N.52 Novità Fiscali 21/04/2026

 

Roma, Li 21 aprile 2026

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

In G.U. Serie Generale n. 72 del 27.03.2026 è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

 

  1.           Legge 17 marzo 2026, n. 40

In G.U. Serie Generale n. 74 del 30.03.2026 è stata pubblicata la legge recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena».

 

  1.           DPCM 26 marzo 2026

In G.U. Serie Generale n. 75 del 31.03.2026 è stato pubblicato il DPCM recante modifica dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, concernente l’attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

 

  1.           Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42

In G.U. Serie Generale n. 78 del .03.2026 è stato pubblicato il DPCM recante modifica dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, concernente l’attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1.           Reati agroalimentari: gli ETS tra i destinatari della distribuzione dei prodotti sequestrati

Lo scorso 15 aprile la Camera dei deputati ha approvato il Ddl sui reati alimentari e tutela dei prodotti Made in Italy.

         Per quanto di interesse per le realtà del Terzi settore, si segnala che il Ddl è intervenuto a modificare le norme di attuazione, di coordina­ mento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo l’art. 86 quater rubricato “destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati”.

Tale disposizione prevede che il giudice possa assegnare i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca, a persone bisognose, enti pubblici ed enti non profit che svolgono attività di natura assistenziale di prodotti alimentari idonei al consumo umano che siano stati oggetto di confisca, in favore di enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell’eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

 

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicate le linee operative per la gestione dell’Avviso 2/2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le linee guida dedicate agli enti beneficiari dei finanziamenti previsti dall’Avviso 2/2025 (fondo ex art. 72 CTS). Il documento fornisce indicazioni essenziali per la corretta amministrazione dei progetti, con l’obiettivo di garantire trasparenza e regolarità nella rendicontazione delle spese.

Il documento specifica che per una gestione efficace è fondamentale che le attività progettuali rispettino le tempistiche approvate. Le spese sono considerate ammissibili solo se sostenute nel periodo di vigenza del progetto e direttamente riconducibili alle iniziative finanziate. Il Ministero ha confermato la possibilità di ricevere un anticipo della quota di finanziamento, subordinato alla verifica della documentazione preliminare e, dove previsto, alla presentazione di idonee garanzie fideiussorie.

La rendicontazione deve seguire criteri rigorosi di tracciabilità:

  • trasparenza dei costi: ogni spesa deve essere documentata tramite fatture o titoli equivalenti e pagata con modalità che ne consentano il tracciamento (bonifici, sistemi elettronici).
  • monitoraggi periodici: Gli enti sono tenuti a fornire aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento sia delle attività che della spesa, attraverso relazioni intermedie e finali.
  • controlli amministrativi: Il Ministero effettuerà verifiche a campione e controlli sulla documentazione inviata prima di procedere all’erogazione del saldo finale.

Un aspetto su cui il Ministero pone particolare attenzione è l’obbligo di pubblicità. Tutte le iniziative e i materiali prodotti nell’ambito del progetto (siti web, brochure, eventi) devono riportare correttamente i loghi istituzionali e il riferimento al finanziamento ministeriale, per dare adeguata visibilità all’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

  1.           Ministero dell’Economia e delle Finanze: esenzione IRES per enti non profit operanti in ambito artistico e culturale

Con il decreto dell’11 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze  a aggiornato la lista degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro che possono beneficiare dell’esenzione IRES per l’anno d’imposta 2025 (legge di bilancio 2006). La misura è dedicata agli enti che operano per la realizzazione o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate alle radici delle comunità locali.

Le realtà ammesse all’elenco (140 enti per l’annualità 2025) possono godere di un regime di favore che prevede:

  • esenzione totale dall’IRES sulle attività legate alle manifestazioni;
  • semplificazioni contabili: chi gestisce queste attività non è considerato sostituto d’imposta e non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
  • agevolazioni per i sostenitori: le prestazioni e le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore di tali enti sono riconosciute e agevolate ai fini delle imposte sui redditi.

Si ricorda che l’accesso a questi benefici non è automatico ma richiede l’invio di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il software dedicato (“IstanzaBenefici_Associazioni”). La finestra per la presentazione delle domande è fissata ogni anno tra il 20 luglio e il 20 settembre.

 

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti su bilancio aggregato per gli ETS sotto i 60.000 euro

Con la Circolare n. 6 del 17 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito un dubbio interpretativo riguardante l’adozione del nuovo Modello E (il rendiconto per cassa in forma aggregata) destinato agli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro.

Sebbene il decreto istitutivo fissi la decorrenza del Modello E a partire dal bilancio 2026, il Ministero nel documento di prassi ha chiarito che, per l’esercizio 2025, gli ETS sotto i 60.000 euro di entrate possono già avvalersi del Modello D ovvero del rendiconto per cassa ordinario, anche se dotati di personalità giuridica. Ciò garantisce una transizione fluida e coerente con lo spirito di semplificazione della riforma del 2024.

In sintesi, gli ETS sotto la soglia dei 60.000 euro:

  • per l’esercizio 2025, potranno utilizzare il rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
  • per l’esercizio 2026: dovranno adottare il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E).

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, peraltro, si sofferma anche a fornire chiarimenti sul profilo temporale di applicabilità del modello specificando che questo è utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio si chiude al 31 dicembre 2026; per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato – ad esempio – il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello è già utilizzabile con riguardo all’esercizio che va a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

  1.           Trasporto sanitario: l’esperienza delle ODV come criterio di selezione per le convenzioni con la PA

Con la sentenza n. 661/2026, il TAR Piemonte ha stabilito che nelle procedure per l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario, l’esperienza maturata dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) è un criterio di selezione pienamente legittimo e prioritario.

Nella pronuncia viene chiarito che quando la Pubblica Amministrazione attiva convenzioni ai sensi degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, l’obiettivo non è il massimo risparmio economico, ma la garanzia di un servizio affidabile e radicato sul territorio. In questo contesto:

  • La valutazione deve basarsi principalmente su elementi qualitativi (competenze, formazione dei volontari, anni di attività).
  • L’offerta economica assume un ruolo marginale o solo eventuale, a conferma della natura non lucrativa di questi accordi.
  1.       Scadenza per presentazione dichiarazione annuale IVA

Tutti gli ETS che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso del periodo d’imposta 2025 e non beneficiano di regimi speciali di esonero sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 30 aprile.

  1.       Seconda finestra temporale del Social Bonus

Il prossimo 15 maggio scade il termine per la presentazione da parte degli ETS delle domande relative alla seconda finestra temporale del Social Bonus.

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore di Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

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NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario (Corte Cost., Sentenza, 13/04/2026, n. 50)

Con la sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, la Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità dell’articolo 21-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, disposizione che stabilisce l’ultrattività dell’assoluzione penale nel processo tributario. In particolare, il comma 1 del citato art. 21-bis dispone che «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».

Ad avviso della Consulta, un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame «impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione […] abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario».

  1.       Indagini bancarie: ammessa la prova presuntiva dei costi di produzione a riduzione dei maggiori ricavi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/03/2026, n. 7648)

In tema di accertamento dei redditi d’impresa mediante indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600 del 1973, alla luce dell’interpretazione adeguatrice resa dalla Corte cost. n. 10/2023, la presunzione legale relativa di ricavi non contabilizzati riguarda tanto i prelevamenti quanto i versamenti non giustificati, sicché il contribuente imprenditore può sempre opporre prova contraria anche in via presuntiva, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che devono essere detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti, sia in caso di accertamento induttivo puro sia in caso di accertamento analitico-induttivo.

  1.       IVA: secondo avviso di accertamento in assenza di “nuovi elementi” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/04/2026, n. 8113)

In tema di IVA, la notificazione, entro i termini di decadenza, di un secondo avviso relativo alla medesima annualità non integra necessariamente un “accertamento integrativo” ai sensi dell’ art. 57, comma 4, d.P.R. 633 del 1972 , ove la seconda pretesa abbia oggetto e base imponibile diversi (nel caso: primo avviso volto al recupero di costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti, secondo avviso volto al recupero dell’IVA indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti); in tal caso non è richiesta l’indicazione di “nuovi elementi” a pena di nullità.

 

  1.       Esterovestizione e IVA: necessaria la prova di costruzione artificiosa (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/04/2026, n. 8714)

In tema di IVA e di servizi transnazionali, ai fini dell’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni rese a soggetto passivo stabilito in altro Stato membro (art. 7-ter del d.P.R. 633 del 1972, ratione temporis), la contestata “esterovestizione” del committente estero rileva solo se l’Amministrazione dimostri che si tratta di costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, con fittizia localizzazione all’estero della sede di direzione, in contrasto con la libertà di stabilimento garantita dal TFUE. È, pertanto, insufficiente a tal fine la sola dimostrazione che gli impulsi gestionali promanino dall’Italia o che l’insediamento estero consenta un regime fiscale più favorevole, occorrendo un accertamento complessivo e sostanziale dell’esistenza di un insediamento effettivo e di un’attività economica reale nello Stato estero, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale (in particolare, CGUE Cadbury, Planzer, Edil Work 2) e dall’art. 73, comma 3, TUIR, nonché dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo (c.d. place of effective management).

  1.       Collegamento societario: esclusa la rilevanza automatica dei rapporti di parentela (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 13/04/2026, n. 9260)

In tema di società collegate, ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., il collegamento societario esterno richiede l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una società sulle decisioni assembleari strategiche di un’altra; tale influenza non può essere desunta dalla sola esistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soci di società diverse, ma postula la verifica in concreto delle modalità con cui dette relazioni si traducono in intese idonee a condizionare le scelte assembleari.

L’accertamento del collegamento societario, comunque, non comporta la presunzione, ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., dell’esistenza di un gruppo societario, che richiede la rigorosa dimostrazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo sulle altre società mediante specifici atti di indirizzo gestionale.

  1.       Giudicato esterno e autonomia delle obbligazioni tributarie (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 14/04/2026, n. 9452)

In tema di imposte sui redditi, il principio di autonomia delle obbligazioni tributarie relative ai singoli periodi d’imposta non preclude l’efficacia di giudicato esterno di una sentenza resa tra le stesse parti in relazione alla medesima imposta per anni diversi, quando il decisum concerna un elemento della fattispecie impositiva caratterizzato da tendenziale permanenza ovvero la soluzione di una questione di fatto o di diritto costituente punto fondamentale comune a più annualità; in tal caso è precluso il riesame dell'”an” (e non del “quantum“) della componente deducibile, anche se trattasi di spese in linea generale variabili anno per anno.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       Transizione 5.0: istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta (risoluzione Agenzia delle entrate 16 aprile 2026, n. 14/E)

Con la risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 (c.d. Transizione 5.0.).

Sul punto, il citato articolo 8 introduce, per l’anno 2026, un contributo – sotto forma di credito di imposta – pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle imprese che hanno presentato le comunicazioni relative agli investimenti agevolabili ex articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, nonché la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 entro il 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo operativo, con la risoluzione in commento è stato, quindi, istituito il codice tributo “7079”, denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – articolo 8, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

 

  1.       Nuovo Patent Box: in caso di fruizione del credito di imposta R&S trova applicazione il meccanismo di recapture del credito di imposta già fruito (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 2 aprile 2026, n. 102)

Con la risposta a interpello 2 aprile 2026, n. 102, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al coordinamento tra il credito d’imposta ricerca e sviluppo e il regime del Nuovo Patent Box.

In via preliminare occorre evidenziare che l’articolo 6 del D.L. n. 146 del 2021 ha introdotto il regime agevolativo del Nuovo Patent Box prevedendo la possibilità di applicare una maggiorazione del 110% a specifici costi agevolabili sostenuti dai soggetti titolari di reddito di impresa per attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 6.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che tra i beni rientranti nel nuovo Patent Box vi sono anche i software protetti da copyright, vale a dire, i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purchè originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Con il termine programma si intende ricomprendere anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Sono, invece, esclusi le idee e i principi che stanno alla base delle sue interfacce (cfr. Circolare 24 febbraio 2023, n. 5/E).

A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 6, qualora nel periodo di imposta uno dei beni agevolabili abbia ottenuto un «titolo di privativa industriale» la maggiorazione del 110% può essere applicata anche alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, a condizione che queste non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

In merito alle attività di ideazione e realizzazione di software, l’Agenzia delle entrate – richiamando un proprio precedente orientamento di prassi – chiarisce che, laddove il bene non abbia ottenuto il titolo di privativa industriale, le attività possono considerarsi rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso la SIAE. Su tali basi, dunque, in riferimento al software, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE.

Tanto premesso, laddove l’impresa abbia già fruito del credito di imposta R&S e intenda beneficiare del nuovo Patent Box in relazione ai medesimi costi trova applicazione il c.d. meccanismo di «recapture» del credito di imposta già fruito (cfr. Circolare n. 5/E del 2023). Più nel dettaglio, per procedere alla restituzione del citato credito, il soggetto beneficiario dovrà effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito di imposta in questione alla luce dell’agevolazione ottenuta a valere sul nuovo Patent Box.

Sotto il profilo operativo, la restituzione del credito deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il medesimo codice tributo e anno di riferimento impiegati in sede di fruizione, indicando l’importo tra gli “importi a debito versati”.

Quanto al momento in cui sorge tale obbligo, l’Agenzia precisa che la restituzione deve essere effettuata a partire dal periodo d’imposta in cui si applica il meccanismo premiale del Patent Box, ossia dal periodo in cui il bene immateriale è registrato presso il pubblico registro SIAE. In altri termini, la restituzione del credito di imposta R&S deve avvenire in relazione al periodo di imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del nuovo Patent Box, a nulla rilevando il risultato fiscale del periodo di riferimento.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini IRAP, non è ammessa la possibilità di determinare un valore negativo da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori positivi. In tal senso, il contribuente dovrà provvedere alla restituzione del credito di imposta anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP, a prescindere dalla effettiva fruizione del beneficio.

 

  1.       ZLS: gli investimenti agevolabili sono solo quelli destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 2 aprile 2026, n. 99)

Con la risposta a interpello 2 aprile 2026, n. 99, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito oggettivo e soggettivo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024.

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’agevolazione spetta per gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva (cfr. articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024).

Chiarito il perimetro dell’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che non rientrano tra gli investimenti che beneficiano del credito di imposta ZLS gli interventi di ammodernamento di beni di cui il contribuente sia già proprietario.

REDDITI DI IMPRESA

  1.       CFC: ridenominati i codici tributo (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 16 aprile 2026, n. 15/E)

Con la risoluzione 16 aprile 2026, n. 15/E, l’Agenzia delle entrate ha ridenominato i codici tributo da utilizzare, tramite modello F24, per il versamento dell’importo dovuto nell’ambito del regime opzionale CFC di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dal D.L. n. 84/2025.

  1.       Global Minimum Tax: definite le modalità per la presentazione della Comunicazione rilevante (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2026, prot. n. 112451)

Con provvedimento del 9 aprile 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità per la presentazione della c.d. “Comunicazione rilevante” e l’applicazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025, recante le disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa ex articolo 51 del D.Lgs. n. 209/2023.

L’adempimento si inserisce nell’ambito della disciplina della global minimum tax ed è funzionale al monitoraggio e alla determinazione dell’imposizione integrativa dovuta dai gruppi multinazionali o nazionali.

Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo riguarda le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano o le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro, risultanti in almeno due degli ultimi quattro esercizi.

In base a quanto chiarito dal provvedimento in commento, la comunicazione è costituita da una sezione generale e da una o più sezioni giurisdizionali e contiene i dati e le informazioni necessarie per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo.

A livello operativo, la comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la Comunicazione rilevante si riferisce. Ad ogni modo, essa è presentata entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio. Nel caso della prima comunicazione, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, il termine non è anteriore al 30 giugno 2026.

La trasmissione deve essere effettuata utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente ovvero tramite soggetti incaricati. Eventuali segnalazioni di errore pervenute dall’Autorità competente che ha ricevuto le informazioni scambiate, sono comunicate dall’Amministrazione finanziaria a mezzo PEC alle entità. In tal modo, viene consentito alla parte interessata di trasmettere – nel termine di 30 giorni – la comunicazione correttiva degli errori.

Dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni viene rilasciata apposita ricevuta dall’Agenzia delle entrate.

Da ultimo, il provvedimento affronta il tema dello scambio di informazioni, il quale viene effettuato dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dalla DAC9 e dagli accordi qualificati tra Autorità competenti sottoscritti dall’Italia.

  1.       Global Minimum Tax: definite le specifiche tecniche per la dichiarazione annuale (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2026, prot. n. 111091)

Con provvedimento dell’8 aprile 2026, l’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale ex articolo 53 del D.Lgs. n. 209 del 2023.

  1.       PEX: forniti chiarimenti in merito al requisito della commercialità per le società che operano nel settore della produzione di energia (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 1 aprile 2026, n. 97)

Con la risposta a interpello 1° aprile 2026, n. 97, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito della commercialità ai fini dell’applicazione del regime di participation exemption (PEX) di cui all’articolo 87 del TUIR, con riferimento a partecipazioni in società operanti nel settore della produzione di energia.

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, ai fini PEX, il requisito della commercialità richiede che la società partecipata eserciti un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR e che tale requisito sussista ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore alla cessione (cfr. articolo 87, commi 1 e 2, del TUIR). In tal senso, sussiste un’impresa commerciale ai fini PEX nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Sul punto, l’Agenzia delle entrate – richiamando un proprio precedente orientamento di prassi – ritiene sussistente il requisito della commercialità anche nel caso in cui l’impresa disponga della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate 7/E del 2013).

Ai fini del riconoscimento di un’impresa commerciale risulta, dunque, determinante che l’impresa disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo.

La normativa in commento risponde ad una specifica funzione antielusiva diretta ad evitare che, modificando in prossimità della cessione della partecipazione, uno dei requisiti oggettivi prescritti dalla norma (i.e. residenza e commercialità) si possano far valere indebitamente i presupposti applicativi del regime in esame. In tale ottica, dunque, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, laddove la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e il realizzo della partecipazione.

In merito alle attività di tipo preparatorio, la Circolare n. 7/E del 2013 precisa che la fase di start up – intesa quale complesso di attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale – rappresenta una fase fisiologica dell’attività d’impresa, la cui rilevanza varia in funzione del settore economico di appartenenza. Tale fase, pur non essendo di per sé sufficiente a integrare l’esercizio di un’attività commerciale, può assumere rilevanza ai fini PEX qualora sia seguita dall’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa.

In altri termini, ai fini del computo del triennio di possesso ex articolo 87, comma 2, del TUIR, il requisito di commercialità può ritenersi sussistente già nella fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.

         Con specifico riferimento alle società che operano nel settore della produzione di energia, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che queste, prima dell’avvio dell’attività caratteristica, pongono normalmente in essere una serie di attività preliminari – quali, ad esempio, la ricerca dei siti, l’ottenimento delle autorizzazioni e la progettazione degli impianti – che, pur astrattamente riconducibili alla fase di start up, integrano nel loro insieme la realizzazione dell’oggetto sociale.

         In conclusione, dunque, a parere dell’Agenzia delle entrate, per le società che operano nel settore della produzione di energia può ritenersi sussistente il requisito della PEX già in fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita o quanto meno disponga di una struttura operativa idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli.

Diversamente, non può ritenersi integrato il requisito della commercialità qualora la società non abbia posto in essere direttamente le attività funzionali allo sviluppo del progetto imprenditoriale, limitandosi, ad esempio, a subentrare in iniziative già avviate da terzi. In tale ipotesi, difettando uno dei presupposti richiesti dall’articolo 87 del TUIR, non risulta applicabile il regime di participation exemption.

 

  1.       Regime opzionale CFC: individuate le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione (provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, prot. n. 106520)

Con provvedimento del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione per il regime CFC semplificato, di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dal D.L. n. 84/2025.

In via generale, il regime opzionale consente di adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata, mediante il versamento di un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio.

Sotto il profilo soggettivo l’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

(i)               realizzino proventi classificabili «passive income» secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lett. b) del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;

(ii)              redigano i bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

In assenza di tali condizioni, l’opzione non risulta esercitabile.

Per quanto riguarda le modalità operative, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC («Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)») della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo di imposta oggetto di dichiarazione. In caso di controllo indiretto, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.

Sotto il profilo temporale, l’opzione ha durata triennale ed è irrevocabile; al termine del triennio, essa si rinnova tacitamente salvo revoca mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi relativi al quarto periodo di imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione. L’opzione produce effetti anche nei confronti delle controllate acquisite nel periodo di efficacia, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti, senza necessità di un nuovo esercizio della stessa.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile, l’utile contabile netto è assunto quale parametro di riferimento per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% ed è determinato a partire dal risultato contabile, risultante dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza considerare le rettifiche di consolidamento, le eventuali svalutazioni dei valori attività e gli accantonamenti a fondo rischi ed oneri.

L’importo dovuto è versato dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso direttamente o indirettamente spettante. In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni, che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Per quanto riguarda gli effetti dell’opzione in relazione agli utili distribuiti dalle controllate estere e maturati nel periodo di vigenza dell’opzione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che questi si considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167, co. 4, lett. a) del TUIR e sono assoggettati a imposizione ex artt. 47 e 89 del TUIR. I contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta 2024, hanno escluso gli utili contabili netti sono tenuti a rideterminare il reddito imponibile, con conseguente liquidazione delle maggiori imposte dovute.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei valori fiscali, il provvedimento chiarisce che, nel caso in cui – in vigenza dell’opzione – il soggetto controllante residente non abbia tracciato i valori fiscali, potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti alla revoca o cessazione dell’opzione. In tale ipotesi, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all’esercizio dell’opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero. Qualora intenda utilizzare eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il soggetto controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti.

Da ultimo si rappresenta che le sopradescritte disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023.

 

  1.       Errori contabili: assumono rilevanza fiscale i soli errori non rilevanti (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, n. 89)

Con la risposta a interpello 31 marzo 2026, n. 89, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

La disciplina del trattamento fiscale degli errori contabili è stata modificata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2025 e, per effetto dell’articolo 7 del citato decreto legislativo, la stessa trova applicazione con riferimento alle correzioni di errori contabili rilevati nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2025.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il citato articolo 4 è intervenuto sull’articolo 83 del TUIR prevedendo, alla lettera a), la soppressione del quarto e del quinto periodo del comma 1, e inserendo, alla lettera b), il comma 1-ter a mente del quale: «per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo (…) se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza».

Analogo regime è previsto anche ai fini IRAP. Sul punto, infatti, l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 192 del 2025 ha introdotto all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997 il comma 5-bis, ai sensi del quale, per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale, la correzione degli errori non rilevanti assume rilevanza fiscale «se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo  all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono  stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di  inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento  delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza».

La ratio della norma è quella di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione della rilevanza delle poste correttive degli errori contabili, chiarendo che sono esclusi tutti gli errori c.d. «rilevanti» ai sensi dell’OIC 29. Per tali errori, infatti, resta ferma la necessità di presentare le relative dichiarazioni integrative (IRAP – IRES) relative al periodo di imposta in cui il componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzato (cfr. relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 192 del 2025).

In conclusione, dunque, la modifica normativa in commento consente di dare rilevanza fiscale alla correzione dei soli errori contabili qualificati come non rilevanti, nell’esercizio in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione delle dichiarazioni integrative IRES e IRAP.

  1.       Distribuzione non proporzionale di utili: possibile riqualificazione fiscale delle somme percepite (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, n. 90)

Con la risposta a interpello 31 marzo 2026, n. 90, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle distribuzioni di utili non proporzionali rispetto alle quote di partecipazione detenute dai soci.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, qualora a una distribuzione di utili non proporzionale sia sottesa una causa diversa dalla mera ripartizione degli utili stessi, tale operazione non può essere automaticamente qualificata, ai fini fiscali, come distribuzione di dividendi.

Pertanto, nel caso in cui la distribuzione non proporzionale risieda nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari di uno dei soci e di consolidare i vincoli reciproci, le somme ottenute dal socio che riceve gli utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale saranno qualificabili ai fini fiscali:

(i)               come dividendi, per la parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale e in quanto tale sarà soggetta alla disciplina di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR;

(ii)              come sopravvenienza attività ex articolo 88, comma 3, lett. b) del TUIR per la restante parte e in quanto tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio-percettore nella misura del 100% del suo importo.

Diversamente, per i soci che percepiscono utili in misura inferiore rispetto alla quota di partecipazione, rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente distribuiti nei loro confronti che, al ricorrere dei relativi presupposti, concorreranno a formare il loro reddito imponibile nella misura del 5%, come previsto dall’articolo 89, comma 2, del TUIR

  1.       Scambio di partecipazioni mediante conferimento (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, n. 91)

Con la risposta a interpello 31 marzo 2026, n. 91, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024.

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la disposizione in esame non configura un regime di neutralità fiscale in senso proprio, bensì un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento che rimane realizzativo ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “realizzo controllato”).

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Sul punto, l’Agenzia delle entrate evidenzia che, in tale ipotesi, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria – riconducibile al singolo conferimento – risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. «neutralità indotta»).

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sulle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024 aventi ad oggetto i c.d. conferimenti “minusvalenti”. In particolare, con tali modifiche il legislatore è intervenuto disciplinando l’ipotesi in cui le partecipazioni oggetto di conferimento siano iscritte nella contabilità ad un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.

In tali ipotesi, laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR:

(i)               la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità e il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale nei limiti della differenza negativa tra il valore normale delle partecipazioni e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

(ii)              resta, in ogni caso, fermo che – anche qualora tale differenza negativa non assuma rilevanza fiscale – non si determina la disapplicazione in toto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, commi 2 e 2-bis, né l’applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ex articolo 9 del TUIR.

In tale contesto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, sebbene il legislatore abbia espressamente disciplinato i conferimenti c.d. minusvalenti, continua a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento, ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascun conferimento, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.

Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sull’ipotesi in cui le partecipazioni vengano acquisite in momenti diversi. Sul punto, la circostanza che il conferimento abbia ad oggetto l’intera partecipazione detenuta rende irrilevante la relativa stratificazione del costo fiscale, dovendosi fare riferimento al valore complessivo della partecipazione conferita (cfr. Telefisco 2021).

  1.       Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili: rilevano solo le riserve “liberamente disponibili” (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, n. 92)

Con la risposta a interpello 31 marzo 2026, n. 92, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare alla distribuzione di utili e, in particolare, nel caso di distribuzione di riserve di utili, riserve da sovrapprezzo azioni e riserve straordinarie.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del TUIR, indipendentemente da quanto deliberato in sede assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate al comma 5 del medesimo articolo (i.e. riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Richiamando un proprio orientamento di prassi, l’Agenzia delle entrate chiarisce che tale presunzione opera a condizione che le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano liberamente disponibili (cfr. Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E). A tal proposito, viene precisato che l’indisponibilità per la distribuzione si verifica nel caso, ad esempio, della riserva legale, la quale è distribuibile solo per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite del quinto del capitale sociale (ex articolo 2430 c.c.).

Parimenti, la presunzione di prioritaria distribuzione di utili non opera in relazione alle riserve assoggettate a vincoli di sospensione d’imposta, per le quali l’ordinamento prevede un regime fiscale specifico che verrebbe altrimenti compromesso dall’applicazione automatica del meccanismo presuntivo.

Con specifico riferimento al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, questa evidenzia che, laddove la distribuzione riguardi riserve disponibili aventi natura fiscale di utili e, solo in via residuale, riserve da sovrapprezzo azioni aventi natura fiscale di capitale, senza intaccare le riserve in sospensione d’imposta, la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR non si estende a queste ultime. Pertanto, alla distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni a favore del Socio si applica il comma 5 del citato articolo 47.

NOVITÀ IN TEMA DI IVA

  1.       Agenzia delle Entrate, risposta a interpello del 1° aprile 2026, n. 94

Ai fini IVA, le prestazioni relative all’accesso a eventi e quelle accessorie si considerano effettuate nel luogo in cui si svolge la manifestazione solo quando consistono nella messa a disposizione di un titolo di ingresso. Tutti gli altri eventi sono considerati separati ai fini IVA, applicandosi le regole previste per ciascun servizio, ovvero – in mancanza – la regola generale basata sul luogo del committente. Inoltre, quando si opera tramite mandato senza rappresentanza, i servizi riaddebitati al cliente mantengono la stessa natura e lo stesso trattamento IVA di quelli originari, mentre il compenso per l’attività organizzativa (markup) costituisce una prestazione autonoma soggetta alla regola generale.

  1.       Agenzia delle Entrante, consulenza giuridica del 31 marzo 2026, n.7

Il payback sui dispositivi medici, previsto all’art. 9, del D.L. n. 34/2023, costituisce, ai fini IVA, una riduzione della base imponibile delle operazioni originarie, riconducibile all’art. 26, del d.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, l’IVA compresa nelle somme versate è detraibile. Il relativo diritto, infatti, sorge al momento del pagamento e va esercitato scorporando l’imposta dall’importo versato, in modo coerente con le aliquote applicate nelle fatture originarie (preferibilmente con metodo analitico).

La detrazione avviene mediante emissione di una nota di variazione interna, da registrare secondo le regole ordinarie, nel rispetto dei termini dell’articolo 19 del DPR n. 633/1972. In sintesi, il payback comporta un recupero dell’IVA perché equivale a una rettifica in diminuzione del prezzo delle cessioni già effettuate.

  1.       Agenzia delle Entrate, risposta a interpello del 30 marzo 2026 n.88

Il Gruppo IVA, quale autonomo soggetto passivo ai sensi degli articoli 70-quinquies e seguenti del DPR n. 633/1972, è l’unico titolare dei propri crediti IVA.

Di conseguenza, in base all’articolo 4 del D.M. 6 aprile 2018 e all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, tali crediti non possono essere utilizzati in compensazione né trasferiti nell’ambito del consolidato fiscale, mancando l’identità soggettiva tra Gruppo e partecipanti.

Il credito IVA può quindi essere utilizzato solo dal Gruppo stesso tramite detrazione, rimborso (articolo 30 DPR n. 633/1972) o cessione a terzi.

  1.       Tribunale di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 25 marzo 2026, Causa T- 221/25

L’art. 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, e l’allegato E, punto 15, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l’articolo 370 e l’allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relative al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: il regime derogatorio da essi previsto non richiede una disposizione legislative nazionale che preveda espressamente la deroga all’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle prestazioni di servizi delle agenzia di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, prevista dall’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 77/388 e all’articolo 309 della direttiva 2006/112.

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, e l’allegato E, punto 15, della direttiva 77/388, nonché l’articolo 370 e l’allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che: una modifica legislativa intervenuta dopo l’entrata in vigore della direttiva 77/388, che sopprime una disposizione legislativa espressa in forza della quale le prestazioni di servizi di agenzia di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione non erano esenti dall’IVA per sostituirla con disposizioni dalle quali risulta solo implicitamente che tali prestazioni restano imponibili, non deve essere considerata, solo per questo motivo, come una normativa che non è, in sostanza, identica alla normativa precedente e che si basa su un principio diverso.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

 

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