 503351/74)..

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 21 novembre 2024 nella causa C-624/23

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretata nel senso che: essa non osta alla normativa di uno Stato membro conformemente alla quale il destinatario di una cessione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA) è privato del diritto a detrarre tale imposta, previsto dalla direttiva suddetta, nel caso in cui il fornitore, da una parte, non abbia adempiuto l’obbligo, previsto da detta normativa, di depositare una domanda di registrazione ai fini dell’IVA e abbia emesso, all’attenzione del destinatario, fatture che non indicano l’IVA, e, dall’altra, abbia redatto, nel corso di una verifica fiscale, un verbale che menziona l’IVA suddetta e in cui tale fornitore era presentato anche quale destinatario della cessione in parola.

La direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, e il principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità di rettificare una fattura nel caso in cui, da una parte, la fattura che il fornitore ha consegnato al destinatario di una cessione assoggettata all’IVA non indicasse tale imposta e, dall’altra, in occasione di una verifica fiscale riguardante tale fornitore, quest’ultimo abbia redatto un verbale che menziona l’IVA e presenta tale fornitore anche come destinatario della cessione suddetta..

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 28 novembre 2024 nella causa C-622/23

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112.

  1.       Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30685 del 28 novembre 2024

Ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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