N.47 Novità Fiscali 28/11/2025

Roma, Li 28 novembre 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.           Decreto MEF 7 novembre 2025

In G.U. Serie Generale n. 261 del 10.11.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa.

2.           Decreto MEF 6 novembre 2025

In G.U. Serie Generale n. 263 del 12.11.2025 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

3.           Comunicato Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 novembre 2025

In G.U. Serie Generale n. 266 del 15.11.2025 è stato pubblicato il comunicato in merito all’avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER. Ricordiamo che con decreto direttoriale n. 424 del 30 ottobre 2025 della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato adottato l’«Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER» in attuazione dell’Azione 2.2.1 «Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027.

L’avviso, con una dotazione finanziaria pari a 262 milioni di euro, è rivolto alle imprese di qualunque dimensione.

4.           Legge 18 novembre 2025, n. 173

In G.U. Serie Generale n. 270 del 20.11.2025 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

5.           Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

In G.U. Serie Generale n. 271 del 21.11.2025 è stato pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

6.           Le novità in materia di Terzo settore contenute nel decreto delegato

Lo scorso 20 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto attuativo della delega fiscale (l. 111/2023).

Nello specifico, viene confermata l’introduzione dell’art. 79 bis CTS che consente di risolvere la questione delle plusvalenze latenti, prevedendo la neutralità fiscale dei beni se destinate alle attività statutarie dell’ente. La plusvalenza potrà tornare a rilevare solo se i beni saranno venduti, perduti o utilizzati per finalità diverse da quelle statutarie. In questi casi, è prevista la possibilità di rateizzare l’importo fino a quattro anni, purché il bene sia stato posseduto dall’ETS per almeno tre esercizi.

Per quanto riguarda le misure introdotte in tema di regime forfettario per ODV e APS (art. 86 del CTS), il decreto fissa a 85.000 euro il limite dei ricavi commerciali per accedere al regime, in coerenza con la soglia armonizzata introdotta dalla direttiva IVA nel 2020.

Allo stesso tempo, viene introdotta una misura di semplificazione burocratica: l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e dalle procedure di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi, in continuità gli esoneri già previsti dalla legge n. 398/1991.

Infine, viene ribadita la permanenza del regime speciale della 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS, con un tetto massimo di 400.000 euro annui di ricavi commerciali.

Con particolare riferimento all’IVA, viene prorogato fino al 31 dicembre 2035 il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da soci, associati o tesserati per attività istituzionali.

La proroga riguarda l’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972 e si applica a un’ampia platea di realtà associative: culturali, sportive dilettantistiche, religiose, assistenziali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica.

Il rinvio al 2036 produce effetti concreti anche per le società sportive dilettantistiche, che potranno continuare a svolgere attività istituzionali senza l’obbligo automatico di aprire partita IVA.

Il decreto interviene anche sul regime IVA applicabile agli enti del Terzo settore, riscrivendo le esenzioni di cui ai nn. 15), 19), 20) e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Con riferimento all’esenzione dell’art. 10 n. 15) viene sostituito il termine ONLUS con “ETS”. Per le altre ipotesi menzionate, invece, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il termine ONLUS anziché essere sostituito con “ETS di natura non commerciale” viene sostituito “ETS escluse le imprese sociali costituite nella forme del titolo V, del libro V c.c.”

Per le imprese sociali in forma societaria, invece, è prevista la possibilità di  applicare l’aliquota IVA agevolata del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese ai soggetti individuati dal n. 27-ter) dell’art. 10 (anziani, disabili, persone svantaggiate, ecc.).

7.           Conto termico 3.0: estensione dell’accesso agli Enti del Terzo settore per interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili

Dal 25 dicembre 2025 entrerà in vigore il nuovo Conto Termico 3.0, che segna un’importante apertura agli ETS. Per la prima volta, grazie al decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 settembre, anche le fondazioni, le associazioni e gli altri enti iscritti al RUNTS potranno accedere agli incentivi per interventi di riqualificazione energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Nello specifico, il Conto Termico 3.0 finanzia due tipologie di interventi:

  1. Efficientamento energetico degli edifici (es. cappotti, infissi, impianti fotovoltaici, building automation);

  2. Produzione di energia termica da rinnovabili (es. pompe di calore, impianti solari termici, teleriscaldamento).

Sono rimborsabili anche le spese professionali legate a progettazione, diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica.

Il contributo può arrivare fino al 65% delle spese sostenute, elevabile al 100% per edifici pubblici o siti in Comuni con meno di 15.000 abitanti. Il tetto di spesa resta fissato a 900 milioni di euro annui, di cui 500 destinati a privati e 400 alla Pubblica Amministrazione, ETS inclusi.

La vera novità del decreto sta nell’assimilazione degli ETS alla Pubblica Amministrazione, al pari delle cooperative sociali e di abitanti. Questo apre alla possibilità di accedere agli incentivi in condizioni paritarie, ma con alcune precisazioni:

  • per gli interventi di efficientamento (art. 4), l’agevolazione spetta solo agli ETS non commerciali, anche se manca una definizione chiara di questo requisito.

  • per gli interventi sulle fonti rinnovabili (art. 7), invece, tutti gli ETS iscritti al RUNTS sono ammessi, senza distinzione.

Un ulteriore elemento positivo riguarda la cumulabilità degli incentivi che consentirà agli ETS di sommare il Conto Termico ad altri contributi pubblici fino alla copertura integrale delle spese.

Anche la prenotazione degli incentivi finora riservata alla sola PA, potrebbe essere estesa agli ETS, dato che il nuovo testo non prevede limitazioni esplicite. Si attende conferma nelle regole attuative che il MASE emanerà nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore.

8.           Agenzia delle Entrate: Ritenuta al 20% per i premi sportivi 2025 senza soglia di esenzione.

Con la risposta a interpello n. 265/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai premi sportivi dilettantistici erogati nel 2025.

L’Amministrazione finanziaria ha confermato che, per l’anno in corso, tali premi saranno interamente soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta, senza la soglia di esenzione dei 300 euro introdotta transitoriamente nel 2024.

Nel 2024, grazie a una misura temporanea introdotta dal decreto Milleproroghe (DL 215/2023, art. 14, comma 2-quater), i premi fino a 300 euro versati ad atleti dilettanti non erano soggetti a ritenuta d’imposta. Tuttavia, tale agevolazione non è stata prorogata per il 2025. Pertanto, in assenza di ulteriori interventi normativi, per quest’anno tutte le somme corrisposte a titolo di premio rientrano nell’ambito dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e vanno assoggettate interamente a ritenuta del 20%, indipendentemente dal loro ammontare.

L’Agenzia rammenta che, in base alla normativa vigente, la ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del premio. Questo vale anche per i premi pagati a dicembre 2025, il cui versamento della ritenuta dovrà avvenire entro il 16 gennaio 2026

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, grazie al nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (D.lgs. 33/2025), verrà nuovamente applicata la soglia di esenzione dei 300 euro. In base all’art. 45, comma 9, del nuovo decreto, le ritenute non si applicheranno se l’importo complessivo dei premi erogati nello stesso anno solare dallo stesso soggetto pagatore non supera i 300 euro per beneficiario

Infine, viene confermata la possibilità, a partire dal 2026, di richiedere il rimborso delle ritenute versate nel 2025 qualora, nel corso dell’anno, l’importo complessivo dei premi corrisposti allo stesso atleta non abbia superato i 300 euro. Tuttavia, questa ipotesi sarà subordinata all’effettiva attuazione e applicabilità delle nuove regole in vigore dal 2026.

9.           Il Ddl di Bilancio alza il tetto del 5 per mille a 610 milioni

Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede l’aumento del limite di spesa per il 5 per mille, innalzato a 610 milioni di euro. Una misura che punta a correggere una distorsione strutturale che, negli ultimi anni, ha sistematicamente ridotto le risorse effettivamente erogate agli enti beneficiari, nonostante l’aumento costante delle scelte espresse dai contribuenti.

Nel 2024, infatti, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, l’ammontare complessivo delle scelte dei contribuenti ha raggiunto quota 603 milioni di euro, a fronte di un limite di spesa fissato a 525 milioni.

10.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicata la graduatoria di riparto del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

Con il Decreto n. 218/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento per il 2025 nell’ambito del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologie oncologiche.

Il Fondo, istituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 338) e dotato di risorse annuali pari a 5 milioni di euro, è destinato a sostenere iniziative progettuali volte a garantire servizi fondamentali per i minori malati oncologici e le loro famiglie. Le risorse, stanziate in via strutturale dall’articolo 1, comma 329, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartite tra associazioni ed enti del Terzo settore che si occupano di assistenza sociosanitaria, supporto psicologico, trasporto, ludoterapia e attività di reinserimento scolastico e sociale.

11.       Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti: pubblicato un approfondimento operativo sulla fiscalità delle imprese sociali

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo volume dedicato all’impresa sociale “non cooperativa”, con l’obiettivo di fornire ai professionisti uno strumento tecnico di supporto nella delicata fase di transizione al nuovo regime fiscale, che entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

L’iniziativa si colloca nel quadro della progressiva abrogazione dell’anagrafe delle Onlus e della conseguente necessità per molti enti di individuare un nuovo assetto giuridico e fiscale coerente con la propria missione sociale. In questo contesto, l’opzione per la qualifica di impresa sociale può rappresentare una naturale evoluzione per le realtà che, pur operando in forma d’impresa, perseguono finalità di coesione sociale e interesse generale.

Nello specifico il volume è articolato in quattro capitoli che approfondiscono:

  •       profili civilistici, con particolare attenzione ai requisiti per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di impresa sociale, tra cui (i) l’indicatore gestionale, che richiede che almeno il 70% dei ricavi provenga da attività di interesse generale; (ii) l’indicatore occupazionale, che consente la qualifica in presenza di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati; (iii) l’indicatore patrimoniale, collegato al divieto di distribuzione – anche indiretta – degli utili;

  •       profili di rendicontazione, con riferimento al bilancio sociale e alla trasparenza finanziaria.

  •       profili fiscali, con riflessioni su alcune criticità interpretative, tra cui (i) l’esenzione IRES degli utili accantonati a riserva, (ii) l’esclusione delle plusvalenze derivanti da attività non statutarie (come la cessione di terreni), già oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2020, (iii) la neutralità IVA nel passaggio da Onlus a impresa sociale, con particolare riguardo ai servizi nei settori sanitario, sociosanitario ed educativo (art. 10 del DPR 633/1972);

  •       aspetti giuslavoristici, con focus sull’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e sul ruolo dell’impresa sociale nella promozione dell’occupazione inclusiva.

 

12.       Consiglio Nazionale del Notariato: chiarimenti sulla procedura di trasformazione in impresa sociale

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un orientamento della Commissione tecnico-giuridica, in cui vengono chiarite le modalità operative per la trasformazione di un ente in impresa sociale, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 112/2017 e della normativa attuativa di riferimento. Il punto centrale riguarda l’efficacia dell’atto di trasformazione, subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche qualora tale autorizzazione si sia formata per silenzio-assenso.

L’atto notarile di trasformazione deve contenere l’indicazione espressa dell’intervenuta autorizzazione ministeriale. La mancanza di tale indicazione potrebbe compromettere la validità e la successiva iscrizione dell’atto al Registro delle imprese.

Il notaio, al momento del deposito dell’atto di trasformazione, può allegare i seguenti documenti richiesti dall’articolo 4 del DM 27 aprile 2018:

  • situazione patrimoniale dell’ente, redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e ss. del Codice civile. Tale documento può essere sostituito dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, a condizione che la delibera di trasformazione sia assunta entro sei mesi dalla sua chiusura;

  • relazione degli amministratori, salvo che l’ente abbia già incluso tutte le informazioni richieste dal DM nella relazione di cui all’art. 2500-sexies del Codice civile.

Qualora il deposito dei documenti non avvenga contestualmente all’atto notarile, spetta agli amministratori dell’ente provvedervi entro 30 giorni dalla delibera di trasformazione. Il deposito dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella specifica scheda del portale SARI.

Nel caso in cui l’ente trasformando sia una società cooperativa, con o senza qualifica di impresa sociale, trovano applicazione le disposizioni generali del Codice civile in materia di trasformazione (come chiarito dal Ministero del Lavoro con parere del 25 maggio 2023 reso alla Camera di Commercio di Firenze).

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il procedimento di trasformazione richiede un’autorizzazione preventiva, con allegazione della documentazione relativa, limitatamente alle attività previste nel regolamento dell’ente.

Questo quadro conferma l’attenzione del legislatore e della prassi alla corretta gestione della transizione verso l’impresa sociale, assicurando trasparenza, tutela dei terzi e coerenza con le finalità istituzionali dell’ente.

 

13.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuove regole per il riconoscimento delle competenze maturate dai volontari

Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 31 luglio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso lo svolgimento dell’attività di volontariato.

Nello specifico, il decreto da un lato conferisce ufficialmente al volontariato il valore di contesto di apprendimento non formale, che può essere valorizzato sia in ambito formativo che professionale; dall’altro lato, stabilisce criteri e procedure specifiche per certificare e rendere spendibili tali competenze nel mercato del lavoro.

In particolare, affinché l’attività di volontariato possa portare al rilascio dell’attestazione, deve essere svolta per almeno il 75% della durata iniziale pattuita e deve avere una durata minima di 60 ore svolte in un periodo di 12 mesi.

Un aspetto significativo riguarda il ruolo degli ETS, che non solo continueranno a svolgere la loro funzione sociale, ma anche una funzione educativa.

Infatti, gli ETS sono ora tra i soggetti titolati a valutare e certificare le competenze acquisite dai volontari, grazie a un processo di ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale. Gli ETS potranno collaborare con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, come quelli che organizzano attività di alternanza scuola-lavoro a livello regionale.

Una volta raccolte le evidenze del percorso di volontariato, gli ETS emetteranno un’attestazione che sarà registrata ufficialmente secondo le modalità previste dal D.M. 9 luglio 2024. Inoltre, la nuova normativa prevede che tali competenze possano essere portabili su richiesta del volontario, con la possibilità per enti pubblici (come scuole, università, regioni) di riconoscerle nei rispettivi ambiti, incluse opportunità come concorsi pubblici e selezioni per il lavoro.

14.       Agenzia delle Entrate: chiarimenti sull’applicabilità dell’Art Bonus

Con la Risposta n. 279/2025, l’Agenzia delle Entrate dà riscontro ad un interpello riguardante l’applicabilità del Credito d’imposta “Art Bonus” alle erogazioni liberali a favore di enti culturali.

In particolare, il documento di prassi chiarisce le modalità di accesso al beneficio fiscale previsto dall’articolo 1 del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, per le attività di sostegno a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture culturali, incluse attività di spettacolo.

Nel caso specifico, un’associazione che si è qualificata come “Centro di produzione musica” è stata riconosciuta come destinataria del credito d’imposta Art Bonus, a condizione che l’attività svolta nel settore musicale risponda alle caratteristiche richieste dalla normativa, come quella di attività strutturata, stabile e continuativa nel tempo.

La novità del chiarimento in commento sta nel fatto che le erogazioni liberali destinate a enti culturali come i centri di produzione musicale e società concertistiche sono ammesse al credito d’imposta anche se non percepiscono direttamente contributi dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), contrariamente a quanto stabilito inizialmente. L’importante precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è che l’Art Bonus non è vincolato alla effettiva percezione del contributo FUS, ma è sufficiente che l’attività di spettacolo rientri nelle categorie stabilite dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 (ora sostituito dal D.M. 23 dicembre 2024, n. 463).

Le erogazioni liberali possono godere del credito d’imposta Art Bonus nella misura del 65% dell’importo erogato, ma devono essere destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici o a progetti di creazione e potenziamento di strutture di interesse culturale. In particolare, per le associazioni come quella oggetto dell’interpello, che sono state ammesse al finanziamento nel settore musicale, le erogazioni liberali sono utilizzabili anche se non rientrano nell’ambito di contribuzione del FUS, ma rispettano le specifiche modalità di finanziamento stabilite dal Ministero della Cultura.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, i centri di produzione musicale come l’associazione in questione continueranno ad essere ammissibili al beneficio dell’Art Bonus. Ciò è confermato dal principio di tempus regit actum, per cui le disposizioni normative più recenti sostituiscono quelle precedenti.

15.       Prossima scadenza versamento IRAP e IRES

Entro il 1° dicembre, gli enti del Terzo settore sono tenuti a versare il secondo (o unico) acconto IRAP e il secondo acconto IRES.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

16.   Notificazione degli atti – perfezionamento ex art. 140 c.p.c. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/11/2025, n. 29017)

La notificazione di un atto si perfeziona validamente anche se la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale non viene materialmente ricevuta dal destinatario. Il perfezionamento avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 140 c.p.c.).

17.   Comunicazione di irregolarità – atto impugnabile (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29257)

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 costituisce atto facoltativamente impugnabile. Qualsiasi atto emesso dall’Amministrazione che comunica al contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ancorché non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, è impugnabile in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).

18.   Valutazione delle prove – limiti del vizio motivazionale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29284)

In materia tributaria, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve riferirsi ad un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Pertanto, non integra tale vizio la mancata considerazione di specifici elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice.

19.   Trasferimento fittizio della sede e responsabilità degli amministratori di fatto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/11/2025, n. 29575)

In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all’estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio. La contestazione del trasferimento fittizio della sede sociale implica la necessità di una valutazione concreta delle circostanze probatorie relative alla sussistenza del centro effettivo di direzione, controllo e attività della società. Inoltre, in relazione alle sanzioni tributarie, la responsabilità per le sanzioni non può essere esclusa nei confronti di amministratori di fatto di società interposte che operino “uti dominus”.

20.        Accertamenti bancari (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/11/2025, n. 29900)

In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale relativa, per la quale le movimentazioni bancarie, salvo prova contraria del contribuente, ove non dichiarate o non risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ricavi occulti sottratti alla tassazione. Il contribuente può opporre la prova contraria, dimostrando, con specifica indicazione, che le operazioni non attengono ad operazioni imponibili. Il giudice di merito è tenuto a verificare l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente e deve dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

21.   Ottemperanza delle sentenze della Commissione tributaria (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/11/2025, n. 30214)

In tema di ottemperanza alle sentenze della commissione tributaria, il pagamento eseguito dal terzo pignorato in ritardo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 determina l’inefficacia automatica del pignoramento stesso; tale inefficacia non richiede la proposizione di alcuna opposizione da parte del debitore esecutato e il creditore procedente deve procedere al pignoramento secondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.

22.   Trasferimento fittizio della sede sociale all’estero (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/11/2025, n. 30648)

In materia di contenzioso tributario, ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento può assumersi la fittizietà del trasferimento all’estero della sede sociale di una società, con conseguente conservazione della sede effettiva in Italia. La titolarità delle quote societarie può essere rideterminata induttivamente in capo al soggetto che appaia aver esercitato di fatto poteri gestionali totalizzanti sulla società, con la correlativa attribuzione in capo a quest’ultimo dell’intero debito d’imposta.

23.   Fondi comuni di investimento immobiliare (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/11/2025, n. 30657)

In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, D.L. n. 78 del 2010, le partecipazioni ai fondi detenute dai familiari devono essere cumulate per determinare se sia superata la soglia del 5%. La presunzione di detenzione indiretta delle quote da parte di familiari è relativa e può essere superata mediante prova contraria che dimostri l’effettività e l’autonomia della singola quota di partecipazione, con riferimento alla provenienza delle risorse finanziarie, ai flussi di guadagni derivanti dall’investimento e alle decisioni di gestione del fondo.

24.   Fallimento e rimborso tributario (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 21/11/2025, n. 30715)

E’ legittimo il rimborso di un credito fiscale richiesto tramite dichiarazione dei redditi presentata prima della chiusura del fallimento, purché siano stati definiti tutti i rapporti pendenti e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito da dichiarare, in quanto la normativa prevede un limite temporale ultimo per la presentazione della dichiarazione, ma non vieta la presentazione anticipata rispetto alla chiusura della procedura.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

25.       Bonus edilizi: il conferimento di una ditta individuale in una S.r.l. comporta il cambio di titolarità dei crediti.

Con la risposta ad interpello 4 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della circolazione dei crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o dalla cessione del credito per interventi edilizi agevolati (c.d. Bonus edilizi) in caso di conferimento di azienda.

Per quanto riguarda la circolazione dei crediti edilizi, l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che, per questi crediti, è possibile dopo lo sconto in fattura solo una cessione libera, a cui possono far seguito tre cessioni esclusivamente a favore di soggetti «qualificati» (istituti di credito o altri intermediari finanziari).

Mentre, in merito all’operazione di conferimento d’azienda, l’Amministrazione finanziaria evidenzia come questa, a differenza delle operazioni straordinarie di fusione e scissione, non comporta alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria.

Tenuto conto di tale aspetto e del dato letterale del sopracitato articolo 121, l’operazione di trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento (i.e. di asset, crediti dell’azienda) deve qualificarsi come una cessione che incide sul limite e sul numero dei trasferimenti «liberi» previsto dalla norma.

Pertanto, i crediti di imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura (cfr. art. 121, co. 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020), in capo all’impresa che esegue i lavori (conferente) possono essere trasferiti alla conferitaria, ma tale trasferimento rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni «libere» effettuabili dal titolare dei crediti.

Se, invece, i medesimi crediti sono stati acquistati da soggetti terzi (dunque, non generati dal compendio aziendale che si intende trasferire), il loro trasferimento, anche se effettuato mediante conferimento dell’unico complesso aziendale del soggetto acquirente di detti crediti, è possibile solo a favore di soggetti qualificati.

26.       Superbonus: errore nella comunicazione d’opzione (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 24 novembre 2025, n. 295)

Con la risposta ad interpello 24 novembre 2025, n. 295, l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sul tema della immodificabilità dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura nell’ambito del Superbonus (art. 121 del D.L. n. 34/2020).

Il caso esaminato riguarda un condominio che, pur avendo inteso optare per la rinuncia alla detrazione mediante lo sconto in fattura, ha trasmesso – per errore dell’intermediario – una comunicazione nella quale è stata selezionata l’opzione per la «cessione del credito». La società istante, esecutrice dei lavori e che aveva già accettato (in parte) il credito derivante dalle fatture del 2023, ha quindi richiesto all’Amministrazione finanziaria se l’errore potesse precludere la fruizione del credito e se fosse ancora possibile considerare validamente esercitata l’opzione per lo sconto in fattura (così come indicato nelle relative fatture).

In via preliminare, l’Agenzia delle entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024, spese per interventi edilizi agevolati (quali, ad esempio,  recupero edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche,  recupero o restauro delle facciate), possono optare, in luogo all’utilizzo diretto della detrazione spettante, (i) allo sconto in fattura ovvero (ii) alla cessione del credito, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate evidenzia come la scelta tra l’una o l’altra opzione produce effetti pratici differenti. Più nello specifico, nel caso di cessione del credito, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o cederlo a sua volta solo a soggetti qualificati ex art. 121, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2020 (vale a dire, banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Nell’ipotesi dello sconto in fattura, invece, il cessionario può effettuare la prima cessione anche a soggetti non qualificati.

Alla luce di tali premesse, l’Amministrazione finanziaria affronta poi il tema relativo alla possibilità di rettificare eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione. Sul punto, viene precisato che, qualora l’errore non incida su elementi essenziali del credito ceduto (c.d. errore formale) e sussistono tutti i presupposti e requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. In tali casi, è sufficiente segnalare all’Agenzia delle entrate, a mezzo PEC, l’errore commesso e indicare i dati corretti. Ciò, tuttavia, non è possibile quando sia già intervenuta l’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corretti. In tale ipotesi, è necessario inviare una nuova comunicazione entro il 16 marzo dell’anno che segue quello di sostenimento della spesa. In passato, decorso tale termine era altresì ammessa la possibilità per il contribuente interessato, attraverso la remissione in bonis, di inviare la comunicazione sostitutiva entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.  Tuttavia, tale possibilità è venuta meno per effetto dell’art. 2 del D.L. 39/2024.

Pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria – non essendo state tempestivamente modificate le scelte operate – resta sì valida la rinuncia alla detrazione effettuata dal Condominio, ma non è più possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura. In altri termini, l’istante potrà utilizzare il credito in compensazione ovvero cederlo, ma a soggetti qualificati di cui all’art. 121, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020.

27.       ZLS: pubblicato il modello di comunicazione integrativa per gli investimenti effettuati nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 19 novembre 2025, prot. n. 503079)

Con provvedimento del 19 novembre 2025, prot. n. 503079, l’Agenzia delle entrate ha modificato il modello di comunicazione integrativa per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (c.d. credito ZLS), nonché le relative modalità di trasmissione telematica. L’intervento si è reso necessario per consentire la presentazione della comunicazione anche alle imprese che, nel medesimo periodo, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 3 della legge n. 171 del 2025).

A livello operativo, dunque, ai fini della fruizione dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare all’amministrazione finanziaria, dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa (di cui all’art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge 202/2024) per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1 gennaio al 15 novembre 2025.

 

REDDITI DI IMPRESA

28.       Permuta: forniti i chiarimenti in merito al trattamento fiscale della permuta di cosa presente contro cosa futura (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 4 novembre 2025, n. 283)

Con la risposta ad interpello 4 novembre 2025, n. 283, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della permuta di cosa presente contro cosa futura.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, ai fini delle imposte dirette, gli effetti della permuta sono equiparati a quelli del contratto di compravendita, in forza dell’art. 9, co. 5 del TUIR. Quest’ultimo, difatti, prevede che, salva diversa previsione, le norme sulle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Tali operazioni integrano, dunque, il presupposto di cui all’art. 86, co. 1 lett. a) del TUIR e, di conseguenza, la plusvalenza concorre a formare il reddito di impresa.

Il successivo comma 2 del citato art. 86 stabilisce che, in caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è determinata dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato. In deroga a quanto previsto, il secondo periodo del comma 2 stabilisce che, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o un ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Alla luce di tali premesse, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il regime sopradescritto non può trovare applicazione nel caso in cui la permuta riguardi un bene presente contro un bene futuro. Quest’ultimo, infatti, non è ancora esistente né utilizzabile nel ciclo produttivo e, pertanto, non è ammortizzabile ai sensi dell’art. 102 del TUIR. Non sussistendo, dunque,  il requisito secondo cui il corrispettivo deve essere costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, non può applicarsi il regime agevolativo previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 86 del TUIR.

Riassumendo, quando la permuta prevede lo scambio tra un bene già esistente e uno ancora da costruire, non essendo quest’ultimo ammortizzabile, non può essere assoggettata a tassazione la sola plusvalenza emergente dal conguaglio, ma dovranno applicarsi le regole ordinarie previste in caso di cessione.

29.       Global Minimum Tax: definiti gli obblighi dichiarativi e di versamento (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 novembre 2025 (di seguito anche solo «Decreto»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, sono stati definiti gli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax (di seguito, anche, «GloBe»).

Ai sensi dell’art. 2 del citato decreto i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione devono anche provvedere al versamento dell’imposta. In particolare:

(i)               per l’imposta minima integrativa (IIR), è tenuta alla presentazione della dichiarazione la controllante capogruppo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 209/2023, la partecipante intermedia di cui all’art. 14 del medesimo decreto legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 209/2023, localizzate nel territorio dello Stato italiano;

(ii)              per l’imposta minima suppletiva (UTPR), la dichiarazione deve essere presentata dall’impresa localizzata nel territorio dello Stato, così come individuata dal gruppo multinazionale (artt. 19, comma 2 e 20, co. 3 del D.Lgs 209/2023).

(iii)            per l’imposta minima nazionale (QDMTT), è responsabile della presentazione della dichiarazione l’impresa e l’entità a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano nonché l’entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano (art. 18, co. 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 209/2023 e art. 10 del D.M. 1° luglio 2024).

         A livello operativo, la dichiarazione fiscale si compone di una sezione generale (nella quale devono essere riportati, tra l’altro, i dati del dichiarante, del gruppo di appartenenza e l’eventuale fruizione di regimi di semplificazione e di esclusione) e di prospetti distinti a seconda dei soggetti tenuti alla sua compilazione, da predisporre anche nel caso in cui l’imposizione integrativa risulti pari a zero.

Ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa si applicano le regole italiane della Global Minimum Tax e gli importi contenuti nella dichiarazione fiscale devono essere espressi in euro. Tuttavia, nel caso in cui l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo sia determinata in valuta diversa dall’euro, la dichiarazione fiscale è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio a cui la “dichiarazione fiscale” si riferisce (art. 4, commi 1 e 2 del Decreto).

In merito alle modalità di presentazione della dichiarazione fiscale, l’art. 5 del Decreto stabilisce che questa deve essere trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento. In deroga al termine ordinario, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che il primo termine di scadenza dell’obbligo dichiarativo, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio di riferimento, non può essere comunque anteriore al 30 giugno 2026.

Particolare rilievo assume la disciplina prevista in tema di versamento dell’imposizione integrativa (art. 6 del Decreto). Sul punto, è previsto che l’imposta minima integrativa (IIR), l’imposta minima suppletiva (UTPR), e l’imposta minima nazionale (QDMTT) siano versate in euro, secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione. Per quanto riguarda le modalità di versamento, questo deve essere effettuato in due rate:

(i)               la prima, corrispondente al 90% dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento e deve essere effettuato entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio stesso;

(ii)              la seconda, invece, pari al residuo 10% dell’imposta dovuta per quell’esercizio, deve essere versata entro un mese dal termine previsto per la relativa dichiarazione fiscale.

 Le eventuali eccedenze di versamento di imposizione integrativa possono, subordinatamente alle Regole GloBE, essere utilizzate a riduzione delle medesime imposte dovute per gli esercizi successivi o richieste a rimborso (art. 7 del Decreto).

Da ultimo, con riferimento agli obblighi dichiarativi e di versamento per l’imposizione integrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472, riguardanti l’imposta sui redditi. Inoltre, tenuto conto della complessità della materia, per il primo triennio non si applicano le sanzioni amministrative previste per le violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento, salvo il caso di dolo o colpa grave (art. 8, comma 2, del Decreto).

Ciò posto, è opportuno evidenziare che le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili in solido e congiuntamente con quest’ultimo in relazione alle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, accertate a seguito delle attività di liquidazione e controllo (art. 8, commi 3 e 4 del Decreto).

30.       Global Minimum Tax: istituiti i codici tributi per i versamenti, tramite F24, in materia di imposizione minima globale (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 10 novembre 2025, n. 63/E)

Lo scorso 10 novembre, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 63/E/2025, ha disposto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante F24, delle imposte previste in materia di imposizione minima globale.

Con il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 il legislatore ha introdotto una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale. In particolare, il citato decreto, all’art. 9 prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

(i)               l’imposta minima integrativa (artt. 13, 14 e 15 del decreto);

(ii)              l’imposta minima suppletiva (artt. 19, 20 e 21 del decreto);

(iii)            l’imposta minima nazionale (art. 18 del decreto).

Per quanto riguarda i termini di versamento, il provvedimento richiama quanto previsto dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 209/2023 nella quale viene chiarito che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta per l’anno d’imposta 2024 (pari al 90%) deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025; mentre il versamento della seconda rata (pari al 10%) deve essere effettuato entro il mese di luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere, invece, versata entro il mese di aprile 2027. Immutato è invece il termine per il pagamento della prima rata che dovrà essere versata entro il mese di novembre 2026.

A livello operativo, i codici tributo, da esporre nella sezione «Erario» del modello F24, per effettuare il versamento dell’imposta sono i seguenti:

v  2730, denominato «Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»;

v  2731, denominato «Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»;

v  2732, denominato «Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

In merito al campo «rateazione/Regione/Prov./mese rif» deve essere valorizzato il formato «NNRR», dove «NN» rappresenta il numero della rata di pagamento, indicata con 01 o 02, e «RR» il numero complessivo delle rate, indicando sempre «02».

Per quanto riguarda, invece, il versamento delle sanzioni ed interessi dovuti in caso di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo:

v  2733, denominato «Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»;

2734, denominato «Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

31.       Fusioni: la disciplina del riporto delle perdite fiscali (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 3 novembre 2025, n. 278)

Con la risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 278, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema del riporto delle perdite fiscali nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità per la società istante di riportare le perdite fiscali di una società incorporata, appartenente al medesimo gruppo, disapplicando le limitazioni previste dall’art. 172, co. 7 del TUIR (così come modificato dall’art. 15, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 192 del 2024).

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, ai sensi dell’art. 172, comma 7, del TUIR, le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

(i)               per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (c.d. «test del patrimonio netto»). Tale valore deve essere determinato alla data di efficacia dell’operazione ex art. 2504-bis c.c. e risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto tra quelli di cui all’articolo 2409­ bis, co. 1 c.c. In assenza di detta relazione, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo  patrimonio  netto  contabile  risultante  dall’ultimo  bilancio  o,  se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501­quater c.c., senza tener  conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi  24 mesi  anteriori  alla  data cui si riferisce la situazione stessa (tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici);

(ii)               a condizione che la società rispetti il c.d. «test di vitalità», ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite risulti:

  1. a)    con riferimento all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ex art. 2504¬-bis c.c., un ammontare di ricavi e proventi e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;

  2. b)  con riferimento all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ex art. 2504-bis c.c. e la data   antecedente a quella di efficacia della fusione, un ammontare di ricavi e proventi e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art.  2425 c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

La ratio sottesa alle disposizioni in commento è quella di contrastare il commercio delle c.d. «bare fiscali», vale a dire la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva per attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra. In ottica antielusiva, vige il divieto al riporto delle perdite laddove non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica richieste dalla norma, condizione che deve essere soddisfatta sino al momento in cui la fusione viene attuata.

Ai sensi dell’art. 177-ter del TUIR i limiti e le condizioni relative al riporto delle perdite fiscali non trovano applicazione nel caso di operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo. Tale disposizione, tuttavia, non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo di imposta antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 (fino al 2023 per i periodi di imposta coincidenti con l’anno solare).

In tale contesto particolare interesse assumono i chiarimenti in merito alla relazione di stima. Sul punto, difatti, l’Agenzia delle entrate specifica che l’onere per il contribuente di far periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell’operazione non sussiste soltanto nel caso in cui il valore contabile risulti capiente rispetto all’ammontare dei tax asset che il soggetto intende riportare. In assenza della relazione di stima, infatti, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce detta situazione.

CONTABILITA’

32.       Società non quotate: pubblicato il documento «verbali del Collegio sindacale di società non quotate» (CNDCEC, documento 24 novembre 2025)

Lo scorso 24 novembre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento «Verbali del Collegio sindacale di società non quotate». Si tratta di una rielaborazione approfondita del precedente documento del 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate pubblicate lo scorso dicembre e applicabili dal 1 gennaio 2025.

Il documento si prefigge di fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di maggiore rilevanza ai fini delle verifiche da svolgere durante il mandato. Gli schemi di verbale forniti rappresentano, quindi, un modello di supporto all’attività dei sindaci e che dovranno essere adattati, modificati e/o integrati in funzione delle specifiche circostanze del caso.


NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

33.       Agenzia delle entrate – risposta a interpello n. 288 del 7 novembre 2025

Nella liquidazione IVA di gruppo, le eccedenze di credito compensate tra le società partecipanti restano soggette alle regole dell’art. 38-bis DPR 633/1972. La compensazione infragruppo richiede la prestazione di garanzia oppure, in alternativa, la presentazione della dichiarazione annuale munita di visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni soggettive previste dal comma 3.

Il termine biennale relativo alla causa ostativa delle “nuove attività” decorre dai due anni precedenti la presentazione della dichiarazione IVA e non da eventuali attività svolte all’estero o tramite stabile organizzazione inattiva.

La garanzia costituisce elemento costitutivo della procedura di compensazione e, se prestata tardivamente, produce effetti soltanto dalla data dell’adempimento, con applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 11, comma 7-bis, e 13, comma 6, del d.lgs. 471/1997.

È ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con apposizione del visto e della dichiarazione sostitutiva entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento previsti dall’art. 57 DPR 633/1972.

34.       Agenzia delle entrate – provvedimento del 17 novembre 2025

Sono state aggiornate le modalità di presentazione del modello AA5/6, utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA per l’attribuzione del codice fiscale e la comunicazione delle variazioni anagrafiche, nonché delle avvenute fusioni, trasformazioni, concentrazioni ed estinzioni.

Il provvedimento introduce specifiche regole per la variazione del rappresentante legale, che deve essere comunicata mediante presentazione del modello all’ufficio territorialmente competente o tramite raccomandata, PEC o servizio web, allegando la documentazione anagrafica e la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di rappresentante.

Sono inoltre approvate, con decorrenza dal 18 novembre 2025, le nuove istruzioni del modello AA5/6 e viene prevista la possibilità di pubblicare successivi aggiornamenti nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.

 

35.       Conclusioni dell’Avvocato Generale del 29 ottobre 2025 nella causa T-638/24

Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla Corte amministrativa austriaca nei seguenti termini:

1)      L’articolo 203 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’applicazione di tale articolo, a causa della fatturazione, per errore, dell’imposta sul valore aggiunto per cessioni intracomunitarie esenti, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, non è tale da ostare all’imposizione concomitante degli acquisti intracomunitari corrispondenti, nello stesso Stato membro, in applicazione dell’articolo 41 di tale direttiva.

2)      L’articolo 41 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la questione dell’applicabilità di tale disposizione lascia impregiudicato l’articolo 68 di tale direttiva che determina, per gli acquisti intracomunitari, il fatto generatore dell’IVA. Quest’ultimo si verifica, conformemente a detta disposizione, nel momento in cui l’acquisto è effettuato.

36.       Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 novembre 2025 nella causa C-639/24

L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio devono essere interpretati nel senso che:

  1. a) da un lato, essi ostano a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011;

  2. b) dall’altro lato, essi impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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