Roma, Li 8 maggio 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1. Legge 20 aprile 2026, n. 50
In G.U. Serie Generale n. 91 del 20.04.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
2. Decreto 16 marzo 2026
In G.U. Serie Generale n. 91 del 20.04.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Turismo, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
3. Delibera 10 dicembre 2025
In G.U. Serie Generale n. 92 del 21.04.2026 è stata pubblicata la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile recante Assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ordinanza 23 febbraio 2026
In G.U. Serie Generale n. 93 del 22.04.2026 è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 recante Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l’immediato avvio delle attività di progettazione.
5. Legge 7 aprile 2026, n. 53
In G.U. Serie Generale n. 94 del 23.04.2026 è stata pubblicata la legge recante Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché’ al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
6. Decreto 15 aprile 2026
In G.U. Serie Generale n. 96 del 27.04.2026 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025.
7. Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62
In G.U. Serie Generale n. 99 del 30.04.2026 è stato pubblicato il decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
8. Comunicato Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Per Le Politiche In Favore Delle Persone Con Disabilità
In G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2026 è stato pubblicato il Comunicato recante Assegnazione di risorse alla misura «Vita e opportunità», per la promozione della partecipazione alla vita sociale, dell’autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità, nelle diverse dimensioni di vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo e dello sport ai sensi dell’articolo 1, commi 210 e 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9. Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione – Delibera 18 Marzo 2026
In G.U. Serie Generale n. 103 del 06.05.2026 è stata pubblicata la Delibera recante Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2026.
10. Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
In G.U. Serie Generale n. 103 del 06.05.2026 è stato pubblicato il Comunicato recante Riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
11. Conversione in legge del DL 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. DL Fiscale) – AS 1852
In data 27 aprile sono stati depositati, in 6° Commissione permanente Finanza e tesoro del Senato della Repubblica, alcuni emendamenti in materia di Terzo settore al DL 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. DL Fiscale).
In particolare, segnaliamo gli emendamenti: 1.0.3; 9.5; 9.0.2; 9.0.3; 9.0.4; 9.0.5; 9.0.6; 9.0.9; 11.2; 11.3; 11.4; 12.0.11; 12.0.17; 13.0.12.
Nel corso della discussione in Commissione è stato dichiarato improponibile l’emendamento 13.0.12.
Sono, inoltre, stati illustrati tutti gli emendamenti al DL; le sedute della Commissione proseguiranno da lunedì 11 maggio.
Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci aggiornamenti in tal senso.
12. Nota direttoriale del Ministero del Lavoro 6665/2026: iscrizione tardiva delle ONLUS
Con la nota in oggetto, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti interpretativi e indicazioni operative in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS delle ONLUS entro il termine del 31 marzo 2026.
In particolare, viene ribadita la natura perentoria della scadenza, il cui mancato rispetto determina l’insorgenza dell’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale maturato in regime agevolato ai sensi del d.lgs. n. 460/1997, previo parere da indirizzare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Tuttavia, con riferimento alle ONLUS prive di personalità giuridica, si precisa che tale obbligo non assume rilevanza quale condizione di procedibilità o ammissibilità dell’istanza di iscrizione tardiva al RUNTS, la quale deve pertanto essere istruita secondo le ordinarie disposizioni di cui al DM n. 106/2020.
Diversamente, per le fattispecie disciplinate dall’art. 22 del Codice del Terzo settore, relative agli enti dotati o che intendono richiedere la personalità giuridica, la devoluzione patrimoniale assume rilievo nell’ambito della verifica notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto. In tale sede, il notaio nell’attestazione sulla consistenza patrimoniale è tenuto a dare evidenza del patrimonio al netto delle somme da devolvere. Nel caso in cui tale circostanza non dovesse riscontrarsi dall’attestazione, il Ministero del Lavoro chiarisce che gli Uffici del RUNTS potranno richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
La nota chiarisce inoltre che devono qualificarsi come tardive anche le istanze depositate dal notaio oltre il termine del 31 marzo, ancorché fondate su deliberazioni assunte entro tale data. È infine previsto un meccanismo di monitoraggio mediante trasmissione periodica all’Agenzia delle Entrate degli elenchi degli enti inadempienti o tardivi, ai fini delle conseguenti attività di controllo.
13. Documento CNDCEC – maggio 2026, Relazione dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.
Lo scorso 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio che tiene conto delle norme di comportamento dell’organo di controllo licenziate dallo stesso CNDCEC. La relazione ha come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni.
Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio sociale con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019. Documento che quest’anno è stato arricchito con la relazione al bilancio sociale delle imprese sociali.
Per maggiori informazioni si allega il link del documento in oggetto
14. Studio Notariato n. 7-2026/CTS – Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore
Lo studio n. 7-2026/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato interviene in materia di operazioni straordinarie degli enti del Terzo settore, fornendo un inquadramento sistematico alla luce dell’art. 42-bis c.c.
La trasformazione viene ricondotta nell’alveo delle modifiche statutarie, con esclusione della natura estintivo-costitutiva, e conseguente applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici e del patrimonio, ferma restando la permanenza del vincolo di destinazione alle finalità istituzionali.
Lo studio chiarisce inoltre che il passaggio tra associazione riconosciuta e non riconosciuta non integra una trasformazione in senso tecnico, incidendo esclusivamente sul regime della personalità giuridica e dovendo pertanto essere assoggettato alle relative procedure di riconoscimento o perdita della stessa.
Con riferimento ai limiti statutari, si evidenzia che eventuali clausole preclusive alle operazioni straordinarie possono essere rimosse mediante modifica statutaria, mentre, nelle fondazioni, il divieto espresso del fondatore è superabile solo con il suo consenso.
In tema di fusioni e scissioni, pur nel rinvio alla disciplina societaria, viene ribadita la necessità di un’interpretazione compatibile con la natura non lucrativa degli enti, con esclusione delle operazioni incompatibili con l’assenza di partecipazioni al capitale e ammissibilità della scissione con scorporo da valutare caso per caso.
15. Terzo settore e co-progettazione, il Consiglio di Stato legittima il rimborso dei costi di lavoro (autonomo e dipendente)
La sentenza n. 3082/2026 del Consiglio di Stato chiarisce alcuni aspetti centrali della co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.
Viene ribadita la natura non sinallagmatica della co-progettazione, distinta dall’appalto pubblico: le somme erogate dall’amministrazione assumono natura di contributi e non di corrispettivi, essendo finalizzate al rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e coerenti con il progetto. In tale ambito, è ammessa la rimborsabilità anche dei costi del personale, sia subordinato sia autonomo, a condizione che resti esclusa qualsiasi componente lucrativa.
Sul piano soggettivo, è ammessa la partecipazione anche delle Onlus non ancora iscritte al RUNTS, in virtù del regime transitorio. Sul piano procedurale, non è necessario che la co-programmazione preceda formalmente la co-progettazione, potendo le due fasi integrarsi, ed è legittima una selezione comparativa dei partner.
Restano esclusi dal rimborso i costi relativi alle attività dei volontari, in quanto prestazioni gratuite. La decisione rafforza così il modello di amministrazione condivisa come alternativa al mercato.
16. Social bonus ETS: scadenza del 15 maggio e disciplina di accesso, obblighi e controlli
Scade il 15 maggio uno dei termini annuali per l’accesso al social bonus da parte degli enti del Terzo settore, misura prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 117/2017 e finalizzata al recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati, finanziato tramite erogazioni liberali agevolate.
L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 65% per le persone fisiche e al 50% per enti e società, entro specifici limiti (15% del reddito imponibile o 5 per mille dei ricavi), a condizione che i beni siano utilizzati dagli Ets per attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, secondo le modalità definite dal DM n. 89/2022, entro le scadenze del 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre, corredate da un articolato set documentale progettuale, economico e amministrativo.
A seguito dell’ammissione, gli enti sono soggetti a stringenti obblighi di monitoraggio e rendicontazione, con trasmissioni periodiche dei dati relativi alle liberalità ricevute e alle spese sostenute, nonché rendicontazione finale degli interventi.
Il sistema dei controlli, rafforzato dal Dm n. 125/2025, attribuisce agli uffici RUNTS verifiche sulla corretta fruizione del beneficio; eventuali irregolarità possono comportare la revoca del contributo, ferma restando la possibilità di cancellazione dell’ente dal Registro ai sensi dell’art. 50 CTS.
17. PNRR – Misura M5C2I3.1 “Sport e inclusione sociale”: nuove linee guida operative per la certificazione dei target
Sono state pubblicate le nuove disposizioni operative finalizzate a uniformare la documentazione necessaria alla rendicontazione dei target PNRR relativi alla Misura M5C2I3.1 “Sport e inclusione sociale”. Le indicazioni introducono obblighi stringenti in materia di certificazione dell’ultimazione lavori e di determinazione delle superfici oggetto di intervento, con l’obiettivo di assicurare la conformità dei dati agli standard richiesti dalla Commissione europea.
Certificato di ultimazione lavori obbligatorio
Elemento centrale della nuova disciplina è l’adozione dell’“Allegato 1 – Certificato di ultimazione lavori”, che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente anche per interventi già conclusi.
Il certificato deve essere sottoscritto digitalmente dal Direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice e dal RUP; la mancanza delle firme richieste comporta l’inammissibilità del documento. Per gli interventi già ultimati con diversa modulistica, i Soggetti attuatori dovranno predisporre un nuovo certificato conforme al format ministeriale, mantenendo le date originarie di ultimazione.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
18. Società cancellata: inammissibile il ricorso notificato al difensore oltre il termine quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, D.lgs. n. 175 del 2014 (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/04/2026, n. 10381)
In tema di processo tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate e/o dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso sentenza resa nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, quando l’impugnazione sia notificata, dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all’ art. 28, comma 4, D.lgs. n. 175 del 2014, al difensore dell’ex liquidatore o dell’ultimo legale rappresentante della società, anziché ai soci succeduti ex art. 2495 c.c., non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, il principio di ultrattività del mandato ad litem, atteso che la permanenza in vita della società, ai soli fini fiscali, costituisce fictio iuris temporalmente limitata.
19. Impugnazione dell’estratto di ruolo: il giudice deve verificare d’ufficio l’interesse ad agire (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/04/2026, n. 10661)
L’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ai fini della contestazione mediata della cartella di pagamento, dev’essere esaminata d’ufficio dal giudice, risolvendosi in una verifica preliminare dell’interesse ad agire; in difetto di allegazione di uno dei casi di pregiudizio anticipato previsti dall’ art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.
20. Indagini bancarie: la mancata allegazione dell’autorizzazione della Guardia di Finanza incide sulla validità dell’accertamento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/04/2026, n. 11368)
In tema di processo tributario, la mancata pronuncia della CTR sul motivo di appello con cui il contribuente deduce la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione derivante dalla mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie integra vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo tale doglianza ritenersi assorbita o rigettata implicitamente dalla decisione sul merito della pretesa, giacché investe un profilo potenzialmente idoneo a inficiare ab origine l’intera attività di verifica e, quindi, la validità stessa dell’atto impositivo. L’autorizzazione alle indagini finanziarie, infatti, non costituisce un mero atto interno di controllo sull’esercizio dei poteri investigativi, ma è necessaria sia ai fini della delimitazione degli ambiti temporali dell’indagine, sia ai fini della valutazione di merito, ossia delle ragioni che, in rapporto al caso concreto, ne rendono opportuna, utile o proficua l’esecuzione; la relativa allegazione è pertanto indispensabile affinché il contribuente possa verificare il rispetto dei limiti temporali e delle finalità dell’attività istruttoria risultanti dall’autorizzazione stessa.
21. Penali contrattuali deducibili salvo prova di antieconomicità (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/05/2026, n. 12400)
In tema di reddito d’ impresa, le penali contrattuali pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c. costituiscono, in linea di principio, costi inerenti e quindi deducibili, in quanto espressione della normale dinamica dei rapporti commerciali e volte a rafforzare il vincolo negoziale e a predeterminare il danno da inadempimento; tale regola non ha però carattere assoluto, potendo l’Amministrazione finanziaria disconoscerne la deducibilità quando alleghi un quadro presuntivo, grave, preciso e concordante, indicativo della manifesta antieconomicità o irragionevolezza dell’operazione, idoneo a far presumere il difetto di inerenza del costo.
22. Sponsorizzazioni a favore di ASD: presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/05/2026, n. 12447)
L’ art. 90, comma 8, L. 289/2002, in quanto norma speciale, deroga al regime generale di deducibilità dei costi di cui all’art. 109 del D.P.R. 917/1986, prevedendo per le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche una presunzione assoluta che ne qualifica la natura come spese di pubblicità integralmente deducibili, con conseguente illegittimità dell’accertamento che ne disconosca la deducibilità sul presupposto della loro asserita incongruità o mancanza di inerenza.
23. Operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: rigorosa prova dell’interesse economico ai fini della deducibilità dei costi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/05/2026, n. 12607)
In tema di imposte sui redditi, in presenza di operazioni intercorse con imprese residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 110, commi 10 e 11, T.U.I.R., nel testo vigente ratione temporis), la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superata se il contribuente fornisce la prova, in via alternativa, che: a) l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva; ovvero b) le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. L'”effettivo interesse economico” non si esaurisce nella mera convenienza del prezzo o nell’esistenza di un margine di utile, ma richiede la dimostrazione di uno specifico interesse a operare con il soggetto estero, desumibile da un complesso di elementi quali, tra gli altri, il prezzo complessivo (inclusi i costi accessori), la qualità del bene o del servizio, i tempi e le modalità di consegna, eventuali vincoli contrattuali e l’impossibilità o eccessiva onerosità di reperire condizioni equivalenti presso operatori localizzati in Paesi a fiscalità ordinaria.
24. Società a ristretta base partecipativa: la mancata impugnazione dell’accertamento societario non preclude al socio la contestazione del reddito presupposto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/05/2026, n. 12611)
In tema di redditi di partecipazione in società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società – dovuta non ad una pronuncia giurisdizionale di merito, ma a mancata impugnazione dell’atto impositivo (o ad altra causa processuale) – non preclude
al socio la possibilità di contestare, nel proprio giudizio, non solo la percezione e la distribuzione degli utili extracontabili, ma anche la stessa esistenza e misura del reddito societario presupposto, imponendo al giudice tributario di verificare e, se del caso, rideterminare il reddito della società ai soli fini della corretta quantificazione del reddito imputato per trasparenza al socio, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
25. Transizione 5.0: ridenominato il codice tributo (risoluzione Agenzia delle entrate 23 aprile 2026, n. 16)
Con la risoluzione 23 aprile 2026, n. 16, l’Agenzia delle entrate ha ridenominato il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 (c.d. Transizione 5.0.).
Sul punto, il citato articolo 8 introduce, per l’anno 2026, un contributo – sotto forma di credito di imposta – pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle imprese che hanno presentato le comunicazioni relative agli investimenti agevolabili ex articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, nonché la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.
Sotto il profilo operativo, con la risoluzione in commento il codice tributo “7079” è stato ridenominato come segue: ““Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella precedente risoluzione n. 14/E del 2026. A livello operativo, dunque, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
BILANCIO D’ESERCIZIO
26. OIC: Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (documento interpretativo 12)
Con il Documento interpretativo n. 12, pubblicato in versione definitiva lo scorso 5 maggio, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
Sul punto, l’art. 1, comma 65, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto la possibilità per le imprese di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, «come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole».
La disposizione, quindi, introduce una deroga temporanea al criterio di valutazione di cui all’art. 2426, comma 1, n. 9) c.c. Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione laddove la perdita di valore assuma carattere durevole, secondo i criteri previsti dagli OIC 20 e 21.
A ciò si aggiunga che la Società che si avvale di tale facoltà deve destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore contabile iscritto nell’ultimo bilancio e il valore di mercato rilevato alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale (cfr. art. 1, comma 66, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Sul punto è stato chiarito che, laddove gli utili dell’esercizio ovvero le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato nei modi sopra indicati, la Società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
La ratio sottesa alle disposizioni in commento è quella di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
A livello soggettivo, la deroga trova applicazione nei confronti delle società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC, con esclusione delle imprese assicurative, le quali sono destinatarie di specifiche regole.
A livello oggettivo, la disposizione si applica ai titoli di debito (i.e. obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento etc.) e ai titoli di capitale o partecipativi (i.e. azioni, quote di S.r.l. e strumenti finanziari assimilati) iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, valutati ai sensi dell’art. 2426, co. 1, n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. In tal senso, i principi contabili di riferimento sono l’OIC 20 (titoli di debito) e l’OIC 21 (partecipazioni).
Sono, invece, esclusi: (i) gli strumenti finanziari derivati; (ii) i titoli oggetto di copertura del fair value e (iii) i titoli ibridi quotati.
Da ultimo, si segnala che la società che si avvale della deroga dovrà fornire, in nota integrativa, informazioni in merito:
(i) alle modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della stessa;
(ii) alla differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato, nonché alle motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea;
(iii) all’effetto prodotto dall’applicazione della deroga sul risultato d’esercizio.
27. Deposito bilanci 2026: pubblicato il Manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese
Lo scorso 4 maggio, Unioncamere ha pubblicato sul proprio sito internet il «Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2026». Il documento fornisce indicazioni operative in merito alla compilazione della modulistica elettronica e alle modalità di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.
Il Manuale, infatti, si prefigge di supportare società e professionisti nell’adempimento dei relativi obblighi nonché di fornire delle linee guida di comportamento uniformi a livello nazionale.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
28. Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento del 29 aprile 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce nel sistema IVA il nuovo art. 54-bis.1, che consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare automaticamente l’imposta anche in caso di dichiarazione omessa, utilizzando i dati già disponibili (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e comunicazioni periodiche). La misura punta a rendere più rapido ed efficace il recupero dell’evasione, superando i tempi più lunghi dell’accertamento induttivo e valorizzando la digitalizzazione dei flussi informativi.
La procedura prevede l’invio di una comunicazione al contribuente, che può fornire chiarimenti o pagare entro 60 giorni con sanzione ridotta al 40% (altrimenti pari al 120%). Sono escluse compensazione e, di fatto, forme di ravvedimento dopo la comunicazione. La norma considera “omesse” anche le dichiarazioni prive dei dati essenziali e non tiene conto dei crediti IVA pregressi, con possibili effetti penalizzanti.
L’istituto ha natura intermedia tra liquidazione automatizzata e accertamento e può essere seguito da ulteriori controlli. Restano alcune criticità interpretative, tra cui il trattamento dei crediti, i margini di difesa del contribuente e l’assenza di una disciplina chiara sulla rateizzazione.
29. Ministero dell’Economia e della finanza, D.M. del 15 aprile 2026, pubblicato in G.U. il 27 aprile 2026, n. 96
Con il D.M. 15 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiorna gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025. Le modifiche riguardano in particolare la revisione congiunturale straordinaria, gli indici di concentrazione territoriale della domanda e dell’offerta, le misure di ciclo settoriale e l’aggiornamento delle note tecniche, metodologiche e delle territorialità.
Il decreto prevede inoltre che il software dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione degli ISA sia adeguato automaticamente alle novità introdotte, al fine di riflettere correttamente le nuove condizioni economiche e territoriali.
30. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 30 aprile 2026 nella causa C-544/24
L’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’infrazione accertata dall’amministrazione tributaria ed escluda che quest’ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte dell’importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.
31. Conclusioni dell’Avvocato Generale del 23 aprile 2026 nella causa C 231/25
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni sollevate dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini:
1) L’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una legge nazionale che prevede un termine assoluto dell’azione penale per i reati contro gli interessi finanziari dell’Unione, determinato unicamente in base alla pena massima prevista per il reato di cui trattasi, in modo che sia di quindici anni per gli atti punibili con una pena privativa della libertà superiore a dieci anni e di dieci anni per gli atti punibili con una pena privativa della libertà superiore a tre anni.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una legge nazionale ai sensi della quale il comportamento di una persona consistente in un’intesa per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1 di detta decisione quadro è punito con una pena privata della libertà la cui durata massima è superiore a quella prevista per la commissione di uno di tali reati.
32. Conclusioni dell’Avvocato Generale del 22 aprile 2026 nella causa T 268/25
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, propongo al Tribunale di rispondere nei seguenti termini alla prima questione pregiudiziale sollevata dall’Ostre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca):
l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente persone che svolgono attività esenti da IVA o che non esercitano un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, alla condizione che una persona del gruppo IVA detenga, direttamente o indirettamente, il 100% dell’altra o delle altre persone del gruppo IVA, nella misura in cui tale normativa sia intesa a evitare vantaggi fiscali risultanti dall’applicazione del regime di gruppo IVA diversi da quelli concessi alla semplificazione amministrativa, e rispetti i principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.
33. Conclusioni dell’Avvocato Generale del 22 aprile 2026 nella causa T 233/25
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un subappaltatore, che abbia acquistato mediante cessione il credito che un appaltatore deteneva nei confronti di un committente in forza di un contratto d’appalto, possa procedere alla rettifica della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento di tale credito da parte di detto committente.
****
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal