Roma, Li 25 maggio 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Legge 7 maggio 2026, n. 70
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stata pubblicata la legge recante Valorizzazione della risorsa mare.
- Legge 8 maggio 2026, n. 71
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
- Decreto 29 aprile 2026
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e dele finanze recante Rideterminazione dei compensi spettanti a C.A.F. e professionisti abilitati.
- Legge 13 maggio 2026, n. 79
In G.U. Serie Generale n. 112 del 16.05.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
- DPCM 26 marzo 2026, n. 84
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il DPCM recante Regolamento recante la definizione del contributo di entita’ significativa a carico dello Stato in attuazione dell’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
- DPCM 26 marzo 2026, n. 84
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il DPCM recante Regolamento recante la definizione del contributo di entita’ significativa a carico dello Stato in attuazione dell’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
- Decreto 11 maggio 2026
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
- Decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86
In G.U. Serie Generale n. 116 del 21.05.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” cd. DL Fiscale
A seguito della seduta, svolta in data 11 maggio, della 6^ Commissione Finanze del Senato della Repubblica, avente ad oggetto “Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, segnaliamo che le proposte emendative in materia di Terzo settore sono state tutte bocciate. In data 20 maggio 2026, il provvedimento è stato approvato dalla Camera.
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- “Disposizioni in materia di nomina degli enti del Terzo settore, delle fondazioni di comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona quali amministratori di sostegno”
In data 13 maggio 2026 il disegno di legge di iniziativa del CNEL, recante “Disposizioni in materia di nomina degli enti del Terzo settore, delle fondazioni di comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona quali amministratori di sostegno”, è stato assegnato alla Commissione Giustizia (II) della Camera dei deputati (AC 2852) per l’esame in sede referente.
Il provvedimento sarà esaminato in sede consultiva nelle seguenti Commissioni:
Affari Costituzionali (I); Bilancio (V); Affari sociali (XII).
Ricordiamo che il provvedimento è in attesa di essere assegnato alla Commissione competente del Senato per l’avvio dell’esame. È stato presentato al Senato e incardinato con il numero AS 1846.
Seguiremo gli aggiornamenti dell’atto.
- Nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 7741 del 15 maggio 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota citata è intervenuto su alcune questioni applicative concernenti l’art. 11 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con particolare riferimento agli ETS che esercitano attività in forma d’impresa e ai rapporti tra iscrizione al RUNTS e iscrizione nel Registro delle imprese.
Il Ministero chiarisce anzitutto che, oltre alle imprese sociali, possono esistere ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma d’impresa commerciale. Tali enti, ai sensi dell’art. 11, comma 2 CTS, sono soggetti alla “doppia iscrizione”: sia nel RUNTS sia nel Registro delle imprese. Diversa è invece la posizione delle imprese sociali, per le quali l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese assolve anche la funzione di iscrizione al RUNTS.
La Nota evidenzia inoltre che occorre distinguere tra:
- attività di interesse generale svolte con modalità imprenditoriali;
- attività diverse ex art. 6 CTS.
Un ETS può infatti esercitare attività di interesse generale secondo un modello organizzato e professionale, operando sul mercato e producendo utili da reinvestire integralmente nelle finalità statutarie, senza per questo incorrere nella cancellazione dal RUNTS prevista in caso di superamento dei limiti relativi alle attività diverse.
Particolarmente rilevante è il chiarimento circa la distinzione tra:
- impresa in senso civilistico;
- ente commerciale in senso fiscale.
Secondo il Ministero, la qualifica fiscale di “ente commerciale” ex art. 79 CTS non comporta automaticamente la natura imprenditoriale rilevante ai fini civilistici. L’iscrizione nel Registro delle imprese riguarda infatti soltanto gli ETS che presentano i requisiti tipici dell’impresa: organizzazione stabile, esercizio abituale dell’attività economica e metodo economico.
Quanto alle singole tipologie di ETS, la nota osserva che ODV, APS ed enti filantropici, per struttura e disciplina normativa, risultano generalmente poco compatibili con un modello imprenditoriale, soprattutto in ragione dei regimi di decommercializzazione previsti dagli artt. 84 e 85 CTS e del ruolo centrale dell’attività volontaria e delle erogazioni liberali.
- Online gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025.
Il 26 maggio 2026, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati gli elenchi dei 96.540 enti, suddivisi per ambiti di attività, beneficiari del 5 per mille. Questi, sulla base delle scelte espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, riceveranno complessivamente più di 602 milioni di euro.
La quota più consistente confluisce nel Terzo settore, con oltre 378 milioni di euro. Significativi anche i finanziamenti destinati alla ricerca: quella sanitaria supera i 101 milioni, mentre quella scientifica riceve, nel complesso, più di 79 milioni complessivi.
Le associazioni sportive dilettantistiche raccolgono oltre 21 milioni di euro, mentre ai Comuni spettano poco più di 17 milioni. Completano il quadro gli enti attivi nella tutela dei beni culturali e paesaggistici, con oltre 3,5 milioni di euro, e gli enti gestori delle aree protette, che ricevono poco più di 761 mila euro.
- Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 14722/2026
Con la sentenza n. 14722 del 18 maggio 2026, la Corte di cassazione ha avuto modo di approfondire il regime concorsuale applicabile alle Associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono attività economica in forma imprenditoriale. Nello specifico, la vicenda riguardava una APS attiva nei servizi di accoglienza per migranti, dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano. L’ente sosteneva di dover essere sottoposto non alla liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi, ma alla liquidazione coatta amministrativa (LCA), richiamando la disciplina prevista per le imprese sociali. La Cassazione respinge questa impostazione e distingue nettamente tra ETS e imprese sociali. Secondo i giudici, il d.lgs. 112/2017 riserva la liquidazione coatta amministrativa esclusivamente alle imprese sociali iscritte nella relativa sezione del Registro delle imprese, cioè a enti che possiedono una qualifica speciale e sono soggetti a un regime particolare di controlli ministeriali. Le APS, invece, restano disciplinate dal Codice del Terzo settore. Sebbene possano svolgere attività economica anche in forma organizzata e prevalente, non beneficiano automaticamente del regime concorsuale previsto per le imprese sociali. Di conseguenza, laddove esercitino attività commerciale con criteri di professionalità ed economicità, risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
- Versamento IMU
Gli enti non commerciali sono tenuti a versare entro il 16 giugno 2026:
– La prima rata IMU per il 2026 pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2025;
– la terza rata dell’IMU per il 2025 (se dovuta), a conguaglio, tenuto conto delle prime due rate già versate nel corso del 2025.
- Deposito bilanci, bilancio sociale e raccolta fondi
Si ricorda che gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare il bilancio d’esercizio, sociale e i rendiconti della raccolta fondi, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale termine, dunque, ha come scadenza il 29 giugno.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Transfer pricing: la garanzia infragruppo gratuita non giustifica automaticamente la rettifica dei prezzi di trasferimento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/05/2026, n. 13136)
In tema di transfer pricing, la prestazione di garanzia reale da parte di una controllata italiana in favore della capogruppo estera non è automaticamente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 110, comma 7, TUIR per il solo fatto di essere stata resa senza corrispettivo diretto, dovendo il giudice di merito verificare se l’operazione trovi giustificazione in valide ragioni economiche e in un interesse, anche mediato, alla continuità e al successo economico del gruppo, secondo la teoria dei “vantaggi compensativi”. In presenza di tali ragioni economiche, l’operazione non integra un atto di liberalità privo di causa e resta esclusa dall’aggiustamento di valore normale.
- IVA: anche l’azienda speciale camerale può esercitare attività economica rilevante ai fini dell’imposta (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/05/2026, n. 13185)
In tema di IVA, l’attività svolta da un’azienda speciale camerale, istituita ex art. 2, comma 5, l. n. 580/1993, che organizzi o co-organizzi fiere, eventi e manifestazioni e svolga funzioni di raccordo e intermediazione tra imprese del territorio e altri enti organizzatori, può integrare un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1, Dir. 2006/112/CE, rilevante ai fini IVA, a prescindere dallo scopo di lucro e dalla natura pubblica dell’ente, ove ricorra un nesso diretto tra i servizi resi e il corrispettivo percepito, con assunzione di obblighi reciproci tra soggetto passivo e beneficiari. In tal caso, il giudice di merito, nel valutare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (art. 19, D.P.R. n. 633/1972), deve accertare in concreto se gli acquisti siano inerenti a operazioni imponibili a valle, senza poter escludere la detraibilità sulla sola base della qualificazione dell’ente come “utilizzatore finale” o della mera funzione di regolazione finanziaria.
- Cartella definitiva: sanzioni e interessi restano soggetti al termine di prescrizione breve (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/05/2026, n. 13273)
La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione non comporta, di per sé, la trasformazione automatica del termine di prescrizione breve proprio delle singole componenti del credito (in particolare sanzioni e interessi) in un termine decennale unitario riferito al ruolo; la prescrizione continua a decorrere secondo i termini stabiliti per le diverse pretese (tra cui, per le sanzioni e gli interessi, il termine quinquennale e, per le tasse automobilistiche, il termine triennale), dovendosi escludere che gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 conferiscano al ruolo un effetto novativo e unificante idoneo a determinare l’applicazione generalizzata dell’art. 2946 c.c. all’azione di riscossione.
- Accessi fiscali illegittimi: inutilizzabili le prove acquisite in violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/05/2026, n. 13696)
In tema di accertamenti tributari, l’accesso dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza presso la sede o i locali commerciali del contribuente, in mancanza di valida autorizzazione ovvero sulla base di autorizzazione priva di adeguata motivazione, integra un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio, come inteso dall’art. 14 Cost. in combinato disposto con l’art. 8 CEDU e con l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne consegue, secondo un’interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata, l’inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento amministrativo e giudiziale del tributo, dei dati e documenti acquisiti in occasione del predetto accesso, pur senza che ciò comporti “tout court” la nullità dell’avviso di accertamento, la cui validità residua deve essere verificata in relazione ad eventuali ulteriori elementi legittimamente reperiti.
- Cartella da controllo automatizzato: obbligo di motivazione se costituisce il primo atto impositivo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/05/2026, n. 13768)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, quando costituisca il primo ed unico atto con cui l’Amministrazione esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata come un atto impositivo, indicando gli elementi necessari a consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell’imposizione; qualora la cartella sia emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 , la motivazione deve altresì dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, in conformità all’ art. 7 della L. n. 212/2000.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito di imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica: istituito il codice tributo (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 maggio 2025, n. 18/E)
Con la risoluzione 15 maggio 2026, n. 18/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. ZES UNICA).
Sul punto, l’art. 1, comma 448, della Legge di bilancio 2026 riconosce, per l’anno 2026 e alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese che:
(i) ai fini della fruizione del credito di imposta ZES Unica, hanno validamente presentato la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
(ii) non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito di imposta ex art. 38 del D.L. n. 19/2024 (c.d. Transizione 5.0.).
Il credito di imposta ZES Unica è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la predetta comunicazione integrativa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, a decorrere dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564.
Ciò posto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito di imposta, tramite F24, è stato istituito il seguente codice tributo: «7041» denominato «Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».
A livello operativo, il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione «Erario», specificando nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Inoltre, nel campo «anno di riferimento» dovrà essere indicato l’anno di sostenimento dei costi.
REDDITO DI IMPRESA
- Contributo straordinario delle banche: istituzione dei codici tributo (risoluzione Agenzia delle entrate 15 maggio 2026, n. 20/E)
Con la risoluzione 15 maggio 2026, n. 20/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE.
Sul punto, l’art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede la possibilità, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di assoggettare la riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis del D.L. n. 104 del 2023 (i.e. «riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata») a un contributo straordinario.
Per consentire il versamento di detto contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, tramite F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- «2718» denominato «Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
- «1948» denominato «Contributo straordinario sulla riserva – INTERESSI da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
- «8956» denominato «Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».
A livello operativo, i sopratrascritti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione «Erario», specificando nel campo «anno di riferimento» l’anno di imposta cui si riferisce il versamento.
Continuano, invece, a trovare applicazione i codici tributo «2717», «1947», e «8955», istituti con la risoluzione 24 gennaio 2024, n. 7/E, per il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse ex art. 26 del D.L. n. 104/2023 e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
La risoluzione in commento precisa, inoltre, che – in relazione ai periodi di imposta anteriori al 31 dicembre 2025 – è possibile chiedere a rimborso, previa presentazione di apposita istanza, la quota IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’art. 1, della Legge n. 199 del 2025. Sul punto, l’art. 1, comma 49 della citata legge prevede la facoltà, in luogo del rimborso, di utilizzare in compensazione le suddette somme esclusivamente per versare il contributo straordinario di cui al sopramenzionato comma 69.
Ciò posto, per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, la quota IRAP in commento l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo: «3886» denominato «Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».
In sede di compilazione del modello F24, il sopratrascritto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione «Erario», nella colonna «importi a credito compensati», o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Mentre, nel campo «anno di riferimento» dovrà essere riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato.
Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria precisa che il codice tributo «3886» può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo «2718», pena lo scarto del modello F24.
- Global Minimum Tax: raggiunta l’intesa tra i Paesi OCSE per presentare la Comunicazione rilevante (comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2026)
Con comunicato del 19 maggio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che i paesi che hanno adottato la Global Minimum Tax (di seguito, anche, «GMT») hanno raggiunto un’intesa comune volta a preservare i benefici amministrativi e di compliance connessi al sistema di presentazione centralizzata della comunicazione rilevante.
In particolare, l’intesa mira a facilitare l’attuazione della GMT e a mitigare gli effetti derivanti da eventuali ritardi nell’implementazione delle piattaforme nazionali destinate alla ricezione delle GIR ovvero nell’attivazione delle relazioni di scambio tra le giurisdizioni aderenti.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
- Consiglio dell’UE, Proposto di Regolamento del 30 aprile 2026
Il Consiglio UE sta discutendo una proposta di regolamento che rafforza la cooperazione tra Stati membri, Procura europea (EPPO) e Ufficio antifrode europeo (OLAF) nella lotta alle frodi IVA transfrontaliere. Il testo modifica il regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia IVA, consentendo a EPPO e OLAF un accesso centralizzato e mirato alle principali banche dati europee sull’IVA (VIES, CESOP ed Eurofisc), con l’obiettivo di migliorare l’individuazione e il contrasto delle frodi a livello UE.
La proposta introduce inoltre maggiori garanzie sulla protezione dei dati, limiti all’accesso alle informazioni e sistemi di audit e controllo. La maggioranza degli Stati membri sostiene il compromesso elaborato dalla Presidenza del Consiglio, che punta a raggiungere un orientamento generale nella riunione Ecofin del 5 maggio 2026.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-603/24
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme, dev’essere interpretata nel senso che, un adeguamento dei prezzi di trasferimento di autoveicoli che è: debitamente stabilito in un accordo concluso tra società appartenenti ad uno stesso gruppo e diretto a garantire alla società acquirente di tali veicoli l’ottenimento di un margine di profitto precedentemente determinato sulla rivendita di tali veicoli; attuato mediante l’emissione di una nota di credito o di debito da parte della società venditrice alla società acquirente e, calcolato in funzione, in particolare, dei costi sostenuti da quest’ultima società nell’ambito della riparazione da parte di terzi di detti veicoli, non costituisce il corrispettivo di una «prestazioni di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, a meno che esista, tra tali società, un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest’ultima società di un corrispettivo per tali servizi sotto forma di un siffatto adeguamento, che stabilisce un nesso diretto tra la prestazione di tali servizi e tale adeguamento.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale del 13 maggio 2026, nella causa T. 366/25
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere al Naczelny Sad Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), nei seguenti termini: l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non sussiste trasferimento di una universalità totale di beni quando un soggetto passivo trasferisce, a titolo gratuito, una universalità totale di beni, ciascuna corrispondente al 50%, a due persone fisiche, non soggetti passivi, le quali intendano immediatamente conferire siffatte quote sotto forma di conferimento in natura a una società di persone, di cui esse sono socie, che esercita un’attività economica..
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal