N.51 Novità Fiscali 31/03/2026

Roma, Li 31 marzo 2026

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Decreto 6 marzo 2026

In G.U. Serie Generale n. 62 del 16.03.2026 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2026, del direttore generale servizi di vigilanza del MIMIT, recante integrazione delle attività ammesse per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative.

  1.           Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

In G.U. Serie Generale n. 64 del 18.03.2026 è stato pubblicato il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

  1.           Decreto 13 gennaio 2026

In G.U. Serie Generale n. 65 del 19.03.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’annualità 2024, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

  1.           Decreto 13 gennaio 2026

In G.U. Serie Generale n. 66 del 20.03.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

  1.           Decreto 18 febbraio 2026

In G.U. Serie Generale n. 67 del 21.03.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia recante Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro.

  1.           Legge 11 marzo 2026, n. 34

In G.U. Serie Generale n. 68 del 23.03.2026 è stata pubblicata la legge annuale sulle piccole e medie imprese.

  1.           Legge 17 marzo 2026, n. 36

In G.U. Serie Generale n. 70 del 25.03.2026 è stata pubblicata la legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.           Agenzia delle Entrate: apertura dei termini di iscrizione al 5X1000per le ASD

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che entro il prossimo 10 aprile 2026, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che non sono già presenti nell’elenco permanente pubblicato dal CONI. possono trasmettere la propria domanda di partecipazione al riparto del 5×1000 relativo all’esercizio 2026.

Nello specifico si tratta di ASD:

  •       di nuova costituzione;
  • he nell’anno precedente non si sono iscritte;
  • che lo scorso anno non possedevano i requisiti necessari.

Per le ASD già regolarmente inserite nell’elenco permanente, non è richiesto alcun nuovo adempimento.

L’istanza va presentata per via telematica utilizzando il software disponibile sul sito del CONI o dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito il cronoprogramma delle scadenze:

  • 10 aprile 2026: Termine ordinario per l’invio della domanda.
  • 20 aprile 2026: Pubblicazione degli elenchi provvisori da parte del CONI.
  • 30 aprile 2026: Termine ultimo per richiedere la correzione di eventuali errori anagrafici agli uffici territoriali.
  • 10 maggio 2026: Pubblicazione degli elenchi definitivi.

Le associazioni che dovessero mancare la scadenza del 10 aprile possono comunque regolarizzare la propria posizione (purché i requisiti fossero posseduti alla data del 10 aprile) entro il 30 settembre 2026, versando una sanzione di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

  1.           ONLUS: il 31 marzo è l’ultimo giorno per la presentazione  della domanda di iscrizione al RUNTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rammentato che le Onlus che intendono proseguire la propria attività come Enti del Terzo Settore (ETS) e mantenere il beneficio del 5 per mille devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

A seconda della natura dell’ente, le ONLUS potranno decidere di conseguire la qualifica di:

  •       ETS, attraverso l’Iscrizione al RUNTS:
  •       Impresa Sociale: iscrivendosi al Registro delle Imprese territorialmente competente.

Le ONLUS che non effettueranno l’iscrizione entro il 31 marzo perderanno la tale qualifica, in forza dell’abrogazione della relativa normativa dello scorso 1 gennaio, e saranno tenute a devolvere il patrimonio incrementale, previo parere obbligatorio del Ministero del Lavoro.

Infine, per non perdere il contributo del 5 per mille, una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS, l’ente dovrà aver cura di comunicare attraverso la piattaforma i dati necessari per il pagamento nella sezione dedicata all’accreditamento.

  1.       Fabbricerie e Terzo Settore: le nuove linee guida del Ministero

Con la Nota Direttoriale n. 4027 del 12/03/2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti circa la possibilità per le Fabbricerie di accedere al Terzo Settore.

Pur mantenendo la loro peculiare natura legata alla normativa concordataria, le Fabbricerie possono iscriversi al RUNTS tramite la costituzione di un “ramo ETS” o un “ramo Impresa Sociale”.

Il Ministero ha precisato alcuni aspetti operativi fondamentali ai fini dell’ingresso delle Fabbricerie nel Terzo settore:

  • Identità dell’organo di governo: poiché le attività del ramo (tutela e restauro del patrimonio) rappresentano spesso la parte principale dell’attività della Fabbriceria, l’organo amministrativo del ramo ETS o Impresa Sociale deve coincidere con l’organo di governo ordinario della Fabbriceria.
  • Assenza di controllo pubblico: nonostante la nomina di parte dei membri sia di competenza prefettizia, il Ministero ha chiarito che il ramo non è considerato “sotto controllo pubblico” ai sensi del Codice del Terzo Settore, salvaguardandone l’accesso ai benefici.
  • Patrimonio destinato: l’ente deve individuare un patrimonio destinato allo svolgimento delle attività del ramo. Tale patrimonio serve a garantire i creditori per le attività specifiche del ramo stesso (effetto segregativo).
  • Attività di interesse generale: rientrano nel regime di favore le attività di manutenzione, restauro e gestione dei complessi monumentali (es. vendita biglietti per visite).
  • Attività di culto: restano escluse dalla disciplina del Terzo Settore le attività di ufficiatura e di culto. I relativi costi non sono deducibili dal reddito del “ramo”, ma il loro finanziamento tramite rendite della Fabbriceria non costituisce distribuzione indiretta di utili.
  • Imprese Sociali: per le Fabbricerie che scelgono la qualifica di Impresa Sociale, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per le somme destinate a riserve indivisibili o al contributo per l’attività ispettiva.
  1.       Contributi 2025 per ambulanze e beni strumentali

Le linee guida per l’annualità 2025 hanno definito i criteri per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 76 del CTS, relativi all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli sanitari e beni strumentali.

In forza della citata norma, possono beneficiare del contributo:

  • Le Organizzazioni di Volontariato (Odv): possono richiedere il contributo per l’acquisto (anche in leasing) di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali impiegati esclusivamente per attività di interesse generale.
  • Fondazioni: possono accedere al beneficio esclusivamente per l’acquisto di beni destinati alla donazione a strutture sanitarie pubbliche. Tali fondazioni devono essere iscritte come ETS o risultare ancora nell’Anagrafe delle Onlus al momento della domanda.

L’accesso ai finanziamenti è strettamente vincolato all’appartenenza al Terzo Settore. In particolare:

  • Per le Onlus: la spettanza del contributo 2025 è confermata anche se la domanda è stata presentata quando l’ente era ancora iscritto all’Anagrafe Onlus.
  • Termine perentorio: entro il 7 aprile 2026, le Fondazioni Onlus devono fornire la documentazione che provi l’avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo e il relativo provvedimento di iscrizione.

Le Odv che aderiscono a Reti Associative nazionali del Terzo Settore devono presentare la domanda tramite la Rete medesima. In questi casi, la Rete Associativa può essere autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere i controlli ordinari sulla spettanza del contributo.

Si evidenzia, altresì, che per tutti i beneficiari vige il divieto di vendita o cessione del bene per almeno 5 anni dall’acquisto o dalla sottoscrizione del leasing. Eventuali deroghe per cessioni ad altre Odv iscritte al RUNTS devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro.

  1.       Sport Bonus 2025: pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari

Il Dipartimento dello Sport ha reso pubblicato l’elenco definitivo delle imprese ammesse al credito d’imposta per lo “Sport Bonus 2025 – 2° finestra” (L. 207/2024). L’elenco attuale identifica i beneficiari tramite numero seriale e tiene conto esclusivamente dei soggetti che hanno completato con successo l’intero iter amministrativo.

Esclusioni e requisiti di accesso

Rispetto all’elenco provvisorio degli aventi diritto, la lista definitiva ha subito variazioni dovute al mancato rispetto dei parametri tecnici o all’assenza della certificazione dell’erogazione liberale. Si ricorda che l’accesso effettivo al beneficio era subordinato a tre passaggi chiave:

  • Esecuzione del versamento: l’erogazione deve essere stata effettivamente corrisposta.
  • Corretta rendicontazione: invio della documentazione richiesta nei termini.
  • Validazione ministeriale: approvazione finale da parte del Dipartimento per lo Sport.

Alle imprese confermate spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate. Il bonus è immediatamente utilizzabile seguendo queste direttive:

  • Compensazione: deve essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Codice Tributo: il codice da indicare è il “6892”.
  • Ripartizione: il credito va fruito in tre quote annuali di pari importo, relative agli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Per mantenere il beneficio e rispettare la normativa vigente i soggetti beneficiari devono adempiere ai seguenti obblighi:

  1. Pubblicità: è obbligatorio dare adeguata visibilità alle somme ricevute attraverso l’utilizzo di propri mezzi informatici (es. sito web aziendale).
  2. Rendicontazione periodica: entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all’ultimazione degli interventi, è necessario inviare al Dipartimento per lo Sport la documentazione relativa ai lavori eseguiti e alle somme utilizzate.
  3. Invio documentazione: la rendicontazione va trasmessa via e-mail specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2025 – 2° finestra – [proprio numero seriale] – rendicontazione”.
  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Nota n. 5003 del 2026

Con la Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del 27 marzo, arrivano importanti chiarimenti per gli ETS:

  1. Diritto degli associati di esaminare i libri sociali. Il Ministero ne ribadisce la natura essenziale, quale presidio dei principi di democraticità, trasparenza e controllo diffuso sull’operato degli organi sociali. Ne consegue l’illegittimità di clausole statutarie che ne prevedano l’esclusione totale. Al tempo stesso, viene riconosciuta agli statuti la possibilità di disciplinarne le modalità di esercizio, anche introducendo limiti funzionali a evitare abusi o interferenze con il regolare funzionamento dell’ente e a tutelare la riservatezza di dati sensibili o situazioni particolari.
  2. Volontariato: la nota conferma un orientamento già consolidato: anche l’esercizio di una carica sociale può essere qualificato come attività volontaria, se svolto in modo personale, spontaneo e gratuito. La gratuità rappresenta un requisito imprescindibile, ma non sufficiente, e resta ferma l’incompatibilità tra la qualifica di volontario e quella di soggetto che percepisce compensi dall’ente. Viene inoltre ribadito l’obbligo assicurativo in capo agli ETS che si avvalgono di volontari, anche occasionali.
  3. Compensi degli amministratori. il Ministero chiarisce che, per gli ETS diversi dalle organizzazioni di volontariato, è ammissibile la remunerazione delle cariche sociali anche in assenza di una previsione statutaria espressa, purché lo statuto non la vieti e nel rispetto dei limiti posti dal Codice, in particolare del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. Per le ODV, invece, continua a valere il principio della gratuità delle cariche, salvo le eccezioni previste per gli organi di controllo.
  4. Organo di controllo. In assenza di una disciplina specifica nel Codice, la possibilità di nominare membri supplenti è rimessa all’autonomia statutaria. In caso di previsione, i supplenti devono possedere fin dall’origine i requisiti richiesti per i componenti effettivi. Ai fini del RUNTS, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i titolari delle cariche sociali: i supplenti rilevano solo al momento dell’eventuale subentro.
  5. Delega a terzi per la presentazione delle istanze e per l’aggiornamento dei dati nel RUNTS, alla luce delle recenti modifiche normative. La delega è ammessa per semplificare gli adempimenti, ma non incide sul regime delle responsabilità: le eventuali sanzioni per omissioni o ritardi restano in capo agli amministratori, mentre il delegato risponde sul piano civilistico nei confronti dell’ente in base al rapporto di mandato.
  6.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuove regole su deposito atti nel RUNTS e devoluzione del patrimonio

Con il decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato lo scorso 20 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto significative modifiche al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Una delle principali novità riguarda l’estensione dei soggetti legittimati a operare sulla piattaforma:

  • Delegati terzi: oltre al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa, l’aggiornamento delle informazioni e il deposito degli atti possono ora essere affidati a un soggetto terzo appositamente delegato.
  • Professionisti abilitati: la facoltà di depositare gli atti non è più limitata ai soli commercialisti, ma è estesa a tutti i soggetti iscritti all’Albo, inclusi gli esperti contabili.

Il novero dei documenti da depositare si amplia: accanto ai bilanci, vanno ora trasmesse le relazioni dell’organo di controllo e del revisore (ove esistenti) e, per le fondazioni, la delibera di approvazione.

Sotto il profilo dei termini temporali:

  • Documenti contabili: confermato il termine di 180 giorni per il deposito.
  • Modifiche e variazioni (es. cambio amministratori): il termine è ora di 30 giorni dall’evento.
  • Variazioni base associativa (ODV e APS): l’aggiornamento dei dati relativi ai soci deve avvenire annualmente entro il 30 giugno, se sono intervenute modifiche rispetto all’anno precedente.
  • Sotto-soglia associati: in caso di perdita dei limiti numerici necessari per la qualifica, l’aggiornamento va effettuato entro 30 giorni.
  • Natura commerciale: in caso di perdita o riacquisto della natura non commerciale, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio del periodo interessato.

Il decreto interviene, altresì, sulle previsioni in materia di devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione dal RUNTS o scioglimento, distinguendo tra due fattispecie:

  1. Devoluzione dell’incremento patrimoniale, in caso di cancellazione:

Qualora la devoluzione riguardi esclusivamente l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al Registro, l’ente deve presentare:

  • Situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione (a meno che un bilancio recente non sia già stato depositato).
  • Attestazione di un revisore legale che certifichi l’entità e la composizione del patrimonio, specificando chiaramente quale quota non sia soggetta a devoluzione.
  • Dichiarazione di accettazione da parte degli enti del Terzo settore beneficiari.
  1. Devoluzione dell’intero patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento: nel caso in cui l’ente debba devolvere l’intero patrimonio residuo, si applicano le medesime modalità documentali previste per l’incremento patrimoniale.

Per agevolare gli enti con volumi di attività ridotti (ricavi non superiori a 300.000 euro o 60.000 euro a seconda della tipologia), è possibile sostituire la situazione patrimoniale e l’attestazione del revisore con:

  • Un rendiconto per cassa aggiornato alla data della delibera.
  • Un elenco dettagliato dei beni o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l’assenza.
  • Resta fermo l’obbligo di documentare l’eventuale quota esclusa dal vincolo di devoluzione.

Una volta ottenuto il parere favorevole dall’ufficio competente, l’ente ha l’obbligo di trasmettere al RUNTS la documentazione che attesti l’effettiva avvenuta devoluzione entro 30 giorni dal rilascio del parere stesso.

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuovi schemi del rendiconto per cassa in forma aggregata

Con il decreto del 18 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato gli schemi di Rendiconto per cassa in forma aggregata. Questa novità, prevista dall’aggiornamento del Codice del Terzo Settore (Legge 104/2024), mira a ridurre gli oneri burocratici senza rinunciare alla trasparenza gestionale.

Il nuovo schema di bilancio sintetico è riservato agli ETS di piccole dimensioni, che presentano entrate non superiori a 60.000 euro. A differenza del modello per cassa ordinario (Modello D), il Modello E può essere adottato:

  • Sia dagli enti privi di personalità giuridica;
  • Sia dagli enti dotati di personalità giuridica (che finora erano obbligati al bilancio di competenza o gestionale ordinario).

Le caratteristiche del modello aggregato

Il Modello E mantiene la struttura per aree di attività tipica degli ETS, ma permette di esporre le voci in modo più sintetico. I punti chiave includono:

  • distinzione tra attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie/patrimoniali e supporto generale.
  • evidenza dei dati aggregati di entrata e uscita con i relativi saldi, fino alla determinazione dell’avanzo o disavanzo complessivo.
  • inclusione dei dati su investimenti, finanziamenti e disponibilità liquide (cassa e conti correnti).
  • possibilità di indicare i costi e i proventi figurativi.

Nonostante la semplificazione, restano fermi alcuni adempimenti fondamentali:

  • Attività diverse: obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali.
  • Raccolte fondi occasionali: necessità di predisporre il rendiconto specifico corredato dalla relazione illustrativa.
  • Rendicontazione patrimonio (in caso di cancellazione): per gli enti sotto i 60.000 euro (o 300.000 a seconda dei casi), rimane la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la devoluzione, come il rendiconto per cassa in luogo della perizia del revisore.

È fondamentale prestare attenzione alla data di entrata in vigore. Il Modello E non può essere utilizzato per il bilancio dell’esercizio 2025, ma entrerà a regime solo a partire dal bilancio 2026.

  1.       Recupero ICI 2006-2011: prorogata al 30 settembre 2026

Con DPCM approvato lo scorso 24 marzo in Conferenza Unificata, il Governo ha ridefinito le scadenze degli adempimenti relativi al recupero ICI 2006-2011.

A causa della complessità tecnica dell’operazione, il termine per la presentazione della dichiarazione è stato prorogato di sei mesi.     

Entro il 30 settembre 2026 è necessario inviare la dichiarazione per il recupero dell’imposta relativa al quinquennio interessato.

Entro, il 30 ottobre 2026, invece, bisognerà effettuare il versamento dell’imposta dovuta.

In concomitanza con la proroga, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 12/E/2026, che istituisce i codici tributo necessari per regolarizzare la posizione tramite modello F24.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Fusioni societarie: complementarità tra art. 172 TUIR e art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/03/2026, n. 5419)

In tema di fusioni societarie, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quale norma di chiusura del sistema antielusivo, si pone in rapporto di complementarità rispetto all’ art. 172, comma 7, del T.U.I.R., operando sia quando non risultino soddisfatti i requisiti del c.d. test di vitalità (anche per assenza di dipendenti), sia quando, pur formalmente integrati tali presupposti, dall’esame complessivo dell’operazione emerga una violazione della ratio della norma speciale; ne consegue che l’ istituto dell’ interpello disapplicativo è applicabile anche alle fattispecie disciplinate dall’art. 172, comma 7, T.U.I.R., in un’ottica di sinergica operatività delle due disposizioni.

  1.       Definizione agevolata e processo tributario: estinzione del giudizio con il versamento della prima rata (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/03/2026, n. 5889)

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84, conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, l’effettivo perfezionamento della procedura ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ivi ricompresi si realizza con il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute, sicché il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo, una volta depositati: la dichiarazione di adesione del debitore ex art. 1, co. 235, l. 29 dicembre 2022, n. 197, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ex co. 241 del medesimo articolo e la prova del pagamento della prima o unica rata, restando irrilevante, sul piano processuale, l’integrale adempimento del piano rateale.

  1.       Inesistenza della notifica del ricorso e effetti sul processo tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/03/2026, n. 5910)

Nel processo tributario, la dedotta inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo quale vizio incidente in radice sull’ instaurazione del contraddittorio pone questione di massima di particolare importanza circa: a) la riconducibilità di tale vizio alla categoria della nullità assorbita nei mezzi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c., ovvero a quella dell’inesistenza (o nullità radicale/insanabile) della sentenza, azionabile con actio nullitatis od eccezione in ogni tempo; b) l’applicabilità, in caso di successiva notificazione della sentenza al contumace involontario, del termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c. (artt. 38, comma 3, e 51 D.Lgs. n. 546/1992), pur a fronte dell’asserita inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, nonché i rapporti tra tale disciplina e l’art. 327, secondo comma, c.p.c. (richiamato dall’art. 38, comma 3, cit.), con specifico riguardo al riparto degli oneri probatori sulla effettiva conoscenza del processo.

  1.       Indagini finanziarie: presupposti per l’estensione ai conti intestati a terzi e inversione dell’onere della prova (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/03/2026, n. 5971)

In tema di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, è legittima l’estensione delle verifiche ai conti correnti intestati a un prossimo congiunto del contribuente (nella specie, la madre), qualora l’Ufficio alleghi e provi, anche per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ulteriori elementi sintomatici oltre al mero vincolo familiare, quali: il ruolo operativo del familiare all’ interno dell’attività (assistente di studio con delega), la sistematica utilizzazione dei conti da parte del contribuente per transiti di somme connessi all’attività professionale, la non compatibilità delle movimentazioni con il reddito proprio del terzo. In tali condizioni, scatta l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 anche con riguardo ai conti intestati al familiare, gravando sul contribuente la dimostrazione analitica della non riferibilità ad operazioni imponibili delle singole movimentazioni.

  1.       Imposta sulle successioni e donazioni: art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 quale norma di esclusione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/03/2026, n. 6619)

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ha natura di norma di esclusione dall’ imposta e non di agevolazione o esenzione: essa delimita l’ambito oggettivo del tributo, escludendo dall’ imposizione le donazioni e liberalità (anche indirette) collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari o al trasferimento di aziende, quando tali atti siano assoggettati ad IVA o ad imposta di registro in misura proporzionale. Ne consegue che l’operatività della disposizione è automatica e non richiede alcuna espressa istanza o dichiarazione del contribuente in ordine alla finalità liberale.

  1.       Spese legali e inerenza: esclusione della deducibilità (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/03/2026, n. 6636)

In tema d’ imposte sui redditi d’ impresa, le spese legali sostenute dalla società per la difesa penale di amministratori e dipendenti, anche quando i procedimenti penali traggano origine dagli stessi fatti oggetto di un parallelo giudizio civile instaurato contro la società (nella specie, per asserita concorrenza sleale) e siano suscettibili di incidere sul patrimonio e sul credito commerciale dell’ente, non sono deducibili ai sensi dell’art. 109 T.U.I.R. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Ai fini dell’inerenza è, infatti, necessario un nesso causale diretto tra il costo e l’esercizio dell’attività imprenditoriale potenzialmente idonea a produrre utili, nesso che difetta quando la necessità di sostenere la spesa deriva da un elemento intermedio riconducibile all’ iniziativa di terzi (l’accusa penale), che colloca tali esborsi tra le attività occasionali estranee all’oggetto sociale.


NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       Investimenti in start up innovative: forniti i chiarimenti in ordine alla fruizione delle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative (risposta a interrogazioni n. 5-05188 del 25 marzo 2026)

Con la risposta a interrogazione n. 5-05188 del 25 marzo 2026 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in start up innovative.

Sul punto, l’art. 31, comma 2, lett. d) della Legge n. 193 del 2024 ha integrato il D.M. 28 dicembre 2020, introducendo una specifica regola per gli investimenti in convertendo. In particolare, per tali investimenti il momento di maturazione del diritto a detrazione coincide con l’effettuazione del bonifico parlante da parte dell’investitore, a prescindere dalla data di effettivo aumento del capitale sociale. A tal fine, è necessario che l’aumento del capitale sociale non sia immediato e che la somma venga iscritta in una riserva patrimoniale.

In tale ambito possono, dunque, rientrare i Simple Agreement for Future Equity (SAFE). Tale contratto, infatti, attribuisce all’investitore, a fronte di un iniziale investimento nella società, il diritto di ricevere in futuro partecipazioni a un valore determinato successivamente dal terzo investitore. Più nel dettaglio, gli elementi caratteristici del SAFE sono:

(i)               l’assenza di una immediata determinazione del valore delle partecipazioni di futura spettanza dell’investitore;

(ii)              il rinvio del momento dell’assegnazione delle quote o azioni al momento in cui l’investitore terzo effettua il proprio aumento di capitale.

Alla luce di tali caratteristiche, la struttura del SAFE consente di ricondurre tale fattispecie nell’ambito degli investimenti in convertendo.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1.       Conferimento d’azienda: il periodo di possesso delle partecipazioni include quello dell’azienda conferita (Norma di comportamento AIDC 19 marzo 2026, n. 235)

Con la Norma di comportamento 19 marzo 2026, n. 235, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito anche «AIDC») ha fornito chiarimenti in merito al computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute a seguito di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda ex art. 176 del TUIR.

Sul punto, l’AIDC evidenzia che l’art. 176, comma 4, del TUIR sancisce un principio di continuità temporale tra il compendio aziendale conferito e la partecipazione ricevuta dal conferente. In particolare, il compendio aziendale trasferito alla conferitaria si considera unitariamente e nel suo complesso, nella titolarità di questa anche per il lasso di tempo in cui risultava nella titolarità del conferente, non assumendo, quindi, alcun rilievo le vicende riferibili ai singoli elementi che compongono il compendio aziendale conferito. La partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei precedenti bilanci in cui risultavano iscritti i beni del compendio aziendale conferito.

Alla luce di tale impostazione, l’AIDC chiarisce che, ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute, occorre tener conto – per effetto di una finzione giuridica espressamente prevista dal legislatore – anche del periodo in cui si è protratta la titolarità del compendio aziendale conferito. Non assume, invece, alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli beni che compongono il compendio aziendale. Ciò in quanto l’azienda costituisce un compendio patrimoniale unitario, le cui vicende fiscali devono essere considerate nel loro complesso, prescindendo dai singoli elementi che la compongono. In tal senso, l’AIDC richiama anche il principio di unitarietà nella determinazione delle plusvalenze, evidenziando la coerenza sistematica di tale impostazione.

Tale principio si estende ai fini del soddisfacimento del periodo minimo di possesso delle partecipazioni sociali previsto dalla disciplina di cui all’art. 87, co. 1, lett. a) del TUIR, ai fini dell’accesso al regime della c.d. partecipation exemption in ipotesi di successivo realizzo delle stesse.

In conclusione, l’AIDC osserva che, se in caso di eventi realizzativi aventi ad oggetto un compendio aziendale, la plusvalenza deve essere unitariamente determinata, alla medesima conclusione si deve giungere anche in ipotesi di realizzo della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, cui si applica il principio di neutralità fiscale. Tale principio impone che ogni posizione fiscale in merito al compendio aziendale conferito si trasferisca sulla partecipazione ricevuta dal conferente. Questo non solo in termini di costo, ma anche ai fini del computo del periodo di possesso dell’azienda ovvero del ramo conferito e, conseguentemente, del periodo di possesso della partecipazione attribuita al conferente, da assumersi in virtù della finzione giuridica espressamente voluta dal legislatore.

  1.       Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie: le novità analizzate da Assonime (Circolare Assonime 12 marzo 2026, n. 6)

Con la circolare n. 6 del 12 marzo 2026, Assonime ha esaminato la nuova disciplina in materia di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, alla luce delle recenti modifiche agli artt. 84, 172, 173 e 176 del TUIR.

Le novità sono finalizzate a razionalizzare e rendere più omogenea l’applicazione di tali disposizioni.

Tra i principali interventi, Assonime evidenzia l’introduzione di un nuovo parametro quantitativo al riporto delle perdite, affiancato a quello tradizionale del patrimonio netto contabile, rappresentato dal valore economico del patrimonio risultante da una relazione giurata di stima.

Di particolare rilievo è, inoltre, l’introduzione dell’art. 176, comma 5-bis, del TUIR, che estende al conferimento d’azienda i limiti e le condizioni già previsti per le altre operazioni straordinarie.

Il documento analizza anche il nuovo regime di libera circolazione delle perdite infragruppo, che consente in presenza di determinati requisiti, di effettuare operazioni straordinarie senza applicare i test previsti dagli artt. 84, 172, 173 e 176 del TUIR.

Tale regime si fonda sull’appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo e richiede un monitoraggio sia del momento di maturazione delle perdite sia dell’anzianità di appartenenza al gruppo. In tal senso, il D.M. 27 giugno 2025 prevede che, nelle operazioni di aggregazione, l’avente causa assuma la minore anzianità di appartenenza al gruppo tra quelle delle società partecipanti.


REDDITI DI IMPRESA

  1.       IRES premiale: chiariti i requisiti per l’applicazione della misura alle imprese che assumono lavoratori stagionali (Camera dei deputati, Commissione Finanze, interrogazione parlamentare 11 marzo 2026, n. 5-05143)

Con la risposta all’interrogazione parlamentare della Camera dei deputati, Commissione Finanze, 11 marzo 2026, n. 5-05143, sono stati forniti chiarimenti in merito alle criticità emerse nel computo dei livelli occupazionali ai fini dell’applicazione dell’IRES premiale per le società che impiegano lavoratori stagionali.

Sul punto, si ricorda che l’art. 1, comma 437, della legge n. 207/2024 subordina il riconoscimento dell’aliquota agevolata IRES (c.d. IRES Premiale), tra l’altro, al rispetto del requisito occupazionale, consistente nel mantenimento – nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 – di un numero di unità lavorative annue non inferiore alla media del triennio precedente.

Le modalità di verifica di tale condizione sono definite dal D.M. 8 agosto 2025, che prevede un confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, con esclusione dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto per cause fisiologiche (i.e.  dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

In proposito, la relazione illustrativa al decreto ministeriale precisa che la disciplina si inserisce nel solco dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che richiedono la verifica di un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata.

In tal senso, il calcolo dell’incremento occupazionale avviene, confrontando il numero dei lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello della media dei dodici mesi precedenti, tenuto conto della nozione di «impresa unica» ex art. 2, par. 2, del Reg. UE 1408/2013. Sul punto, la disposizione precisa che dal computo della base occupazionale media di riferimento devono essere esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano cessato il rapporto per le sopramenzionate cause fisiologiche. In merito all’ulteriore requisito connesso all’esistenza di un incremento occupazionale, la citata relazione illustrativa precisa che detto incremento deve essere determinato sulla base delle disposizioni contenute all’art. 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024. In tal senso, si rende necessario verificare se l’incremento occupazionale e quello complessivo rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell’art. 1, della legge di bilancio 2025 (i.e. «se risultino superiori (o uguali) all’1 per cento e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte»).

Anche in relazione a detto requisito, è necessario confrontare il numero dei lavoratori occupati al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rispetto alla media del periodo di imposta precedente, tenuto conto, in relazione all’incremento occupazionale complessivo (secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettere h) e i), del medesimo decreto interministeriale), che sono da considerare tutte le tipologie di lavoratori.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la Commissione Finanze ha concluso che l’attuale formulazione della disposizione nonché delle relative norme di attuazione risultano coerenti con gli incentivi all’occupazione di cui al d.lgs. n. 150 del 2015. Ne consegue che, allo stato, non sono previste specifiche modalità di calcolo del requisito occupazionale per le imprese che impiegano lavoratori stagionali; eventuali interventi normativi volti a valorizzarne le peculiarità dovranno, comunque, rispettare i principi sopra richiamati.

  1.       Capital tax svizzera: non detraibile dall’imposta CFC italiana (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 6 marzo 2026, n. 70)

Con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità della c.d. «capital tax» assolta in Svizzera dall’imposta CFC dovuta in Italia ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 917/1986 (di seguito, anche, «TUIR»).

Ai sensi dell’art. 167, comma 9, del TUIR, dall’imposta determinata sono ammesse in detrazione, con le modalità e i limiti di cui all’art. 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente. In virtù di quanto previsto dal citato art. 165 del TUIR le imposte pagate all’estero  a titolo  definitivo sui redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ricorda, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, l’art. 165, co. 1, del TUIR deve essere interpretato nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore in Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito.

Su tali basi, dunque, per poter beneficiare del credito di imposta ex art. 165 del TUIR, i redditi prodotti all’estero devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’operatività dell’istituto in commento è dunque limitata:

(i)     alle imposte estere sul reddito rientranti nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia;

(ii)    alle altre imposte o gli altri tributi esteri, non oggetto di una Convenzione, che alla luce di un’analisi in merito alla propria struttura evidenzino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che la Capital tax svizzera non integra la categoria delle imposte sul reddito menzionate dalla Convenzione, né presenta elementi tali da poterla equiparare ad altre imposte o agli altri tributi esteri sul reddito. Si tratta, infatti, di un’imposta riscossa sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio. La circostanza che il meccanismo di calcolo della stessa consideri anche aggiustamenti analoghi a quelli previsti per l’imposta sul reddito, non è di per sé sufficiente a qualificare l’imposta come reddituale.

L’Agenzia conclude, dunque, affermando che la Capital tax non può essere portata in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia, in considerazione della sua natura patrimoniale.

 

NOVITÀ IN TEMA DI IVA

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 86 del 23 marzo 2026

   In tema di IVA, gli obblighi fiscali di certificazione dei corrispettivi (emissione del documento commerciale, memorizzazione e trasmissione e gestione IVA) ricadono sul soggetto che effettua effettivamente la prestazione di servizi nei confronti del cliente finale, ai sensi della normativa IVA. Di conseguenza, non è possibile dissociare tali adempimenti dal soggetto che eroga il servizio, anche se un terzo incassa i corrispettivi o gestisce aspetti operativi o contrattuali. Infatti, l’effettivo prestatore è colui che deve dotarsi di registratore telematico intestato alla propria partita IVA e adempie agli obblighi fiscali, restando irrilevante una diversa pattuizione tra le parti.

  1.       Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 93628 del 19 marzo 2026

    Con il provvedimento del 19 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali, istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. In particolare, il provvedimento in oggetto prevede che nelle fatture elettroniche, per ciascun prodotto oggetto di transazione, occorrerà inserire uno specifico codice identificativo (CUN), di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informative.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026

   A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l’aliquota IVA agevolata al 10% si applica a tutte le attività di gestione dei rifiuti, inclusa l’attività di trasporto, che è qualificata come operazione autonoma e distinta rispetto alle fasi di raccolta, recupero e smaltimento. L’esclusione dell’agevolazione, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, riguarda esclusivamente le operazioni di conferimenti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico, intese come consegna dei rifiuti agli impianti, e non si estende al trasporto, che resta sempre assoggettato all’aliquota ridotta indipendentemente dalla destinazione finale dei rifiuti.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 79 del 12 marzo 2026

In materia di IVA, le prestazioni di formazione, aggiornamento e addestramento professionale rese a favore del personale di enti pubblici rientrano nel regime di esenzione IVA quando sono finalizzate all’acquisizione o al mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche senza un formale riconoscimento dell’ente erogatore. Tuttavia, l’esenzione non si applica quando tali prestazioni sono inserite in un’unica operazione complessa che comprende anche la fornitura di beni con corrispettivo unitario non distinto, nel qual caso l’intera operazione è assoggettata a IVA ordinaria.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026

In tema di IVA, ai fini della riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3, del D.Lgs. n. 127/2015, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro riguarda tutte le operazioni effettuate dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività, comprese anche quelle non rilevanti ai fini IVA, come l’acquisto di valori bollati. Di conseguenza, l’effettuazione anche di un solo pagamento in contanti oltre tale soglia comporta la perdita del beneficio, non essendo possibile escludere tali operazioni dal perimetro applicativo della norma.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 75 del 10 marzo 2026

In caso di cessione del credito derivante da prestazioni professionali, le somme successivamente percepite mantengono la natura di reddito di lavoro autonomo e sono tassate secondo il principio di cassa, rilevando il momento dell’effettiva percezione e la residenza fiscale del percettore in tale momento, nonché il luogo di svolgimento della prestazione ai fini della territorialità. Ai fini IVA, la cessione del credito non anticipa il momento impositivo, che si realizza solo con il pagamento del corrispettivo da parte del debitore, restando fermo che la fattura deve essere emessa nei confronti del committente originario anche se estinto e che il professionista deve mantenere o riattivare la partita IVA per adempiere agli obblighi fiscali connessi a operazioni non ancora definite.

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta a consulenza giuridica n. 5 del 9 marzo 2026

Le attività di analisi, prove e diagnosi svolta dagli istituti designati quali laboratori ufficiali, ai sensi del D.Lgs. n. 27/2021 e del Regolamento (UE) 2017/625, costituiscono parte integrante del procedimento amministrativo di controllo ufficiale e si configurano come atti endoprocedimentali necessari all’adozione del provvedimento finale da parte dell’autorità competente, esercitato in veste di pubblica autorità. In tale contesto, tenuto conto del carattere obbligatorio ed esclusivo del rapporto tra autorità e laboratori, dell’assenza di finalità lucrative, nonché del sistema di finanziamento fondato sulla mera copertura dei costi attraverso tariffe pubbliche, dette attività non integrano esercizio di attività commerciale ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE; ne consegue la carenza del presupposto soggettivo dell’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, l’esclusione da IVA degli importi corrisposti ai laboratori ufficiali a copertura dei costi sostenuti nello svolgimento di tali attività, anche nei rapporti tra laboratori appartenenti alla medesima rete.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 19 marzo 2026, C-513/24

L’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione pro-rata.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 marzo 2026, C- 521/24

L’articolo 168, lettera c), l’articolo 178, lettera c), nonché gli articoli 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale nonché a una prassi amministrativa in forza delle quali la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti intracomunitari di beni è negata per il motivo che il soggetto passivo ha fatto valere il suo diritto a detrazione nel periodo d’imposta durante il quale ha effettivamente ricevuto le fatture necessarie per l’esercizio di tale diritto, che era posteriore al periodo durante il quale gli acquisti in parola erano stati effettuati, sebbene detto soggetto passivo abbia esercitato tale diritto in buona fede ed entro il termine di prescrizione.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 marzo 2026, C-527/24

L’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, letti in combinato disposto con l’articolo 15,, paragrafo 1, seconda frase, con l’articolo 20, paragrafo 1, e con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro del rimborso, ma in un altro Stato membro, nonché con i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di proporzionalità e di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definita, secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell’IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita dalla richiesta di rimborso dell’IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di una malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica. 

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 12 marzo 2026, C- 515/24

L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale che entra in vigore alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte e relativa a spese di acquisto di beni e servizi, quali biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 marzo 2026, C – 436/24

La nozione di «buono» definita all’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretata nel senso che: esso non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, in forza del quale tali punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 marzo 2026, C-472/24

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, dev’essere interpretato nel senso che: operazioni consistenti nello scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non rientrano nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione.

L’articolo 30 bis della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2016/1065, dev’essere interpretato nel senso che: unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, quando danno accesso a talune funzionalità all’interno di tale gioco, non rientrano nella nozione di «buono», in particolare di «buono multiuso», ai sensi della citata disposizione, cosicché l’imposta sul valore aggiunto su tali operazioni dev’essere riscossa conformemente alla regola generale prevista dall’art. 73 di detta direttiva.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 marzo 2026, C- 828/24

La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamento di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.

La direttiva 2003/49 deve essere interpretata nel senso che essa non fissa né un termine per la prestazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere al fine di adottare una decisione di concessione di un’esenzione sulla base dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva né una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione, il quale non può essere concessa un’esenzione.

  1.       Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 marzo 2026, C- 409/24

L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che consente di escludere dall’ambito di applicazione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta applicabile ai servizi di alloggio di breve durata, forniti in alberghi e in strutture simili, le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, quali la messa a disposizione di posti auto, di una sala sportiva e di impianti per il benessere, nonché l’accesso alla rete wi-fi dell’albergo e la fornitura di una prima colazione, sebbene esse possano essere considerate accessorie a tale alloggio, considerato che sono remunerate con un prezzo globale forfettario pagato per l’insieme dei servizi forniti nell’ambito di detto alloggio, a condizione che tale normativa preveda l’applicazione dell’aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici delle categorie di servizi di alloggio di cui all’allegato III, punto 12, della suddetta direttiva e che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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