N.40 Novità Fiscali 09/06/2025

Roma, Li 9 giugno 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

  1.     Legge 15 maggio 2025, n. 76

In G.U. Serie Generale n. 120 del 26.05.2025 è stata pubblicata la legge recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. 

La legge disciplina le modalità di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, sotto i profili gestionale, economico-finanziario, organizzativo e consultivo, in relazione alla gestione, all’organizzazione, ai risultati economici, ai profitti e alla proprietà delle aziende. Individua strumenti e meccanismi di promozione e incentivazione di tali forme partecipative, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dal diritto internazionale. La disciplina è finalizzata a rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, a preservare e incrementare i livelli occupazionali, nonché a valorizzare il lavoro sotto il profilo economico e sociale. La legge introduce, altresì, disposizioni dirette ad ampliare e consolidare i processi di democrazia economica e a promuovere la sostenibilità dell’impresa.

  1.       Decreto MLPS 2 aprile 2025

In G.U. Serie Generale n. 120 del 26.05.2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze recante Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 20242026.

  1.       Comunicato MIMIT 27 maggio 2025

In G.U. Serie Generale n. 121 del 27.05.2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy relativo al decreto 20 maggio 2025, in materia di investimenti sostenibili 4.0. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

  1.       Decreto MEF 24 aprile 2025

In G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante l’approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2024. 

  1.       Legge 27 maggio 2025, n. 78

In G.U. Serie Generale n. 124 del 30.05.2025 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. 

Attraverso tale provvedimento è stato confermato lo slittamento dell’obbligo di sottoscrizione, da parte delle imprese, dei contratti assicurativi a copertura dei danni. In particolare, al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.  

  1.     DPCM 21 marzo 2025

In G.U. Serie Generale n. 126 del 03.06.2025 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1. Dipartimento per lo Sport: pubblicato quarto elenco beneficiari del credito d’imposta sponsorizzazioni sportive I trimestre 2023 

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto ed ultimo elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive effettiuate nel I trimestre dell’anno 2023. Il beneficio fiscale è immediatamente utilizzabile solo in compensazione (art. 17D.lgs. 241/1997) con modello F24 a mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Dipartimento per lo Sport: aperta la Piattaforma per le richieste di credito d’imposta su sponsorizzazioni sportive

A partire dallo scorso 5 giugno 2025, è ufficialmente attiva la piattaforma online per l’invio delle domande di riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive relative al terzo trimestre 2023. Le richieste potranno essere inviate fino alle ore 23.59 del 5 agosto 2025.

Possono accedere alla misura lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti pubblicitari pari ad almeno 10.000 euro (IVA esclusa) tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023, in favore di leghe nazionali, società professionistiche o associazioni dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute, a condizione che il soggetto beneficiario abbia registrato ricavi compresi tra 150.000 e 15 milioni di euro nel 2022.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport. È presente anche una guida operativa per la compilazione della richiesta.

  1.           RUNTS: Scadenza al 30 Giugno 2025 per il Deposito dei Bilanci degli ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il termine per il deposito dei bilanci e rendiconti degli Enti del Terzo Settore (ETS), relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, resta fissato al 30 giugno 2025.

Si tratta di un chiarimento con valore limitato alla documentazione dell’esercizio 2024. La recente legge 104/2024 ha infatti modificato il Codice del Terzo Settore, sostituendo il termine fisso del 30 giugno con un termine “mobile” di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò comporta una scadenza ordinaria al 29 giugno, che, cadendo di domenica, è prorogata a lunedì 30 giugno 2025.

Il deposito dovrà avvenire esclusivamente online, tramite il portale RUNTS, Non sarà valido l’invio tramite PEC.

Entro tale termine dovranno esser depositati (ove sussista l’obbligo di legge):

  •       il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione);
  •       il rendiconto per cassa per gli ETS con entrate inferiori a 300.000 euro e senza personalità giuridica;
  •       i rendiconti delle raccolte fondi;
  •       il bilancio sociale per gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro, secondo le Linee guida del D.M. 4 luglio 2019.

Per gli ETS che esercitano in via esclusiva o prevalente attività d’impresa commerciale – e che, pertanto, sono tenuti all’iscrizione sia al RUNTS sia al Registro delle Imprese – il deposito dei documenti contabili presso quest’ultimo deve avvenire entro 60 giorni dalla loro approvazione.

Le cooperative sociali sono obbligate a depositare sia il bilancio d’esercizio sia il bilancio sociale entro 30 giorni dall’approvazione.

  1.         RUNTS: Nuova Funzionalità per il Deposito dei Bilanci 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il deposito dei bilanci/rendiconti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

A partire da martedì 10 giugno 2025, nella schermata “Dati principali” della pratica di deposito sarà presente un nuovo campo obbligatorio denominato “Totale entrate”. Il valore da inserire dovrà corrispondere a quello indicato:

  •       nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce “Totale proventi e ricavi”;
  •       oppure, nel modello D (rendiconto per cassa), alla voce “Totale entrate della gestione”.

Il deposito del bilancio è obbligatorio entro il 30 giugno 2025 e la mancata compilazione del nuovo campo impedirà la prosecuzione della procedura. 

Gli ETS che hanno già completato il deposito prima dell’attivazione della funzionalità non devono ripresentare la pratica.

  1.       Altri adempimenti per gli ETS entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno gli ETS sono tenuti a procedere anche ai seguenti adempimenti.

Obbligo di aggiornamento annuale del numero di associati, volontari lavoratori per OdV e APS.
Le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS devono aggiornare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il numero di associati, volontari ed eventuali lavoratori, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024. L’aggiornamento va effettuato tramite una pratica di “variazione” nella sezione “Dati principali” del portale RUNTS.

Obbligo di aggiornamento annuale dei dati per tutti gli ETS

Tutti gli ETS sono tenuti ad aggiornare ogni altro dato comunicato al momento dell’iscrizione, come previsto dall’art. 8, comma 6, del DM 106/2020.

Obbligo di pubblicazione dei compensi erogati ad amministratori, dirigenti ed associati

Un altro obbligo riguarda la trasparenza dei compensi. Gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro nel 2024 devono pubblicare sul proprio sito (o su quello della rete associativa di appartenenza) gli emolumenti, compensi o corrispettivi erogati ad amministratori, dirigenti e associati. Anche in assenza di somme erogate, è opportuno pubblicare una dichiarazione in tal senso.

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici 

Infine, sempre entro il 30 giugno, tutti gli enti non profit sono tenuti a pubblicare l’elenco dei contributi pubblici pari o superiori a 10.000 ricevuti nel corso del 2024 . Si tratta di un adempimento annuale previsto dalla Legge n. 124/2017, così come modificata dal Decreto Crescita 2019, con l’obiettivo di garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo non profit e la pubblica amministrazione.

L’obbligo riguarda tutti gli enti non profit che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi o vantaggi economici di origine pubblica, sia in denaro che in natura, purché privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

La pubblicazione deve avvenire sul sito internet dell’ente oppure, in mancanza di un sito, su un portale digitale equivalente (es. pagina Facebook ufficiale).

  1.         Prossima scadenza IMU per gli enti non commerciali

È prevista per il prossimo 16 giugno la scadenza entro cui gli enti non commerciali devono adempiere al pagamento della prima rata IMU.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. Detrazione dell’imposta (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/05/2025, n. 13928)

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta sostenuta dal contribuente può essere escluso se l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, assumendo rilievo quale indizio di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; spetta al contribuente dimostrare la reale ed inerente destinazione del bene o servizio all’attività svolta.

  1.         Agevolazione IMU (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 26/05/2025, n. 14026)

La disciplina dell’art. 10 del D.Lgs. 504/1992, che consente il differimento del pagamento dell’IMU per gli immobili inclusi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, non può essere estesa analogicamente all’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999, anche se finalizzata alla liquidazione del patrimonio. Essendo norma agevolativa e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi esplicitamente previsti.

  1. Detrazione dei costi nella somministrazione irregolare (Cass. civ., Sez. V, 28/05/2025, n. 14200)

In caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l’azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

  1. Contributi associativi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/06/2025, n. 14813)

In tema di contributi associativi, la mera produzione di documentazione che attesti il pagamento e la deliberazione dell’adesione ad un’associazione imprenditoriale può comprovare la legittimità della deduzione del relativo costo ai fini fiscali.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

REDDITI DI IMPRESA 

  1. Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 27 maggio 2025, n. 143)

Con la risposta ad interpello 27 maggio 2025, n. 143, l’Agenzia delle entrate si è espressa sull’applicabilità:

(i)               del regime di esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a un Fondo Immobiliare italiano da parte di una «non-umbrella venture capital company» (VCC), costituita sulla base della legge di

Singapore; 

(ii)              del regime di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, alle plusvalenze derivanti dall’eventuale cessione da parte della VCC delle quote del Fondo Immobiliare Italiano. 

Con riferimento al quesito sub (i), l’Amministrazione finanziaria – in primis – analizza la disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 351 del 2001. Il citato articolo stabilisce che non si applica la ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al Reg. UE 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Ai fini dell’individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, destinatari del descritto regime di esenzione, occorre far riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti (Cfr. Circolare 9 marzo 2011, n.11/E). Alla luce di quanto precede, l’Agenzia delle entrate afferma che l’esenzione si applica a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le medesime finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani. A contrario, invece, l’esenzione non può trovare applicazione nel caso in cui l’organismo, pur avendo la forma giuridica di OICR, non possieda i requisiti sostanziali per poter essere assimilato a tale categoria. 

Su tali basi, l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che i proventi derivanti alla partecipazione di VCC nel Fondo Immobiliare Italiano, non  sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351 del 2001, ciò nel presupposto che la VCC sia VCC sia gestita dall’Istante nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi.  

In merito al secondo quesito di cui al punto sub (ii), l’Agenzia delle entrate richiama, in primo luogo, il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati da soggetti non residenti. Sul punto, l’art. 23, comma 1, lett.

  1. f) del TUIR, il quale stabilisce che sono imponibili in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter) derivanti dalla cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti. Accanto a tale disposizione si pone l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, a mente del quale non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1, dell’art. 67 del TUIR, percepiti e sostenuti dai soggetti indicati nell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996 (e. soggetti residenti in Paesi white list; enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributari, costituiti in Paesi white list; banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato). 

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, richiamando un proprio precedente orientamento di prassi (risoluzione del 22 dicembre 2023, n. 76/E), chiarisce che il regime previsto dal citato art. 5 sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR, derivanti dalla cessione delle quote del fondo immobiliare costituisce il giusto corollario al regime speciale previsto per la tassazione dei proventi derivanti dalle quote dei fondi immobiliari. 

Su tali basi, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che possa trovare applicazione il regime di esenzione di cui al citato art. 5, nel caso di cessione da parte della VCC delle quote del Fondo Immobiliare Italiano. 

  1. ISA 2025: modifiche agli indici sintetici di affidabilità (D.M. 24 aprile 2025, pubblicato in G.U. 28 maggio 2025)

Lo scorso 28 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 24 aprile 2025, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo di imposta 2024. 

In particolare, le modifiche contenute nel decreto riguardano: 

(i) la revisione congiunturale straordinaria degli ISA; 

(ii) gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale; 

(iii)  le misure di ciclo settoriale; 

(iv)  le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli ISA approvati con decreti del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024;

(v) le modifiche della territorialità.

A tal proposito, il decreto segnala che il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici. 

  1. Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante F24, dell’IRES, IRAP nonché dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 4 giugno 2025, n. 37/E)

Con la risoluzione 4 giugno 2025, n. 37/E, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 192 del 2024. A tal fine, l’Amministrazione finanziaria segnala che, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, sono stati ridenominati i codici tributo «1817» e «1818», così come di seguito indicato: 

(i)               «1817» denominato «IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192»;

(ii)              «1818» denominato «Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192».

A tal fine si segnala che i sopradescritti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna «importi a debito versati» e quale «Anno di riferimento» l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato «AAAA».

Inoltre, con la risoluzione in commento sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo: 

(i)               «1868» denominato «IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili –  articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192»;

(ii)              «1869» denominato «Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192».

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria segnala tali codici tributo devono essere indicati nella sezione «Regione», unitamente al codice della regione di riferimento, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna «importi a debito versati» e quale «Anno di riferimento» l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato «AAAA». 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1.           Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 141 del 23 maggio 2025

L’aliquota IVA del 5 per cento prevista dal n. 1-ter.1, Parte II-bis, Tabella A, allegata al d.P.R. 633/1972, si applica agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, quali guanti, visiere, tute, camici, calzari e simili, purché qualificabili come dispositivi di protezione individuale (DPI) o dispositivi medici (DM) e rientranti nei codici doganali aggiornati con circolare ADM n. 5/D del 2023.

Il beneficio spetta a prescindere dalla natura del cedente. Il requisito oggettivo della finalità sanitaria si presume integrato ogniqualvolta i beni siano idonei a prevenire il contagio, salvo che emerga prova chiara e univoca del contrario. Non è richiesta alcuna documentazione ulteriore da parte dell’acquirente, salvo nei casi in cui sia contestata la destinazione d’uso. L’agevolazione resta applicabile anche in assenza di emergenza pandemica, non essendo intervenute modifiche legislative nazionali o unionali sul punto. 

  1. Camera dei deputati, Commissione Finanze – risposta a interrogazione n. 5-03851 del 28 maggio 2025 – Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta

Il punto 127-sexiesdecies, Parte III, Tabella A, allegata al d.P.R. 633/1972, come modificato dalla legge n. 207/2024, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali. Sono escluse da tale agevolazione il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiarito che il termine “conferimento” si riferisce esclusivamente alla consegna dei rifiuti all’impianto di discarica, e non comprende la fase antecedente del trasporto, che, non essendo oggetto di esclusione espressa dall’agevolazione in commento, rientra tra le «prestazioni di gestione» assoggettabili all’aliquota ridotta. A tal proposito, si osserva che l’operazione di trasporto è ricompresa nella definizione di «gestione dei rifiuti» di cui all’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025 si precisa che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10 al 22 per cento, per le sole attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia, è volto a eliminare un «sussidio ambientale dannoso», in coerenza con le direttive unionali in materia di economia circolare, secondo cui lo smaltimento in discarica costituisce una soluzione residuale.

  1. AIDC – Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria – Credito IVA nella liquidazione giudiziale – Norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025 

Il debito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale non si compensa con il credito che si genera posteriormente, nel rispetto della par condicio creditorum. 

Al contrario, il credito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale è compensabile, sia in senso verticale, che in senso orizzontale, con il debito che si genera posteriormente, in quanto tali compensazioni non ledono il principio della par condicio. In alternativa alla compensazione, il credito IVA può essere chiesto a rimborso a decorrere dalla presentazione della dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 74-bis, D.P.R. 633/1972.

  1. Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-234/24 del 22 maggio 2025 

Propongo pertanto di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema amministrativa, Bulgaria, come segue.

Quando il destinatario di componenti oggetto di una cessione intracomunitaria esente, fabbricati da un subfornitore utilizzando una speciale attrezzatura che si trova in Bulgaria, acquista tale attrezzatura speciale dal proprietario (un terzo stabilito all’estero) e continua ad utilizzarla per fabbricare tali componenti in Bulgaria, sussiste una cessione imponibile in Bulgaria. L’attribuzione del potere di disporre dell’attrezzatura speciale non costituisce di per sé una cessione intracomunitaria esente, né va considerata come una prestazione non indipendente accessoria alla cessione intracomunitaria esente dei componenti fabbricati dal subfornitore o come parte di un’unica cessione intracomunitaria esente complessa. Pertanto, l’articolo 4 della direttiva 2008/9 non esclude il diritto al rimborso dell’IVA versata.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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