Roma, Li 7 marzo2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Legge 21 febbraio 2025, n. 15
In G.U. Serie Generale n. 45 del 24.02.2025 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Si tratta del cd. DL Milleproroghe. Ricordiamo che il provvedimento contiene la proroga al 1° gennaio 2026 del nuovo regime IVA per gli enti del Terzo settore.
- Legge 21 febbraio 2025, n. 16
In G.U. Serie Generale n. 46 del 25.02.2025 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.
- Decreto 30 gennaio 2025, n. 18
In G.U. Serie Generale n. 48 del 27.02.2025 è stato pubblicato il regolamento, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- Decreto 19 febbraio 2025
In G.U. Serie Generale n. 51 del 03.03.2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, recante il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché’ contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Al via il Comitato permanente di verifica degli Statuti delle ASD e SSD
Presso il Dipartimento per lo Sport si è ufficialmente insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi fondamentali del CONI e del CIP.
Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI, del CIP e dello stesso Dipartimento per lo Sport, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.
La sua funzione principale sarà quella di attestare la conformità degli statuti:
- Il CONI verificherà il rispetto dei propri principi fondamentali per le associazioni e società affiliate a organismi sportivi riconosciuti dal CONI.
- Il CIP svolgerà la stessa attività per le associazioni e società affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.
A seguito dell’insediamento, il Dipartimento per lo Sport ha già trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.
A partire dal 24 febbraio 2025, il Comitato analizzerà gli statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Si tratta di un passo importante per garantire la conformità e il corretto funzionamento delle realtà sportive dilettantistiche nel rispetto dei principi fondamentali del sistema sportivo nazionale.
- La cessione dei brevetti degli enti non commerciali è tassata come reddito diverso
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 51/2025, ha chiarito che la cessione di un brevetto da parte di un ente non commerciale genera reddito diverso e non reddito assimilato a quello di lavoro autonomo. Solo l’inventore persona fisica può beneficiare di tale qualificazione fiscale.
Il quesito era stato posto da una fondazione impegnata nella ricerca scientifica, che chiedeva di escludere dall’imponibile i proventi derivanti dalla cessione o conferimento di un brevetto. L’Agenzia ha respinto questa impostazione, sottolineando che un ente non può qualificarsi come inventore, in quanto i diritti economici dello sfruttamento spettano alla persona giuridica, mentre ai ricercatori è riconosciuta solo la paternità morale dell’opera.
Le conseguenze fiscali:
- Il reddito derivante dalla cessione o conferimento di un brevetto rientra tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera g) del Tuir).
- La regola vale anche in caso di conferimento in una società, poiché fiscalmente equiparato alla cessione (art. 9, comma 5, del Tuir).
- L’imponibile si determina sul valore normale del brevetto (art. 9, comma 2, del Tuir).
- Contratti di finanziamento transfrontalieri: no all’esenzione dall’imposta di bollo per gli enti esteri
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 57/2025 del 3 marzo, ha chiarito che i contratti di finanziamento transfrontalieri (subsidy contract) stipulati nell’ambito del Programma Interreg VI A Italia-Y 2021-2027 sono soggetti all’imposta di bollo se formati in Italia. Inoltre, l’esenzione prevista dall’art. 82 del Codice del Terzo Settore (CTS) non si applica agli enti esteri, anche se operano con finalità simili agli ETS italiani.
I punti chiave della risposta dell’Agenzia:
- Imposta di bollo dovuta: ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/1972, l’imposta si applica agli atti formati in Italia. Per i contratti in esame, ciò avviene quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, configurando così la formazione del contratto sul territorio italiano.
- Esenzione solo per gli enti iscritti al RUNTS: l’art. 82 del CTS prevede l’esenzione dall’imposta di bollo solo per gli enti del Terzo Settore registrati nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Gli enti esteri, anche se con finalità analoghe, non possono beneficiare dell’agevolazione, salvo iscrizione nel RUNTS.
- Regime forfettario ASD: basta il riconoscimento del CONI
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31894/2024, ha chiarito che per accedere al regime fiscale agevolato della Legge 398/1991 è sufficiente il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, senza necessità di iscrizione nel registro CONI.
Nel caso di specie, un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) si è vista negare il regime agevolato per il 2008 a causa della mancata iscrizione nel registro CONI. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ritenuto l’iscrizione un requisito essenziale, ma la Cassazione ha ribaltato questa interpretazione.
Secondo la Suprema Corte, il regime fiscale speciale si applica alle ASD che rispettano questi requisiti:
- affiliazione a una federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva;
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- proventi non superiori a 400.000 euro;
- Riconoscimento sportivo del CONI (art. 7, DL 136/2004), senza obbligo di iscrizione al registro CONI.
- Conversione in legge del Decreto Milleproroghe: le novità per il non profit
Lo scorso 24 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), che introduce importanti novità per il mondo del non profit. Tra le misure più rilevanti vi sono:
(i) la proroga dell’accesso al 5×1000 per le ONLUS;
(ii) il rinvio dell’entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli enti associativi al 1 gennaio 2026;
(iii) la possibilità per gli enti non commerciali di continuare a svolgere assemblee online fino alla fine del 2025, ove ciò non sia previsto dallo statuto..
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Agevolazioni “prima casa” (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 17/02/2025, n. 4110)
In caso di acquisto di immobile in corso di costruzione, ai fini del mantenimento delle agevolazioni “prima casa”, il termine triennale entro il quale deve essere ultimata la costruzione – ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza – deve considerarsi sospeso durante il periodo emergenziale COVID19, ai sensi dell’art. 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, poiché tale termine è strettamente correlato al termine di decadenza previsto per i controlli dell’Amministrazione finanziaria, anch’esso sospeso ex art. 67, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
- Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/02/2025, n. 4157)
Ai fini del riconoscimento della qualità di soggetto passivo IVA, non rileva l’ammontare dei ricavi realizzati in un determinato periodo d’imposta, bensì la circostanza che il soggetto eserciti effettivamente un’attività economica, indipendentemente dai suoi risultati economici (Rif. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza Feudi di San Gregorio Aziende Agricole Spa causa C-341/22).
- Imposta municipale unica (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4305)
In tema di IMU, la normale riduzione della base imponibile nella misura del 50%, riconosciuta ai fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica esclusivamente ai fabbricati soggetti a “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Non si applica invece ai fabbricati soggetti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la vicinanza a terreni o fabbricati dichiarati di interesse culturale, poiché l’agevolazione è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4381)
In tema di IVA, l’aliquota agevolata del 10% prevista al punto 122 della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 384, della L. n. 296/2006, si applica solo alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, escludendo dall’agevolazione le forniture di energia provenienti da fonti non rinnovabili.
- Detrazioni IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/02/2025, n. 4753)
In presenza di un’associazione temporanea di imprese (ATI), la detrazione dell’IVA su fatture emesse da una società associata in favore dell’impresa capogruppo per lavori eseguiti in favore del committente richiede la prova dell’inerenza dei costi. L’impresa mandataria non può automaticamente detrarre l’IVA senza dimostrare la coerenza dei costi sostenuti rispetto all’attività d’impresa e senza un chiaro accordo sulla distribuzione dei costi tra le imprese della ATI.
- Imposta sui redditi di impresa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/02/2025, n. 4829)
In tema di redditi d’impresa, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti sono deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura concorsuale, poiché è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito. Non è possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986.
- Imposta sui redditi d’impresa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2025, n. 5318)
I compensi corrisposti agli amministratori di una società di capitali sono deducibili ai fini IRES solo se vi è una concreta e distinta attività subordinata diversa da quella propria della carica sociale rivestita. È pertanto essenziale accertare l’esistenza di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’organo preposto sull’amministratore, poiché in assenza di tali condizioni, la deducibilità del compenso non è ammissibile.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito di imposta transizione 5.0. (FAQ Ministero delle imprese e del made in Italy e del GSE).
Lo scorso 21 febbraio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ relative al credito di imposta per investimenti transizioni 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. 19/2024, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025. Si tratta di un’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, riservata ai progetti avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, volti a conseguire una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Di seguito si riportano alcune delle FAQ oggetto di aggiornamento e più nel dettaglio quelle relative:
(i) al nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art.38)”.
Al riguardo, nelle FAQ il Ministero ha chiarito che, nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto un importante elemento di snellimento procedurale. In particolare, pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su una documentazione standardizzata già esistente (i.e. Regolamenti europei, norme di settore, Migliori tecnologie disponibili etc.). In tal modo, viene eliminata la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.
(ii) alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio Sul punto, il Ministero chiarisce che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevanti ai fini dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole della competenza di cui all’art. 109, co. 1 e 2 del TUIR, a mente del quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 2016 e Circolare n. 4/E del 2017).
(iii) alla validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0.
Ai fini della fruizione del credito di imposta transizione 5.0., la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura è sufficiente l’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciata ai fini della fruizione del redito di imposta transizione 4.0.
(iv) alla cumulabilità del credito con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea
Nella FAQ 8.6, il Ministero ha chiarito che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto (cfr. art. 38 del D.L. n. 19/2024). Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
- Global Minimum Tax: pubblicate le disposizioni attuative (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2025)
Con il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025), il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto in materia di Global Minimum Tax.
In particolare, il citato decreto contiene disposizioni sull’obbligo informativo previsto dall’art. 51 co. 4 del D.Lgs. n. 209 del 2023, cui devono ottemperare le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano, rientranti nell’ambito di applicazione dell’imposizione integrativa, che scelgono di non presentare in via autonoma la Comunicazione Rilevante, delegando un’altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto. Detta Comunicazione, difatti, costituisce il principale obbligo dichiarativo nell’ambito della Global minimum tax e che, oltre a indicare i dati identificativi delle imprese e le informazioni sulla struttura societaria del gruppo, include tutti i dati necessari per il computo dell’imposizione integrativa, in relazione alle imprese del gruppo.
Ciò posto, la designazione dell’impresa locale delegata deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria utilizzando il “modello di notifica” previsto dal decreto ministeriale. Sul punto, l’art. 2, comma 3, del citato decreto stabilisce che, nell’ambito del medesimo gruppo multinazionale o nazionale, può essere fatta un’unica designazione, valevole nei confronti di tutte o alcune delle imprese localizzate in Italia e di tutte o alcune delle entità apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano che rientrano nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa.
In luogo alla designazione di un’impresa locale, è possibile designare la capogruppo o un’impresa estera a presentare per conto delle entità italiane la comunicazione rilevante purché tali entità siano localizzate in un paese estero con il quale l’Italia ha in vigore un “Accordo qualificato tra Autorità Competenti”; vale a dire, un accordo bilaterale o multilaterale per lo scambio automatico di informazioni relative alle Comunicazioni rilevanti. Difatti, nel caso in cui la comunicazione rilevante sia presentata in un Paese estero, è previsto l’invio da parte dell’Amministrazione fiscale del paese di localizzazione della capogruppo o dell’impresa estera all’Amministrazione finanziaria italiana, tramite lo scambio automatico di informazioni, della menzionata comunicazione.
REDDITI DI IMPRESA
- Errore contabile (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2025, n. 63)
Lo scorso 4 marzo, l’Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema degli errori contabili e alla loro rilevanza ai fini IRES. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali – nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 97 del TUIR – a seguito della correzione dell’errore contabile concorreranno alla determinazione del risultato operativo lordo nell’anno in cui viene eseguita la correzione, la Società dovrà tener conto del quantum dei costi in questione che hanno ridotto tale risultato, operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito all’anno di rilevazione dell’errore, sempreché il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del risultato operativo lordo.
CONTABILITA’
- Domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025)
Lo scorso 3 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato il decreto ministeriale riguardante il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Nello specifico, all’art. 2 del citato decreto, possono richiedere l’abilitazione:
(i) i revisori legali iscritti nel registro e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 comma 1 lett. d-bis) e 4 comma 3-ter del DLgs. 39/2010, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
(ii) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) e b) del DLgs. 39/2010;
(iii) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell’Ue secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’art. 2 comma 4 lett. f-bis) del DLgs. 39/2010;
(iv) i revisori iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all’art. 18 comma 4 del DLgs. 125/2024.
Con riferimento al contenuto della domanda di abilitazione viene chiarito che questa deve contenere le informazioni richieste dall’art. 3 del Decreto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici del soggetto, la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con apposito regolamento del MEF, l’aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione etc.). Mentre, in merito alle modalità di presentazione della domanda di abilitazione, per i soggetti di cui ai punti sub (i) e (iv), la domanda va predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione online di un apposito modulo disponibile sul sito istituzionale della revisione legale (cfr. art. 4 del D.M.). Al momento della richiesta di abilitazione è richiesto il versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria (cfr. art. 5 del D.M.). La domanda viene esaminata entro 150 giorni dalla data di ricezione e ove, il MEF accerti l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’abilitazione ne da comunicazione al richiedente assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Decorso infruttuosamente detto termine, il MEF, la Ragioneria Generale dello Stato, l’Ispettorato generale di Finanza dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’abilitazione (cfr. art. 6 del D.M.).
Da ultimo, si segnala che l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione ovvero, per i soggetti di cui al punto sub (iv), alla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione. (cfr. art. 7 del D.M.).
- Abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2025).
Lo scorso 3 marzo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, il Ministero chiarisce individua 3 fasi per richiedere l’abilitazione.
La prima fase, decorrente dal 4 marzo 2025, riguarda i revisori impiegati presso le società di revisione con incarichi di attestazione delle conformità della dichiarazione non finanziaria. Tali soggetti potranno presentare la domanda seguendo le indicazioni fornite nell’apposita pagina web
(https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Abilitazione-persone-fisiche-attestazione-rendicontazione-sostenibilita/FASE1/).
A partire dalla seconda metà del 2025, invece, partirà la seconda fase che riguarderà i revisori iscritti nel Registro entro la data del 1 gennaio 2026. Per tali soggetti, il modulo per l’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato.
L’ultima fase, invece, riguarda l’invio dell’istanza di abilitazione a regime o per i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d-bis) e art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2010.
- Attestazione della rendicontazione di sostenibilità (Documento Assirevi n. 232)
Nel documento di ricerca n. 262, Assorevi fornisce indicazioni utili in merito alla relazione del soggetto incaricato dell’esame della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs n. 12572024, emanato in recepimento della Direttiva n. 2022/2464/Ue (Corporate “Sustainability Reporting Directive”, c.d. “CSRD”).
In particolare, nel citato documento Assorevi si sofferma sugli aspetti specifici delle relazioni del revisore, sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata e introduce degli esempi sulle possibili procedure da svolgere e che potranno essere indicate nella sezione del “riepilogo del lavoro svolto”. A tal fine, nell’Allegato 1 al documento viene fornito un esempio di lettera di attestazione relativa a incarichi di tale specie.
Inoltre, Assoveri ricorda come il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, riguardante la responsabilità (Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE) prevede che lo stesso debba essere utilizzato unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (IASE) n. 3000.
Da ultimo si segnala che, nell’Appendice 2 Assorevi fornisce due modelli di relazione del revisore sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità, rispettivamente su base individuale e consolidata.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 43 del 20 febbraio 2025
L’aliquota IVA del 10%, prevista dal n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972 e relativa agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”, non è applicabile agli eventi musicali in realtà aumentata.
In base ai criteri definiti dalla circolare n. 165/E del 2000 e dalla risoluzione n. 257/E del 2008, l’elemento essenziale per l’applicazione dell’aliquota ridotta è la presenza di una esecuzione musicale dal vivo.
Quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente (o integralmente) preregistrata, la prestazione è assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
La presenza di un pubblico in un auditorium e l’ascolto di un programma musicale prestabilito non rappresentano elementi sufficienti ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 52 del 28 febbraio 2025
Le ritenute di garanzia applicate nei contratti pubblici concorrono alla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. 633/1972, in quanto parte integrante del corrispettivo pattuito contrattualmente.
Nel regime di split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del d.P.R. 633/1972, l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, salvo opzione per l’esigibilità anticipata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM 23 gennaio 2015.
L’esposizione in fattura dell’intero importo della prestazione, comprensivo delle ritenute di garanzia, non altera il meccanismo di esigibilità dell’imposta, che resta vincolato al pagamento effettivo.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 64 del 4 marzo 2025
L’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto passivo non residente non comporta, di per sé, il suo intervento negli acquisti intracomunitari, ai fini dell’individuazione del debitore d’imposta.
Ai sensi dell’art. 192-bis della Direttiva IVA e dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 282/2011, l’intervento della stabile organizzazione è configurabile solo se la stessa utilizza mezzi umani e tecnici propri prima o durante l’acquisto.
In assenza di tale intervento, l’IVA è dovuta dal soggetto acquirente in applicazione del meccanismo di inversione contabile, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del d.l. n. 331/1993.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 65 del 4 marzo 2025
Le prestazioni di intermediazione immobiliare e di consulenza per la cancellazione di un’ipoteca gravante su un immobile situato in Italia rientrano tra “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili”, territorialmente rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del d.P.R. 633/1972.
L’art. 31-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011 riconduce tra i servizi relativi a un bene immobile quelle prestazioni che presentano un nesso sufficientemente diretto con l’immobile stesso.
L’attività di intermediazione e la consulenza per la cancellazione dell’ipoteca, incidendo sulla qualificazione giuridica del bene, costituiscono elementi essenziali del servizio.
- Assonime, circolare n. 4 del 3 marzo 2025
Pubblicata sul sito web di Assonime la circolare n. 4 del 3 marzo 2025, avente ad oggetto il trattamento ai fini IVA dei prestiti e distacchi di personale dipendente.
Il documento esamina gli effetti dell’art. 16-ter del d.l. n. 131/2024, che, con effetti sui contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988. Tale ultima disposizione prevedeva l’irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora fosse previsto il solo rimborso del costo.
L’intervento normativo è finalizzato ad allineare la disciplina nazionale a quella comunitaria.
In proposito, si ricorda che la CGUE ha chiarito che il distacco di personale è imponibile ai fini IVA quando tra le parti esiste un sinallagma, ossia ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una controprestazione per il servizio reso, anche in assenza di un margine di profitto.
- CGUE, sentenza del 27 febbraio 2025, nella causa C-277/24
L’articolo 273 della direttiva IVA, in lettura combinata con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, i diritti della difesa e il principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi nazionali secondo cui un terzo che potrebbe essere considerato responsabile in solido del debito tributario di una persona giuridica non può essere parte del procedimento condotto nei confronti di tale persona giuridica al fine di accertare il debito tributario di quest’ultima, fatta salva la necessità che tale terzo, nel corso del procedimento per responsabilità solidale eventualmente condotto nei suoi confronti, possa rimettere utilmente in discussione gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche effettuate dall’amministrazione tributaria nell’ambito del primo procedimento, e accedere al fascicolo di quest’ultimo, nel rispetto dei diritti di detta persona giuridica o di altri terzi.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
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