Roma, Li 24 marzo2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto MEF 25 febbraio 2025
In G.U. Serie Generale n. 54 del 06.03.2025 è stato pubblicato il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’obbligo di notifica dell’impresa dichiarante. Si tratta di un decreto che recepisce l’art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui il governo è stato delegato a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale.
2. Decreto MLPS 7 gennaio 2025
In G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES).
La misura mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nello specifico, la norma riconosce un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Comunicato MLPS 7 marzo 2025
In G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della pubblicazione, sul sito istituzionale, dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del Terzo settore in materia di dialogo sociale.
4. Comunicato MLPS 7 marzo 2025
In G.U. Serie Generale n. 55 del 07.03.2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della pubblicazione, sul sito istituzionale, dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale.
5. Decreto MEF 13 marzo 2025
In G.U. Serie Generale n. 63 del 17.03.2025 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale dell’economia, in merito alle fondazioni bancarie. In particolare, il decreto reca misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2024.
6. Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2025 – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
In G.U. Serie Generale n. 64 del 18.03.2025 è stato pubblicato il comunicato del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità recante le modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.
7. Legge 11 marzo 2025, n. 28
In G.U. Serie Generale n. 66 del 20.03.2025 è stata pubblicata la legge recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l’aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
8. Via libera dell’Unione Europea alla nuova fiscalità degli ETS
Lo scorso 8 marzo l’Europa ha dato il via libera definitivo alla riforma fiscale del Terzo Settore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la ricezione della comfort letter, inviata dalla Direzione Generale Concorrenza (DGC) della Commissione UE, che conferma la compatibilità di alcune misure fiscali riservate agli Enti del Terzo Settore (ETS) e alle Imprese Sociali (IS) con gli aiuti di Stato.
Nello specifico, sono state considerate non selettive le seguenti misure:
art. 79, comma 2 bis, Codice del Terzo Settore – CTS;
art. 80 CTS (regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali);
art. 86 CTS (regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato); • art. 18, comma 1, D.lgs. n. 112/2017.
La DGC fonda il proprio placet sulla circostanza che gli ETS non sono assimilabili ai soggetti profit, poiché perseguono esclusivamente finalità di interesse generale e non possono distribuire utili ai soci, se non nei limiti stabiliti dalla legge per le imprese sociali (massimo 50% degli utili con remunerazione contenuta entro il tasso dei buoni fruttiferi postali +2,5%).
Resta ancora da definire il quadro normativo relativo:
alla finanza sociale. L’UE deve ancora valutare la compatibilità della normativa sull’accesso degli ETS al capitale di debito attraverso lo strumento dei titoli di solidarietà, previsti dall’art. 77 del CTS, con la disciplina sugli aiuti di Stato;
all’accesso agevolato delle IS al capitale di rischio. L’UE deve ancora valutare la compatibilità tra gli incentivi riservati agli investitori delle IS di nuova costituzione (previsti dall’art. 18, commi 3, 4 e 5) con la disciplina sugli aiuti di Stato.
In considerazione di quanto precisato nella comfort letter verosimilmente dal 1° gennaio 2026 gli enti iscritti nel RUNTS potranno beneficiare di un “nuovo” quadro fiscale in quanto saranno operativi i regimi fiscali previsti dall’art. 84 e 85 del CTS (rispettivamente regime fiscale delle ODV e regime fiscale per le APS e SMS), i nuovi criteri di commercialità o non dell’ente (art. 79 CTS) e i regimi forfetari previsti dall’art. 80 e 86 CTS.
In tal senso, occorrerà attendere alcuni chiarimenti in ordine al primo periodo di imposta da cui troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali. a. Il destino delle ONLUS
L’arrivo della comfort letter segna anche il destino delle ONLUS. Le realtà dotate di tale qualifica, infatti, dal 1° gennaio 2026 – a rigore – vedranno il venire meno dell’Anagrafe ONLUS e l’abrogazione della normativa di favore prevista dal D.lgs. n. 460/1997.
Pertanto, entro il 31 marzo 2026, le ONLUS ancora iscritte nell’Anagrafe saranno tenute a presentare apposita istanza di iscrizione nel RUNTS scegliendo la sezione più confacente alle proprie esigenze anche alla luce di un eventuale test di commercialità ai sensi dell’art. 79 CTS. La mancata iscrizione nel RUNTS, al di fuori dei casi menzionati dalla legge 104/2024 (i.e trust ONLUS e onlus sottoposte a coordinamento e controllo) comporta la devoluzione del patrimonio incrementale acquisito in vigenza della qualifica ONLUS.
L’abrogazione del regime Onlus dal 1° gennaio determinerà che gli enti in fase di passaggio nel RUNTS, almeno formalmente, potranno applicare le norme fiscali del terzo settore solo una volta iscritte nel Registro stante il tenore letterale dell’art. 104, comma 2, del CTS. Dunque, potrebbe esservi una fase transitoria di “sospensione” della fiscalità di vantaggio nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 2026 e il perfezionamento dell’scrizione nel RUNTS. Sarebbe, dunque, auspicabile chiarire espressamente la possibilità per le ex-ONLUS di applicare i nuovi regimi fiscali sin dall’inizio del periodo d’imposta, sempreché l’iscrizione al RUNTS sia presentata nel termine previsto.
9. Modello Eas: termine per l’invio e soggetti obbligati
Entro il prossimo 31 marzo, gli enti associativi non commerciali devono inviare il modello Eas all’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una dichiarazione attraverso cui tali realtà devono comunicare all’amministrazione finanziaria l’eventuale variazione, dei dati rilevanti ai fini fiscali già trasmessi nel 2024. In tale modo questi enti possono continuare a beneficiare della detassazione delle quote associative e dei contributi e corrispettivi versati dagli associati per le attività istituzionali.
Il mancato invio del modello comporta la perdita di questi benefici.
I soggetti obbligati alla compilazione parziale
Alcuni enti associativi, i cui dati sono già registrati presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono limitarsi a una compilazione parziale del modello Eas (il primo riquadro del modello e del secondo riquadro solo i righi 4, 5, 6, 25 e 26. Inoltre, devono selezionare “SÌ” la casella che attesta il possesso della personalità giuridica).
Tra questi rientrano:
le associazioni riconosciute con personalità giuridica, riconosciute da
Regioni, Province autonome o Prefetture;
le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
i partiti e movimenti politici che devono rendicontare per ottenere rimborsi elettorali o che abbiano partecipato alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
I soggetti obbligati alla compilazione totale
Sono, invece, obbligati alla compilazione integrale del modello EAS:
gli enti associativi non riconosciuti con variazioni dei dati, già comunicati nel 2024, rilevanti ai fini fiscali (esclusi quelli esonerati);
associazioni di nuova costituzione (tali enti per l’invio del modello devono osservare il diverso termine di 60 giorni dalla costituzione);
I soggetti esonerati
Diversamente, non sono tenuti a tale adempimento:
gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS;
le ONLUS;
le Pro-Loco;
le Asd e le Ssd iscritte al Rasd
Modalità di invio e sanzioni
Il modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o con l’ausilio di un intermediario abilitato (CAF o commercialista). In caso di mancato rispetto del termine, è possibile la remissione in bonis entro il 30 settembre 2025, versando una sanzione di 250 euro.
10. Inclusione delle persone con disabilità: al via il decreto per l’accesso ai fondi
Con un comunicato pubblicato lo scorso 18 marzo in Gazzetta Ufficiale, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso nota la pubblicazione del decreto dell’8 gennaio 2025 che definisce le modalità di utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (istituito con la Legge di Bilancio 2024).
Entro 30 giorni sarà emanato un avviso pubblico con i termini e le procedure per la presentazione delle domande di finanziamento.
Il fondo prevede una dotazione di 552 milioni di euro per il 2024 e 231 milioni per il 2025, destinati a sostenere progetti di inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità.
Chi può accedere ai finanziamenti
Il fondo è riservato ai seguenti Enti del terzo settore o a loro associazioni anche temporanee:
Organizzazioni di volontariato;
Associazioni di promozione sociale;
Enti filantropici;
Reti associative;
Fondazioni; • Associazioni;
Onlus. che siano in possesso dei seguenti requisiti:
costituzione da almeno cinque anni;
previsione nello statuto dell’attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
operatività nazionale (gli enti devono avere almeno una sede organizzativa in otto regioni o province autonome).
Caratteristiche dei progetti
I progetti devono avere durata tra 18 e 36 mesi e un carattere sperimentale.
Le iniziative devono puntare a:
garantire pari opportunità e accesso ai diritti civili e sociali;
migliorare la qualità della vita e l’autonomia delle persone con disabilità;
rafforzare le reti associative e la condivisione di buone pratiche;
potenziare l’organizzazione degli enti e ampliare il numero di utenti
Gli enti beneficiari sottoscriveranno una convenzione con l’amministrazione pubblica, che disciplinerà l’erogazione dei fondi, il monitoraggio delle attività e la gestione delle risorse.
11. Modifiche statutarie: efficacia solo dopo l’iscrizione al Registro Imprese
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 19/2025, ha chiarito che il nuovo testo dell’art. 2436 del Codice civile introduce un principio innovativo in forza del quale le modifiche statutarie non producono effetti fino alla loro iscrizione nel Registro Imprese.
Tale principio si applica espressamente alle società a responsabilità limitata (art. 2480 c.c.) e, per rinvio normativo, anche alle società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.). Lo stesso vale per le delibere di emissione di obbligazioni (art. 2410 c.c.), gli aumenti di capitale delegati agli amministratori (art. 2443 e 2481 c.c.), le trasformazioni societarie (art. 2500 c.c.), fusioni e scissioni (art. 2502bis e 2506-ter c.c.), il cui effetto è subordinato all’iscrizione nel Registro Imprese. Sul punto si evidenzia che anche le Imprese Sociali potrebbero essere estensivamente comprese nel perimetro applicativo della citata norma.
Infatti, tali enti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/2017, sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese le modifiche al proprio statuto, ai fini della loro efficacia.
Il Consiglio prosegue affermando che nonostante il nuovo principio in commento, gli organi sociali dei summenzionati enti, (nonché potenzialmente delle Imprese Sociali), possono adottare delibere fondate su modifiche statutarie non ancora iscritte. È il caso, ad esempio:
della nomina di amministratori in numero coerente con il nuovo statuto ancora non iscritto;
della trasformazione in società per azioni, deliberata subito dopo un aumento di capitale a 120.000 euro;
dell’emissione di obbligazioni durante il processo di trasformazione da
S.r.l. a S.p.A.;
della nomina di amministratore delegato o comitato esecutivo in base a una clausola statutaria non ancora iscritta.
In questi casi, le delibere devono considerarsi condizionate all’iscrizione delle modifiche statutarie, con necessaria evidenza nei verbali.
12. Agenzia delle Entrate: ritenuta del 25% sui premi per il ritrovamento di beni culturali
Con la risposta all’interpello n. 58/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi corrisposti per il ritrovamento di beni culturali sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 25%.
Questi premi, previsti dall’articolo 92 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), rappresentano una remunerazione per la collaborazione del privato nella tutela del patrimonio culturale. Pertanto, rientrano tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR, che include i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti sociali. Di conseguenza, si applica la ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’articolo 30 del DPR 600/1973.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
13. Detrazioni IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/03/2025, n. 5675)
In materia di IVA, il regime applicabile ai cd. “bonus quantitativi”, ossia sconti concessi in relazione al volume d’affari raggiunto dal cliente/cessionario, comporta l’applicazione della normativa sugli “abbuoni o sconti previsti contrattualmente” di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’esenzione da questo regime e dalla necessità di emettere note di credito gravate da IVA viola il principio di neutralità fiscale e comporta un errore di diritto.
14. Imposta sui redditi delle società (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/03/2025, n. 6258)
In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa. Questa deve essere intesa come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa. La valutazione deve essere qualitativa e non quantitativa, con l’onere probatorio che grava sul contribuente in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria.
15. Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/03/2025, n. 6551)
La permuta, ai fini dell’IVA, non deve essere considerata come un’unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti e autonome, soggette separatamente all’imposta. Pertanto, ogni singola componente della permuta deve essere oggetto di fatturazione e versamento IVA al momento della sua esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalla giurisprudenza consolidata.
16. Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 14/03/2025, n. 6812)
Il cessionario/committente non può richiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA versata sui beni e servizi acquistati qualora abbia versato un’imposta non correttamente determinata, gravando su di lui la necessità di esercitare l’azione di ripetizione d’indebito nei confronti del cedente/prestatore, salvo i casi di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero nei confronti di quest’ultimo.
17. Imposta municipale unica (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7048)
In tema di IMU, qualora lo stato di inagibilità dell’immobile sia noto al Comune tramite atti formalmente noti, il beneficio della riduzione dell’imposta del 50 per cento deve essere riconosciuto anche in assenza di formale dichiarazione dell’inagibilità da parte del contribuente, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
ISA 2025 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025).
Lo scorso 17 marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche e dei controlli per l’invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici e di affidabilità per il periodo di imposta 2024.
19. Investimenti in beni strumentali: invio comunicazione preventiva (Risposta ad interpello 7 marzo 2025, n. 69)
Con la risposta ad interpello 7 marzo 2025, n.69 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema degli investimenti in beni strumentali e delle comunicazioni necessarie per fruire dei relativi crediti di imposta, introdotte dall’articolo 6 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39.
Il citato articolo stabilisce che, ai fini della fruizione di tali crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente – in via telematica – l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 39 (i.e. 30 marzo 2024), la loro presunta ripartizione del credito negli anni e la relativa fruizione. La comunicazione deve poi essere aggiornata al completamento degli investimenti.
Su tali basi, dunque:
(i) per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
(ii) per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 39 il contribuente è tenuto:
(a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della fruizione negli anni del credito, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
(b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Con riferimento alla comunicazione di cui al punto sub (a), la trasmissione di tale comunicazione rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione dell’ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti [sub (b)]. Mentre, entrambe le comunicazioni devono intendersi propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Per quanto riguarda la definizione del periodo di realizzazione degli investimenti, nelle FAQ presenti sul sito internet del GSE è stato chiarito che la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolate che rende gli investimenti irreversibili, mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Per tale ragione, per fruire dei crediti per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca e sviluppo e innovazione non è sufficiente trasmettere la sola comunicazione a consuntivo, laddove l’investimento sia stato realizzato dopo la data del 30 marzo 2024. In tal caso, non rileva la data di effettuazione dell’ordine giuridicamente rilevante (i.e. l’ordine vincolante al fornitore), bensì la data in cui questa viene fatturata.
CONTABILITA’
20. Bilanci 2024: pubblicato l’aggiornamento dei modelli di relazione del Collegio sindacale (informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 10 marzo 2025, n. 27)
Con l’informativa 10 marzo 2024, n. 37, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso noto l’avvenuto aggiornamento dei modelli di relazione del Collegio sindacale sui bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
L’aggiornamento tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo. Tali modelli sono disponibili sul sito web del Consiglio nazionale (si veda, https://commercialisti.it/informative/37-modelli-direlazione-del-collegio-sindacale-sui-bilanci-desercizio-chiusi-al-31-dicembre2024/).
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
21. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 75 del 14 marzo 2025
La stabile organizzazione italiana di una banca estera può applicare, su opzione del cliente, i regimi del risparmio amministrato (art. 6, d.lgs. n. 461/1997) e del risparmio gestito (art. 7, d.lgs. n. 461/1997) anche con riferimento a conti titoli e conti liquidità detenuti presso la casa madre estera, a condizione che il cliente sottoscriva un contratto duraturo (di consulenza con RTO o di gestione di portafogli – GPI) con la stessa stabile organizzazione. In tali casi:
a) non sussistono obblighi di monitoraggio fiscale in capo al cliente, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.l. n. 167/1990;
b) non è richiesta la canalizzazione dei flussi su conti presso la stabile organizzazione, in ragione dell’unicità soggettiva con la casa madre;
c) la stabile organizzazione assume il ruolo di sostituto d’imposta anche per l’applicazione dell’imposta di bollo (art. 13, commi 2-bis e 2-ter,
Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 642/1972), con esclusione dell’IVAFE;
d) permane l’obbligo di comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero (art. 1, d.l. n. 167/1990) e dei rapporti all’anagrafe tributaria (art. 7, d.P.R. n. 605/1973), nei limiti delle operazioni effettivamente gestite dalla stabile organizzazione.
Gli obblighi fiscali ricadono solo sui clienti che instaurano un “rapporto stabile” con la S.O. e le conferiscono l’incarico di agire come sostituto d’imposta.
22. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 76 del 20 marzo 2025
La procedura semplificata prevista dal D.M. 11 agosto 1975 consente al cedente di regolarizzare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, le operazioni imponibili relative agli imballaggi e recipienti non restituiti, per i quali era stato pattuito il diritto alla resa ai sensi dell’art. 15, n. 4), del d.P.R. n. 633/1972. In luogo dell’emissione di singole fatture, è ammessa l’emissione di un’unica fattura riepilogativa, a condizione che siano rispettati i requisiti formali previsti dal decreto.
Ai fini della determinazione dell’imponibile delle operazioni da assoggettare a imposta, è possibile far riferimento – in assenza di un prezzo contrattualmente pattuito – al c.d. valore “mercuriale”, a condizione che esso rappresenti il valore normale dei beni ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 633/1972. Tale impostazione è coerente con la Risoluzione ministeriale n. 503502/1975, secondo cui l’espressione “ammontare delle cauzioni” utilizzata nel DM va intesa come il corrispettivo effettivamente dovuto per la mancata restituzione, e non come il mero deposito cauzionale eventualmente simbolico.
Con riferimento ai pallet in legno non restituiti, la mancata resa configura un’operazione imponibile distinta, da assoggettare al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, il cedente è tenuto a emettere una fattura per ciascun cessionario, senza addebito di imposta, con l’indicazione “inversione contabile”, mentre l’acquirente sarà tenuto ad assolvere l’IVA secondo l’aliquota propria.
Nel caso in cui gli imballaggi vengano restituiti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata emessa la fattura riepilogativa ai sensi del DM 11 agosto 1975, il cedente può emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, le restituzioni devono essere annotate nel registro previsto dall’art. 1 del DM, incrociandole con le consegne originarie, distinte per tipologia e aliquota.
La possibilità di variazione in diminuzione riguarda esclusivamente bottiglie in vetro e casse in plastica, mentre resta esclusa per i pallet in legno, soggetti al regime del reverse charge.
23. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 79 del 21 marzo 2025
Nell’ipotesi di mancato pagamento derivante da un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinato dagli artt. 64-bis e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il diritto del creditore all’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, sorge a partire dalla data del decreto di omologa del piano da parte del tribunale.
Il piano in oggetto, pur essendo assistito da omologa giudiziale, non rientra tra le procedure concorsuali espressamente menzionate dall’art. 26, comma 10bis, e non presenta né carattere concorsuale né ufficialità tali da anticipare il diritto alla variazione al momento dell’apertura. Di conseguenza, il termine per l’emissione della nota di credito decorre dalla conclusione dell’accordo omologato, in linea con quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati.
Resta fermo l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento, qualora il corrispettivo oggetto di falcidia risulti successivamente incassato, in tutto o in parte.
24. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 80 del 21 marzo 2025
Il regime speciale IVA previsto per le agenzie di viaggio e turismo si applica anche alla cessione di singole prestazioni di servizi turistici, rese in nome proprio e acquistate da terzi, qualora tali servizi risultino previamente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 5-bis, del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 3, del DM 30 luglio 1999, n. 340.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza (Cass., sent. n. 3857/2022), la condizione della “disponibilità preventiva” non richiede un acquisto anticipato del servizio, ma si realizza quando l’agenzia dispone del servizio in via effettiva e autonoma, anteriormente alla richiesta del viaggiatore. La disponibilità può consistere anche in un diritto di opzione temporanea, esercitabile senza necessità di autorizzazione da parte del fornitore.
La disciplina si coordina con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il regime speciale si applica obbligatoriamente alle operazioni in cui l’agenzia agisce in nome proprio e utilizza servizi acquisiti da soggetti terzi, anche se riferiti a prestazioni singole come il solo alloggio o il solo trasporto.
25. Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-808/23
Gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che i diversi servizi di gestione (nella specie: servizi di gestione aziendale, di finanziamento, nonché di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale) forniti da una holding capogruppo alle proprie società figlie, non costituiscono affatto sempre servizi unici, in relazione ai quali è escluso a priori l’accertamento di un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, di tale direttiva.
26. CGUE, sentenza del 13 marzo 2025 nella causa C-640/23
Gli articoli 168 e 203 della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata.
Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.
27. Consiglio UE, 11 marzo 2025 – approvato il pacchetto “IVA nell’era digitale”
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva il pacchetto normativo “IVA nell’era digitale”, composto da una direttiva, un regolamento e un regolamento di esecuzione, finalizzati alla modernizzazione del sistema IVA in funzione della transizione digitale.
Le nuove disposizioni prevedono: (i) l’obbligo, entro il 2030, di adottare modalità esclusivamente digitali per la dichiarazione IVA delle operazioni tra soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri; (ii) l’obbligo per le piattaforme digitali di versare direttamente l’IVA relativa a locazioni a breve termine e trasporti passeggeri, qualora i fornitori non siano soggetti passivi IVA; (iii) il potenziamento e l’estensione degli sportelli unici IVA (OSS e IOSS), con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti legati alle registrazioni nei diversi Stati membri.
Il pacchetto entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I regolamenti saranno direttamente applicabili; la direttiva dovrà essere recepita dai diversi Stati membri.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal