Roma, Li 23 aprile 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43
In G.U. Serie Generale n. 79 del 04.04.2025 è stato pubblicato il decreto n legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
Il provvedimento, firmato dal Viceministro dell’economia e delle finanze, è un decreto attuativo della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).
2. Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45
In G.U. Serie Generale n. 81 del 07.04.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Il decreto è attualmente in esame presso il Parlamento per la conversione in legge.
3. Comunicato MIMIT 12 aprile 2025
In G.U. Serie Generale n. 86 del 12.04.2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle imprese e del Made in Italy in merito all’emanazione di tre decreti ministeriali.
Nello specifico, il decreto ministeriale 5 marzo 2025 – Revisione enti cooperativi.
Nuova modalità’ di svolgimento e approvazione nuova modulistica; il decreto ministeriale 5 marzo 2025 – Ispezione straordinaria enti cooperativi.
Nuova modalità’ di svolgimento e approvazione nuova modulistica; il decreto ministeriale 5 marzo 2025 – Approvazione della nuova modulistica della revisione e dell’ispezione straordinaria sulle Banche di credito cooperativo.
4. Comunicato MIMIT 12 aprile 2025
In G.U. Serie Generale n. 86 del 12.04.2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle imprese e del Made in Italy relativo al decreto 31 marzo 2025 recante sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Nello specifico, attraverso il comunicato, si è disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni (alle ore 12,00 del 17 giugno 2025).
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato l’elenco degli enti ammessi al 5×1000 2024 e l’elenco permanente 2025 aggiornato
Lo scorso 17 aprile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’elenco degli enti ammessi al 5×1000 relativo all’anno finanziario 2024 nonché l’elenco permanente 2025 aggiornato.
Gli elenchi sono consultabili al seguente link al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-eresponsabilita-sociale-delle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno-2024elenco-ammessi-ed-esclusi-anno-2025-elenco-permanente.
6. Nuove risorse per la transizione energetica nel non profit: sanità e sport dilettantistico al centro del Dl Bollette
Con l’approvazione alla Camera del Decreto Bollette (Dl 19/2025), e in attesa del passaggio definitivo al Senato, arrivano importanti misure di sostegno per la transizione energetica a favore di enti del Terzo Settore attivi nei settori socio-sanitario e sportivo dilettantistico.
Due gli interventi principali. Il primo, introdotto dall’articolo 3-quater, amplia l’accesso al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e alla ricerca (Fri), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e con una dotazione di 6 miliardi di euro, includendo anche gli ex Ipab non trasformati e le strutture sanitarie e sociosanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Gli enti potranno beneficiare di finanziamenti agevolati per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo.
Il secondo intervento, previsto dall’articolo 4-quinquies, rafforza il sostegno allo sport dilettantistico con uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro al Fondo unico per il potenziamento sportivo. Le risorse, disponibili nel 2025, saranno destinate a coprire i costi energetici di piscine e impianti natatori gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale. I contributi saranno a fondo perduto, secondo criteri stabiliti da un prossimo decreto ministeriale.
Il finanziamento complessivo delle misure sarà garantito tramite fondi del MEF, risorse della società Sport e Salute S.p.A. e fondi di compensazione finanziaria.
Sostegno psicologico per i minori oncologici: pubblicato l’Avviso 1/2025 per l’accesso ai finanziamenti
Il Ministero ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 39 del 7 aprile 2025, accompagnato dall’Avviso 1/2025, che definisce termini e modalità per accedere ai finanziamenti destinati ad attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria rivolte ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie.
Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del Decreto ministeriale 175/2019 e dall’art. 1, comma 338, della Legge 205/2017, con l’obiettivo di sostenere interventi fondamentali per il benessere emotivo e psicofisico dei minori colpiti dalla malattia e del loro nucleo familiare.
Le domande di finanziamento dovranno essere compilate e caricate esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, attiva dalle ore 9:00 del 17 aprile 2025 fino alle ore 16:00 del 21 maggio 2025.
8. Social Bonus: chiamata per i progetti ETS, scadenza al 15 maggio
Il 15 maggio 2025 è previsto il termine per la presentazione delle istanze, da parte degli ETS, di progetti finalizzati a fruire dell’agevolazione del social bonus.
Gli ETS devono inviare la propria candidatura esclusivamente tramite l’applicativo “Social Bonus” accessibile dal portale “Servizi Lavoro” del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it).
Si ricorda che il Social Bonus, Introdotto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e disciplinato dal D.I. n. 89 del 23 febbraio 2022, consiste in un credito d’imposta riconosciuto a:
persone fisiche;
enti non commerciali;
imprese, a prescindere dalla forma giuridica, settore o regime contabile.
I beneficiari del credito sono coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di progetti approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
9. Rimborso IVA (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 03/04/2025, n. 8819)
Il cessionario di beni o servizi non è legittimato a richiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA indebitamente versata in rivalsa, salvo nei casi eccezionali in cui il rimborso nei confronti del cedente o prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento di quest’ultimo.
10. Rimborso IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/04/2025, n. 9111)
In caso di rimborso del credito IVA, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, D.P.R. 26/10/1972, n. 633, non si computa, ai fini della decorrenza degli interessi di mora, il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria e la data della loro consegna da parte del contribuente, se superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione annuale o successivamente.
11. Efficacia del giudicato penale nel processo tributario (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/04/2025, n. 9157)
L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto per effetto del D.Lgs. n. 87 del 2024 e recepito nell’art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto” ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali. Tale efficacia, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle sanzioni tributarie irrogate, mentre con riguardo all’accertamento dell’impostala sentenza penale costituisce solo un elemento di prova, soggetto all’autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio. In questo senso, assumono rilievo le disposizioni che regolano la circolazione della prova senza che ciò determini un automatismo nella estensione del giudicato penale.
12. Reverse charge e registrazione di operazioni inesistenti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/04/2025, n. 9604)
La registrazione di operazioni inesistenti attraverso il meccanismo del reverse charge costituisce una violazione di carattere formale e non meramente formale, essendo idonea a ostacolare l’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria; la relativa sanzione è disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
Sisma centro-Italia e Superbonus: forniti i chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici (risposta interrogazione parlamentare della Camera dei Deputati, Commissione Finanze 9 aprile 2025, n. 5-03765).
Con la risposta ad una interrogazione parlamentare n. 5-03765, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2026.
Sul punto, la Commissione ha chiarito che, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 39 del 2024, a tali interventi non si applica il blocco delle opzioni, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 11 del 2023, a condizione che le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 e rientrino nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
14. Bonus edilizi: sconto in fattura e cessione del credito (risposta ad interpello 16 aprile 2015, nn. 106 e 107)
Con le risposte ad interpello nn. 106 e 107, pubblicate lo scorso 16 aprile, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei bonus edilizi, dell’art. 1, comma 5, del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, concernente il blocco del c.d. sconto in fattura o della cessione del credito.
Ai sensi dell’art. 121 del Decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barrire architettoniche, recupero o restauro della facciata, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo medesimo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi sopradescritti e da quest’ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante (c.d. sconto in fattura);
– per la cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari, senza facoltà di successiva cessione (c.d. cessione del credito).
In merito alle opzioni sopradescritte, con l’art. 2, comma 1, del decretolegge n. 11 del 2023, il legislatore ha previsto che tali strumenti non potessero più essere utilizzati, ad eccezione delle ipotesi descritte nel successivo comma 2. Si tratta di interventi per i quali, prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 11 (i.e. 17 febbraio 2023):
(i) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (fattispecie che riguarda interventi diversi da quelli effettuati dai condomini);
(ii) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA asseverata (ipotesi che riguarda gli interventi effettuati dai condomini);
(iii) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo (tale fattispecie riguarda gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che per tali interventi, la deroga prevista dal citato comma 2 non opera nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati alla data del 30 marzo 2024 (cfr. art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024).
Dal tenore letterale della norma ne discende che tale deroga al comma 2, si applica nel caso in cui, al 30 aprile 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
(i) l’avvenuta esecuzione dei lavori edili («lavori già effettuati»);
(ii) il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»); e
(iii) la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).
In merito alla locuzione «lavori già effettuati», l’Agenzia delle entrate ritiene che questa si riferisca alla materiale esecuzione di interventi edilizi. Sarebbero, dunque, escluse le prestazioni attinenti e/o riconducibili ad attività preparatorie all’effettuazione degli interventi stessi. Per tale ragione, non rilevano ai fini del rispetto del requisito in commento, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative. Mentre, per quanto riguarda le ulteriori condizioni di cui ai punti (ii) e (iii), queste possa essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori. Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dall’art. 1, comma 5, del D.l. 39 del 2024, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per i lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia emesso, nei riguardi del committente stesso, fattura per documentare l’esecuzione di tali lavori. Oltre al pagamento, sempre entro il 30 aprile 2024, deve essere documentato mediante fattura il sostenimento delle spese relative ai lavori effettuati.
