N.36 Novità Fiscali 04/04/2025

Roma, Li 4 aprile 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”  

Spett.le Società/Associazione, 

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

1.     Decreto 7 febbraio 2025

In G.U. Serie Generale n. 69 del 24.03.2025 è stato pubblicato il decreto 7 febbraio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualità 2024. 

2.       Decreto 14 marzo 2025 

In G.U. Serie Generale n. 69 del 24.03.2025 è stato pubblicato il decreto del direttore generale delle finanze recante aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). 

3.          Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2025

In G.U. Serie Generale n. 72 del 27.03.2025 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy recante le agevolazioni alle imprese operanti nell’economia sociale.  

Nello specifico, il decreto reca le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto e definizione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti attesi.

4.       Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
In G.U. Serie Generale n. 75 del 31.03.2025 è stato pubblicato un decretolegge recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. In particolare, si introduce un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e microimprese. Nello specifico, per le grandi imprese (sopra i 250 dipendenti) è confermato l’obbligo entro il 31 marzo 2025; per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) l’obbligo è posticipato al 30 settembre 2025; per le micro e piccole imprese l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.


NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE 

5. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato Elenchi ammessi ed esclusi per il 5×1000 2024 ed elenco permanente 2025

Lo scorso 31 marzo, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro per le Politiche del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese ha pubblicato gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del 5×1000 relativo all’anno finanziario 2024 (ex art. 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020).

Tali elenchi sono stati aggiornati rispetto a quelli pubblicati il 30 dicembre 2024, al fine di includere tutti gli enti che possedevano i requisiti necessari per l’accreditamento al cinque per mille alla data del 31 dicembre 2024.

Inoltre, è stato pubblicato l’elenco permanente 2025, in conformità all’articolo 8, comma 2, del medesimo D.P.C.M., che comprende gli enti che, pur non avendo presentato domanda per l’anno 2024, sono stati riconosciuti come idonei ad accedere al beneficio del 5×1000.

Per consultare gli elenchi aggiornati, è possibile visitare la pagina ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-socialedelle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno-2024-elenco-ammessi-edesclusi-anno-2025-elenco-permanente

6. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: i Comitati possono ottenere la personalità giuridica e iscriversi al RUNTS

Con la Circolare n. 5 dello scorso 26 marzo, il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali ha chiarito che l’art. 22 del Codice del Terzo Settore (CTS) è applicabile anche ai Comitati, confermando, così, la possibilità per questi enti di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di ottenere la personalità giuridica.

La riforma del Terzo Settore ha introdotto una definizione chiara di Ente del Terzo Settore (ETS), comprendendo non solo associazioni e fondazioni, ma anche altri enti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I comitati, pur avendo una struttura diversa da quella delle associazioni, rientrano tra gli ETS e possono essere iscritti al RUNTS nella categoria degli “altri enti del Terzo Settore”.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che l’applicabilità dell’art. 22 non è derogatoria rispetto al DPR 361/2000. Pertanto, i Comitati potranno, alternativamente, scegliere di conseguire la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS o ai registri delle persone giuridiche tenuti dalle prefetture territorialmente competenti 

Per ottenere la personalità giuridica ex art. 22 del CTS, i Comitati devono rispettare il requisito del patrimonio minimo di 30.000 euro, in linea con quanto previsto per le fondazioni. Al RUNTS spetterà il compito di vigilare sulla gestione dei fondi, garantendo che vengano destinati agli scopi originari o, in caso di necessità, ridistribuiti in modo adeguato.

7.   5×1000 2025: l’accreditamento scade il prossimo 10 aprile 

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che intendono beneficiare del riparto delle quote del 5×1000 per il 2025 devono accreditarsi entro il prossimo 10 aprile. La scadenza riguarda sia gli enti già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma mai accreditati al 5×1000, sia quelli che stanno presentando domanda di iscrizione al RUNTS.

Tali enti dovranno procedere a flaggare nella propria area personale del RUNTS la casella dedicata all’accreditamento al 5×1000 e indicare l’IBAN a cui dovrà essere indirizzato l’eventuale versamento del beneficio.

Con riguardo alle ONLUS, si segnala che Il Decreto Milleproroghe ha confermato che la gestione del loro accreditamento resta in capo all’Agenzia delle Entrate, che si occuperà della verifica dei requisiti e della pubblicazione degli elenchi. 

Gli enti che non si accreditano entro la scadenza ordinaria del 10 aprile 2025 hanno comunque un’ulteriore possibilità di partecipare al riparto del 5×1000. È infatti prevista un’iscrizione tardiva entro il 30 settembre 2025, a condizione che venga presentata l’istanza di accreditamento e versata una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

8. Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 18/03/2025, n. 7251)

In tema di rimborso IVA, il provvedimento di cd. fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, imposto in via cautelare discrezionalmente dall’Amministrazione debitrice, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all’erogazione del credito “fermato”, che riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto.

9. Accertamento del reddito di impresa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7583)

In tema di accertamento del reddito d’impresa, gli articoli 32, n. 7, del D.P.R. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ritiene siano connessi al reddito del contribuente. Queste presunzioni operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, in presenza di una ristretta compagine sociale e rapporti di stretta contiguità familiare, risultando particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari siano ascrivibili alla società stessa.

10.    Detrazioni IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/03/2025, n. 7813)

L’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato dal giudice nazionale. Il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere ricollegato a dati meramente quantitativi e deve essere verificato in concreto, tenendo conto della qualifica di soggetto passivo e dell’eventuale abuso o evasione fiscale.

11. Autotutela e contenzioso tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/03/2025, n. 7985)

In tema di contenzioso tributario, il provvedimento di sgravio parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela, di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente. È ammissibile l’impugnazione del nuovo atto soltanto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa.

12. Rimborso dell’eccedenza IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/03/2025, n. 8054)

In tema di rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento che accerta un debito d’imposta e disconosce il credito per eccedenza interrompe il termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso, che resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo.

13. Imposta sul valore aggiunto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/03/2025, n. 8130)

In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; solo successivamente grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

14. Agevolazioni “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/03/2025, n. 8141)

In materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni necessarie per fruire del trattamento agevolato, come prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis della tariffa, devono essere rese prima della registrazione dell’atto traslativo del diritto reale. In particolare, quando l’acquisto avviene tramite sentenza costitutiva del diritto, la dichiarazione deve essere effettuata entro il termine di richiesta di registrazione della sentenza stessa. Risulta tardiva e inammissibile una dichiarazione presentata successivamente alla notifica dell’avviso di liquidazione o nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

15. Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2025 (Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 17 del 26 marzo 2025) 

Lo scorso 26 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, con il quale il Dipartimento per la trasformazione digitale ha stabilito il riparto delle risorse per il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2025. 

In particolare, con il citato decreto viene previsto che le risorse stanziate per il citato fondo sono pari ad euro euro 41.830.000,00, le quali sono ripartite come segue: 
euro 38.000.000,00 (euro trentottomilioni/00) «per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire:

–  l’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico;

–  l’innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l’intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale;

–  la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale»;

euro 3.830.000,00 (euro tremilioniottocentotrentamila/00)
«alla copertura delle spese per l’acquisto di beni e servizi inerenti l’assistenza tecnica, per la diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale nonché per l’organizzazione di eventi divulgativi necessariamente collegati alle politiche di informazione ed il sostegno delle precedenti finalità di impiego di cui alla lettera A), ai sensi dell’art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020».

16.    ZLS 2025 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 27 marzo 2025). 

Lo scorso 27 marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con apposito provvedimento, i modelli di comunicazione di cui all’art. 3, comma 14-novies, del D.L. n. 202/2024, relativi all’utilizzo del contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate di cui all’art. 13 del D.L. n. 60 del 2024.  

In base all’art. 3, comma 14-novies del D.L. n. 202 del 2024, gli operatori economici che intendono fruire del contributo di cui all’art. 13 devono – a pena di decadenza – comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 1 gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

Tale comunicazione deve essere tramessa, esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025, da parte del beneficiario o, in alternativa, tramite un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni di cui articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A tal fine, per l’invio della comunicazione  dovrà essere utilizzato il software «ZLS2025» disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. 

Nel medesimo periodo e con le stesse modalità: potranno essere inviate nuove comunicazioni, sostitutive delle precedenti;  potrà essere presentata la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato. 

Successivamente, invece, nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, dovrà essere inviata all’Amministrazione finanziaria una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre, degli investimenti effettuati. Anche in tale ipotesi, la comunicazione dovrà essere trasmessa telematicamente, utilizzando l’apposito software denominato «ZLSINTEGRATIVA2025». 

In questa fase sarà inoltre possibile (i) inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente oppure, (ii) procedere all’annullamento della comunicazione integrativa, con conseguente decadenza dall’agevolazione.

17. Circolazione dei crediti di imposta Ecobonus e Superbonus (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 27 marzo 2025, n. 82)

Con la risposta ad interpello 27 marzo 2025, n. 82 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al dubbio interpretativo sul fatto se i Crediti Ecobonus e i Crediti Superbonus siano o meno trasferibili nell’ambito delle operazioni di scissione e se gli stessi siano o meno qualificabili come «posizioni soggettive» al fine di individuare i criteri per il loro trasferimento a seguito di detta operazione straordinaria. 

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che il trasferimento della titolarità dei crediti di imposta (agevolativi) è possibile unicamente nell’ambito di operazioni regolamentate da specifiche norme che prevedono una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, ad esempio, nei casi di fusione e di scissione. Per tale ragione, l’Agenzia delle entrate afferma che tali crediti di imposta, di cui l’Istante è titolare, possano essere oggetto di trasferimento nell’ambito di operazione che prevedono una confusione di diritti ed obblighi (cfr. principio di diritto n. 4 del 2024). 

Per quanto riguarda, invece, la qualificazione o meno dei crediti Ecobonus e Superbonus come posizioni soggettive da ripartire ai sensi dell’art. 173, comma 4 del TUIR tra società scissa e beneficiaria, viene evidenziato che: 

nel caso in cui siano qualificabili come posizioni soggettive occorrerà valutare se tali posizioni siano connesse agli elementi del patrimonio scisso. In tale ipotesi, seguiranno integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell’elemento a cui risultano connessi, diversamente, troverà applicazione il criterio proporzionale di cui al citato comma 4.

nel caso in cui, invece, non siano riconducibili alle posizioni soggettive dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.  

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria – richiamando i propri orientamenti di prassi – ha affermato che i Crediti Ecobonus e Crediti Superbonus, non incidendo sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte nell’operazione straordinaria, non siano da ritenersi riconducibili tra le ”posizioni soggettive” di cui al comma 4 dell’articolo 173 del Tuir, in quanto rappresentano un autonomo elemento del patrimonio della scissa. Per tale ragione, questi sono liberamente disponibili dalle parti. 

In conclusione, dunque, non essendo detti crediti riconducibili a posizioni soggettive, occorrerà verificare se nel progetto di scissione sia stata manifestata la volontà di trasferire i crediti in parola.

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

18. Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato (documento di ricerca del Consiglio dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione Nazionale dei commercialisti 31 marzo 2025) 

Con il Documento di ricerca, intitolato «Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato dopo la riforma fiscale» il Consiglio dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha aggiornato il precedente documento di ricerca del 2023, nel quale era stata esaminata la disciplina del conferimento di partecipazioni qualificate di cui agli artt. 175 e 177 del TUIR. 

A tal proposito si segnala che, con il precedente documento erano state formulate una serie di proposte per l’attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega. Tali proposte sono state in larga parte recepite con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. Tuttavia, anche con il nuovo documento, il CNDCEC e FNC hanno formulato una serie di osservazione su questioni ancora dubbie. 

Tanto premesso, nel documento in commento particolarmente significativi sono alcuni passaggi che riguardano il regime di realizzo controllato di cui al nuovo comma 2-ter dell’art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni possedute in società holding. 

Nella precedente formulazione, al fine di verificare il superamento della soglia di partecipazione posseduta in caso di conferimento di partecipazione in una holding, era imposta la verifica delle percentuali di partecipazione qualificata per tutte le società indirettamente partecipate che esercitavano un’impresa commerciale ex art. 55 del TUIR; ciò anche se tali partecipazioni erano detenute indirettamente per il tramite di una società che esercitava attività commerciale (e non un’attività di assunzione di partecipazioni). 

Con le modifiche intervenute, invece, è venuto meno il c.d. approccio look through esteso a tutti i livelli partecipativi sottostanti alla holding oggetto di conferimento. Più nello specifico, oggi assumono rilevanza solo le partecipazioni di cui sia titolare la holding e quelle in possesso delle subholding legate alla holding da un rapporto di controllo. 

A ciò si aggiunga che non è più necessario che tutte le partecipazioni da sottoporre a verifica siano partecipazioni qualificate. In altri termini, per fruire del regime di realizzo controllato è sufficiente che tale qualità sia soddisfatta dalle partecipazioni il valore contabile rappresenti più della metà del totale dei valori contabili delle partecipazioni rilevanti ai fini della verifica. 

Con riferimento a tale ultimo aspetto, il documento evidenzia un problema su come effettuare il confronto tra il valore contabile delle partecipate «sopra soglia» e il valore contabile totale delle partecipate nel caso in cui la holding detenesse una partecipazione di controllo in una società qualificabile a sua volta come holding (subholding). Nello specifico, il CNDCEC e la FNC si interroga sulla possibilità se tale confronto dovesse essere effettuato considerando anche il valore contabile della subholding oppure si dovesse considerare solo il valore contabile delle partecipate da quest’ultima.  

Sul punto, la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024, ha chiarito che «ai fini della verifica della prevalenza o meno del valore contabile delle partecipazioni che superano la soglia minima percentuale non si deve tenere conto del valore contabile delle partecipazioni detenute nelle società controllate dalla holding e qualificabili come subholding; per queste ultime si applica un approccio look through in base al quale assumono rilevanza solo le partecipazioni da esse detenute e non anche le partecipazioni al loro capitale». 

Resta, tuttavia, da chiarire se, in merito alla determinazione del valore delle partecipazioni da sottoporre al c.d. test di prevalenza, lo stesso debba essere determinato alla data di effettuazione del conferimento, predisponendo un bilancio infrannuale ad hoc, redatto a tale date o se sia possibile riferirsi al dato risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima del conferimento.  

Ulteriore dubbio concerne la nozione del valore contabile «demoltiplicato» delle partecipazioni da assumere ai fini della verifica del superamento delle soglie. Nello specifico, occorre chiarire se va inteso l’importo risultante dall’applicazione della percentuale di demoltiplicazione al valore di iscrizione contabile delle partecipazioni secondo il criterio del costo o del patrimonio netto o del fair value, in funzione dei principi contabili adottati, o se, più opportunamente, il valore contabile demoltiplicato è pari all’importo che si ottiene applicando la percentuale di demoltiplicazione al patrimonio netto contabile delle partecipate prese in considerazione ai fini del test. A tal proposito, il CNDCEC e la FNC ritengono opportuno un intervento del legislatore. 

In conclusione, il documento di ricerca auspica una modifica normativa nell’ambito dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, per ampliare l’applicazione della norma, al fine di consentire il regime di realizzo controllato anche nell’ipotesi di conferitaria costituita tra familiari, a prescindere dalla entità delle quote conferite da ciascun familiare, sempreché le stesse, congiuntamente considerate, superino la soglia di qualificazione. In tal modo, si favorirebbero le operazioni di riorganizzazione in ambito familiare.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

19.        Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 83 del 28 marzo 2025

La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA, al fine di apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva per beneficiare dell’esonero dalla garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633/1972, è ammessa solo se la procedura di rimborso non è ancora stata completata. Nello specifico, tale integrazione è possibile soltanto prima che l’Ufficio concluda l’istruttoria e validi la disposizione di pagamento, come chiarito dalla circ. n. 35/E/2015 e dalla ris. n. 99/E/2014.

Nel caso in cui il rimborso sia già stato erogato, non è più consentito modificare la modalità di garanzia scelta. Pertanto, se la garanzia originaria consisteva nell’assunzione diretta dell’obbligo da parte della società controllante (poi estinta per fusione), le uniche forme di garanzia sostitutiva ammesse restano quelle previste dall’art. 38-bis, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972: cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia prestata da impresa commerciale dotata di adeguata solvibilità.

La garanzia sostitutiva deve decorrere dalla data del rimborso e coprire un periodo di tre anni, ovvero un periodo inferiore se coincidente con il termine di decadenza dell’accertamento.

20.   Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025

Le somme scambiate tra due operatori in esecuzione di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972.

Il contratto di cointeressenza propria, disciplinato dall’art. 2554 c.c., si distingue per l’assenza di apporto da parte dei cointeressati, la partecipazione agli utili e alle perdite, e l’alea reciproca tra le parti.

Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. V, sent. n. 7514/2023), si tratta di un rapporto non sinallagmatico, fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori. Le parti non contraggono obbligazioni patrimoniali immediate, ma assumono impegni reciproci, alternativamente produttivi di un trasferimento di utili o di una compartecipazione alle perdite.

Il contratto si differenzia tanto dal contratto di assicurazione quanto dall’associazione in partecipazione, per la mancanza, rispettivamente, di premio certo e di apporto.

Non essendo configurabile una diretta correlazione tra prestazione e corrispettivo, le somme oggetto del rapporto contrattuale si qualificano come meri trasferimenti di denaro e, in quanto tali, costituiscono operazioni escluse dal campo di applicazione del tributo.

21.          Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-125/24

Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema amministrativa della Svezia come segue.

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA impone unicamente che siano soddisfatti i requisiti sostanziali di cui all’articolo 203 del codice doganale.

Qualora un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale sia sorta solo a causa dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione in dogana previsto all’articolo 158, paragrafo 1, di tale codice e dell’obbligo di presentazione in dogana previsto all’articolo 139, paragrafo 1, dello stesso o della mancata presentazione della domanda di esenzione dai dazi doganali ai sensi dell’articolo 203 dello stesso, la reimportazione delle merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 di detto codice è esente dall’IVA.  

Per tale ragione, ai fini dell’esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, è irrilevante la circostanza che ricorra la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale (per l’insussistenza di un tentativo di frode).

22. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 aprile 2025 nella causa C-213/24 

L’articolo 9 paragrafo 1 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che una persona che cede un terreno originariamente facente parte del suo patrimonio personale affidando la preparazione della vendita a un operatore professionale può essere considerata un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che esercita un’attività economica in modo indipendente, il quale, in qualità di agente di tale persona, si attiva per commercializzare il terreno mobilitando, in vista di tale vendita, risorse analoghe a quelle impiegate da un produttore, un commerciante o un prestatore di servizi ai sensi di tale disposizione.

L’articolo 9 paragrafo 1 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un’operazione di vendita qualificata come attività economica ai sensi di tale direttiva, esso non osta a che una società di persone formata da coniugi comproprietari sia considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica in modo indipendente, qualora tali coniugi appaiano a terzi come soggetti che hanno effettuato congiuntamente l’operazione di vendita di un terreno appartenente a tale società, che costituisce un’attività economica, e tale società si assuma il rischio economico connesso all’esercizio di tale attività.

23. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 aprile 2025 nella causa C-164/2024 

L’articolo 213, paragrafo 1 e l’articolo 273 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, nonché i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, come interpretata dalle autorità fiscali e dai giudici nazionali, prevede la possibilità per l’autorità fiscale competente di cancellare un soggetto passivo dal registro IVA per il fatto che non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia di IVA senza analizzare la natura delle infrazioni commesse e il comportamento del soggetto passivo in questione.

24. Regolamento di esecuzione sull’autorizzazione dei dichiaranti CBAM – Comunicazione della Commissione UE del 28 marzo 2025

La Direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea ha reso noto, con dichiarazione del 28 marzo 2025, che in data 17 marzo 2025 è stato adottato il regolamento di esecuzione relativo all’autorizzazione dei dichiaranti CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Il testo è disponibile sul sito della Commissione.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’autorizzazione in qualità di dichiarante CBAM costituirà condizione necessaria per l’importazione di merci soggette al meccanismo. Gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti potranno presentare domanda di autorizzazione attraverso il modulo di gestione delle autorizzazioni (AMM), disponibile nel registro CBAM a partire dal 31 marzo 2025. La procedura sarà gestita tramite le autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità operative illustrate nelle linee guida pubblicate nella sezione “Modulo di gestione delle autorizzazioni” del sito CBAM.

Nel quadro delle misure di semplificazione del regolamento CBAM e in coerenza con la proposta di introdurre una soglia de minimis di 50 tonnellate annue, la Commissione raccomanda alle autorità competenti di invitare:

gli importatori che prevedono di superare tale soglia a presentare tempestivamente domanda di autorizzazione;

gli importatori che ritengono di restare al di sotto della soglia a rinviare la richiesta all’inizio dell’autunno 2025.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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