Roma, Li 22 dicembre 2025
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194
In G.U. Serie Generale n. 296 del 22.12.2025 è stato pubblicato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
In G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2025 è stata pubblicata la legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028.
- Decreto – legge 31 dicembre 2025, n. 200
In G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2025 è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. DL Milleproroghe 2026). Il provvedimento ha iniziato in data 13 gennaio 2026 l’iter di conversione presso le commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati.
- Comunicato Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
In G.U. Serie Generale n. 3 del 05.01.2026 è stato pubblicato il Comunicato recante Criteri di riparto di quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208
In G.U. Serie Generale n. 5 del 08.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché’ per l’adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209
In G.U. Serie Generale n. 5 del 08.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210
In G.U. Serie Generale n. 5 del 08.01.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Legge di Bilancio: novità per gli ETS
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce importanti novità per le realtà del Terzo settore, intervenendo su temi di grande interesse come il finanziamento tramite il 5×1000, le esenzioni fiscali sugli immobili e gli incentivi per la transizione energetica. Di seguito l’analisi delle principali novità introdotte dalla manovra, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
1) Innalzamento del tetto per il 5×1000 (art. 1, comma 24, L. 199/2025).
La manovra ha disposto un incremento dei fondi destinati al 5×1000 per gli ETS iscritti al RUNTS. Nello specifico, il limite massimo di spesa viene innalzato da 525 milioni a 610 milioni di euro.
2) Nuovi criteri di esenzione IMU per enti scolastici e sanitari (art. 1, commi 855-856, L. 199/2025).
La manovra introduce norme di interpretazione autentica volte a definire con maggiore certezza i requisiti per il riconoscimento della natura “non commerciale” delle attività svolte da enti non commerciali, condizione necessaria per l’esenzione IMU. Nello specifico, in relazione all’ambito educativo, le attività si considerano non commerciali se il corrispettivo medio richiesto (CM) è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nell’ambito sanitario, invece, le attività sono considerate non commerciali se accreditate o contrattualizzate con il sistema pubblico. Viene chiarito che il pagamento del ticket da parte dell’utente non inficia la natura non commerciale, essendo considerato uno strumento di cofinanziamento del servizio universale.
3) Fondo da 100 milioni per la riqualificazione energetica (art. 1, comma 790, L. 199/2025).
La manovra ha ridefinito il fondo destinato agli interventi di efficientamento energetico e strutturale degli immobili utilizzati dagli enti non profit, misura nata per compensare la fine delle agevolazioni legate al superbonus. Nello specifico è stata ampliata la platea degli aventi diritto a tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, includendo esplicitamente anche le ONLUS ancora presenti nell’Anagrafe dedicata. Inoltre, l’erogazione dei contributi passa sotto la responsabilità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che potrà avvalersi di società in house e convenzioni specifiche per la gestione delle domande. Il fondo copre lavori di efficientamento energetico, adeguamento antisismico, installazione di impianti fotovoltaici e rimozione delle barriere architettoniche.
- Legge di Semplificazione 2025: novità in materia di donazioni e azione di restituzione
La Legge di Semplificazione 2025 (L. 182/2025), all’art. 44, ha introdotto una modifica strutturale alla disciplina civilistica dei beni trasferiti per donazione. La novità principale risiede nel superamento dell’istituto dell’azione di restituzione previsto dal Codice Civile, che consentiva ai legittimari di recuperare i beni donati dal defunto anche presso terzi acquirenti. Tale modifica si applica anche agli ETS beneficiari delle donazioni.
Secondo il quadro normativo previgente, alla morte del donante, i legittimari (coniuge e figli) potevano agire per verificare l’eventuale lesione della quota di legittima. In caso di accertata lesione, l’azione di restituzione permetteva di reclamare il bene immobile direttamente dal destinatario finale, condizionando la circolazione dei beni di provenienza liberale.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, tale meccanismo viene rimosso. Gli effetti della riforma sono i seguenti:
- stabilità dei trasferimenti: Viene meno la possibilità per i legittimari di perseguire il bene immobile una volta che questo è uscito dal patrimonio del donatario;
- certezza del titolo di proprietà: La provenienza da donazione non costituisce più un fattore di instabilità del titolo d’acquisto per i futuri acquirenti.
- impatto sulle garanzie: La modifica incide sulle procedure di accesso al credito, poiché il bene donato può essere impiegato come garanzia senza i rischi legati alle precedenti tutele dei legittimari.
La riforma trova diretta applicazione agli Enti del Terzo Settore (ETS), per i quali le donazioni immobiliari rappresentano una forma comune di incremento patrimoniale. Per tali enti, la cancellazione dell’azione di restituzione comporta una semplificazione nelle procedure di:
- alienazione dei beni: Possibilità di immettere sul mercato gli immobili ricevuti per liberalità con tempistiche accelerate rispetto al passato.
- gestione patrimoniale: Facoltà di utilizzare il patrimonio immobiliare in operazioni finanziarie e di credito con minori vincoli formali legati alla provenienza del titolo.
- Recupero ICI: definito il sistema di coordinamento tra Ministero e Comuni
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 19 gennaio 2026, ha stabilito le modalità operative per la gestione delle attività di recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) non versata, in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023. Il provvedimento definisce i compiti e le responsabilità degli attori istituzionali coinvolti nel processo di riscossione.
In particolare, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) assumerà la funzione di coordinatore centrale dell’intera operazione di recupero. In particolare, al Dipartimento è stato affidato il compito di:
- gestire le operazioni di recupero avvalendosi delle risorse umane e strumentali già disponibili;
- assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’attuazione pratica della misura, invece, è affidata ai Comuni, che sono i diretti destinatari del gettito derivante dal recupero dell’imposta. Nello specifico, tali enti (o i soggetti da essi delegati per la riscossione) sono responsabili delle seguenti attività:
- controllo delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati;
- svolgimento delle attività di accertamento;
- irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per garantire l’efficacia dell’azione amministrativa, il decreto prevede che i dati relativi ai controlli e agli accertamenti effettuati a livello locale siano messi a disposizione del Dipartimento delle finanze. Questo sistema di interscambio informativo permette al Ministero di monitorare l’andamento del recupero e di riferire in sede europea sul completamento delle procedure richieste.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti sui requisiti delle articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva
Con la Nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a una richiesta di chiarimenti riguardante l’applicazione dell’articolo 35 del CTS alle articolazioni autonome degli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
Nello specifico, Il Ministero ha analizzato la disciplina generale sulle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ricordando che:
- di norma, una APS deve contare almeno sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale associate;
- Il comma 4 dell’art. 35 prevede una deroga per gli EPS riconosciuti dal CONI, i quali non sono soggetti ai limiti proporzionali nella base associativa a condizione che associno almeno 500 APS a livello nazionale.
La Nota conferma che tale deroga è applicabile anche alle articolazioni territoriali (comitati regionali e provinciali), in quanto condividono con l’ente nazionale una porzione specifica di base associativa. Tuttavia, il Ministero ha fissato un limite fondamentale:
- obbligo di conformità al comma 1: nonostante la deroga nazionale, ogni singola articolazione territoriale che intenda qualificarsi come APS deve possedere autonomamente i requisiti minimi di base associativa (almeno tre APS associate);
- reintegro dei soci: Qualora il numero dei soci diventi inferiore ai minimi di legge, l’ente ha un anno di tempo per reintegrarli, pena la perdita della qualifica di APS e l’eventuale passaggio a un’altra sezione del RUNTS.
In sintesi, il Ministero ribadisce che, sebbene le articolazioni territoriali degli EPS godano di semplificazioni numeriche ereditate dall’ente nazionale, non possono prescindere dai requisiti sostanziali minimi necessari per la loro individuale qualificazione come APS all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: scorrimento graduatoria e nuovi finanziamenti del fondo Oncologia Pediatrica
Con il Decreto Direttoriale n. 321 del 2 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto lo scorrimento della graduatoria relativa al finanziamento di attività di assistenza per bambini affetti da malattie oncologiche e per le loro famiglie.
Grazie al riaccertamento di residui passivi, sono stati stanziati ulteriori 2.021.556,00 euro sul capitolo di spesa dedicato. Questo incremento ha permesso di finanziare integralmente le proposte progettuali collocate tra la posizione n. 11 e la n. 17 della graduatoria finale.
Le organizzazioni che beneficiano di questo scorrimento sono:
- ANVOLT – Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori: € 518.620,00.
- AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma: € 581.000,00.
- AGOP ONLUS: € 564.800,00.
- OFFICINE BUONE ONLUS: € 199.000,00.
- AGEOP RICERCA – ODV: € 184.240,00.
- Associazione Davide Ciavattini ONLUS: € 215.500,00.
- Fondazione Maria Teresa Lavazza: € 384.000,00.
Il finanziamento complessivo per questo secondo blocco di enti è pari a 2.647.160,00 euro. Il Ministero ha definito le seguenti modalità di impegno della spesa:
- Annualità 2025 (80%): € 2.117.727,84, erogati a titolo di anticipo del contributo statale.
- Annualità 2027 (20%): € 529.432,16, erogati a titolo di saldo finale.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: contributi per l’acquisto di autoambulanze da parte di ODV e Fondazioni ETS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le procedure per l’attribuzione dei contributi relativi agli acquisti di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali effettuati nel corso dell’anno 2025.
La misura è rivolta a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle fondazioni ETS impegnate in ambito sanitario e sociale.
Possono accedere al contributo:
- le ODV: per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
- le fondazioni ETS e le ODV: per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche.
La domanda di contributo, corredata dalla documentazione relativa agli acquisti effettuati nell’anno 2025, deve essere trasmessa tassativamente entro il 31 gennaio 2026. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’esclusione dal beneficio.
La procedura è interamente telematica. Tutti gli enti, siano essi aderenti o meno a reti associative nazionali, sono tenuti a:
- utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica dedicata, accessibile dal portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- seguire le istruzioni tecniche contenute nel manuale utente e nelle linee guida ministeriali per l’inserimento e l’invio della domanda.
- Bonus Pubblicità 2025 – Al via l’invio delle dichiarazioni sostitutive
Dal 9 gennaio 2026 si è aperta la finestra temporale per l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa al “Bonus Pubblicità” per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2025.
L’adempimento è fondamentale per confermare il diritto al credito d’imposta precedentemente “prenotato”. Di seguito i dettagli operativi e i requisiti della misura.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro la mezzanotte del 9 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda esclusivamente:
- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
Possono procedere all’invio solo i soggetti che hanno regolarmente presentato la comunicazione di “prenotazione” entro i termini previsti lo scorso anno (31 marzo 2025).
Con questo modello, i richiedenti attestano che gli investimenti pubblicitari indicati nella fase di prenotazione sono stati effettivamente realizzati nel 2025 e che rispettano tutti i requisiti normativi previsti.
Il Bonus Pubblicità (art. 57-bis del Dl 50/2017) consiste in un credito d’imposta per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche in formato digitale.
- Misura del credito: 75% del valore incrementale degli investimenti.
- Condizione di accesso: L’investimento complessivo deve superare di almeno l’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
- Limiti: L’agevolazione è soggetta allo stanziamento annuale complessivo (30 milioni di euro dal 2023) e ai massimali previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”.
Il modello deve essere trasmesso telematicamente attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi per” > “Comunicare”), accedendo tramite SPID, CNS o CIE, oppure avvalendosi di intermediari abilitati.
Il credito d’imposta effettivamente spettante:
- Verrà indicato in un apposito elenco pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
- Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6900).
La compensazione sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Presunzione legale di evasione fiscale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/12/2025, n. 33084)
La presunzione legale relativa di evasione fiscale, introdotta dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha efficacia retroattiva. Essa, infatti, non può attribuirsi a tale norma natura procedimentale e di deroga espressa all’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e all’art. 3 dello Statuto del contribuente.
- Regime di tassazione separata – Trattamento di fine mandato (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/12/2025, n. 33218)
Nel regime di tassazione separata disciplinato dall’art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), il diritto alla percezione delle somme corrispondenti al trattamento di fine mandato, condizionato dalla stipula di un patto di non concorrenza, è da intendersi acquisito al momento della stipula del patto stesso, considerato come sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva. Pertanto, il biennio da prendere in considerazione ai fini dell’imposizione fiscale è quello precedente la stipula del patto e non quello precedente l’effettiva corresponsione delle somme.
- Imposta di registro (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/12/2025, n. 33400)
In riferimento all’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, l’enunciazione di un atto ai fini della liquidazione dell’imposta di registro deve essere autosufficiente, ovvero deve contenere tutti gli elementi essenziali (soggettivi e oggettivi) del negozio giuridico produttivo di effetti a contenuto patrimoniale, inclusa la sua base imponibile. Qualora tali elementi non siano presenti nell’atto enunciante, la tassazione non può essere effettuata direttamente ai sensi dell’art. 22, ma richiede un accertamento dell’Ufficio.
- Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/12/2025, n. 33704)
In tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), consistente nella detrazione dall’ imposta lorda di una quota pari al 55 per cento delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto spese per interventi di risparmio energetico realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Deferred Tax Assets: in caso di cessione a terzi del credito di imposta il cessionario può solo monetizzare il credito (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 29 dicembre 2025, n. 73)
Con la Risoluzione 29 dicembre 2025, n. 73, l’Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema dell’acquisto da terzi dei crediti di imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. Deferred Tax Assets – DTA) ex art. 44-bis del D.L. 34/2019. Con il documento di prassi in commento, l’Amministrazione finanziaria ha rettificato espressamente i chiarimenti forniti con la precedente risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, facendo comunque salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino alla data di pubblicazione della nuova risoluzione.
Tanto premesso, l’art. 44-bis contiene la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle DTA a seguito della cessione, a titolo oneroso e entro il 31 dicembre 2021, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (comma 1). In presenza delle condizioni previste dalla norma, la trasformazione può riguardare, anche se non iscritte in bilancio, le DTA riferite:
(i) alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ex art. 84 del d.P.R. 917/1986 alla data della cessione;
(ii) all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. n. 201/2011 (c.d. eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito di imposta alla data di cessione.
Il comma 2 del medesimo art. 44-bis prevede che i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possano essere:
(i) utilizzati in compensazione senza limiti di importo;
(ii) ceduti ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
(iii) chiesti a rimborso.
Più nel dettaglio, nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo nel caso in cui siano previamente richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità di cui all’art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973. In tal caso, la cessione:
(i) deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (cfr. art. 69, co. 3, del R.D. n. 2440 del 1923);
(ii) deve essere notificata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente (cfr. art. 43-bis, co. 3, del d.P.R. n. 602/1973).
Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che il cessionario del credito è soggetto a rilevanti limitazioni: il credito acquistato non può essere ulteriormente ceduto né utilizzato in compensazione tramite modello F24, ma può essere esclusivamente monetizzato mediante l’incasso delle somme oggetto di rimborso.
- ZES Unica per il settore agricolo: aumentato il credito di imposta per le imprese beneficiarie (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026)
Lo scorso 10 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate ha reso noto, con proprio comunicato stampa, che il credito di imposta ZES Unica per il settore agricolo è stato rideterminato. In particolare, con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 460, della Legge n. 199/2025), il legislatore ha previsto delle percentuali più elevate del credito, pari al 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e al 58.6102% per le grandi imprese.
Soggiunge l’Amministrazione finanziaria informando che, a partire dal 10 gennaio, i plafond disponibili sono stati aggiornati nel cassetto fiscale. I contribuenti interessati potranno, pertanto, già utilizzare il relativo credito in compensazione.
- Bonus Transizione 5.0.: modalità di utilizzo del credito residuo al 31 dicembre 2025 (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 gennaio 2026, n. 2026)
Con la risoluzione 12 gennaio 2026, n. 1/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti “Piano Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che residua al 31 dicembre 2025.
Ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 19 del 2024, il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie, e comunque entro il 31 dicembre 2025. L’utilizzo deve avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione. La norma prevede, inoltre, che l’eventuale credito non ancora utilizzato alla predetta data possa essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Con riferimento a tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2025 è già suddiviso in cinque quote annuali, riferite agli anni dal 2026 al 2030, ciascuna delle quali è visibile nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. A livello operativo, ciascuna quota annuale può essere utilizzata in compensazione indicando nel modello F24:
(i) il codice tributo “7072”, istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024,
(ii) l’anno di riferimento a partire dal quale la quota risulta utilizzabile nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate precisa, infine, che in sede di elaborazione dei modelli F24 vengono effettuati controlli automatizzati volti a verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda la quota annuale disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
CONTABILITA’
- OIC: pubblicata una survey rivolta agli operatori dei settori non energetici potenzialmente interessati dal futuro principio contabile IFRS in merito alle Attività e Passività Regolamentari
Lo scorso 19 dicembre 2025, l’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito anche «OIC» o «Organismo») ha pubblicato sul proprio sito internet una survey per gli operatori dei settori non-energetici che potrebbero rientrare nel nuovo principio IFRS sulle Rate-Regulated Activities (RRA).
Si tratta di un’indagine rivolta ai redattori di entità europee soggette a regolamentazione tariffaria che operano al di fuori del settore energetico e che potenzialmente potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del prossimo standard IFRS.
La consultazione, aperta sino al 31 marzo 2026, è finalizzata a supportare il lavoro preparatorio di EFRAG in vista della richiesta di omologazione del principio da parte della Commissione Europea, prevista nel corso del 2026.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
- Concordato preventivo biennale: chiarimenti sulle trasformazioni “atipiche” e sulle cause di decadenza (FAQ Agenzia delle entrate 7 gennaio 2026)
Con due FAQ pubblicate lo scorso 7 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale (di seguito anche «CPB» o «Concordato») soffermandosi, da un lato, sugli effetti delle trasformazioni «atipiche» da società di persone a ditta individuale (FAQ n. 1) e, dall’altro, sulle modalità di calcolo della soglia del 30% rilevanti ai fini della decadenza del concordato (FAQ n. 2).
Con la FAQ n. 1, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di una società in nome collettivo, composta da due soci e aderente al CPB per i periodi d’imposta 2024-2025, nella quale uno dei soci ha ceduto la propria quota all’altro nel corso del 2025, con conseguente venir meno della pluralità dei soci e prosecuzione dell’attività in forma di ditta individuale, mediante apertura di una nuova partita IVA.
Richiamando la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 (par. 2.4.4), l’Agenzia delle entrate ha ribadito CPB cessa di avere efficacia qualora, nel corso della sua applicazione, si verifichino operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale tali da determinare una modifica sostanziale della soggettività del contribuente rispetto a quella cui la proposta di concordato era riferita. La ratio sottesa a tale previsione risiede nella necessità di evitare che il concordato continui a produrre effetti in presenza di una realtà economica diversa. In particolare, nel caso di trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, l’Agenzia ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 3671 del 16 febbraio 2007), secondo cui la prosecuzione dell’attività in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento e dalla liquidazione della società, al termine della quale l’intero patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite. Ne consegue che, pur trattandosi di un’operazione fiscalmente “neutra” ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, sotto il profilo civilistico si realizza una cessazione della società.
Su tali basi, dunque, l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che, nell’ipotesi sottoposta alla sua attenzione, realizzandosi una modifica sostanziale della soggettività di coloro che hanno aderito al Concordato, cessano gli effetti del CPB nella seconda annualità concordata (i.e. periodo d’imposta 2025).
Con la FAQ n. 2, invece, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della decadenza dal CPB in caso modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi che incidano sulla determinazione del reddito o del valore della produzione netta. Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024, costituiscono cause di decadenza dal CPB, le modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi, laddove i dati e le informazioni dichiarate determinino una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi siano rilevanti ai fini della decadenza dal concordato occorre che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 2025, paragrafo 1.11). Il calcolo di tale variazione deve essere effettuato con riferimento al reddito concordato originariamente, ossia prima delle integrazioni. A titolo esemplificativo, qualora il reddito concordato sia pari a 150 e, a seguito di dichiarazione integrativa, il reddito ricalcolato risulti pari a 200, la differenza di 50 supera la soglia del 30% del reddito concordato (pari a 45), con conseguente decadenza dal CPB.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
- Agenzia delle entrate, provvedimento n. 577031 del 16 dicembre 2025
Per i contribuenti sui quali grava l’obbligo di versamento dell’IVA, il versamento effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari finanziari (banche, uffici postali, agenti della riscossione, istituti di pagamento) convenzionati con l’Agenzia deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Inoltre, il riversamento ad opera di tali intermediari, delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto IVA, deve avvenire entro specifici e determinati giorni lavorativi (5, 3 o 2), se il pagamento avviene nelle giornate 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025 (salva la possibilità di versamento cumulativo nella giornata del 31 dicembre 2025).
Restano escluse dalla disciplina del presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti effettuati tramite modello F24 EP.
Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 319 del 24 dicembre 2025
Per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia, l’articolo 38-bis.2 del decreto IVA consente il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni, purché l’IVA sia detraibile e, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni per le quali il soggetto risulti debitore dell’imposta in Italia. In tale ambito, le operazioni soggette a reverse charge, disciplinate dall’articolo 17, non ostacolano l’accesso al rimborso, poiché l’imposta è assolta dal cessionario o committente.
Diversamente, le operazioni esenti di cui all’articolo 10 del decreto IVA incidono sul diritto alla detrazione, potendo comportare l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti. In presenza di attività soggette a regimi IVA diversi, la normativa consente di tenere le operazioni separate ai sensi dell’articolo 36, così da evitare commistioni tra attività che danno diritto al rimborso e attività che non lo consentono.
In sintesi, il rimborso IVA ai soggetti non residenti UE è ammesso quando l’imposta sugli acquisti è detraibile e quando non vengono svolte operazioni che rendono il soggetto debitore d’imposta in Italia, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.
- Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 321 del 30 dicembre 2025
Ai fini IVA, la distinzione tra terreni edificabili e terreni non edificabili è determinante per stabilire il corretto trattamento fiscale della loro cessione. L’articolo 2, comma 3, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 esclude dall’IVA le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, mentre assoggetta a imposta quelle relative a terreni che presentano una potenzialità edificatoria, anche se limitata.
Le cosiddette “zone bianche”, ossia le aree prive di una specifica pianificazione urbanistica, non sono considerate totalmente inedificabili. La normativa edilizia, oggi contenuta nell’articolo 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consente infatti in tali aree interventi edilizi entro limiti ridotti e in via transitoria, al fine di evitare un uso del territorio del tutto precluso in attesa della pianificazione definitiva.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, la presenza di un indice edificatorio, anche minimo e temporaneo, è sufficiente a qualificare il terreno come suscettibile di utilizzazione edificatoria. Di conseguenza, sotto il profilo IVA, la cessione di terreni ricadenti in zone bianche non rientra tra le operazioni escluse dall’imposta, ma è soggetta a IVA secondo il regime ordinario.
- Art. 1, comma 111, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Nell’ambito della riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal PNRR, è stata introdotta una nuova disposizione in materia di IVA, attraverso l’introduzione dell’art. 54-bis.1, che rafforza i poteri di liquidazione dell’imposta in caso di dichiarazione omessa.
In sostanza, la nuova norma consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’IVA anche quando la dichiarazione annuale non viene liquidazione dell’IVA anche quando la dichiarazione annuale non viene presentata.
La liquidazione può avvenire entro i termini ordinari previsti per i controlli e può basarsi sui dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria (ad es. fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche). Inoltre, la norma precisa anche che la dichiarazione presentata in modo incompleto è considerata omessa. Tale intervento mira a rendere più efficiente il recupero dell’imposta non dichiarata, valorizzando l’utilizzo dei dati già presenti nei sistemi dell’Agenzia delle entrate, riducendo i tempi di intervento in caso di inadempimenti dichiarativi.
- Art. 1, comma 138-139, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Con la Legge di Bilancio 2026, è stata modificata la disciplina IVA relativa alla determinazione della base imponibile in specifiche operazioni, intervenendo sull’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972. La norma aggiornata precisa che il valore da assumere ai fini IVA non è più il c.d. “valore normale” dei beni o dei servizi ceduti, ma il valore effettivo delle operazioni, determinato sulla base dell’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o alle prestazioni.
L’intervento normativo ha lo scopo di rendere il calcolo della base imponibile più aderente alla reale struttura economica delle operazioni, superano criteri valutativi di tipo presuntivo e valorizzando i costi effettivamente sostenuti.
La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della disposizione, fatti salvi comunque i comportamenti adottati in precedenza.
- Art. 1, commi 934 e 935, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Con la Legge di Bilancio 2026, la normativa IVA in materia di rimborso dell’imposta ai soggetti domiciliati o residenti fuori UE è stata oggetto di un intervento di semplificazione volto a rendere più rapido ed efficiente il c.d. “tax free shopping”. In particolare, l’art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 prevede uno sgravio sull’IVA sulle cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extra UE. Spetterà all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concento con l’Agenzia delle entrate, il compito di definirne le modalità operative. L’obiettivo è quello di velocizzare le operazioni di rimborso IVA, riducendo adempimenti a carico di operatori extra UE. Inoltre, tali modifiche intervengono anche in riferimento al periodo entro il quale i beni devono essere esportati per beneficiare dell’agevolazione.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal