Roma, Li 4 novembre 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Decreto MLPS 31 luglio 2025
In G.U. Serie Generale n. 248 del 24.10.2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca recante definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Atto Senato 1689)
Il disegno di legge di bilancio 2026, a seguito del via libera da parte del Consiglio dei ministri, è approdato in Parlamento per l’esame in Senato.
Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla V Commissione Bilancio del Senato. In data 3 novembre sono iniziate le audizioni, che termineranno in data 6 novembre con l’audizione del Min. Giancarlo Giorgetti.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Normativa
3. Il Ddl di Bilancio alza il tetto del 5 per mille a 610 milioni
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede l’aumento del tetto di spesa per il 5 per mille, che passa da 525milioni a 610 milioni di euro. Una misura che punta a correggere una distorsione strutturale che, negli ultimi anni, ha sistematicamente ridotto le risorse effettivamente erogate agli enti beneficiari, nonostante l’aumento costante delle scelte espresse dai contribuenti.
Scadenze
4. Versamento della terza rata IVA entro il 17 novembre
Gli ETS dotati di Partita IVA hanno l’obbligo effettuare il versamento IVA relativo al terzo trimestre entro il 17 novembre 2025.
Documenti Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
5. Nuove regole per il riconoscimento delle competenze maturate dai volontari
Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 31 luglio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Nello specifico, il decreto da un lato conferisce ufficialmente al volontariato il valore di contesto di apprendimento non formale, che può essere valorizzato sia in ambito formativo che professionale; dall’altro lato, stabilisce criteri e procedure specifiche per certificare e rendere spendibili tali competenze nel mercato del lavoro.
In particolare, affinché l’attività di volontariato possa portare al rilascio dell’attestazione, deve essere svolta per almeno il 75% della durata iniziale pattuita e deve avere una durata minima di 60 ore svolte in un periodo di 12 mesi.
Un aspetto significativo riguarda il ruolo degli ETS, che non solo continueranno a svolgere la loro funzione sociale, ma anche una funzione educativa.
Infatti, gli ETS sono ora tra i soggetti titolati a valutare e certificare le competenze acquisite dai volontari, grazie a un processo di ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale. Gli ETS potranno collaborare con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, come quelli che organizzano attività di alternanza scuola-lavoro a livello regionale.
Una volta raccolte le evidenze del percorso di volontariato, gli ETS emetteranno un’attestazione che sarà registrata ufficialmente secondo le modalità previste dal D.M. 9 luglio 2024. Inoltre, la nuova normativa prevede che tali competenze possano essere portabili su richiesta del volontario, con la possibilità per enti pubblici (come scuole, università, regioni) di riconoscerle nei rispettivi ambiti, incluse opportunità come concorsi pubblici e selezioni per il lavoro.
6. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicata la graduatoria di riparto del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Con il Decreto n. 218/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento per il 2025 nell’ambito del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologie oncologiche.
Il Fondo, istituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 338) e dotato di risorse annuali pari a 5 milioni di euro, è destinato a sostenere iniziative progettuali volte a garantire servizi fondamentali per i minori malati oncologici e le loro famiglie. Le risorse, stanziate in via strutturale dall’articolo 1, comma 329, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartite tra associazioni ed enti del Terzo settore che si occupano di assistenza sociosanitaria, supporto psicologico, trasporto, ludoterapia e attività di reinserimento scolastico e sociale
Novità dipartimento dello Sport
7. Dipartimento per lo Sport: al via la seconda finestra per richiedere lo Sport Bonus 2025
Il 14 ottobre, il Dipartimento per lo Sport ha comunicato l’ufficiale apertura della seconda finestra per la presentazione delle domande relative allo Sport Bonus 2025.
Dal 15 ottobre e fino alle ore 12:00 del 14 novembre 2025, le imprese interessate potranno richiedere online l’ammissione al procedimento per effettuare erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici, accedendo così al credito d’imposta previsto dalla normativa.
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e prorogata per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246), consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle somme donate, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Il beneficio fiscale riguarda le erogazioni in denaro destinate a supportare la realizzazione di interventi di manutenzione o restauro di impianti sportivi pubblici e di nuove strutture sportive pubbliche.
L’importo massimo erogabile da ciascuna impresa è pari al 10 per mille dei ricavi annui 2024, mentre il plafond complessivo stanziato per l’intera misura ammonta a 10 milioni di euro.
Le istanze vanno inviate tramite la piattaforma dedicata e nella sezione ove è possibile consultare la guida alla compilazione, l’assistenza tecnica e i contatti per chiarimenti.
Novità di interesse per il Terzo settore
8. Conto termico 3.0: estensione dell’accesso agli Enti del Terzo settore per interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili
Dal 25 dicembre 2025 entrerà in vigore il nuovo Conto Termico 3.0, che segna un’importante apertura agli ETS. Per la prima volta, grazie al decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 settembre, anche le fondazioni, le associazioni e gli altri enti iscritti al RUNTS potranno accedere agli incentivi per interventi di riqualificazione energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Nello specifico, il Conto Termico 3.0 finanzia due tipologie di interventi:
v Efficientamento energetico degli edifici (es. cappotti, infissi, impianti fotovoltaici, building automation);
v Produzione di energia termica da rinnovabili (es. pompe di calore, impianti solari termici, teleriscaldamento).
v Sono rimborsabili anche le spese professionali legate a progettazione, diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica.
Il contributo può arrivare fino al 65% delle spese sostenute, elevabile al 100% per edifici pubblici o siti in Comuni con meno di 15.000 abitanti. Il tetto di spesa resta fissato a 900 milioni di euro annui, di cui 500 destinati a privati e 400 alla Pubblica Amministrazione, ETS inclusi.
La vera novità del decreto sta nell’assimilazione degli ETS alla Pubblica Amministrazione, al pari delle cooperative sociali e di abitanti. Questo apre alla possibilità di accedere agli incentivi in condizioni paritarie, ma con alcune precisazioni:
per gli interventi di efficientamento (art. 4), l’agevolazione spetta solo agli ETS non commerciali, anche se manca una definizione chiara di questo requisito.
per gli interventi sulle fonti rinnovabili (art. 7), invece, tutti gli ETS iscritti al RUNTS sono ammessi, senza distinzione.
Un ulteriore elemento positivo riguarda la cumulabilità degli incentivi che consentirà agli ETS di sommare il Conto Termico ad altri contributi pubblici fino alla copertura integrale delle spese.
Anche la prenotazione degli incentivi finora riservata alla sola PA, potrebbe essere estesa agli ETS, dato che il nuovo testo non prevede limitazioni esplicite. Si attende conferma nelle regole attuative che il MASE emanerà nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore.
9. Piano Nazionale per l’Economia Sociale: il 12 novembre chiude la consultazione pubblica
Lo scorso 17 ottobre Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha dato avvio alla consultazione pubblica promossa sul Piano nazionale per l’economia sociale, predisposto in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344) a cui è possibile partecipare fino al 12 novembre 2025.
Attraverso il portale del Dipartimento delle Finanze, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, ordini professionali ed enti attivi nell’economia sociale possono inviare osservazioni e proposte che saranno valutate dal MEF nell’ambito del processo di finalizzazione del Piano.
L’obiettivo dell’iniziativa è definire con maggiore chiarezza i soggetti che compongono l’ecosistema dell’economia sociale e individuare strumenti, misure e priorità per rafforzare le attività del settore.
I contributi devono essere inviati esclusivamente in forma non anonima e saranno pubblicati sul sito del Dipartimento, salvo richiesta contraria e nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza. Solo i commenti pertinenti all’oggetto della consultazione saranno presi in considerazione.
10. Fondazione Nazionale dei Commercialisti: pubblicata la Ricerca “Impresa sociale non cooperativa sociale – Profili operativi e temi professionali”
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo volume dedicato all’impresa sociale “non cooperativa”, con l’obiettivo di fornire ai professionisti uno strumento tecnico di supporto nella delicata fase di transizione al nuovo regime fiscale, che entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
L’iniziativa si colloca nel quadro della progressiva abrogazione dell’anagrafe delle Onlus e della conseguente necessità per molti enti di individuare un nuovo assetto giuridico e fiscale coerente con la propria missione sociale. In questo contesto, l’opzione per la qualifica di impresa sociale può rappresentare una naturale evoluzione per le realtà che, pur operando in forma d’impresa, perseguono finalità di coesione sociale e interesse generale.
Nello specifico il volume è articolato in quattro capitoli che approfondiscono:
profili civilistici, con particolare attenzione ai requisiti per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di impresa sociale, tra cui (i) l’indicatore gestionale, che richiede che almeno il 70% dei ricavi provenga da attività di interesse generale; (ii) l’indicatore occupazionale, che consente la qualifica in presenza di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati; (iii) l’indicatore patrimoniale, collegato al divieto di distribuzione – anche indiretta – degli utili;
profili di rendicontazione, con riferimento al bilancio sociale e alla trasparenza finanziaria.
profili fiscali, con riflessioni su alcune criticità interpretative, tra cui (i) l’esenzione IRES degli utili accantonati a riserva, (ii) l’esclusione delle plusvalenze derivanti da attività non statutarie (come la cessione di terreni), già oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2020, (iii) la neutralità IVA nel passaggio da Onlus a impresa sociale, con particolare riguardo ai servizi nei settori sanitario, sociosanitario ed educativo (art. 10 del DPR 633/1972);
aspetti giuslavoristici, con focus sull’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e sul ruolo dell’impresa sociale nella promozione dell’occupazione inclusiva.
L’impresa sociale non cooperativa sociale | Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti
11. Consiglio Nazionale del Notariato: chiarimenti sulla procedura di trasformazione in impresa sociale
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un orientamento della Commissione tecnico-giuridica, in cui vengono chiarite le modalità operative per la trasformazione di un ente in impresa sociale, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 112/2017 e della normativa attuativa di riferimento. Il punto centrale riguarda l’efficacia dell’atto di trasformazione, subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche qualora tale autorizzazione si sia formata per silenzio-assenso.
L’atto notarile di trasformazione deve contenere l’indicazione espressa dell’intervenuta autorizzazione ministeriale. La mancanza di tale indicazione potrebbe compromettere la validità e la successiva iscrizione dell’atto al Registro delle imprese.
Il notaio, al momento del deposito dell’atto di trasformazione, può allegare i seguenti documenti richiesti dall’articolo 4 del DM 27 aprile 2018:
situazione patrimoniale dell’ente, redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e ss. del Codice civile. Tale documento può essere sostituito dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, a condizione che la delibera di trasformazione sia assunta entro sei mesi dalla sua chiusura;
relazione degli amministratori, salvo che l’ente abbia già incluso tutte le informazioni richieste dal DM nella relazione di cui all’art. 2500-sexies del Codice civile.
Qualora il deposito dei documenti non avvenga contestualmente all’atto notarile, spetta agli amministratori dell’ente provvedervi entro 30 giorni dalla delibera di trasformazione. Il deposito dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella specifica scheda del portale SARI.
Nel caso in cui l’ente trasformando sia una società cooperativa, con o senza qualifica di impresa sociale, trovano applicazione le disposizioni generali del Codice civile in materia di trasformazione (come chiarito dal Ministero del Lavoro con parere del 25 maggio 2023 reso alla Camera di Commercio di Firenze).
Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il procedimento di trasformazione richiede un’autorizzazione preventiva, con allegazione della documentazione relativa, limitatamente alle attività previste nel regolamento dell’ente.
Questo quadro conferma l’attenzione del legislatore e della prassi alla corretta gestione della transizione verso l’impresa sociale, assicurando trasparenza, tutela dei terzi e coerenza con le finalità istituzionali dell’ente.
Prassi
12. Agenzia delle Entrate interpello n. 265/2025: Ritenuta al 20% per i premi sportivi 2025 senza soglia di esenzione.
Con la risposta a interpello n. 265/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai premi sportivi dilettantistici erogati nel 2025.
L’Amministrazione finanziaria ha confermato che, per l’anno in corso, tali premi saranno interamente soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta, senza la soglia di esenzione dei 300 euro introdotta transitoriamente nel 2024.
Nel 2024, grazie a una misura temporanea introdotta dal decreto Milleproroghe (DL 215/2023, art. 14, comma 2-quater), i premi fino a 300 euro versati ad atleti dilettanti non erano soggetti a ritenuta d’imposta. Tuttavia, tale agevolazione non è stata prorogata per il 2025. Pertanto, in assenza di ulteriori interventi normativi, per quest’anno tutte le somme corrisposte a titolo di premio rientrano nell’ambito dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e vanno assoggettate interamente a ritenuta del 20%, indipendentemente dal loro ammontare.
L’Agenzia rammenta che, in base alla normativa vigente, la ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del premio. Questo vale anche per i premi pagati a dicembre 2025, il cui versamento della ritenuta dovrà avvenire entro il 16 gennaio 2026
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, grazie al nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (D.lgs. 33/2025), verrà nuovamente applicata la soglia di esenzione dei 300 euro. In base all’art. 45, comma 9, del nuovo decreto, le ritenute non si applicheranno se l’importo complessivo dei premi erogati nello stesso anno solare dallo stesso soggetto pagatore non supera i 300 euro per beneficiario
Infine, viene confermata la possibilità, a partire dal 2026, di richiedere il rimborso delle ritenute versate nel 2025 qualora, nel corso dell’anno, l’importo complessivo dei premi corrisposti allo stesso atleta non abbia superato i 300 euro. Tuttavia, questa ipotesi sarà subordinata all’effettiva attuazione e applicabilità delle nuove regole in vigore dal 2026.
Agenzia delle Entrate interpello n. 279/2025: chiarimenti sull’applicabilità dell’Art Bonus
Con la Risposta n. 279/2025, l’Agenzia delle Entrate dà riscontro ad un quesito da parte del contribuente riguardante l’applicabilità del Credito d’imposta “Art Bonus” alle erogazioni liberali a favore di enti culturali.
In particolare, il documento di prassi chiarisce le modalità di accesso al beneficio fiscale previsto dall’articolo 1 del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, per le attività di sostegno a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture culturali, incluse attività di spettacolo.
Nel caso specifico, un’associazione che si è qualificata come “Centro di produzione musica” è stata riconosciuta come destinataria del credito d’imposta Art Bonus, a condizione che l’attività svolta nel settore musicale risponda alle caratteristiche richieste dalla normativa, come quella di attività strutturata, stabile e continuativa nel tempo.
La novità del chiarimento in commento sta nel fatto che le erogazioni liberali destinate a enti culturali come i centri di produzione musicale e società concertistiche sono ammesse al credito d’imposta anche se non percepiscono direttamente contributi dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), contrariamente a quanto stabilito inizialmente. L’importante precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è che l’Art Bonus non è vincolato alla effettiva percezione del contributo FUS, ma è sufficiente che l’attività di spettacolo rientri nelle categorie stabilite dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 (ora sostituito dal D.M. 23 dicembre 2024, n. 463).
Le erogazioni liberali possono godere del credito d’imposta Art Bonus nella misura del 65% dell’importo erogato, ma devono essere destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici o a progetti di creazione e potenziamento di strutture di interesse culturale. In particolare, per le associazioni come quella oggetto dell’interpello, che sono state ammesse al finanziamento nel settore musicale, le erogazioni liberali sono utilizzabili anche se non rientrano nell’ambito di contribuzione del FUS, ma rispettano le specifiche modalità di finanziamento stabilite dal Ministero della Cultura.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
13. Imposta municipale unica (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/10/2025, n. 27020)
In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell’esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell’ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l’anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il D.M. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica, per cui l’opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l’ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell’ambito del proprio territorio.
14. Accertamento tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2025, n. 28338)
In tema di accertamento tributario, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso del personale dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente è necessaria solo qualora non vi sia un agevole collegamento tra gli ambienti destinati all’attività professionale e quelli abitativi. La valutazione della natura promiscua del locale deve includere un esame dell’agevole collegamento fra gli ambienti, non essendo sufficiente la mera presenza di una porta di comunicazione.
15. Detrazioni IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2025, n. 28382)
In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
16. IRES premiale: istituti i codici tributi per il versamento, mediante F24, dell’IRES con l’aliquota ridotta (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 17 ottobre 2025, n. 57/E)
Lo scorso 17 ottobre, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 57/E/2025, ha disposto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante F24 ed F24EP («F24 enti pubblici»), dell’IRES con l’aliquota ridotta (ex art. 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Si tratta di un’agevolazione, riservata alle imprese che realizzano investimenti importanti e che comporta una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali.
A livello operativo, i codici tributo, da esporre nella sezione «Erario», per effettuare il versamento dell’imposta sono i seguenti:
v 2048 – IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
v 2049 – IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei moduli di pagamento occorre evidenziare che i relativi codici tributo vanno esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito». Mentre, nel campo «Anno di riferimento» deve essere indicato l’anno di imposta per cui si effettua il versamento.
REDDITI DI IMPRESA
17. Global Minimum Tax: definiti gli elementi, le modalità e le condizioni per la presentazione della Comunicazione rilevante (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2025)
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre, sono stati definiti gli elementi, le modalità e le condizioni per la presentazione della Comunicazione rilevante ai fini della Global Minimum Tax.
Si tratta di un modello di comunicazione contenente le informazioni generali sul gruppo e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera (cfr. art. 51 del D.Lgs. 209/2023).
A livello soggettivo, l’art. 2 del citato D.M. prevede che sono tenute alla presentazione della Comunicazione le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché le entità apolidi costituite secondo le leggi italiane. L’obbligo è tuttavia escluso nel caso in cui la comunicazione sia già stata presentata da un’altra impresa residente o dalla capogruppo, o ancora da una società designata situata in un Paese che intrattiene con l’Italia un accordo qualificato di scambio di informazioni.
In merito al contenuto della comunicazione, l’articolo 4 prevede che questa si componga di una sezione generale e di una o più sezioni giurisdizionali, nelle quali devono essere inserite le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell’imposta integrativa dovuta dal gruppo multinazionale o nazionale, secondo le regole del regime della Global Minimum Tax (si veda anche il Modello standard di comunicazione rilevante, allegato al Decreto).
Particolare interesse assume il successivo art. 5 del D.M., con il quale viene introdotto un sistema di rendicontazione semplificato, operante sino al 2028. Tale sistema di rendicontazione può essere adottato dai gruppi multinazionali per i Paesi in cui l’imposizione integrativa non è dovuta o, se dovuta, non è imputata alle singole imprese o entità a controllo congiunto. Con tale sistema è possibile, dunque, indicare alcune rettifiche all’utile/alla perdita di bilancio, propedeutiche alla determinazione dell’imposta integrativa, in modo aggregato e non per ciascuna impresa.
Per quanto riguarda, invece, il termine di presentazione della Comunicazione rilevante, questa deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio cui questa si riferisce. Durante il periodo transitorio, tuttavia, il termine è prorogato al diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento (art. 6 del D.M.). Entro i medesimi termini è possibile, inoltre, presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente.
Le modalità, invece, di invio della Comunicazione saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (art. 11 del D.M.).
Particolare rilievo assume il tema dello scambio automatico delle informazioni. Sul punto, l’art. 8 del D.M. dispone che le comunicazioni saranno oggetto di scambio automatico tra i vari stati membri dell’Unione europea, nonché con i Paesi con i quali è in vigore un Accordo qualificato tra autorità competenti, nei termini identificati dal Decreto in commento. A tal fine, il successivo art. 9 istituisce un sistema di collaborazione tra le varie autorità volto a garantire la correttezza e l’allineamento delle informazioni oggetto di scambio.
CONTABILITA’
18. Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità: pubblicato il documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti (CNDCEC – FNC Ricerca, documento 16 ottobre 2025)
Lo scorso 16 ottobre, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha reso pubblico un documento di ricerca destinato ai collegi sindacali delle società quotate volto a fornire indicazioni in merito all’attività di vigilanza sulla sostenibilità.
Si tratta di un contributo con il quale ci si sofferma sull’attività esercitata dall’organo di controllo in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, più in particolare, sui rapporti e sugli scambi informatici tra l’organo di controllo e i comitati endoconsiliari preposti all’attuazione delle politiche in tema di ESG. In tale sede, particolare attenzione viene prestata poi all’interazione e alla doverosa collaborazione con il revisore della sostenibilità e alla necessità di acquisire specifiche competenze in tema di sostenibilità correlate al settore di attività della società.
Più nel dettaglio, il documento si sofferma ad analizzare le varie attività di vigilanza del collegio in tema di sostenibilità che, qui di seguito, si sintetizzano:
(i) supervisione degli obblighi normativi: il collegio sindacale è tenuto a verificare che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità con le normative vigenti e che rappresenti in modo veritiero l’impegno della società sui temi ESG;
(ii) valutazione del sistema di controllo interno: il collegio deve vigilare sull’adeguatezza e sull’efficacia del sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi ESG, inclusi quelli relativi a pratiche non sostenibili che possano generare danni reputazionali, legali o economici;
(iii) monitoraggio della gestione dei rischi ESG: il collegio sindacale deve accertare che la società identifichi, valuti e gestisca in modo adeguato i rischi ambientali, sociali e di governance;
(iv) valutazione della governance aziendale sui temi di sostenibilità: il collegio sindacale deve vigilare affinché il consiglio di amministrazione e il management integrino i temi di sostenibilità nelle strategie e nelle decisioni aziendali, coerentemente con le policy, gli obiettivi dichiarati ed eventuali clausole statutarie in materia di sostenibilità;
(v) trasparenza e comunicazione agli stakeholder: il collegio deve vigilare sulla trasparenza, accuratezza e comprensibilità delle informazioni sulla sostenibilità destinate agli stakeholder.
La descritta attività richiede, dunque, un’adeguata formazione da parte dei Sindaci in merito alle tematiche di sostenibilità. Di tale aspetto si dovrà tener conto nel processo di autovalutazione del collegio (cfr. norma Q. 1.7.)
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
19. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 23 ottobre 2025 nella causa C-234/24
L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che sia negato il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di un’attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, qualora detta attrezzatura non abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del suo fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano le operazioni di cui trattasi, tale cessione debba essere considerata come facente parte di un’unica prestazione economica indissociabile o accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti per mezzo di tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo.
20. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 23 ottobre 2025 nella causa C-232/24
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che:
nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero dei crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring,
– la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultima, e
– le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro,
costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che:
– la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e
– le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui alla risposta enunciata nel punto 1 del dispositivo, o di factoring tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor, sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che l’eccezione relativa al «recupero dei crediti», prevista da tale disposizione, presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato.
21. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 23 ottobre 2025 nella causa C-744/23
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, la rappresentanza in giudizio di una parte ad opera di un avvocato, in circostanze in cui tale prestazione è fornita gratuitamente, ma la normativa dello Stato membro interessato prevede che la controparte, nel caso di sua condanna alle spese, sia altresì condannata a versare a tale avvocato onorari di cui tale normativa disciplina l’importo.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal