N.50 Novità Fiscali 10/03/2026

Roma, Li 10 marzo 2026

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Comunicato MIMIT

In G.U. Serie Generale n. 34 del 11.02.2026 è stato pubblicato il Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2026 – Modalità e condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le operazioni finanziarie realizzate tramite piattaforme di social lending e crowdfunding.

  1.           Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

In G.U. Serie Generale n. 41 del 19.02.2026 è stato pubblicato il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

  1.           Decreto MLPS 21 gennaio 2026

In G.U. Serie Generale n. 41 del 19.02.2026 è stato pubblicato il decreto 21 gennaio 2026, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante Modifiche ed aggiornamenti alla disciplina attuativa dei controlli sull’impresa sociale.

 

  1.           Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21

In G.U. Serie Generale n. 42 del 20.02.2026 è stato pubblicato il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché’ disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

  1.           Legge 27 febbraio 2026, n. 26

In G.U. Serie Generale n. 49 del 28.02.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

  1.           DPCM 31 dicembre 2025

In G.U. Serie Generale n. 51 del 03.03.2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2025, recante riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.

  1.           Decreto 27 febbraio 2026

In G.U. Serie Generale n. 53 del 05.03.2026 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale dell’economia recante Fondazioni bancarie. Misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2025.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornate le procedure e la modulistica per i controlli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il nuovo Decreto 21 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il provvedimento introduce importanti modifiche e aggiornamenti alla disciplina attuativa dei controlli sull’impresa sociale, adeguando le procedure alle evoluzioni normative del Terzo settore.

Il provvedimento mira a rendere più efficiente e trasparente l’attività di vigilanza, intervenendo su alcuni aspetti procedurali chiave:

  •       Aggiornamento della Modulistica: Il decreto introduce nuovi schemi di verbale e modelli documentali che gli organi di controllo devono utilizzare durante le ispezioni. Questi strumenti sono stati aggiornati per garantire la piena conformità al D.Lgs. 112/2017 (il decreto che disciplina l’impresa sociale).
  •       Procedure di Controllo: Vengono perfezionate le modalità con cui l’Amministrazione verifica il mantenimento dei requisiti di “impresa sociale”, con particolare attenzione all’assenza dello scopo di lucro e al perseguimento di finalità civiche e solidaristiche.
  •       Digitalizzazione e Trasparenza: Si conferma la centralità della pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Ministero. Il testo integrale del decreto e i relativi allegati tecnici sono infatti resi disponibili nella sezione dedicata al Terzo Settore del portale ministeriale.
  •       Clausola di Dinamicità: Il decreto prevede che futuri aggiornamenti tecnici ai verbali possano essere adottati direttamente tramite decreto direttoriale, permettendo un adeguamento più rapido in caso di ulteriori novità legislative.
  1.           Agenzia delle Entrate: pubblicata la Circolare n. 1/E con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova fiscalità degli ETS

Lo scorso 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni fiscali dedicate agli Enti del Terzo Settore.

Il testo giunge dopo una fase di consultazione pubblica e rappresenta la guida sistematica per l’applicazione delle misure fiscali previste dal Codice del Terzo Settore e dalla disciplina sull’impresa sociale, operative a partire dal 1° gennaio 2026.

L’Agenzia ha affrontato alcuni dei nodi cruciali per la gestione fiscale degli enti, con particolare attenzione alla distinzione tra attività commerciali e non commerciali:

  •       Test di commercialità e “Costo Effettivo”: è stata chiarita la nozione che di “costo effettivo” da utilizzare per il test previsto ai fini IRES. L’Agenzia delle Entrate specifica che i costi effettivi comprendono sia i costi diretti che quelli indiretti, ossia quelli generali, finanziari e tributari. Vengono esclusi da tale nozione i costi figurativi. Ai fini del computo dei costi, l’Agenzia precisa che l’ente può adottare il medesimo criterio adottato per la redazione del bilancio (cassa o competenza).
  •       Valutazione globale delle attività di interesse generale: viene specificato che gli ETS hanno la facoltà (e non l’obbligo) di considerare globalmente le attività di interesse generale ai fini del test di non commercialità, a condizione che presentino caratteristiche e indici di omogeneità tra loro.
  •       Regime forfettario per ODV e APS: viene precisato che le ODV e le APS con ricavi annui non superiori a 85.000 euro, indipendentemente dalla natura commerciale o non dell’ente, possono  optare per il regime forfettario agevolato (art. 86 CTS).

Per maggiori approfondimenti, potete consultare la Circolare al seguente  link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/_circolare_terzo_settore-n-1-del-19-febbraio-2026

 

  1.     Guida CNDCEC: aggiornate le norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS

Lo scorso 18 febbraio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato la versione aggiornata delle norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS.

Il documento funge da guida tecnica e deontologica per i professionisti incaricati della vigilanza negli ETS.

 L’aggiornamento si è reso necessario per allineare le prassi professionali alla piena attuazione della Riforma e al nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2026.

I punti chiave includono:

  •       Vigilanza Integrata: l’organo di controllo deve vigilare non solo sull’osservanza della legge e dello statuto, ma anche sull’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
  •       Assetti Organizzativi: particolare rilievo è dato alla verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della conservazione del patrimonio minimo.
  •       Novità Tecniche: sono state introdotte norme specifiche per gestire nuovi adempimenti come il whistleblowing, le assemblee totalitarie e i controlli specifici per ODV e APS.
  •       Principio di Proporzionalità: le procedure sono “scalabili” per adattarsi alle dimensioni e alla complessità dell’ente, permettendo approcci semplificati per le realtà più piccole.
  •       Relazioni e Bilancio Sociale: vengono definite le modalità con cui l’organo di controllo deve attestare la conformità del bilancio sociale e monitorare l’assenza di scopo di lucro.
  1.       Agenzia delle Entrate: pubblicato il Modello Redditi ENC 2026

Lo scorso 27 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo Modello Redditi Enti Non Commerciali (ENC) 2026, corredato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche.

Il Modello ENC 2026 rappresenta l’ultimo adempimento dichiarativo per le ONLUS, il cui regime (D.Lgs. 460/1997) è stato ufficialmente abrogato il 1° gennaio 2026. Contemporaneamente, il modello introduce i primi riflessi delle nuove disposizioni del CTS.

Tra i punti di maggiore rilievo emerge la gestione dei nuovi regimi forfettari:

  • Regime art. 80 CTS: dedicato agli ETS non commerciali.
  • Regime art. 86 CTS: specifico per ODV e APS con ricavi commerciali entro gli 85.000 euro.

In conformità alla recente Circolare 1/E/2026, per il primo anno di applicazione (2026), l’opzione per questi regimi può essere esercitata tramite comportamenti concludenti. La scelta formale nei quadri dichiarativi sarà integrata nei futuri modelli ENC 2027.

Una delle novità più significative del modello 2026 riguarda la cosiddetta “IRES premiale”. Per il periodo d’imposta 2025, l’aliquota d’imposta viene ridotta dal 24% al 20% per gli enti che:

  • Siano soggetti passivi IRES.
  • Si impegnino ad accantonare almeno l’80% degli utili in una riserva specifica.

Il modello deve essere utilizzato da tutti gli enti non commerciali ed equiparati, inclusi, quindi, gli ETS per dichiarare i redditi prodotti nel 2025.

Il modello ENC deve essere inviato telematicamente (anche tramite intermediario abilitato) entro il 31 ottobre 2026.

  1.       Erogazioni Liberali: entro il 16 marzo la comunicazione per la precompilata 2026

Il prossimo 16 marzo scade il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025.

Questa comunicazione è fondamentale per consentire all’Amministrazione Finanziaria di inserire le donazioni ricevute direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata dei donatori (persone fisiche), facilitando così la loro detrazione o deduzione fiscale.

Gli enti obbligati ad effettuare l’adempimento sono quelli che nell’ultimo bilancio hanno registrato ricavi, rendite o entrate complessive superiori a 220.000 euro e che appartengono alle seguenti categorie:

  • ETS iscritti al RUNTS;
  • ONLUS;
  • fondazioni e associazioni riconosciute per la tutela e valorizzazione dei beni artistici, storici e paesaggistici;
  • Fondazioni e associazioni riconosciute per la promozione della ricerca scientifica.

Devono essere trasmessi i dati delle donazioni in denaro effettuate da persone fisiche esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, carte di debito/credito, ecc.).

L’ente deve comunicare i dati relativi a:

  • Donatori continuativi (coloro che effettuano versamenti ricorrenti);
  • Donatori occasionali, purché l’ente sia in possesso del loro codice fiscale.

È fondamentale che l’ente informi i propri sostenitori della trasmissione dei dati. Il donatore ha infatti il diritto di esercitare l’opposizione alla trasmissione, impedendo che l’erogazione compaia automaticamente nella sua dichiarazione precompilata.

  1.       Recupero ICI 2006-2011: scadenza per la dichiarazione entro il 31 marzo

Il prossimo 31 marzo scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al recupero dell’ICI non versata nel periodo 2006-2011.

L’adempimento deve essere effettuato dagli enti non commerciali che, nel 2012 o 2013, abbiano dichiarato o versato importi superiori a 50.000 euro, di Imu/Tasi, anche a seguito di accertamento del Comune competente.

  1.       Modello EAS: scadenza per la presentazione entro il 31 marzo

Il prossimo 31 marzo rappresenta il termine ultimo per l’invio telematico del Modello Enti Associativi (EAS) all’Agenzia delle Entrate. La scadenza riguarda esclusivamente la comunicazione delle variazioni dei dati fiscalmente rilevanti (come modifiche del legale rappresentante, della sede o dello statuto) che si sono verificate nel corso dell’anno solare 2025.

Sono obbligato alla presentazione del modello tutte le associazioni che non iscritte al RUNTS. Sono, invece, esonerati sia gli ETS che le ASD.

 

  1.       ONLUS

Il prossimo 31 marzo è il termine ultimo entro il quale le ONLUS che vogliono assumere la qualifica di ente del Terzo settore possono presentare istanza di iscrizione al RUNTS, evitando così la devoluzione del patrimonio incrementale. evitando la perdita del patrimonio.

  1.       Pubblicato l’avviso Vita e Opportunità

Il 14 febbraio scorso, è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Avviso “Vita & Opportunità”, volto a sostenere progetti innovativi che trasformino i percorsi di vita, di lavoro e di svago in occasioni concrete di crescita.

Possono presentare domanda:

  • Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, sia in forma singola che come capofila di reti territoriali.
  • Enti Locali, esclusivamente per interventi da realizzare nelle isole minori e nelle aree interne.
  • Reti territoriali: le partnership possono includere anche Società Benefit e Imprese Agricole Sociali in qualità di partner.

I destinatari finali degli interventi sono persone con disabilità certificata (ai sensi della L. 104/92 e altre normative di settore).

Il bando finanzia iniziative della durata compresa tra 12 e 36 mesi suddivise in tre ambiti principali:

  1. Linea “Progetto di Vita”: è il cuore del bando e deve integrare almeno due dimensioni tra abitativa (coabitazione, domotica), lavorativa (inserimento professionale, disability management) e tempo di vita (hobby, sport, socialità).
  2. Linea “Agricoltura Sociale”: dedicata all’inclusione lavorativa e socio-occupazionale attraverso attività legate alla coltivazione o all’allevamento.
  1.     Linea “Attività ricreative per bambini e giovani”: progetti educativi e ludici per minori e giovani fino a 22 anni, volti a migliorare la qualità del tempo libero durante tutto l’anno.

Le domande possono essere presentate via PEC all’indirizzo vitaopportunita@postacert.invitalia.it. a partire da 2 marzo e la chiusura è prevista entro 180 giorni dall’apertura, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

 

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato l’avviso 1/2026 sul fondo per l’assistenza ai bambini oncologici

Lo scorso 16 febbraio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso n. 1/2026, che disciplina l’erogazione di contributi per l’annualità 2026 a valere sul “Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica”. L’obiettivo è sostenere concretamente le attività di assistenza rivolte ai piccoli pazienti e ai loro nuclei familiari.

Possono accedere al finanziamento:

  • gli ETS costituiti in forma di associazione o fondazione;
  • le ONLUS, a patto che abbiano presentato istanza di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026.

Il bando finanzia attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore di minori affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

La dotazione finanziaria complessiva per l’anno 2026 ammonta a € 5.472.075,00. Le risorse verranno ripartite tra i progetti utilmente collocati in graduatoria fino a esaurimento fondi.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Avviso 1_2026 FBO”, entro le ore 10:30 del 2 aprile 2026.

L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite SPID da parte del legale rappresentante dell’ente capofila. È obbligatorio l’uso della modulistica predisposta dall’Amministrazione, pena l’inammissibilità della domanda.

  1.       Dipartimento per lo Sport: annunciata l’apertura della piattaforma per il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive

Il Dipartimento per lo Sport ha annunciato l’apertura della piattaforma online per l’invio delle domande relative al credito d’imposta per le sponsorizzazioni effettuate tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.

Possono accedere all’agevolazione:

  •       lavoratori autonomi;
  •       imprese;
  •       enti non commerciali,

 che abbiano effettuato un investimento in sponsorizzazioni sportive di ammontare non inferiore a 10.000 euro (IVA esclusa), in favore di:

  •       leghe che organizzano campionati nazionali a squadre;
  •       società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che i beneficiari siano n operanti in discipline olimpiche/paralimpiche, con attività giovanile e ricavi 2023 compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute per gli investimenti erogati.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 18 aprile 2026.


NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Classamento catastale e procedura DOCFA: onere della prova nel giudizio di attendibilità (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/02/2026, n. 3609)

Nelle controversie riguardanti la verifica di attendibilità del provvedimento di classamento rispetto a quello proposto dal contribuente tramite procedura DOCFA, l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione spetta all’amministrazione finanziaria. Tuttavia, il contribuente conserva la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa di una maggiore rendita catastale avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari della stessa zona censuaria.

  1.       Onere della prova in caso di interposizione fittizia (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/02/2026, n. 3728)

In materia di accertamento tributario, la disciplina dell’interposizione di persone ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico al fine di eludere il regime fiscale. La prova del possesso del reddito per interposta persona può essere fornita dall’Amministrazione finanziaria anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Qualora tali elementi indiziari siano idonei a dimostrare il totale asservimento della società interposta all’interponente, il carico fiscale e le sanzioni devono essere imputate all’ interponente quale effettivo possessore del reddito, ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973.

 

  1.       Contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/02/2026, n. 3793)

In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale disciplinato dall’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere rispettato sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente sia in caso di verifica presso gli uffici dell’Amministrazione doganale. Il contraddittorio obbliga la comunicazione al soggetto verificato di un processo verbale di constatazione (PVC) ovvero di altro atto equipollente, contenente la specifica indicazione dei fatti contestati. L’avviso di pagamento o l’atto di irrogazione delle sanzioni notificato senza aver instaurato il contraddittorio o prima della scadenza del termine dilatorio comporta la nullità del provvedimento emesso, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       Investimenti in beni strumentali: chiarimenti in merito alle irregolarità nell’invio delle comunicazioni ex art. 6 del D.L. 39/2024 (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 40)

Con la risposta a interpello 16 febbraio 2026, n. 40, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dall’irregolare invio delle comunicazioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024 ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali o per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani di Transizione 4.0.  e 5.0.

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 ha introdotto specifici obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta di cui sopra. In particolare, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 le imprese sono tenute a trasmettere:

(i)     una comunicazione preventiva, contenente l’ammontare degli investimenti che intendono effettuare e la relativa previsione di utilizzo del credito;

(ii)    una successiva comunicazione di completamento degli investimenti, da inviare una volta realizzato l’investimento.

Tali comunicazioni costituiscono un adempimento amministrativo strumentale alla fruizione del credito; in loro assenza, ferma la sussistenza del credito maturato a seguito della realizzazione dell’investimento, ne è tuttavia precluso l’utilizzo in compensazione.

Ciò posto, il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, riguardava un’impresa che aveva utilizzato in compensazione due quote del credito di imposta 4.0., una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva ed avendo, erroneamente e incoerentemente, compilato la comunicazione dei dati a consuntivo.

Per quanto riguarda le modalità attraverso cui sanare le suddette violazioni, compensando le prime due quote dei suddetti crediti di imposta, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che:

(i)               la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 possa essere rimossa, ai sensi dell’art. 13, co. 4-ter del D.Lgs. n. 471/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, presentando, nell’ordine, la comunicazione preventiva e di completamento nonché pagando la sanzione di 250 euro;

(ii)              la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex art. 13, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e conseguente riversamento della quota.

In sede di spontanea regolarizzazione è altresì necessario procedere al versamento della prima quota del credito compilando il modello F24, nella sezione «Erario», con il codice tributo «6936», in corrispondenza della somma da indicare nella colonna «importi a debito versati».

L’Agenzia precisa infine che, in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni e pagamento degli interessi, è possibile beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

  1.       Credito d’imposta ZES unica: ammissibile anche in caso di leasing in costruendo per la realizzazione di immobili strumentali (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2026, n. 32)

Con la risposta a interpello 11 febbraio 2026, n. 32, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta ZES unica in caso di investimenti per la realizzazione di immobili strumentali mediante contratto di leasing in costruendo.

         L’art. 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica. Con il D.M. 17 maggio 2024 sono state definite le modalità di accesso al beneficio, i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del Credito nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli. In base alle disposizioni sopra citate, sono agevolabili gli investimenti «relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» (cfr. art. 16, comma 2, dell’articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023 e anche art. 3, comma 1, del DM 17 maggio 2024).

         Alla luce del quadro normativo sopra descritto, l’Amministrazione finanziaria afferma che, in linea di principio, rientrano tra gli investimenti agevolabili anche quelli realizzati mediante leasing in costruendo, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa nazionale e unionale in materia di aiuti di Stato.

L’Agenzia precisa tuttavia che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento ai criteri previsti dagli articoli 109 e 110 del TUIR. In particolare, ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, nel caso di leasing in costruendo, gli oneri relativi ai canoni di pre-locazione assumono rilevanza fiscale per l’utilizzatore solo a partire dal momento della consegna dell’immobile. In tal senso, solo a decorrere da tale momento potrà ritenersi effettuato l’investimento ai fini della fruizione del credito d’imposta.

  1.       Sismabonus acquisti: niente sconto in fattura per gli atti stipulati nel 2025 e preclusione del sismabonus ordinario per le unità invendute (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 10 febbraio 2026, n. 30)

Con la risposta a interpello 10 febbraio 2026, n. 30, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del cd. sismabonus acquisti di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 in relazione alla vendita di unità immobiliari da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che abbiano realizzato interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore.

Sul punto, l’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 stabilisce che, agli acquirenti delle suddette unità immobiliari spetta una detrazione commisurata al prezzo di acquisto degli immobili medesimi. La norma si caratterizza per il fatto che i beneficiari dell’agevolazione non sono i soggetti che hanno sostenuto le spese per gli interventi, bensì gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate tramite interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, che le abbiano poi cedute entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile, nella misura del 75% o dell’85% a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore ed entro l’importo massimo di 96.000 euro. Particolare interesse assume il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria in merito alla possibilità per gli acquirenti di fruire dello sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 del D.L. n. 34/2020) qualora il rogito sia stato stipulato e la spesa sostenuta successivamente al 31 dicembre 2024. Sul punto, viene chiarito che tali opzioni sono ammesse solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; mentre, per gli acquisti successivi è ammessa solo la possibilità di fruire della detrazione in dichiarazione.

Altro aspetto riguarda la possibilità, per tali soggetti, di fruire della detrazione del c.d. sismabonus acquisti nella misura maggiorata del 50% (cfr. comma 1­septies.1 dell’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013). A tal proposito, l’Agenzia delle entrate – richiamando un proprio precedente orientamento – precisa che la maggiorazione spetta a condizione che: (i) il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); (ii) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (cfr. Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E).

A ciò si aggiunga che, per il riconoscimento della predetta maggiorazione, i requisiti di cui al punto sub (i) devono sussistere al momento di inizio dei lavori ovvero al momento del sostenimento della spesa, se antecedente. Mentre, per quanto riguarda il requisito della destinazione dell’unità immobiliare può farsi riferimento a quanto evidenziato in materia di Superbonus nella Circolare n. 13/E del 2023. Più nello specifico, «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata». Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori». Ciò posto, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Infine, l’Agenzia delle entrate esclude la possibilità per l’impresa di fruire del sismabonus ordinario con riferimento alle unità immobiliari rimaste invendute. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il sismabonus ordinario e il sismabonus acquisti costituiscono agevolazioni alternative, in quanto riferite al medesimo intervento edilizio di riduzione del rischio sismico. Pertanto, l’avvenuta fruizione del sismabonus acquisti da parte degli acquirenti di una parte delle unità immobiliari realizzate impedisce all’impresa di applicare il sismabonus ordinario sui costi relativi alle restanti unità.

  1.       ZES unica: approvato il modello «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica» (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564)

Lo scorso 16 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con provvedimento n. 56564, il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo relativo agli investimenti nella ZES unica effettuati nel 2025. Sul punto, l’art. 1, commi 448-452, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore credito di imposta pari a 14,6189% per le imprese che hanno validamente presentato, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16 del D.L. 124/2023 e art. 1 comma 486, secondo periodo, della L. 207/2024. Il contributo aggiuntivo spetta alle imprese che non abbiano ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, il credito di imposta di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (c.d. Transizione 5.0).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, questa deve essere trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026, utilizzando lo specifico modello. Una volta presentata la comunicazione, viene rilasciata – entro cinque giorni – una ricevuta attestante l’avvenuta presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Con le medesime modalità e nel medesimo periodo è, altresì, possibile: (i) inviare una comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa; (ii) annullare la comunicazione già inviata, con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio della comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate attesta il riconoscimento del beneficio.

 

  1.       Credito d’imposta ZES unica agricola: accesso consentito anche alle imprese che determinano il reddito catastalmente (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 9 febbraio 2026, n. 25)

Con la risposta a interpello 9 febbraio 2026, n. 25, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per i settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023. Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità di accedere all’agevolazione da parte di un imprenditore agricolo che determina il reddito su base catastale ai sensi degli artt. 32 e ss. del TUIR e adotta il regime di contabilità semplificata.

L’articolo 16-bis riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica. In particolare, risultano agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e ittico.

Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, il quale individua i soggetti beneficiari e stabilisce criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta. In proposito, l’art. 2, comma 2, del citato decreto stabilisce che l’agevolazione spetta alle imprese attive nei settori individuati dalla norma (i.e. imprese attive nel settore forestale, microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura) indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative nella ZES unica o che intendano insediarvisi. Sul punto, l’Agenzia delle entrate rileva che, ai fini della spettanza del credito di imposta in commento, il citato comma 2 non fa alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito.

Per tale ragione può affermarsi che tra i beneficiari del credito d’imposta rientrano anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR e adottano un regime di contabilità semplificata, purché rientrino tra le categorie di imprese individuate dalla normativa di riferimento.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1.       Scambi di partecipazioni mediante conferimento (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 18 febbraio 2026, n. 42)

Con la risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42, l’Agenzia delle entrate si è espressa sulla valutazione antiabuso di un’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale, articolata nel conferimento di partecipazioni in una holding di nuova costituzione e nella successiva donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della holding. Nel caso esaminato, due fratelli detengono ciascuno il 50% di una società (Alfa), mentre, insieme al padre, partecipano al capitale di una seconda società (Beta). In particolare, il padre possiede il 48,2% delle quote, mentre i due figli detengono il 25,6% ciascuno.

In considerazione della tipologia di operazione che si intende porre in essere, viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se questa possa integrare una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.

In via preliminare, l’Agenzia delle entrate ricorda che un’operazione può essere considerata abusiva ex art. 10-bis della Legge 20 luglio 2000, n. 212 laddove ricorrano congiuntamente tre presupposti:

(i)               il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, costituito da “benefici” anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

(ii)              l’assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

(iii)            l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

L’insussistenza di un vantaggio indebito o l’assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell’abuso esclude ab origine la configurabilità di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi. A ciò si aggiunga che, non possono comunque considerarsi abusive le operazioni che, pur presentando i tre elementi di cui sopra, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali.

Alla luce di tale premessa, l’Agenzia delle entrate procede ad analizzare la prima operazione di riorganizzazione (i.e. conferimento a realizzo controllato ex art. 177, co. 2 del TUIR). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria osserva che il citato art.177 sul punto stabilisce che in caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquista il controllo di una società o incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. La citata disposizione definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cfr. Circolare 17 giugno 2010, n. 33/E). Orbene, in applicazione di detto criterio le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In tal senso, non si verifica una plusvalenza imponibile laddove il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, dunque, l’operazione non realizza alcun salto d’imposta. Al contrario, in tale ipotesi si dà seguito alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, purché la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso il conferente.

Passando all’analisi della seconda operazione, ossia la donazione della nuda proprietà delle quote della holding newco, l’Amministrazione finanziaria richiama in primo luogo quanto previsto a livello fiscale dall’art. 16 del TUSD, secondo cui la base imponibile, relativa alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario è determinata assumendo per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti  all’ente  o  alla  società  al  netto  delle  passività  risultanti  a  norma  dei successivi articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’articolo 12 del TUSD. 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, viene rilevato che l’operazione determina – per effetto del preventivo conferimento delle partecipazioni nella holding Newco – una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Difatti, in assenza del conferimento in regime di realizzo controllato, la donazione del padre ai figli avrebbe avuto unicamente ad oggetto le quote della Società Beta. In tale ipotesi, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di donazione sarebbe stata determinata in proporzione al valore del patrimonio netto di tale società che, sulla base della documentazione fornita, risulta più elevato di quello della holding Newco.

Pertanto, la combinazione delle operazioni prospettate – conferimento delle partecipazioni nella holding e successiva donazione della nuda proprietà delle quote della stessa – determina un risparmio d’imposta in materia di donazione, in quanto la base imponibile viene determinata con riferimento al patrimonio netto della holding, inferiore rispetto a quello della società operativa.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale vantaggio fiscale deve essere considerato indebito, in quanto in contrasto con la finalità dell’art. 16 del TUSD, che individua nel patrimonio netto della società un parametro oggettivo volto a rappresentare la reale capacità contributiva connessa al trasferimento delle partecipazioni.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate procede quindi a verificare il secondo elemento, vale a dire l’assenza di sostanza economica dell’operazione. In merito a tale aspetto, l’Amministrazione finanziaria rileva che l’operazione è idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale e quindi non è priva di sostanza economica. Infatti, l’operazione avrebbe quale duplice effetto quello (i) di consentire una gestione coordinata e unitaria come gruppo delle società oggetto di conferimento e, contestualmente, (ii) di avviare un graduale passaggio generazionale teso a trasferire il controllo del gruppo dal padre ai figli. 

Conclude, dunque, l’Amministrazione finanziaria affermando che l’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale nel suo complesso non si considera abusiva.

  1.       Scissione mediante scorporo di società: chiariti gli effetti ai fini del DURF (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 25 febbraio 2026, n. 50)

Con la risposta ad interpello 25 febbraio 2026, n. 50, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo di società ex art. 2506.1, c.c., soffermandosi in particolare sugli effetti dell’operazione ai fini dell’accesso al DURF.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, infatti, riguardava la possibilità per una società costituita nel 2025 mediante scissione con scorporo di considerare anche l’attività pregressa della società scissa ai fini del requisito dei tre anni di attività necessario per ottenere il documento unico di regolarità fiscale (DURF).

Si tratta del documento che consente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici di non applicare gli obblighi previsti dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, tra cui il divieto di compensazione delle ritenute e dei contributi relativi ai lavoratori impiegati negli appalti, purché ricorrano determinati requisiti, tra cui lo svolgimento dell’attività da almeno tre anni.

Prima di affrontare il quesito sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia delle entrate analizza brevemente gli aspetti civilistici e fiscali dell’operazione.

Sotto il profilo civilistico, l’operazione di scissione mediante scorporo consiste nell’assegnazione:

(i)               di una parte del patrimonio della società scissa a una o più società preesistenti o di nuova costituzione;

(ii)              delle partecipazioni al capitale di tali società alla stessa scissa e non ai suoi soci.

A livello pratico, l’operazione comporta una frammentazione del complesso dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società scissa senza che quest’ultima si estingua. La società beneficiaria – destinataria di una quota del patrimonio della scissa – subentra nelle posizioni giuridiche di quest’ultima esclusivamente in relazione alla quota ricevuta.

A livello fiscale, l’operazione è disciplinata dall’art. 173, comma 4, del TUIR (così come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 192/2024). In particolare, il citato articolo stabilisce che, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della scissa, ossia quelle risultanti al termine dell’ultimo periodo di imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione, escluse le eccedenze di imposta utilizzabili in compensazione e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa, sono attribuiti alla beneficiaria e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso tali elementi seguono presso i rispettivi titolari.

Il successivo comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR (così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2025) disciplina in modo puntuale gli effetti fiscali dello scorporo. In particolare:

(i)               la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo;

(ii)              le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha ad oggetto un’azienda, assumono in capo alla società beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ex art. 2506-quater c.c.;

(iii)            le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiaria anche per il periodo di possesso maturato in capo alla società scissa;

(iv)            ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo;

(v)              se lo scorporo ha ad oggetto:

  1. a)     un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultano iscritte le attività e passività dell’azienda;
  2. b)     partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione ex art. 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
  3. c)      beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’art. 87, co. 1, lett. c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all’art. 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

(vi)            ai fini dell’applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ex art. 2506-quater c.c.

Alla luce di tale premessa, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che le modifiche normative intervenute sull’art. 173 del TUIR non consentono di estendere il «principio di continuità e neutralità» fino a ricomprendere il periodo di svolgimento dell’attività economica nel suo complesso.

Con riferimento, invece, al regime di cui all’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che si tratta di una norma speciale di stretta applicazione, finalizzata a contrastare fenomeni evasivi connessi all’indebita compensazione di ritenute e contributi. Per tale ragione, in assenza di una specifica previsione normativa, il requisito del triennio di attività previsto dalla citata disposizione ai fini del rilascio del DURF non può trasferirsi dalla società scissa alla beneficiaria.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate afferma che nelle scissioni mediante scorporo che comportano la costituzione di una nuova società beneficiaria, quest’ultima non può beneficiare immediatamente del DURF, anche se prosegue un’attività esercitata da lungo tempo dalla società scissa.

  1.       Fusione e affrancamento: esclusa l’applicazione in assenza di riserve in sospensione d’imposta (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 9 febbraio 2026, n. 23)

Con la risposta a interpello 9 febbraio 2026, n. 23, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’affrancamento straordinario ex art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che l’affrancamento effettuato a seguito di una fusione ex art. 172, comma 10-bis e 176, comma 2-ter del TUIR non comporta né implica, ai fini della sua efficacia, l’apposizione di alcun vincolo di sospensione di imposta sulle voci del patrimonio netto della società incorporante in contropartita ai maggiori valori riallineati.

Pertanto, in mancanza di poste di patrimonio netto soggette al regime di sospensione d’imposta non trova applicazione il regime di affrancamento (art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024).

 

 

NOVITÀ IN TEMA DI IVA

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 64 del 3 marzo 2026

In tema di IVA, l’aliquota applicabile agli integratori  e alle preparazioni alimentari deve essere determinata in base alla loro classificazione nella Nomenclatura Combinata, come effettuata dall’autorità doganale competente; i prodotti classificati alla voce 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) e quelli classificati alla voce 1806 (“cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao”), se riconducibili alle corrispondenti previsioni della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 61 del 3 marzo 2026 

L’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A,parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’articolo 1,comma 3, della legge n. 145/2018, si applica ai dispositivi medici a base di sostanze solo se gli stessi risultano classificabili, in base alla Nomenclatura Combinata e secondo la valutazione dell’autorità doganale competente, nella voce 3004 relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici; la qualificazione formale come dispositivo medico non è di per sé sufficiente ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 59 del 2 marzo 2026 

Le rinunce all’esercizio di diritti statutari o parasociali e i consensi alla deroga di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, rese a fronte di un corrispettivo, costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. L’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 4), per le “operazioni relative ad azioni” si applica esclusivamente alle operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo, creandolo, modificandolo o estinguendolo; restano imponibili le prestazioni meramente strumentali o funzionalmente collegate a trasferimenti di partecipazioni che non incidono direttamente sul contenuto giuridico dei titoli stessi.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026 

Il mancato esercizio del diritto alle detrazioni IVA, conseguente a una scelta consapevole del contribuente conforme alla prassi amministrativa vigente al momento dei fatti, non integra un errore od omissione correggibile mediante dichiarazione integrativa “a favore” ex articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 332/1998. In presenza dei presupposti sostanziali per la detraibilità dell’imposta – come riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di costi di transazione nelle operazioni di MLBO – il recupero dell’IVA non detratta può avvenire mediante istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

  1.       Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 

L’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R n. 633/1972 si applica esclusivamente alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del r.d. n. 1265/1934 ovvero formalmente individuate con decreto interministeriale. In assenza del completamento dell’iter normativo e dell’individuazione formale della professione ai fini fiscali, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi sono soggette a IVA in misura ordinaria; le prestazioni rese da massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, in possesso di idoneo titolo abilitante, beneficiano invece dell’esenzione.

  1.       Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 41 del 16 febbraio 2026 

Ai fini IVA, l’imposta assolta sull’acquisizione in leasing delle e-bike è detraibile soltanto se i beni sono destinati all’utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa, non trovando applicazione, in tal caso, il regime di indetraibilità previsto per i veicoli stradali a motore dall’articolo 19-bis1, comma 1, del DPR n. 633 del 1972. L’IVA relativa alle e-bike destinate a essere concesse in uso personale ai dipendenti, invece, non è detraibile, in quanto afferente a operazioni escluse da imposta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del medesimo DPR n. 633 del 1972.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 25 febbraio 2026 nella causa T‑689/24

L’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

  1.       Conclusioni dell’Avvocato generale del 25/02/2026 nella causa T-184/25

  Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia):

1)      L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: la gestione di crediti da parte di una società che ha ceduto detti crediti dopo averli concessi essa stessa, e che continua a gestirli a titolo oneroso per l’acquirente, non rientra nell’esenzione prevista a tale disposizione.

2)      L’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: la gestione di crediti da parte di una società che li ha ceduti e che continua a gestirli a titolo oneroso per l’acquirente, il quale ha emesso un’obbligazione garantita da detti crediti, non rientra nell’esenzione prevista a tale disposizione.

3)      L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: la gestione di crediti da parte di una società che ha ceduto detti crediti, dopo averli concessi essa stessa, e che continua a gestirli a titolo oneroso per l’acquirente, non rientra nell’esenzione prevista a tale disposizione.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 25 febbraio 2026 nella causa T- 638/24

Gli articoli 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA, per la quale sussiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’articolo 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 25 febbraio 2026 nella causa T- 575/24

Gli articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che:

  •       una persona giuridica di diritto pubblico organizzata in forma di associazione incaricata della gestione, la cui attività consiste nel fornire prestazioni di servizi telematici e nell’effettuare cessioni connesse di materiale informatico ai suoi membri nell’ambito di una delega di gestione, deve essere considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) senza che occorra, al riguardo, operare una distinzione tra i suoi membri in funzione del loro status ai fini dell’IVA, purché tali prestazioni di servizi siano effettuate a titolo oneroso e tale associazione eserciti in modo indipendente un’attività economica;

 una prassi fiscale nazionale che porti a considerare dette prestazioni di servizi come prestazioni di servizi a sé stessi effettuate dai membri dell’associazione incaricata della gestione non è idonea a mettere in discussione l’assoggettamento di tale associazione all’IVA.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal



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