Conclude l’Amministrazione finanziaria affermando che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore, il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 al subappaltatore una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura al committente per i lavori medesimi. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati». Resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.
Da ultimo, l’Agenzia delle entrate precisa che, in assenza di una specifica preclusione, l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 aprile 2024, relativo a «lavori già effettuati», consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data, riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo rispetto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di «edilizia libera», a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori.
Pertanto, la condizione «per lavori già effettuati» si ritiene soddisfatta quando, relativamente ai singoli interventi, autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024, si riferisce alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori.
REDDITI DI IMPRESA
15. Art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973: applicabile anche agli interessi corrisposti da una società di investimento immobiliare quotata (risposta ad interpello 9 aprile 2025, n. 93)
Con la risposta a interpello n. 93, resa pubblica in data 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dell’applicabilità del regime di esenzione previsto dall’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi corrisposti da una società di investimento immobiliare quotata (SIIQ), residente nel territorio dello Stato alla società controllante di altro stato membro UE.
La questione sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguardava una SIIQ residente in Italia, controllata da una società di diritto lussemburghese, con la quale aveva stipulato dei contratti di finanziamento.
La SIIQ intendeva corrispondere gli interessi maturati al termine del periodo pattuito e chiedeva nel caso prospettato se potesse trovare applicazione il regime di esenzione previsto dalla direttiva “interessi e canoni” (Direttiva 2003/49/CE), recepito nell’ordinamento interno all’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale regime si applica ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate appartenenti a Stati membri diversi. A livello soggettivo, l’art. 26quater si applica alle società che rivestono una delle forme previste dall’allegato alla direttiva, che hanno la residenza fiscale in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea, e che sono soggette, senza fruire di regimi di esonero, nello Stato di residenza alle imposte indicate nella direttiva medesima. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 26-quater anche quelle società che, pur essendo assoggettate in linea generale alle imposte previste, godono, tuttavia, di eventuali agevolazioni compatibili con la normativa comunitaria.
In presenza di stabili organizzazioni, i suddetti requisiti devono sussistere nei confronti delle società, alle quali appartengono le stabili organizzazioni stessi. Inoltre, secondo quanto previsto dalla Direttiva, tali requisiti sono richiesti anche nei confronti delle società ed enti residenti in Italia che effettuano i pagamenti degli interessi e dei canoni.
Con riferimento a quest’ultimi, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame: Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata e gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 47/E del 2005, ha avuto modo di chiarire che la disciplina trova applicazione anche nei confronti delle società che, pur essendo potenzialmente soggette all’IRES, godono, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria.
Fatta tale premessa, l’Agenzia delle entrate si sofferma poi ad analizzare la disciplina prevista per le SIIQ all’art. 1, commi 119 e ss. della Legge n. 296 del 2006. Nello specifico, il comma 131 del citato articolo stabilisce che «il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136».
Sul punto, con la circolare 32/E/15 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le Siiq non assumono la veste di OICR e, pertanto, dal punto di vista impositivo, i redditi prodotti dalle stesse sono sottoposti ad imposizione secondo le regole di determinazione proprie del reddito di impresa, seppur adottando il particolare regime previsto dalla disciplina Siiq per la cosiddetta gestione esente’.
Prima di analizzare la questione sottoposta alla sua attenzione, l’Agenzia delle entrate si sofferma sull’applicabilità della ritenuta sugli utili distribuiti dalle SIIQ. A tal proposito, il comma 134-bis dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 stabilisce che su questi «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 27ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6», secondi cui «Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 27bis, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata». Dalla formulazione della norma ne discende che non è possibile per l’intermediario applicare le disposizioni di cui all’art. 27-ter, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 73, concernenti l’esenzione di cui all’art. 27-bis, per gli utili corrisposti da società figlie italiane a società madri che rientrano nell’ambito applicativo della direttiva 2001/96/UE. Analoga disposizione di esclusione non è invece prevista per gli interessi di cui alla direttiva interessi e canoni.
Alla luce del quadro normativo sopradescritto, l’Amministrazione finanziaria conclude affermando, in primo luogo, che le SIIQ rientrando tra le società di cui alla lett. a) del comma 1, dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in secondo luogo, che gli interessi corrisposti sui finanziamenti ricevuti possono beneficiare dell’esenzione dalle ritenute.
Plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane realizzate da società ed enti non residenti nell’Unione europea (Norma di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 10 aprile 2025, n. 229)
Con la norma di comportamento 10 aprile 2025, n. 229, l’AIDC ha chiarito il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane realizzate da società ed enti non residenti nell’Unione europea.
Sul punto, si afferma che il regime di partecipation exemption trova applicazione anche con riferimento alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da società ed enti residenti in Paesi non appartenenti all’UE o allo SEE,
(i) sia nel caso in cui non esista una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia,
(ii) sia nel caso in cui esiste ma preveda una tassazione concorrente della plusvalenza da parte degli stati contraenti, a condizione che lo Stato di residenza del soggetto non residente consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (principio di diritto 14 aprile 2025, n. 4)
Con il principio di diritto 14 aprile, 2025, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina CFC.
Con l’art. 167 del TUIR, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. m- 142 del 2018, il legislatore ha inteso evitare che i soggetti con società contrate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante – soggetta ad elevata fiscalità – verso società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. Per tale ragione, la disciplina CFC prevede l’imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.
Tanto premesso, l’operatività della disciplina CFC (art. 167 TUIR) è subordinata al ricorrere congiunto di 3 condizioni:
(i) Il controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
(ii) L’assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lett. a);
(iii) La realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lett. b).
Proprio con riferimento a quest’ultima condizione, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che il risarcimento del danno percepito da una società estera controllata, in forza di un accordo transattivo concluso a seguito dell’interruzione, imputabile alla controparte, di un’attività economica effettivamente programmata o avviata, non può essere qualificato come «passive income» ai fini dell’applicazione della normativa CFC. Ciò in quanto, il risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l’inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risultano riconducibili ad alcune delle tipologie di proventi individuate nell’art. 167, comma 4, lett. b) del TUIR.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
18. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 88 del 4 aprile 2025
I dispositivi medici rientranti nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata (NC) beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge di Bilancio 2019, interpretato anche alla luce della circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, sono soggetti all’aliquota ridotta solo i dispositivi medici a base di sostanze destinate alla cura, prevenzione o trattamento medico o veterinario, a condizione che siano classificabili nella predetta voce 3004. La prassi amministrativa consolidata richiede, a tal fine, una verifica tecnica a cura dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. L’inquadramento in parola presuppone che il prodotto sia costituito da sostanze anche miscelate, preparate per scopi terapeutici o profilattici, presentate in forma di dose o condizionate per la vendita al minuto.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata alla sussistenza di tali requisiti oggettivi.
19. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 115 del 17 aprile 2025
Ai sensi degli articoli 19 e 25 del d.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, previa annotazione della fattura, al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno di ricezione del documento.
Qualora il soggetto passivo ometta la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di ricezione, il diritto alla detrazione risulta precluso. In tale ipotesi non è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R.
322/1998, in quanto il mancato esercizio del diritto alla detrazione non è riconducibile a un errore rilevante ed essenziale, ma a un comportamento omissivo incompatibile con i presupposti normativi dell’integrativa a favore.
Resta ferma l’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, nella misura da euro 250 a euro 2.000, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.
20. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 118 del 22 aprile 2025
In presenza di compensi professionali corrisposti successivamente al decesso del prestatore, relativi a prestazioni rese in costanza di attività, l’obbligo di emissione della fattura grava sull’erede, il quale è tenuto a procedere in nome e per conto del de cuius, previa riattivazione della relativa partita IVA, ove già estinta.
Ai sensi dell’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/1972, gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto devono essere assolti dagli eredi, ivi compresi quelli riferiti a corrispettivi maturati ma non ancora fatturati, ancorché l’evento interruttivo dell’attività si sia verificato in epoca antecedente.
Rileva, a tal fine, il principio – affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui l’imponibilità dell’operazione si collega al momento dell’effettiva esecuzione della prestazione, mentre l’esigibilità dell’imposta si perfeziona con l’incasso del corrispettivo, ai sensi degli artt. 6, comma 3, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972.
La modifica dell’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997, introdotta dal d.lgs. n. 87/2024, ha superato la prassi antecedente che consentiva al committente – in caso di inerzia dell’erede – l’autofatturazione e il versamento dell’IVA dovuta. In base alla disciplina vigente, il committente è tenuto unicamente a comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni, utilizzando il codice TD29.
