Roma, Li 29 settembre 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto MLPS 7 agosto 2025
In G.U. Serie Generale n. 214 del 15.09.2025 è stato pubblicato il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali recante definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato l’Avviso 2/2025
Lo scorso 16 settembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale n. 201/2025, ha pubblicato l’Avviso n. 2/2025, mettendo a disposizione 13,5 milioni di euro per finanziare iniziative di interesse generale a favore delle comunità.
L’obiettivo è sostenere progetti concreti e innovativi, capaci di migliorare benessere sociale, inclusione e sostenibilità in tutto il Paese. Le attività dovranno avere una dimensione nazionale, coinvolgendo almeno 10 regioni, e potranno durare da 12 a 18 mesi.
Possono candidarsi:
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Reti associative (art. 41 D.lgs. 117/2017)
- Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS o all’anagrafe delle Onlus
Sarà possibile presentare le domanda esclusivamente online tramite la piattaforma ministeriale, dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: pubblicato il Decreto controlli
Con il decreto n. 214 del 15 settembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato criteri, modalità e strumenti per i controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS), come previsto dall’articolo 96 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
Le nuove disposizioni si applicano agli enti iscritti nelle sezioni a, b, c, e, g del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (associazioni riconosciute e non, fondazioni, ODV, APS, enti filantropici e reti associative), con l’esclusione di imprese sociali e società di mutuo soccorso. I controlli saranno svolti dagli Uffici RUNTS e da soggetti autorizzati dal Ministero.
Il decreto prevede verifiche ordinarie e straordinarie, che potranno consistere in:
- accertamenti documentali;
- controlli in loco;
- sopralluoghi mirati.
Gli ispettori verificheranno la regolarità statutaria, il corretto perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e il rispetto degli obblighi di iscrizione al RUNTS.
Anche le Reti associative nazionali (RAN) e i Centri di servizio per il volontariato (CSV) potranno essere autorizzati a svolgere controlli, previa istanza e verifica dei requisiti. Il Ministero mantiene il potere di revocare l’autorizzazione in caso di gravi irregolarità.
- Agenzia delle Entrate: chiarimenti su fruibilità da parte delle ONLUS del Superbonus per i lavori realizzati nel 2025
Con la Risposta n. 241/2025, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le ONLUS che hanno presentato la CILAS (Comunicazione di inizio lavori asseverata) prima del 30 marzo 2024 potranno continuare a usufruire delle modalità alternative di fruizione del Superbonus, come lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche per i lavori realizzati nel 2025.
Il caso riguarda una cooperativa sociale ONLUS proprietaria di un edificio in cui sono in corso interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Grazie al Dl n. 39/2024, convertito con legge n. 67/2024, tali soggetti rientrano tra le categorie che mantengono l’accesso alle agevolazioni, nonostante le restrizioni introdotte negli ultimi anni.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’aliquota spettante è quindi quella del 65% per le spese sostenute nel 2025 le spese sostenute dall’istante nel 2025 saranno detraibili con aliquota al 65%, non trovando applicazione in tale caso le agevolazioni rafforzate del co. 10-bis (limiti di spesa moltiplicati) poiché gli immobili non appartengono alle categorie catastali richieste. Resta fermo che gli immobili devono essere utilizzati per finalità statutarie e che l’amministrazione finanziaria potrà verificare la corretta applicazione dei requisiti.
- TARI, nessuna esenzione automatica per i luoghi di culto: la decisione spetta ai Comuni
I luoghi di culto non sono automaticamente esenti dal pagamento della TARI. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025, rispondendo a un quesito sulla corretta applicazione del tributo a chiese, moschee, templi e altri spazi destinati esclusivamente alle funzioni religiose.
La normativa nazionale, infatti, non prevede alcuna esenzione specifica per gli edifici destinati al culto. La legge consente ai Comuni di introdurre riduzioni o agevolazioni, ma solo attraverso i propri regolamenti e a condizione che la copertura economica sia garantita da risorse diverse dal gettito della tassa.
Il Ministero ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i luoghi di culto possono essere esclusi o agevolati solo se concretamente incapaci di produrre rifiuti, per loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati. In tal caso spetta al Comune accertare l’effettiva destinazione religiosa dell’immobile e, se necessario, calibrare la tariffa tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In pratica, se il regolamento comunale non prevede un’agevolazione specifica, chiese e altri edifici di culto devono pagare la TARI, seppur con tariffe che riflettano la ridotta produzione di rifiuti. Resta comunque la possibilità per i Comuni di introdurre sconti o esenzioni locali, purché finanziati da fondi propri.
- Pensioni per i lavoratori sportivi: l’INPS fissa le nuove regole contributive
Con la circolare n. 127/2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla contribuzione previdenziale dei lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, sia professionisti sia dilettanti.
Nello specifico, rispetto ai contributi minimi e anzianità assicurativa, l’INPS ha precisato che per ottenere la copertura assicurativa ai fini di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), i lavoratori sportivi devono maturare 260 contributi giornalieri annui, calcolati su un anno convenzionale di 312 giorni (12 mesi da 26 giorni) e rispettare il requisito di anzianità assicurativa. La circolare chiarisce che le regole per il cumulo gratuito dei contributi tra FPSP e altri fondi può servire per aumentare l’importo della pensione, ma non sempre per maturare il diritto.
Per chi era già iscritto al FPSP al 31 dicembre 1995, sono validi per la pensione di vecchiaia anticipata anche i contributi volontari, d’ufficio e da riscatto relativi a periodi di lavoro sportivo e i periodi assicurativi maturati sia in Paesi UE sia in Paesi extra UE La circolare distingue infine tra chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e chi si è iscritto dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023. Per i primi vale un massimale giornaliero di retribuzione pensionabile calcolato dividendo il massimale annuo AGO per 312. Per i secondi si applica invece il massimale annuo contributivo previsto per il sistema interamente contributivo.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Verifiche fiscali con accesso domiciliare (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/09/2025, n. 25049)
In tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo operato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a verificare l’idoneità degli elementi offerti dall’ufficio tributario o dalla guardia di finanza ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale e la correttezza dell’apprezzamento di quegli elementi da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione. Ove il provvedimento sia motivato per relationem, mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente, l’amministrazione finanziaria, che
degli effetti dell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo tale provvedimento ma anche la richiesta in essa richiamata a fini motivazionali, a pena di nullità del provvedimento e dell’atto impositivo emesso sulla base della documentazione acquisita in esecuzione di quell’accesso.
- Imposta comunale sugli immobili (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/09/2025, n. 25239)
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’effettivo utilizzo di più unità catastali da parte del contribuente come abitazione principale consente l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dal numero delle unità catastali coinvolte e dalla loro categoria, purché il derivato complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
- Contenzioso tributario – produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/09/2025, n. 25577)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, è consentita la produzione di nuovi documenti nel grado di appello, anche se tali documenti erano già esistenti al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado. La tardiva produzione di documenti in primo grado non preclude la loro utilizzabilità nel successivo giudizio di appello, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi contenuta è da ritenersi acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
- Agevolazione “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/09/2025, n. 25761)
L’agevolazione “prima casa” di cui all’art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis del D.Lgs. 131/1986 in materia di imposta di registro si estende anche agli immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso, inclusi i negozi atipici come permute o contratti do ut facias inerenti a immobili da costruire, purché finalizzati a garantire una prima casa all’acquirente. La finalità della norma è favorire l’acquisto dell’abitazione principale, assumendo rilievo l’effettiva destinazione dell’immobile a residenza.
- Agevolazione “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/09/2025, n. 25863)
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, la costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile a titolo gratuito in favore di terzi, entro il quinquennio dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” previste dall’art. 1 tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986. La decadenza si verifica solo in caso di trasferimento della proprietà degli immobili stessi.
- Agevolazione “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/09/2025, n. 25868)
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della ‘prima casa’, la qualificazione catastale dell’immobile quale abitazione civile (A/2), successivamente modificata in studio privato (A/10), è elemento determinante per stabilire la fruizione delle agevolazioni. La concreta destinazione d’uso dell’immobile è irrilevante rispetto alla sua classificazione catastale, che rappresenta un criterio oggettivo ai fini dell’applicazione delle agevolazioni. Il mutamento della destinazione d’uso pochi giorni prima dell’acquisto del nuovo immobile non costituisce prova di malafede, potendo essere considerato come un atto di regolarizzazione.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Superbonus: cessione del credito corrispondente alle detrazioni derivanti dalle spese di cui al comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 a seguito dell’entrata in vigore (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 15 settembre 2025, n. 240)
Con la risposta ad interpello 15 settembre 2025, n. 240 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni derivanti dalle spese di cui al comma 2 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a seguito dell’entrata in vigore decreto-legge n. 39 del 2024. (quali, ad esempio, interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche).
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria aveva ad oggetto la possibilità per uno studio professionale di essere pagato dalla sua cliente (un’impresa di costruzioni edili) attraverso la cessione di crediti di imposta.
In via preliminare, l’Agenzia delle entrate ricorda che, l’art. 121 del citato decreto-legge (c.d. Decreto Rilancio) stabilisce, al comma 1, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi di recupero indicati al successivo comma 2, possono fruire, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
(a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura);
(b) per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari alla detrazione spettante.
Tuttavia, con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il legislatore è intervenuto ridefinendo il perimetro di operatività delle suddette opzioni. In particolare, a decorrere dal 17 febbraio 2023, è stato introdotto il divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (cfr. art. 2, co. 1, del D.L. 39/2024), salvo il verificarsi di tassative condizioni previste dai successivi commi del menzionato art. 2.
Proprio in tale contesto, con il D.L. 39/2024 il legislatore è intervenuto modificando l’ambito applicativo delle deroghe contenute nel citato art. 2. In particolare, a decorrere dal 29 maggio 2024 è venuta meno la possibilità di fruire della cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazioni non ancora fruite (cfr. Telefisco 2024).
Nessun divieto è, invece, previsto per i cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni. In altri termini, secondo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, i cessionari del credito possono continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo art. 121, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
Da ultimo, precisa l’Agenzia delle entrate che, i crediti acquisiti ai sensi dell’art. 121, per prestazioni professionali rese nei confronti dei propri committenti che hanno esercitato l’opzione testé menzionata costituiscono comunque un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, sono da assoggettare a tassazione ex art. 54 e ss. del TUIR.
TCF
- TCF: pubblicate modifiche al regolamento recante le disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (informativa del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili 18 settembre 2025, n. 131)
Lo scorso 18 settembre, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 131, relativa alle modifiche del Regolamento che disciplina il funzionamento dell’Elenco degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d.Tax Control Framework) di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 12 novembre 2024, n. 212.
Le modifiche rispondono all’esigenza di semplificare la procedura di iscrizione. Difatti, la previgente versione del Regolamento prevedeva che le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti e alla veridicità delle dichiarazioni fossero sottoposte alla valutazione di una Commissione paritetica di valutazione, chiamata a rilasciare parere non vincolante sulla domanda di iscrizione. Ebbene, con le modifiche apportate è stata disposta la soppressione di tale Commissione e, dunque, ora l’intera procedura di iscrizione viene gestita direttamente dal CNDCE.
- TCF: pubblicati gli albi dei certificatori (comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 18 settembre 2025)
Con comunicato stampa del 18 settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale Forense hanno approvato gli elenchi dei professionisti abilitati, già in possesso dei requisiti, che potranno da subito certificare i Tax Control Framework (TCF) delle aziende che hanno presentato istanza di adesione all’istituto dell’adempimento collaborativo.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
- Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 234 del 9 settembre 2025
In caso di mancato pagamento dovuto a concordato preventivo, il creditore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972, come novellato dal DL 73/2021 (decreto Sostegni-bis). Il creditore può scegliere se emettere la nota già al momento dell’ammissione al concordato (commi 3-bis e 10-bis) oppure attendere l’esito infruttuoso della procedura ed emetterla ai sensi del comma 2 del citato art. 26. Nel caso in cui abbia deciso di insinuarsi al passivo senza avvalersi della facoltà anticipata, la definitività del mancato pagamento costituisce presupposto autonomo per la variazione in diminuzione.
- Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 251 del 25 settembre 2025
Le spese legali sostenute da una società in liquidazione per attività di contenzioso tributario e di recupero crediti sono inerenti alla fase liquidatoria e danno diritto alla detrazione dell’IVA. La liquidazione non comporta di per sé cessazione dell’attività d’impresa: le operazioni compiute in tale fase restano parte dell’attività economica, purché finalizzate al realizzo del patrimonio e alla definizione dei rapporti pendenti. In applicazione del principio di neutralità dell’imposta e degli artt. 19 e 67 del DPR 633/1972, l’IVA assolta su tali servizi è quindi detraibile, a condizione che ne sia dimostrata l’afferenza all’attività liquidatoria. È ammessa la presentazione di dichiarazioni integrative per far valere il credito d’imposta, nei termini previsti dall’art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale dell’11 settembre 2025 nella causa C-436/24
Propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte suprema amministrativa, Svezia, nel seguente modo.
L’emissione di punti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all’entità degli acquisti e ha poi il diritto, all’atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall’assortimento del venditore, non costituisce un buono ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA.
Manca l’obbligo (autonomo) di accettare tali punti come corrispettivo a fronte di una cessione di un bene. Pertanto, un siffatto sistema di punti costituisce solo uno sconto in relazione al successivo acquisto.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal