N.38 Novità Fiscali 13/05/2025

Roma, Li 13 maggio 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.       Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

In G.U. Serie Generale n. 94 del 23.04.2025 è stato pubblicato il decretolegge recante disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l’anno 2025. 

Il decreto corregge la norma in materia di scaglioni e acconti Irpef, introducendo norme di coordinamento tra il decreto legislativo 216 del 2023, attuativo della riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) e la legge di Bilancio 2025. 

  1.       Legge 24 aprile 2025, n. 60

In G.U. Serie Generale n. 98 del 29.04.2025 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Ricordiamo che tale provvedimento ridefinisce il perimetro applicativo della maggiore tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti a titolo di fringe benefits. Le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025, non troveranno applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.  

3.     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2025

In G.U. Serie Generale n. 99 del 30.04.2025 è stato pubblicato il DPCM 23 gennaio 2025, recante inserimento dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici.  

  1.     Comunicato MLPS

In G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2025 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la proroga dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale.

  1.     Comunicato MLPS

In G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2025 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la proroga dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale.

  1. Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

In G.U. Serie Generale n. 104 del 07.05.2025 è stato pubblicato il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, recante i criteri e le modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024. 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1. Art bonus: niente credito d’imposta senza il riconoscimento formale del bene culturale

Con la Risposta all’interpello n. 119/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta nell’ambito dell’Art bonus è necessario che l’immobile oggetto di intervento sia formalmente riconosciuto come bene culturale. 

Il caso analizzato nel documento di prassi riguarda un Comune che, pur non essendo proprietario, detiene un diritto di superficie su un teatro appartenente a una cooperativa. Il Comune chiedeva se potesse accedere al credito d’imposta previsto dall’Art bonus per le erogazioni liberali ricevute, destinate alla ristrutturazione del teatro.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato i requisiti previsti dal Decretolegge 83/2014, conferma che il beneficio fiscale – pari al 65% della donazione effettuata – è ammesso solo se l’intervento riguarda la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali pubblici. Tuttavia, chiarisce che affinché un bene possa essere “culturale”, è necessario che il Ministero della Cultura emetta un provvedimento formale di riconoscimento, come previsto dagli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali.

In assenza di tale atto, non basta la vetustà dell’immobile o la sua funzione pubblica per accedere al credito d’imposta. Il rischio, in caso contrario, è di vedersi revocare il beneficio in sede di controllo fiscale, ad esempio in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).

  1. Sport e Periferie 2025: al via il bando da 110 milioni per impianti sportivi e palazzetti

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2025”, che ha una dotazione complessiva di 110 milioni di euro.  L’obiettivo è quello favorire inclusione sociale, il benessere e coesione territoriale attraverso due linee di finanziamento al fine di migliorare le infrastrutture sportive pubbliche in tutta Italia. 

Seppur il bando sia rivolto direttamente ai Comuni, Gli ETS possono essere coinvolti nelle attività proponendo l’attivazione di tavoli di co-progettazione alle pubbliche amministrazioni legittimate a partecipare al bando.

Per consultare il bando vistare il segue link Dipartimento per lo Sport – Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie 2025″

  1.   Dialogo sociale: 2,8 milioni per formare volontari e operatori del Terzo Settore

Il Ministero del Lavoro ha stanziato 2,8 milioni di euro per sostenere progetti formativi rivolti a volontari, associati e lavoratori degli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di rafforzarne le competenze nell’ambito del dialogo sociale. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale “Giovani, Donne, Lavoro” (PN GDL). 

Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato dal 6 al 21 maggio 2025. Le modalità di invio restano invariate: la candidatura deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dialogosociale21-27@pec.lavoro.gov.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Possono candidarsi:

  •       gli enti accreditati dalle Regioni o Province autonome per la formazione continua;
  •       gli enti abilitati all’erogazione di servizi di validazione e certificazione delle competenze secondo il D.lgs. 13/2013.

È possibile presentare domanda in forma singola o associata (ad esempio tramite associazioni temporanee), purché il capofila possieda i requisiti richiesti.

I progetti devono avere valenza nazionale e garantire la seguente distribuzione dei destinatari:

  •       63,58% nelle Regioni meno sviluppate,
  •       5,47% nelle Regioni in transizione,
  •       30,95% nelle Regioni più sviluppate.

È ammesso un margine di scostamento massimo dell’1%, calcolato sulla base della sede operativa dei destinatari.

Per consultare il bando visitare il seguente link Dialogo sociale per il terzo settore | PN – GDL

  1. Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità: 20 milioni per progetti degli ETS

Il Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso pubblico per l’accesso ai contributi del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinato agli Enti del Terzo Settore (ETS). 

La dotazione complessiva è di 20 milioni di euro, finalizzati a sostenere progetti sperimentali di inclusione, accessibilità e sostegno a favore delle persone con disabilità.

Possono presentare domanda gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno cinque anni, che:

  •       svolgono attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari e/o alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano;
  •       abbiano almeno una sede in almeno otto regioni o province autonome.

 I progetti possono essere presentati in forma singola o associata. Ogni ente può essere capofila in un solo progetto e partner in un altro.  

I progetti finanziabili devono avere una durata compresa tra 18 e 36 mesi e mirare a:

  •       facilitare l’accesso ai servizi locali e al welfare di comunità, soprattutto per chi incontra maggiori difficoltà;
  •       rafforzare il ruolo attivo delle associazioni, promuovendo il lavoro di rete e lo scambio di buone pratiche, soprattutto nei territori più svantaggiati;
  •       migliorare l’organizzazione degli enti, aumentare l’efficacia delle loro attività e coinvolgere un numero crescente di associati e utenti con disabilità;
  •       sostenere la creazione di reti territoriali e nazionali tra le associazioni per condividere informazioni e ridurre le differenze nell’accesso ai servizi tra le varie zone del Paese. 

Contributo e cofinanziamento

Il contributo massimo per ciascun progetto varia in base alla dimensione e diffusione territoriale degli enti coinvolti:

  •       Fino a 400.000 euro per ETS attivi in almeno 5 regioni/province autonome con almeno 400 associati;
  •       Fino a 800.000 euro per ETS operanti in almeno 8 regioni/province autonome con almeno 800 associati;
  •       Fino a 1.600.000 euro per reti associative (art. 41 del D.lgs. 117/2017) o associazioni con almeno 100 enti affiliati, 10 enti attuatori in almeno 10 regioni/province autonome, 5 dipendenti complessivi e 1.600 associati. 

Il contributo copre fino al 90% dei costi ammissibili del progetto; il restante 10% deve essere cofinanziato con risorse proprie. 

Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it

Le domande devono essere presentate entro il 3 luglio 2025, utilizzando la modulistica allegata all’avviso, disponibile al seguente link Enti del Terzo Settore: Pubblicato Avviso accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.         Esenzione IMU (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 21/04/2025, n. 10392)

Ai fini dell’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il beneficio è riconoscibile esclusivamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale esenzione non può essere estesa ai fabbricati acquistati e poi ristrutturati dall’impresa ai fini della rivendita..

  1. Prescrizione decennale credito d’imposta (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/04/2025, n. 10642)

Nel sistema tributario italiano, in assenza di una specifica previsione di decadenza, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero può essere recuperato nel termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ., anche se non espressamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato.

  1. Obbligo di fatturazione di una prestazione di servizi (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 23/04/2025, n. 10693)

In materia di IVA, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello della riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattura.

  1. Opzione per la cedolare secca (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/05/2025, n. 12076)

In tema di redditi da locazione, è legittima l’opzione del locatore per il regime della cedolare secca anche quando il conduttore conclude il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale. L’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si riferisce unicamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni..

NOVITÀ PER LE IMPRESE OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1. Conferimenti di azienda e di partecipazione (Circolare Assonime 29 aprile 2025, n. 10)

Con la circolare 29 aprile 2025, n. 10, Assonime ha esaminato il D.Lgs. n. 192/2024 e le novità introdotte in materia di conferimenti d’azienda e di partecipazioni. 

 Con il D.Lgs. n. 192/2024 il legislatore è intervenuto apportando numerose novità in materia di redditi di lavoro (dipendente e autonomo), di impresa, redditi diversi, redditi di terreni. In tale contesto, particolare rilievo assumono i conferimenti di azienda e di partecipazione. Di seguito si riportano le principali modifiche, analizzate dalla Circolare. 

          (i)       Conferimenti di azienda

Con riferimento ai conferimenti di azienda è previsto che l’avviamento già esistente presso il soggetto conferente debba intendersi trasferito alla società conferitaria, oltre che in sede contabile-civilistica, anche ai fini fiscali. In tal modo si supera il diverso orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria (con la circolare n. 8/E/2010), oggetto di osservazioni critiche da parte di Assonime nella circolare n. 20 del 2010.

          (ii)      Regime di realizzo controllato

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti di partecipazione, assume particolare rilievo il regime di realizzo controllato, il quale assume come valore di realizzo della partecipazione conferita – in luogo del valore normale (art. 9, commi 2 e 5, TUIR) – l’incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria. Al fine di valorizzare detto regime, il D.Lgs. n. 192 chiarisce che esso trova applicazione anche nei conferimenti minusvalenti, vale a dire, quando il valore (contabile) di realizzo risulti inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione conferita. Conseguentemente, in tali ipotesi possono emergere minusvalenze deducibili – in assenza dei requisiti del regime PEX – solo nel caso in cui la minusvalenza trovi conferma nel minor valore normale della partecipazione stessa. In tale ottica di valorizzazione, viene altresì eliminato il previgente limite di cui all’art. 177, co. 2 del TUIR, a mente del quale – in caso di integrazione di una partecipazione di controllo già posseduta dalla conferitaria – l’operatività del regime di realizzo controllato veniva subordinata alla condizione che l’integrazione avvenisse «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario» 

          (iii)      Conferimenti di partecipazioni

In merito alla modifica dell’ambito di applicazione oggettivo dei conferimenti di partecipazioni di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR, il decreto stabilisce che tra le società oggetto di conferimento sono ora ricomprese non solo le società residente, ma anche quelle non residenti. Per quanto concerne i conferimenti di partecipazione qualificate viene ammessa la possibilità che, in caso di conferimento da parte di persone fisiche, la società conferitaria possa essere posseduta anche dai familiari del conferente (i.e.

parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). 

          (iv)       Conferimenti di partecipazioni in società holding

Per quanto concerne i conferimenti di partecipazioni in società holding, il Decreto introduce radicali e positive innovazioni volte a superare le incertezze e le penalizzazioni del sistema previgente. 

Nello specifico, il D.Lgs. n. 192 del 2024 esclude l’applicazione dell’approccio look through per le holding le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, chiarendo che le holding di partecipazione devono essere individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 162-bis del TUIR. 

L’approccio look through viene, inoltre, limitato alle sole partecipazioni possedute direttamente dalla holding, salvo per quelle in società controllate che si qualifichino a loro volta come holding. In tale ipotesi, si tiene conto anche delle partecipazioni possedute da queste ultime. A ciò si aggiunga che il test si considera superato, nel caso in cui il valore contabile delle partecipazioni soprasoglia risulti superiore al 50% del totale dei valori contabili delle partecipazioni rilevanti. A tal proposito, non è più richiesto il superamento della soglia di qualificazione per tutte le partecipazioni possedute, ma solo la verifica che, alla luce dei dati contabili, le partecipazioni sopra-soglia risultino rilevanti rispetto al complesso delle partecipazioni rilevanti.  

          (v)        Scambi di partecipazioni intracomunitari

Da ultimo, particolare rilievo assumono le novità sugli scambi di partecipazioni intracomunitari. Previgentemente, l’ambito oggettivo della disciplina dei conferimenti intracomunitari di partecipazioni di controllo – caratterizzati da un regime di piena neutralità fiscale – era circoscritto al caso in cui la società scambiata (conferita) e la società conferitaria fossero residenti in stati membri. Diversamente, il decreto ha eliminato tale condizione, favorendo la possibilità di beneficiare del regime di neutralità anche quando tali soggetti risultino residenti nello stesso Stato membro. 

 Le novità sopradescritte sono accolte positivamente da Assonime, in quanto le suddette riordinano e semplificano in modo efficace un settore impositivo che aveva comportato stratificazioni di interventi normativi e prassi scarsamente coordinati tra di loro. 

 Tuttavia, non mancano le osservazioni critiche, dovute ad alcune incertezze che necessitano l’intervento di ulteriori decreti correttivi. Sul punto, Assonime auspica un intervento del Governo soprattutto con riferimento al calcolo del c.d. test di prevalenza in caso di conferimento di cui all’art. 177, comma 2-bis del TUIR di partecipazioni qualificate in una holding. 

 

REDDITI DI IMPRESA

  1. Plusvalenze da cripto attività (FAQ Agenzia delle Entrate 30 aprile 2025) 

Con una FAQ del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che su tali plusvalenze e proventi si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Inoltre, ai fini del calcolo della base imponibile è riconosciuta una franchigia pari a euro 2.000. 

A titolo esemplificativo: laddove il contribuente nell’anno di imposta 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare pari a euro 2.500, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è pari a 500,00, vale a dire, l’importo eccedente la franchigia. 

  1. Valutazione anti-abuso e scissione totale non proporzionale di una società semplice in favore di tre società semplici di nuova costituzione (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2025, n. 124)

Con la risposta ad interpello 30 aprile 2025, n. 124 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della valutazione anti-abuso e della scissione totale non proporzionale di una società semplice in favore di tre società semplici di nuova costituzione. 

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda un’operazione di scissione totale di una società semplice le cui quote sono detenute in comunione, in misura paritetica (1/3) dagli eredi del socio fondatore deceduto a cui si aggiunge un socio d’opera, già presente nella società semplice. Nello specifico, l’operazione straordinaria di scissione totale della società semplice sarà a favore di 3 Newco società semplici, ognuna delle quali avrà come socio uno degli eredi che ne deterrà il 100% delle quote e il socio d’opera, che non partecipa al capitale sociale. Per effetto di tale operazione, i singoli elementi patrimoniali della Società scissa confluiranno in misura di 1/3 ciascuno nel patrimonio delle società beneficiarie.

In via preliminare, l’Agenzia delle entrate, richiamando l’Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, n. 7 (di seguito, anche, «Atto di indirizzo»), chiarisce che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per considerare un’operazione come abusiva, vale a dire:  

(i)               la realizzazione di un vantaggio fiscale «indebito», costituito da «benefici» anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario,  

(ii)              l’assenza di «sostanza economica» dell’operazione o delle operazioni poste in essere costituenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali,

(iii)            l’essenzialità del conseguimento di un «vantaggio fiscale», va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito. 

Difatti, l’assenza del vantaggio indebito o degli altri elementi di cui ai punti sub (ii) e (iii) esclude ab origine l’esistenza di una condotta abusiva. Per tale ragione, non risulta necessario procedere con la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi. 

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 3, della Legge 212 del 2000, non si considerano abusive le operazioni che, pur presentando i tre elementi di cui sopra, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. 

Per quanto riguarda, invece, le operazioni straordinarie di scissione, l’Amministrazione finanziaria, richiamando i propri orientamenti di prassi, chiarisce che la scissione societaria si considera fiscalmente neutrale laddove la società scissa e la società beneficiaria svolgano entrambe attività di impresa. Tale circostanza ricorre anche nell’ipotesi di scissione di una società semplice in favore di altre società semplici, i cui redditi – ancorché non considerati come redditi di impresa – sono determinati secondo le regole del TUIR per le persone fisiche (risposta ad interpello nn. 309/2021 e 91/2018). Soggiunge l’Agenzia delle entrate affermando che il trasferimento di beni dalla società scissa alle società beneficiarie, sotto il profilo fiscale, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 67 del TUIR e, per tale ragione, l’operazione a livello fiscale deve considerarsi irrilevante. Anche l’eventuale concambio in capo ai soci delle partecipazioni originarie nella società semplice con le partecipazioni delle beneficiarie non è riconducibile alle fattispecie impositive di cui al citato art. 67, ciò a condizione che non siano previsti ristori, in denaro o in natura, tra i soci concambianti. In tal caso, ai maggiori valori si dovrà attribuire rilevanza impositiva, trattandosi di un negozio giuridico di cessione a titolo oneroso, tassabile in capo ai soci stessi. 

Su tali basi, dunque, l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che, sebbene la scissione della società semplice in favore di 3 Newco società semplici determini il trasferimento di beni dalla scissa alla beneficiaria, sotto il profilo fiscale non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie reddituali di cui all’art. 67 del TUIR. Ciò, ovviamente, a condizione che gli asset trasferiti conservino presso le singole beneficiarie il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa. 

Pertanto, nell’ipotesi sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate non si configura alcun vantaggio fiscale ai fini delle imposte dirette di cui occorra verificare la natura indebita ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000, essendo l’operazione descritta fiscalmente irrilevante sia in capo alla società semplice scissa sia in capo ai soci. 

  1. ISA 2025: modifiche agli indici sintetici di affidabilità (D.M. 24 aprile 2025)

Lo scorso 24 aprile 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto contenente l’approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità (ISA) applicabili al periodo di imposta 2024. In particolare, le modifiche contenute nel citato decreto riguardano: 

(i)                  la revisione congiunturale straordinaria degli ISA; 

(ii)                gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale; 

(iii)               le misure di ciclo settoriale; 

(iv)               le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli ISA approvati con decreti del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024; (v) le modifiche della territorialità. 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.           Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 121 del 29 aprile 2025

La società beneficiaria di nuova costituzione risultante da una scissione parziale proporzionale può essere inclusa nella procedura di liquidazione IVA di gruppo a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in cui è stata posta in essere l’operazione straordinaria, anche in assenza del requisito del controllo esercitato almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente (art. 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979).

L’operazione non modifica in modo sostanziale il perimetro del gruppo, che permane sotto il controllo dell’istante nella medesima misura. La natura riorganizzativa dell’operazione e la continuità dell’attività commerciale trasferita escludono profili di occasionalità o temporaneità e rendono applicabile la deroga alla regola temporale sul controllo.

  1.           Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 123 del 29 aprile 2025

L’IVA teorica riferita alle operazioni non imponibili di cui all’art. 9, comma 1, n. 4, del d.P.R. 633/1972 non può essere inclusa nel computo dei versamenti registrati in conto fiscale ai fini della verifica della soglia del 10% prevista dall’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del d.lgs. 241/1997 per il rilascio del DURF. Le operazioni doganali e i servizi internazionali ivi contemplati sono oggettivamente non imponibili, e non determinano alcun debito d’imposta, neppure figurativo, né in capo al cedente/prestatore né in capo ad altro soggetto. Diversamente dai casi ammessi con risoluzione n. 53/E del 2020 (reverse charge, split payment, consolidato fiscale, trasparenza, liquidazione IVA di gruppo), nella fattispecie manca il presupposto di un’imposta teoricamente dovuta e assolta da un soggetto terzo.

  1.         Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 125 del 30 aprile 2025

Le prestazioni rese da una guida ambientale escursionistica consistenti nell’accompagnamento di escursionisti in aree protette aperte al pubblico, per le quali non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, non rientrano nel regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. 633/1972. L’agevolazione richiede che la prestazione sia inerente a una visita culturale in luoghi espressamente indicati dalla norma o ad essi assimilabili, e presuppone l’esistenza di un titolo di accesso. In assenza di tali elementi, la prestazione di accompagnamento configura un servizio autonomo imponibile ai fini IVA.

  1.     Conclusioni dell’Avvocato Generale del 3 aprile 2025 nella causa C-232/24

Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte amministrativa suprema, Finlandia, nei seguenti termini:

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA, devono essere interpretati nel senso che nell’ambito dell’esercizio di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, mediante la quale il factor acquista da un cliente crediti fatturati con scadenza futura assumendo al contempo a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore di tale cliente, devono essere considerate come costituenti il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, da un lato, la provvigione [di finanziamento] addebitata dal factor al cliente per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, la quale è tanto più elevata quanto più lungo è il termine per il pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione, e, dall’altro, le spese fisse di apertura addebitate dal factor a tale cliente per l’impostazione e l’avvio di un siffatto contratto.

2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, come quella oggetto del punto precedente, o di un’attività di factoring sotto forma di anticipo fatture, mediante la quale il factor concede al cliente un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dal factor, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», che è soggetta ad IVA, conformemente all’eccezione all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione.

3) L’eccezione all’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA è incondizionata e tanto precisa da poter produrre direttamente effetti e poter essere quindi invocata dinanzi a un giudice nazionale per opporsi all’applicazione di una norma di diritto nazionale non conforme ad essa.

  1. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’30 aprile 2025 nella causa C-278/24

L’articolo 273 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE, con il diritto di proprietà, nonché con i principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un meccanismo nazionale in forza del quale:

–        il membro o l’ex membro del consiglio di amministrazione di una società avente un debito d’imposta sul valore aggiunto è responsabile in solido con tale società per gli arretrati d’imposta sorti durante il suo mandato;

–        tale responsabilità è limitata agli arretrati d’imposta la cui esecuzione forzata nei confronti di detta società si è rivelata, in tutto o in parte, infruttuosa;

–        l’esonero da tale responsabilità dipende in particolare dalla prova fornita dal membro o dall’ex membro del consiglio di amministrazione che un’istanza di fallimento della stessa società è stata depositata tempestivamente o che il mancato deposito di tale istanza non è dovuto a sua colpa;

–         
nei limiti in cui tale membro o ex membro, al fine di dimostrare l’assenza di una siffatta colpa, possa utilmente far valere di aver dato prova di tutta la diligenza richiesta nello svolgimento degli affari della società interessata, fermo restando che, a tal fine, detto membro o ex membro non può limitarsi a far valere che tale società, al momento dell’accertamento della sua insolvenza duratura, aveva come unico creditore l’Erario.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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