Permane in capo all’erede l’integrale responsabilità per l’assolvimento degli obblighi impositivi connessi alla prestazione resa dal de cuius. In caso di inadempimento, l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad attivare i consueti strumenti di recupero dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
21. Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 178713 del 14 aprile 2025
In data 14 aprile 2025 è stato adottato il provvedimento direttoriale n. 178713/2025 del 14 aprile 2025, recante la definizione delle modalità operative per l’assolvimento dell’obbligo di prestazione della garanzia, previsto dall’articolo 35, comma 7-quater, del d.P.R. n. 633/1972, a carico dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendano effettuare operazioni intracomunitarie avvalendosi di un rappresentante fiscale. La garanzia può consistere in cauzione in titoli di Stato, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per un importo minimo di 50.000 euro, con durata non inferiore a trentasei mesi. Deve essere intestata alla Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante e trasmessa a cura del soggetto non residente o del rappresentante stesso. I soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento sono tenuti a prestare la garanzia entro sessanta giorni; in difetto, è avviato il procedimento di esclusione. L’effettiva esclusione d’ufficio interviene se, decorso un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la garanzia non risulta ancora prestata.
Conclusioni dell’Avvocato Generale del 3 aprile 2025 nella causa C-726/23
Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Bucarest, Romania, nel modo seguente.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che la remunerazione per servizi infragruppo, forniti da una società madre a una società figlia e contrattualmente precisati, che è calcolata secondo il metodo del margine netto della transazione raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, deve essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Gli articoli 168 e 178 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’amministrazione fiscale esiga da un soggetto passivo richiedente la detrazione dell’IVA documenti diversi dalla fattura per giustificare l’utilizzo dei servizi acquistati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, a condizione che tali documenti, da un lato, siano richiesti nel rispetto del principio di proporzionalità e, dall’altro, siano idonei a dimostrare l’esistenza dei servizi di cui trattasi e il loro utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo.
23. Cooperazione amministrativa in materia fiscale – il Consiglio adotta la DAC9
La Direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea ha reso noto che in data 14 aprile 2025 il Consiglio ha adottato un’ulteriore modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9).
La DAC9 integra la direttiva sul secondo pilastro (direttiva (UE) 2022/2523) semplificando gli obblighi di dichiarazione per i gruppi di imprese multinazionali (MNE) che rientrano nel suo campo di applicazione. La DAC9 introduce un quadro centralizzato per lo scambio delle informazioni contenute in tali documenti. In questo modo, la DAC9 apporta una significativa semplificazione per le imprese, in quanto consente alle multinazionali di presentare una sola dichiarazione fiscale integrativa, a livello centrale, per l’intero gruppo, invece di presentare più dichiarazioni da parte di ciascuna entità costitutiva del gruppo multinazionale, a livello locale. Si prevede che questa semplificazione sarà il principale strumento utilizzato dalle multinazionali per adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva sul secondo pilastro.
24. Versione EUCDM 7.0: Migliorare l’efficienza dei dati doganali in tutta l’UE
La Direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea ha annunciato che in data 7 aprile 2025 è stato pubblicato il Modello di Dati Doganali dell’UE (EUCDM) 7.0.
EUCDM 7.0 rappresenta uno strumento atto a garantire la coerenza nella gestione dei dati per dichiarazioni doganali, notifiche, registrazione e identificazione degli operatori economici, domande e decisioni. La nuova versione è conforme ai requisiti legali del Codice Doganale dell’Unione e fornisce linee guida essenziali per l’implementazione tecnica dei sistemi chiave, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
NCTS (Nuovo sistema di transito computerizzato)
AES (sistema di esportazione automatizzato)
ICS (Sistema di controllo delle importazioni)
EOS (Sistema degli Operatori Economici)
CDS (Sistema di decisioni doganali)
I punti salienti di EUCDM 7.0 includono:
Supporto multilingue : le sezioni principali sono ora disponibili in inglese, francese e tedesco, migliorando l’accessibilità e l’utilizzo.
Rappresentazione migliorata dei requisiti legali dei dati doganali, rendendo più semplice per gli utenti la navigazione e la comprensione del modello.
Mappature aggiornate: allineamenti con la versione 4.1 del modello di dati dell’Organizzazione mondiale delle dogane, garantendo la coerenza con gli standard internazionali.
Nuove funzionalità che consentono la simulazione di futuri cambiamenti nei requisiti dei dati legali, consentendo alle parti interessate di prepararsi e adattarsi ai cambiamenti imminenti.
Set di dati scaricabili in formato XML, che forniscono un formato standardizzato e leggibile dalle macchine per i dati doganali.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal