Roma, Li 7 febbraio 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192
In G.U. Serie Generale n. 294 del 16.12.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
Tale provvedimento, attuativo della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), prevede alcune modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e in materia di operazioni straordinarie.
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193
In G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2024 è stata pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
Il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell’ambito dell’attuazione del PNRR e contiene disposizioni in materia di tutela dei consumatori, concorrenza nel settore assicurativo, sostegno alle start-up.
- Decreto MEF 6 dicembre 2024
In G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo.
Il provvedimento, firmato dal Viceministro del MEF, ha aggiornato le disposizioni attuative contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 54237 del 14 aprile 2016, sostituendo le stesse con quelle del presente decreto.
- Legge 20 dicembre 2024, n. 199
In G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2024 è stata pubblicata la legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
In G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2024 è stato pubblicato il decreto-legge 202 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. DL Milleproroghe).
Tale provvedimento è attualmente al vaglio del Senato della Repubblica (AS 1337) per l’iter di conversione in legge.
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203
In G.U. Serie Generale n. 303 del 28.12.2024 è stata pubblicata la legge 203 del 2024 recante disposizioni in materia di lavoro.
Il provvedimento si occupa di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
- Decreto MEF 20 dicembre 2024
In G.U. Serie Generale n. 304 del 30.12.2024 è stato pubblicato il decreto, firmato dal Viceministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni in materia di Global minimum tax.
- Decreto MEF 27 dicembre 2024
In G.U. Serie Generale n. 305 del 31.12.2024 è stato pubblicato il decreto, firmato dal Viceministro dell’economia e delle finanze, recante disciplina della fiscalità differita nell’esercizio transitorio.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207
In G.U. Serie Generale n. 305 del 31.12.2024 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
- Decreto MEF 12 novembre 2024, n. 212
In G.U. Serie Generale n. 2 del 3.01.2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che ha previsto il regolamento recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato l’avviso 3/2024 per progetti sull’Intelligenza Artificiale
Con Decreto direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso 3/2024 avente ad oggetto il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale volti a promuovere un uso etico e consapevole dell’Intelligenza Artificiale (IA) e delle nuove tecnologie, contrastando rischi come fake news, hate speech e deepfake. L’iniziativa sostiene anche inclusione e parità di genere nel settore tecnologico e lavorativo. I progetti finanziabili dovranno riguardare:
- salute e benessere: uso responsabile dell’IA e sensibilizzazione sui rischi digitali.
- educazione inclusiva: formazione per giovani e famiglie su IA e nuove tecnologie, contrasto ai deepfake.
- parità di genere: sviluppo di competenze IA per donne e ragazze, prevenzione di abusi digitali.
- occupazione: formazione su IA e tecnologie per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Possono presentare domanda, singolarmente o in partenariato, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Fondazioni del Terzo Settore, iscritte al RUNTS, Fondazioni ONLUS iscritte nella relativa all’anagrafe. La dotazione delle risorse stanziate è pari a 2.500.000 euro. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 4 marzo 2025, alle ore h 16:00, sulla piattaforma ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it
- Asd e Iva: negata l’esenzione per concessione d’uso con pubblicità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 2/2025, ha chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non possono beneficiare dell’esenzione Iva per la concessione d’uso di un impianto sportivo se l’accordo prevede attività pubblicitaria.
L’istanza riguardava un’Asd affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, iscritta al Registro delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), che gestiva il Palasport comunale con facoltà di effettuare pubblicità commerciale. L’Agenzia ha ritenuto che questa attività generi un vantaggio economico ulteriore rispetto all’attività sportiva, qualificando l’operazione come «complessa» e escludendo l’esenzione Iva.
L’orientamento segue la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, che nega un’esenzione generalizzata per l’uso di impianti e servizi accessori. Tuttavia, si potrebbe considerare un’interpretazione più flessibile, valutando il nesso funzionale tra pubblicità e attività sportiva. L’art. 9 del D.lgs. 36/2021 riconosce la gestione degli impianti e la pubblicità come strumenti utili alla sostenibilità economica delle Asd e alla qualità dei servizi offerti agli sportivi.
In alcuni casi, quindi, si potrebbe ipotizzare un’esenzione Iva per la pubblicità strettamente funzionale alla gestione dell’impianto, a condizione che sia destinato esclusivamente all’attività istituzionale dell’Asd o Ssd.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato avviso coprogettazione finanziato dal PNI 2021/2027
Con Decreto n. 489 del 30 dicembre 2024 il Capo Dipartimento delle politiche sociali, del terzo settore e migratorie ha approvato un avviso volto a selezionare Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a co-progettare un percorso di modellizzazione e accompagnamento metodologico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali, finalizzato a rafforzare le équipe multidisciplinari impegnate nella progettazione e realizzazione di azioni di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali.
L’intervento, che rientra nel sistema integrato di servizi sociali destinato ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità – in particolare quelli con minori di età compresa tra 0 e 3 anni, come previsto dall’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.
L’avviso è rivolto agli ETS di tutta Italia e il progetto è finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 Priorità 2 “Child Guarantee” – Obiettivo specifico l ESO 4.12., per un totale di 3.000.000,00 € interamente a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it, entro le ore 23:59 del 6 marzo 2025.
- Dipartimento per lo Sport: pubblicato il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2023
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive relative al primo trimestre del 2023, disponibile sul proprio sito ufficiale.
Introdotto dall’articolo 81 del Decreto-Legge 104/2020 come misura di sostegno durante la pandemia, il credito d’imposta è stato prorogato fino al terzo trimestre del 2023.
L’agevolazione è destinata a lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali e ha ad oggetto investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, comprese le sponsorizzazioni, rivolte a leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e associazioni dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Queste devono operare in discipline olimpiche o paralimpiche, svolgere attività sportiva giovanile e aver registrato nel 2019 ricavi tra 150.000 e 15 milioni di euro.
I beneficiari possono immediatamente utilizzare il credito d’imposta in compensazione, indicando il codice tributo 6954 nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Pubblicata la graduatoria relativa all’Avviso 2/2024
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative e fondazioni del Terzo Settore nell’ambito dell’Avviso n. 2/2024.
Gli enti che hanno presentato domanda di contributo possono consultare l’attribuzione dettagliata dei punteggi sul sito del Ministero.
- Registri dei volontari negli ETS: sì a sezioni separate per le sedi secondarie
Con la nota n. 809 del 20 gennaio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che gli Enti del Terzo Settore (ETS) con più sedi operative possono istituire registri separati dei volontari per ciascuna sede, a condizione che vengano rispettati i requisiti normativi sulla loro tenuta.
Condizioni per la gestione di registri separati
Il Ministero ribadisce che il registro dei volontari mantiene un carattere unitario, ma può adattarsi alla struttura dell’ente, che potrebbe avere sedi operative secondarie anche in diverse regioni. In questi casi, se l’unicità del supporto cartaceo risulta difficoltosa, è possibile istituire una “sezione separata” del registro, gestita localmente da un responsabile designato e conforme al D.M. 6 ottobre 2021.
Ogni registro deve contenere:
- Dati anagrafici del volontario (codice fiscale, generalità, luogo e dati di nascita).
- Residenza o domicilio .
- Dati di inizio e cessazione dell’attività di volontariato.
Per istituire registri separati, l’ETS deve rispettare alcune condizioni aggiuntive:
- Delibera dell’organo di amministrazione per l’istituzione del registro di sede.
- Modalità di gestione che evita doppie registrazioni.
• Nomina di un responsabile per la tenuta del registro.
• Comunicazione preventiva alla compagnia assicurativa sulle modalità di gestione.
• Verifiche periodiche dell’organo di amministrazione.
Controlli e aggiornamenti
Per garantire la massima trasparenza e facilitare eventuali ispezioni, il Ministero raccomanda che presso la sede principale dell’ente venga conservata una copia del frontespizio di ogni registro dei volontari istituito nelle sedi secondarie. Tale frontespizio dovrà riportare gli estremi della vidimazione e la data a partire dalla quale il registro secondario è divenuto operativo.
Questa misura consente di esibire rapidamente i registri durante i controlli periodici previsti dal Codice del Terzo Settore (art. 93), evitando irregolarità o contestazioni in fase di verifica da parte del
- Corte di Cassazione: accesso ai benefici fiscali solo se le ASD provano il requisito della non commercialità
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono accedere alle agevolazioni fiscali solo se rispettano sia i requisiti formali che quelli sostanziali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31924/2024 dell’11 dicembre, escludendo la qualifica di ente non commerciale a un’ASD che non aveva dimostrato concretamente la natura della propria attività.
La vicenda nasce da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un’ASD, che si era vista riconoscere in secondo grado il diritto alle agevolazioni nonostante alcune irregolarità formali, come la tardiva presentazione del modello EAS e presunte carenze nel principio di democraticità interna. La Cassazione, ribaltando la decisione, ha chiarito che non basta rispettare gli adempimenti burocratici: è necessario dimostrare con documenti e provare concreto lo svolgimento di un’attività realmente conforme agli scopi istituzionali.
Un punto chiave della sentenza è l’onere della prova: spetta all’ASD dimostrare la propria natura non commerciale, non solo con lo statuto ma anche con prove pratiche delle attività svolte.
- Telefisco 2025: risposte in materia di Terzo settore
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in occasione di Telefisco 2025, che le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) non possono cumulare il regime forfettario previsto per i contribuenti minori (legge 190/2014) con i benefici fiscali della legge 398/1991. I due regimi, infatti, restano alternativi e non cumulabili, differenziandosi sia negli adempimenti richiesti sia nelle condizioni di accesso.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Esenzione IMU (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 16/12/2024, n. 32690)
In materia di IMU, per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione. È necessario che l’ente proprietario, anche se privo di finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, dimostri che le attività svolte nell’immobile siano realizzate con modalità non commerciali, nell’accezione sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012.
- Cessione di azienda o di singoli beni (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33109)
Ai fini fiscali, per qualificare un’operazione come cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro, o come cessione di singoli beni, soggetta ad IVA, è necessario verificare se i beni ceduti, nel loro complesso, costituiscono un’organizzazione autonoma idonea all’esercizio di un’attività imprenditoriale. Se il complesso dei beni ceduti conserva un residuo di organizzazione che dimostri l’attitudine, sia pure con successive integrazioni da parte del cessionario, all’esercizio d’impresa, si configura una cessione d’azienda.
- Detrazione IVA in operazioni fraudolenti (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33114)
In tema di IVA, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione, non ha rilievo che l’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 consenta la deduzione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche in caso di consapevolezza della natura fraudolenta delle operazioni. Il diritto alla detrazione dell’IVA si fonda esclusivamente sul principio di neutralità dell’imposta. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, per contestare la detrazione, deve dimostrare che il contribuente era, o avrebbe dovuto essere, consapevole della frode, mentre il contribuente deve provare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
- Esenzione ICI (Cass. Civ, Sez. V, Ordinanza, 24/12/2024, n. 34380)
In tema di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l’immobile destinato in parte ad attività di culto e in parte ad attività commerciale non può beneficiare dell’esenzione totale dal tributo qualora risulti iscritto in catasto come un’unica unità immobiliare, e non siano distintamente identificabili le porzioni adibite alle diverse attività.
- Esenzioni d’imposta per gli Enti non profit (Cass. Civ.,Sez V., 03/01/2025, n. 60)
Le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
- Requisito oggettivo ai fini IVA (Cass. Civ, Sez V, 19/01/2025, n. 1274)
Per l’assoggettabilità ad IVA e la conseguente detrazione dell’imposta assolta, è necessario il configurarsi di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato. Prestazioni che si configurano come mere dazioni di denaro senza obbligazioni di fare non possono essere considerate corrispettivi soggetti ad IVA.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Global Minimum tax (GloBE): pubblicata la disciplina della fiscalità differita nell’esercizio transitorio (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2024, pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024).
Lo scorso 31 dicembre, è stato pubblicato in G.U. il DM. 27 dicembre 2024, riguardante il trattamento della fiscalità differita nell’esercizio transitorio ovvero nel primo periodo di applicazione della GloBE.
Sul punto, il citato D.M. delinea un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all’inizio dell’esercizio transitorio senza necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro applicazione.
Di seguito sinteticamente le previsioni contenute nel citato Decreto:
(i) stabilisce che le attività fiscali differite e le passività fiscali differite esistenti all’inizio dell’esercizio transitorio sono rilevanti ai fini del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva nell’esercizio transitorio e in quelli successivi. È prevista l’inclusione delle attività fiscali differite non ancora iscritte per mancanza dei presupposti contabili. (cfr. art. 2 del Decreto)
(ii) specifica a quale valore tali attività differite devono essere considerate ai fini del computo dell’aliquota di imposizione effettiva nel suddetto esercizio e negli esercizi successivi (cfr. art. 3 del Decreto);
(iii) chiarisce come determinare il valore delle attività fiscali differite relative a crediti di imposta anteriori – crediti di imposta rimborsabili qualificati, crediti d’imposta rimborsabili non qualificati, crediti d’imposta negoziabili, crediti d’imposta non negoziabili o altri crediti di imposta, maturati prima dell’inizio dell’esercizio transitorio – (art. 4 del Decreto);
(iv) prevede una limitazione alla rilevanza della fiscalità differita in merito alle attività fiscali differite e alle passività fiscali differite esistenti all’inizio dell’esercizio transitorio (art. 5 del Decreto);
(v) viene disciplinata l’ipotesi del Trasferimento di una immobilizzazione tra imprese o entità del medesimo gruppo nazionale o internazionale. (cfr. artt. 6 e 7 del Decreto).
- Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del credito di imposta ZES Unica (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2025).
Lo scorso 31 gennaio l’Agenzia dele entrate ha approvato, ai sensi dell’art. 16-del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, il Modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti effettuati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.
Con la legge di bilancio 2025, il Legislatore è intervenuto riformulando la disciplina della ZES UNICA, prorogandone l’applicazione fino al 2025.
Con riferimento alle modalità di invio della Comunicazione, l’art. 16 del citato Decreto prevede che la comunicazione deve essere inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando l’apposito software denominato «ZESUNICA2025».
Entro 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è possibile inviare la Comunicazione integrativa.
- Regime opzionale di tassazione per le imprese estere controllate (CFC): pubblicate le istruzioni per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva ex art. 167, comma 4-ter del TUIR (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2024, n. 64/E).
Lo scorso 18 dicembre, con la risoluzione 64/E/2024, l’Agenzia delle entrate ha reso noto i codici tributo da applicare per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 167, comma 4-ter del TUIR.
Si tratta di un regime opzionale introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con il quale sono stati inseriti all’art. 167 del TUIR due nuovi commi (co. 4-ter e 4-quater). In particolare, le nuove norme consentono ai soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, di corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Tale regime opzionale trova applicazione a condizione che i bilanci di esercizio siano oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di locazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Ciò posto, per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva occorrerà inserire nella sezione «Erario» i seguenti codici tributo:
- “4077” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4079” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4082” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
- TCF: pubblicate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 12/2015 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2025, n. 5320)
Lo scorso 10 gennaio l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le Linee guida per:
(i) la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
(ii) la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.
Con il primo documento, l’Agenzia ha reso disponibile agli operatori un manuale per la gestione del rischio nell’ambito della cooperative compliance. Si tratta di un documento di supporto alle imprese che stanno valutando di aderire all’adempimento collaborativo.
Il secondo documento, invece, contiene le istruzioni per la costruzione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali per le imprese operanti nel settore industriale. Tali linee guida sono volte ad individuare i processi, le attività e i rischi fiscali standard che le imprese dovranno controllare attraverso l’utilizzo di strumenti idonei alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio, laddove intendano aderire al regime di adempimento collaborativo o, semplicemente, adottare un sistema di controllo del rischio fiscale certificato, per gli usi consentiti dalla legge.
- Adempimento collaborativo: definiti i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime (Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 6 dicembre 2024, n. 295).
Con il D.M. del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 lo scorso 17 dicembre, sono stati definiti i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo. Si tratta di un regime volto a promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
A livello soggettivo possono presentare domanda di adesione al regime:
(i) i soggetti residenti e non residente che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
- a) 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
- b) 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;
- c) 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;
(ii) I contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dal volume d’affari o ricavi, in presenza degli altri requisiti;
(iii) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali prima indicati (sub ii) e che il gruppo adotti un Sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato;
(iv) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA allorché almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.
A livello oggettivo, detti soggetti devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, il quale dovrà essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, predisposto in modo coerente con le linee guida fornite dal Legislatore e certificato da professionisti indipendenti, anche in merito alla sua conformità ai principi contabili. Sul punto, il citato Decreto chiarisce che detto sistema può dirsi efficace nel caso in cui sia in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, in modo tale da adempiere al meglio ai propri doversi di trasparenza e collaborazione (cfr. art. 3 del D.M.).
Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di adesione, questo dovrà essere presentato tramite l’apposito modello adottato con provvedimento dall’Agenzia delle entrate (prot. n. 450193/2024).
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo p.e.c. (: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it) dai soggetti residenti, mentre per i non residenti sarà possibile procedere mediante casella di posta elettronica ordinaria (dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it). L’istanza in commento dovrà essere compilata seguendo le istruzioni allegate al modello e corredata dalla documentazione indicata all’art. 4, c. 5, del Decreto (i.e. descrizione dell’attività svolta dall’impresa; strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza; documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento; mappa dei processi aziendali; mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti; certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, del decreto e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza).
Da ultimo, il Decreto disciplina in modo dettagliato l’attività istruttoria che deve essere posta in essere dall’Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità al regime (cfr. art. 5 del Decreto). Sul punto, chiarisce che quest’ultimo verifica i requisiti del sistema secondo criteri di comprensione del business, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività, proponendo – laddove necessario – ulteriori interventi ai fini dell’ammissione. Al termine dell’istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi, l’Ufficio deve avviare le interlocuzioni relative al procedimento di ammissione, le quali potranno articolarsi in più incontri, pur dovendosi concludere entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza o della documentazione.
A tal proposito si segnala che, in caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione al regime, i termini saranno sospesi fino alla presentazione dell’ulteriore documentazione necessaria o fino all’effettiva implementazione delle misure correttive richieste; la procedura si intenderà rinunciata nel caso in cui ciò non avvenga entro sei mesi.
Ciò posto, all’esito dell’attività istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti soggetti ed oggettivi necessari per l’accesso al regime, l’Ufficio comunicherà al contribuente (tramite PEC o, laddove consentito, PEO) l’esito della verifica.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Fusione per incorporazione della casa madre con altra società estera (principio di diritto del 16 gennaio 2025, n. 1)
Lo scorso 16 gennaio l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 1/2025 ha illustrato gli adempimenti che devono essere osservati in caso di fusione per incorporazione di una società estera con stabile organizzazione in Italia in un’altra società non residente.
Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, le vicende che riguardano l’attività di impresa (i.e. inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione informativa (modello AA//10).
Tale modello deve essere altresì utilizzato laddove siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l’estinzione del soggetto d’imposta che ha subito la trasformazione (e, conseguentemente, anche la cancellazione della P.IVA e Codice Fiscale); sia che da tali operazioni o trasformazioni non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA. In tale ipotesi, si dovrà procedere con la compilazione della «Sezione I: OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE».
In caso di fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata comporta per i soggetti (residenti e non) l’impossibilità di proseguire l’attività con la P.IVA del soggetto incorporato – sia esso residente o stabile organizzazione di un non residente. Ciò in quanto, quest’ultimo si estingue al pari del proprio identificativo fiscale. Pertanto, l’incorporante non residente ha necessità di una nuova attribuzione/identificazione per operare in Italia.
Da ultimo, l’Agenzia delle entrate rileva che la costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 9491 del 15 gennaio 2024
Approvato il modello di dichiarazione IVA 2025. Tra le principali novità, si evidenzia la ridenominazione del Quadro VM, destinato alla indicazione dei versamenti effettuati tramite il modello F24 con elementi identificativi, nonché la modifica del Quadro VO, aggiornato per consentire, da un lato, la comunicazione dell’opzione per il regime forfettario da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (VO18) e, dall’altro, la scelta del regime fiscale agevolato per le imprese giovanili operanti nel settore agricolo (VO27).
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 19 del 3 febbraio 2024
L’esenzione dall’IVA per l’importazione di beni destinati a esami, analisi o prove, prevista dall’art. 72 della direttiva 2009/132/CE, è applicabile anche in assenza di una specifica norma interna di recepimento. Tale conclusione si basa sul rilievo che le disposizioni della direttiva 2009/132/CE, in particolare l’articolo 72, riproducono quelle già contenute nella direttiva 83/181/CEE, ora abrogata, la cui attuazione era stata disposta con il D.M. 5 dicembre 1997, n. 489, ritenuto tuttora in vigore.
L’applicazione di tale regime è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 73-78 della direttiva 2009/132/CE, tra cui la necessità che i beni importati siano interamente consumati o distrutti nel corso delle operazioni, l’esclusione di quelli destinati a finalità promozionali e la limitazione alle quantità strettamente necessarie agli scopi dell’importazione.
- Fondazione Nazionale dei commercialisti, 16 gennaio 2025 – Rassegna delle novità IVA 2025
Pubblicato sul sito internet della Fondazione Nazionale dei commercialisti il documento di ricerca denominato “Rassegna delle novità IVA 2025”. Il documento riepiloga in via sintetica le principali novità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio 2025 (l.n. 207/2024) e nel decreto milleproroghe (d.l. n. 202/2024), nonché in altri provvedimenti, emanati nel corso del 2024, che hanno innovato la disciplina dell’IVA.
- CGUE, sentenza del 5 dicembre 2024 nella causa C-680/23
L’articolo 183, comma 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
- CGUE, sentenza del 12 dicembre 2024 nella causa C-331/23
L’articolo 205 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che, per garantire la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, prevede la responsabilità in solido oggettiva di un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza tuttavia che il giudice competente possa esercitare un potere di valutazione in funzione della partecipazione delle diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni misura che può essergli ragionevolmente richiesta per garantire che le operazioni da esso realizzate non facessero parte di tale frode.
L’articolo 205 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che impone l’obbligazione solidale di assolvere l’IVA a un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza che si tenga conto del diritto di quest’ultimo alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte.
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti, per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi fiscali successivi e che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e di procedimenti penali per un altro esercizio fiscale.
- CGUE, sentenza del 12 dicembre 2024 nella causa C-527/23
L’articolo 168 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società di tale gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, quando è stabilito che detti servizi sono utilizzati a valle da tale soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.
- CGUE, sentenza del 19 dicembre 2024 nella causa C-573/22
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
L’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, ivi compresi gli smartphones e i computer.
L’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal