Roma, Li 21 febbraio 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto 16 gennaio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
In G.U. Serie Generale n. 34 del 11.02.2025 è stato pubblicato il decreto recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero. Tale provvedimento è stato emanato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Esclusione IVA fino al 2025 per noleggio impianti sportivi delle SSD
Con la risposta all’interpello n. 36/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono fuori campo IVA le prestazioni di noleggio di impianti sportivi effettuate da una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) a favore di associazioni affiliate alla stessa Federazione.
Tale fattispecie rientra quindi nel regime IVA previsto dall’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972 e si applica fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il noleggio:
- sia effettuato da un ente sportivo dilettantistico:
- sia strettamente connesso all’attività istituzionale dell’ente;
- sia destinato a soggetti che praticano sport o educazione fisica,
- ad associazioni appartenenti alla stessa organizzazione.
L’Agenzia ha confermato che, se il noleggio rappresenta un completamento naturale degli scopi dell’ente, l’attività mantiene la destinazione istituzionale.
- Terzo Settore: nuovo accordo sulla rivalutazione delle retribuzioni
Dal 1° gennaio 2025, per i dipendenti delle associazioni e organizzazioni del Terzo Settore (escluse quelle sportive), la rivalutazione della paga base nazionale conglobata non sarà più legata all’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic con tabacchi), ma sarà calcolata con un incremento fisso dell’1%.
L’aggiornamento è frutto dell’accordo siglato il 31 gennaio 2025 da Confimprese Italia e Fesica Confsal, in seguito al rinnovo del CCNL del 20 luglio 2023 per i dipendenti del Terziario (attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa). Tra le principali novità del contratto:
- Indennità di vacanza contrattuale: dopo 3 mesi dalla scadenza del contratto, ai lavoratori spetta un importo provvisorio pari al 30% dell’inflazione programmata, che sale al 50% dopo 6 mesi.
- Quattordicesima mensilità: se non sostituita dal premio di risultato, sarà corrisposta entro il 12 luglio.
- Straordinari: il tetto massimo annuo sale a 250 ore.
- Banca ore formazione: permessi non fruiti per riduzione oraria ed ex festività potranno essere usati per aggiornamento professionale o liquidati con un +25% di maggiorazione.
- Ferie solidali: i lavoratori potranno cedere fino a 10 giorni a colleghi con gravi patologie o con familiari bisognosi di assistenza.
- Part-time: eliminato il limite minimo di 5 ore settimanali e introdotta maggiore flessibilità per il passaggio da tempo pieno a parziale e viceversa.
- Lavoro intermittente: l’indennità di disponibilità è fissata al 20% della retribuzione mensile.
il CCNL è valido dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: rettifica alla Tabella del Criterio B.1 nell’Avviso n. 3/2024
Con Decreto del 20 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver apportato una rettifica alla tabella riportata al paragrafo 11 dell’Avviso n. 3/2024, relativo alla concessione del contributo. La modifica riguarda l’attribuzione del punteggio per il criterio B.1 – Valenza nazionale del progetto, specificamente in riferimento al numero di Regioni coinvolte nella realizzazione concreta delle attività progettuali.
- Sentenza n. 909/7/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 909/2025, ha affermato il principio secondo cui la corresponsione di retribuzioni elevate non configura, di per sé, un’ipotesi di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, incompatibile con l’assenza di scopo di lucro di un determinato ente.
La vicenda attiene al disconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 6 del dPR 601/1973, c.d. mini – IRES, operata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una scuola internazionale con sede a Roma.
Tra i requisiti di applicazione della mini – IRES, in riferimento agli istituti scolastici, rientra altresì l’assenza di scopo di lucro, oltre al possesso della personalità giuridica e al reinvestimento del risparmio di imposta verso attività istituzionali.
Ad avviso della Corte di Giustizia, trattandosi di una scuola internazionale, il parametro di riferimento per calcolare l’adeguatezza e proporzionalità delle retribuzioni non è il CCNL applicato dal comparto scuola italiana, bensì le tabelle retributive generalmente applicate da altre scuole internazionali private. Pertanto, nel caso di specie, non appariva configurabile un’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, anche in considerazione del fatto che la previsione di soglie retributive così elevate era giustificata dalla necessità di acquisire specifiche competenze professionali per lo svolgimento dell’attività scolastica.
In aggiunta, la Corte di Giustizia ha colto l’occasione per specificare che al fine di affermare la violazione del divieto di assenza di scopo di lucro, è indispensabile un’effettiva verifica in merito alla concreta distribuzione di utili e avanzi di gestione.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/01/2025, n. 1300)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 prevede che l’emissione dell’avviso di accertamento non può avvenire prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Il rispetto di tale termine è inderogabile e costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente; l’inosservanza di detto termine determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus“, salvo che l’urgenza sia determinata da circostanze oggettive ed esterne alla sfera organizzativa dell’ente impositore.
- Transfer pricing (Cass. civ., Sez. V, 20/01/2025, n. 1311)
In materia di prezzi di trasferimento, nel testo vigente ratione temporis (art. 110, comma 7, del T.U.I.R.), l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria riguarda solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali, alla stregua di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del T.U.I.R., posto che il transfer pricing non integra una disciplina antielusiva in senso proprio. Tra i metodi di determinazione del valore normale delle transazioni infragruppo l’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, non prevede una rigida gerarchia ma impone di adottare il metodo più appropriato al caso concreto. Tra i metodi esistenti, il metodo del confronto del prezzo (CUP) conserva una preferenza implicita, richiedendo una motivazione stringente per l’utilizzo di metodi alternativi, come il metodo del margine netto della transazione.
- Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali dal reddito di lavoro autonomo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/01/2025, n. 1690)
L’articolo 54, primo comma, del TUIR, che prevede che i compensi per determinare il reddito da lavoro autonomo sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non esclude la deducibilità di tali contributi dal reddito professionale. L’articolo 10, lettera e) del TUIR, che prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali solo in via residuale, non pregiudica la deducibilità dal reddito professionale quando già prevista.
- Agevolazioni “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/02/2025, n.2505)
In caso di alienazione infraquinquennale di un immobile acquistato con i benefici fiscali della “prima casa” e mancato riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, la decadenza dal beneficio comporta la responsabilità solidale di tutti gli acquirenti in comunione pro indiviso per il pagamento della maggiore imposta dovuta, oltre interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 1, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
- Accertamento in rettifica Irpef (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 06/02/2025, n. 2950)
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. È onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, mediante prova documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
- Tassazione dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/02/2025, n. 3200)
L’art. 51, comma 8 bis, del T.U.I.R. disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, sostituendo la retribuzione effettivamente percepita con quella “convenzionale”, determinata annualmente dal Ministero del lavoro. Tale retribuzione convenzionale include esclusivamente la “retribuzione nazionale”, ossia quella prevista dal contratto collettivo, con esclusione delle indennità connesse all’attività lavorativa svolta all’estero. Queste ultime non formano base imponibile.
- Detrazioni IVA (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/02/2025, n. 3225)
Ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.
- Responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 12/02/2025, n. 3625)
Nel caso di responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione configura una condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire, e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi. Tale presupposto, se contestato, deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria attraverso un apposito avviso di accertamento notificato ai soci, ma non può costituire materia del giudizio relativo all’originaria pretesa fiscale nei confronti della società (art. 2495 c.c.; art. 36 D.P.R. n. 602/73).
- Compensazione di obbligazioni tributarie (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/02/2025, n. 3930)
In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l’accollo di debiti erariali assume soltanto l’efficacia di accollo interno nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato. Pertanto, anche nel caso di crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva, già prescritta dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari negozialmente accollati, né l’accollato può pretendere che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito di imposta Zone Logistiche Semplificate: chiarita la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 10 febbraio 2025).
Con il provvedimento 10 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è pari al 100%.
Si tratta di un credito di imposta disciplinato dall’art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 per l’acquisto di beni strumentali destinati alle ZLS.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in base alle comunicazioni presentate è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. Per tale ragione, la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% (i.e. 80.000.000/876.806) dell’importo richiesto.
- Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: chiarite le modalità per correggere gli importi precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17 (risposta ad interpello 18 febbraio 2025, n. 37).
Con la risposta ad interpello del 18 febbraio 2025, n. 37, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, chiarendo le modalità per correggere quanto precedentemente indicato nella comunicazione CIM17. La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che, nel 2022, dopo aver acquistato macchinari ed attrezzature commerciali nuovi da destinare a una struttura produttiva del SUD, al fine di beneficiare del citato tax credit, ha presentato l’apposita comunicazione CIM17, ottenendo dall’Agenzia delle entrate il placet per fruire dell’agevolazione. Tuttavia, dopo due anni, la società ha proceduto alla rivendita di parte di detti investimenti.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria segnala che, in tale ipotesi, l’art. 1, comma 105, della legge 208 del 2015 stabilisce che: «Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti». A tal fine, il credito di imposta indebitamente utilizzando rispetto all’importo rideterminato è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi sopradescritte.
Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, per effetto dell’esclusione dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce automaticamente, senza alcuna necessità di presentare il Modello CIM17 in rettifica di quello già trasmesso.
Per quanto riguarda, invece, la corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E è stato chiarito che il beneficio fiscale deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e. il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), purché sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza della presentazione della dichiarazione. Diversamente, il credito va valorizzazione nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.
Nell’ipotesi sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, alla scadenza del termine di presentazione del Modello IRES 2024, l’importo del credito spettante maturato nel 2022, ma autorizzato il 7 febbraio 2024 – da indicare nella colonna F2 del rigo RU5 – risultava già rideterminato per effetto della cessione. Pertanto, in tale colonna andava valorizzato l’importo già ridotto e non anche quello originario.
REDDITI DI IMPRESA
- Global Minimum Tax: forniti chiarimenti in merito ai gruppi bancari cooperativi (documento del ministero dell’Economia e delle finanze 17 febbraio 2025)
Con il documento del 17 febbraio 2025, rubricato «Linee guida in materia di imposizione minima globale (GloBE), introdotta con Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – carenza dei presupposti applicativi in capo ai gruppi bancari cooperativi», il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito il corretto inquadramento dei gruppi bancari cooperativi (gruppi BCC) ai fini dell’imposizione integrativa.
Ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo, l’imposizione integrativa si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro risultanti nel bilancio consolidato del controllante capogruppo in alcuno due di quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. È, dunque, essenziale che il gruppo sia definito in base a un bilancio consolidato che richiede che il capogruppo detenga una partecipazione di controllo nelle entità consolidate.
Per quanto riguarda i gruppi bancari cooperativi, il Ministero evidenzia che questi, pur essendo caratterizzati da un unico bilancio consolidato, non rientrano nel perimetro applicativo della GloBE in quanto:
(i) le società capogruppo e le singole banche di credito cooperativo non possano considerarsi un’unica Entità ma costituiscono una molteplicità di Entità.
(ii) il contratto di coesione, con il quale una banca di credito cooperativo aderisce ad un Gruppo BCC, non configura un «controlling interest», in quanto, pur comportando il consolidamento linea per linea delle BCC (e delle relative controllate) non integra il requisito dell’equity interest, vale a dire la partecipazione al capitale o al patrimonio; inoltre,
(iii) il suddetto accordo soddisfa solo alcuni dei requisiti previsti per rientrare nella nozione di accordo a struttura vincolata o di accordo tra gruppi quotati con la conseguenza che il gruppo BCC, salvo specifiche ipotesi, non può considerarsi un «Gruppo a controllante multipla» ai fini dell’applicazione dell’imposta integrativa.
Conclude il Ministero affermando che la società capogruppo, da un lato, ed ogni singola banca di credito, dall’altro, devono essere inquadrate separatamente. In tal modo, ogni singola banca di credito cooperativo (in quanto socia della società capogruppo rispetto alla quale non detiene una Partecipazione di controllo), al ricorrere dei presupposti, potrebbe assumere il ruolo di Controllante Capogruppo di un proprio e distinto Gruppo in cui non sono ricomprese né la Società capogruppo né le relative Controllate. Mentre, la Società capogruppo, non detenendo alcuna partecipazione di Controllo nelle banche di credito cooperativo, si qualifica come controllante Capogruppo solo con riferimento al Gruppo nel cui perimetro rientrano le Entità in cui la stessa detiene un «Controlling interest» (restando, invece, escluse le BCC e le relative eventuali controllate di quest’ultime).
- Trattamento fiscale ai fini IRES dei beni oggetto di confisca definitiva (risposta a interpello 19 febbraio 2025, n. 39)
Con la Risposta ad interpello del 19 febbraio 2025, n. 39, l’Agenzia delle entrate è intervenuta chiarendo il regime fiscale riservato ai beni oggetto di confisca definitiva. Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria proveniva da una Società che, pur essendo stata oggetto di confisca definitiva, ha continuato a operare (per effetto dell’affitto a titolo oneroso disposto da dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati [ANBSC]) senza però che fosse adottato un provvedimento di destinazione definitiva dell’azienda da parte.
A tal proposito, l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2001 stabilisce che «nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile».
Sul punto, la stessa Agenzia delle entrate in un proprio precedente orientamento di prassi ha chiarito che tale effetto estintivo si verifica quando la confisca è definitiva e determina il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione, ai sensi dell’art. 1253 c.c., della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (i.e. Stato-erario). Pertanto, dopo l’adozione del provvedimento ablatorio definitivo, l’eventuale insorgenza di crediti erariali discende dalla specifica destinazione dei beni oggetto di confisca, secondo le regole ordinarie (cfr. Risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017). Soggiunge che, restano esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio (cfr. Risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020).
Tanto premesso, secondo l’Agenzia delle entrate l’affitto del complesso aziendale rappresenta una delle forme di destinazione dello stesso (seppur temporanea). In tale ipotesi, difatti, sorgendo un vero rapporto contrattuale tra le parti (Stato – società) viene ripristinata la dualità dei soggetti (attivo-passivo) dell’obbligazione tributaria (Stato e affittuario). Per tale ragione, in conseguenza della specifica destinazione all’affitto d’azienda e alla conseguente produzione di reddito di impresa imputabile alla società risorge l’obbligo di versare l’IRES, secondo le regole ordinarie. Soggiunge affermando che il canone che l’impresa versa allo stato è esente IRES, in ragione della destinazione all’affitto a titolo oneroso, trattandosi di un provento destinato alle stesse casse erariali.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Trasformazione di società di persone: necessaria la relazione di stima ex art. 2500-ter c.c. (Pronto Ordine del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 3/2025).
Lo scorso 14 febbraio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il Pronto Ordine n. 03/2025, con il quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito alla trasformazione di società di persone e, in particolare, sulla relazione di stima ex art. 2500-ter c.c.
Sul punto, il Consiglio osserva che, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., la trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere accompagnata da una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e passivo. Tale relazione assume particolare importanza in quanto consente di determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi.
Per quanto riguarda, invece, il soggetto che è chiamato ad effettuate tale stima, il successivo comma 2 del citato articolo 2500-ter stabilisce che questa deve essere redatta per le S.p.A e S.A.S. a norma dell’art. 2343, ovvero che il capitale sociale risulti dalla documentazione di cui all’art. 2343-ter o, infine, nel caso di S.r.l. a norma dell’art. 2465.
Pertanto, laddove una S.n.c. intenda trasformarsi in S.rl., la disciplina da applicare per la nomina dell’esperto chiamato a redigere la relazione di stima è quella dell’art. 2465 c.c., a mente del quale la relazione giurata deve essere redatta da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 23 del 7 febbraio 2025
Il riaddebito dei costi di gestione da parte di un’Associazione di medicina di gruppo ai medici associati rientra nell’esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, di cui all’art. 10, comma 2, del d.P.R. 633/1972 (decreto IVA).
La prassi dell’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile tale ipotesi di esenzione IVA anche a forme associative diverse dai consorzi, se finalizzate alla prestazione di servizi comuni agli associati.
Tale interpretazione si fonda sulla circostanza che la disposizione di cui all’art. 10, comma 2, del decreto IVA, recepisce nell’ordinamento la previsione di cui all’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/211/ CE, secondo cui gli Stati membri esentano «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza”.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 24 dell’11 febbraio 2025
Il credito di costo maturato prima dell’ingresso in un Gruppo IVA può essere riportato e computato nella determinazione della base imponibile nel periodo successivo.
Nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter, decretto IVA), l’IVA si calcola con il metodo “base da base”, ossia sulla differenza tra i corrispettivi incassati e i costi sostenuti. Se in un determinato periodo i costi superano i corrispettivi, l’eccedenza può essere riportata nelle liquidazioni successive.
L’adesione al Gruppo IVA non incide su questo meccanismo: il credito di costo non è un’eccedenza detraibile ma un elemento di calcolo dell’imposta, quindi resta utilizzabile per la determinazione dell’IVA dovuta anche dopo l’ingresso nel Gruppo. Di conseguenza, non è soggetto alle limitazioni previste per il trasferimento delle eccedenze detraibili al Gruppo IVA.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 25 dell’11 febbraio 2025
Le cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono sono escluse dalla base imponibile IVA se previste contrattualmente e se i beni ceduti hanno la stessa aliquota IVA della cessione principale.
L’art. 15, comma 1, n. 2, del decreto IVA esclude dalla base imponibile “il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata“.
Nel caso di beni promozionali assegnati al raggiungimento di determinati volumi d’acquisto, l’operazione configura una riduzione del prezzo della fornitura principale e non un’operazione autonoma, con esclusione dall’IVA. Lo stesso principio si applica ai sistemi a punti, se i premi riscattabili sono parte di un accordo contrattuale.
L’operatore mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti dei beni ceduti a titolo di sconto, trattandosi di operazioni collegate a cessioni imponibili.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 33 del 13 febbraio 2025
Se una stabile organizzazione in Italia partecipa in modo qualificante alle operazioni della casa madre estera, assume la qualifica di soggetto passivo IVA per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. L’art. 17, commi 2 e 4, del DPR n. 633/1972 prevede che gli obblighi IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti spettano al cessionario italiano tramite il reverse charge, salvo che intervenga una stabile organizzazione, nel qual caso gli obblighi ricadono su di essa.
L’intervento della stabile organizzazione è qualificante quando essa dispone di risorse umane e tecniche sufficienti per l’operazione e utilizza tali risorse per la realizzazione della cessione o della prestazione imponibile. L’art. 53 del Regolamento UE n. 282/2011 chiarisce che la stabile organizzazione deve avere un grado sufficiente di permanenza e una struttura adeguata per essere considerata coinvolta nelle operazioni.
Se la stabile organizzazione gestisce ordini, trattative e assistenza clienti in modo strutturato, essa partecipa in modo qualificante alla cessione dei beni e deve emettere fattura con IVA in base all’art. 7-bis del DPR n. 633/1972. Se invece il suo ruolo negli acquisti è marginale, l’operazione si considera effettuata direttamente dalla casa madre estera e il fornitore italiano deve emettere fattura direttamente alla partita IVA estera di casa madre, senza coinvolgere la stabile organizzazione nel meccanismo IVA interno.
L’art. 38-bis2 del DPR n. 633/1972 prevede il rimborso dell’IVA per i soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia. La Corte di Giustizia UE (sentenze C-244/08, C-318/11 e C-319/11) ha chiarito che il solo fatto di avere una stabile organizzazione non preclude il rimborso, ma è necessario verificare se essa ha effettivamente effettuato operazioni imponibili. Se la stabile organizzazione ha svolto operazioni attive imponibili in Italia, il rimborso IVA non può avvenire tramite la procedura per soggetti non residenti prevista dall’art. 38-bis2, ma deve essere richiesto attraverso la partita IVA italiana della stabile organizzazione.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 34 del 14 febbraio 2025
L’invio di beni all’estero con fattura proforma e successivo stoccaggio presso un magazzino extra-UE non rientra tra le cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto IVA. Se i beni restano di proprietà del soggetto italiano, l’operazione non può essere qualificata come cessione all’esportazione e non concorre alla formazione del plafond IVA per acquisti senza imposta.
L’invio di merci in regime “franco valuta” non assume rilievo ai fini IVA se manca un vincolo contrattuale di cessione già al momento della spedizione.
L’invio delle merci con fattura proforma non incide sul trattamento IVA. Le successive cessioni ai clienti finali esteri, avvenendo quando la merce si trova già fuori dal territorio dello Stato, sono fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale. La fatturazione deve avvenire secondo il regime ordinario previsto per le operazioni extraterritoriali, in conformità con l’art. 21, comma 6-bis, lettera b), decreto IVA.
L’assenza di un accordo vincolante con un acquirente estero al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio doganale dell’UE esclude il riconoscimento del regime di cessione all’esportazione, con la conseguente applicazione delle regole IVA ordinarie alle successive vendite ai clienti finali.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 38 del 18 febbraio 2025
Il distacco di personale a fronte del solo rimborso dei costi è un’operazione imponibile ai fini IVA. L’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, che escludeva il distacco di personale dall’ambito IVA, è stato abrogato dall’art. 16-ter del DL n. 131/2024, con effetti sui contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il distacco di personale è imponibile quando tra le parti esiste un sinallagma, ossia quando il rimborso dei costi rappresenta la controprestazione per il servizio reso. L’assenza di un margine di profitto non rileva ai fini dell’assoggettamento a IVA.
Dal 2025, i distacchi di personale devono essere fatturati con applicazione dell’IVA, anche quando il rimborso riguarda solo i costi salariali, contributivi e assicurativi del lavoratore distaccato. Resta salva la legittimità dei comportamenti pregressi conformi alla normativa precedente, se non oggetto di accertamento definitivo.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale del 13 febbraio 2025, nella causa C-615/23
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 73 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che una compensazione a posteriori di perdite finanziarie, il cui importo è limitato da un regolamento dell’Unione e che è determinata non in funzione del numero di utenti, bensì in modo forfettario in funzione dei veicoli-km offerti, non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa all’ente locale che effettua il pagamento. Tale compensazione non costituisce inoltre un corrispettivo da parte di terzi a favore degli utenti concreti del trasporto pubblico urbano, in quanto non ha un’incidenza diretta, ma tuttalpiù un’incidenza indiretta sul calcolo dei prezzi dell’impresa sovvenzionata.
- Notizie – Parlamento europeo: via libera all’aggiornamento delle norme IVA per adattarle ai tempi digitali
In data 12 febbraio 2025, il Parlamento UE in sessione plenaria ha approvato le modifiche alla Direttiva IVA che gli Stati membri avevano indicato, a novembre, di voler adottare. Le nuove norme sono state approvate con 589 voti a favore, 42 contrari e 10 astensioni.
Le modifiche stabiliscono che, entro il 2030, le piattaforme online dovranno versare l’IVA per i servizi forniti attraverso di esse, nella maggior parte dei casi in cui i singoli prestatori di servizi non addebitano l’IVA. Ciò nell’ottica di eliminare distorsioni del mercato, poiché servizi analoghi offerti nell’economia tradizionale sono già soggetti a IVA. Questa disparità ha avuto un impatto particolarmente rilevante nel settore degli affitti brevi e nel trasporto passeggeri su strada. Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare le PMI da tali disposizioni; una proposta sostenuta anche dal Parlamento.
L’aggiornamento prevede, inoltre, la digitalizzazione completa degli obblighi di rendicontazione IVA per le transazioni transfrontaliere entro il 2030, con l’emissione obbligatoria di fatture elettroniche per le operazioni B2B internazionali e la trasmissione automatica dei dati alle autorità fiscali. Questo consentirà alle amministrazioni fiscali di contrastare più efficacemente le frodi IVA.
Per ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, le norme potenziano gli sportelli unici IVA online, permettendo a un numero maggiore di aziende con attività transfrontaliere di adempiere agli obblighi IVA attraverso un unico portale online e in una sola lingua.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal